La deduzione IRAP. DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 Art. 11 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall art. 1, commi 484 e 485, L. 228/2012

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1 DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 Art. 11 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall art. 1, commi 484 e 485, L. 228/2012 LE DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 La quota forfetaria deducibile per ogni singolo lavoratore subordinato a tempo indeterminato passa da: euro nel 2013 a euro nel 2014 mentre per le donne e giovani < 35 anni passa da: euro nel 2013 a euro nel

2 LE DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 Sono stati modificati anche gli importi per le imprese ubicate nelle aree svantaggiate. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: la quota forfetaria deducibile per ogni singolo lavoratore subordinato a tempo indeterminato passa da euro nel 2013 a euro nel 2014, mentre per gli under 35 e le donne da euro nel 2013 a euro nel 2014.

3 LE DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 Area geografica Ordinario Donne e < 35 anni Centro Nord Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) Ordinario Donne e < 35 anni

4 LA DEDUCIBILITA IRAP 2013 E 2014 Nuovi importi deducibili anche per i soggetti minori, vale a dire con un valore della produzione pari o inferiore a ,91: a) da a se la base imponibile non supera ,91; b) da a se supera ,91 ma non ,91; c) da a se supera ,91 ma non ,91; d) da a se supera ,91 ma non ,91; d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) (società di persone e persone fisiche esercenti arti e professioni), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, da a euro 2.500, da a euro 1.875, da a euro e da 525 a euro 625.

5 Legge di stabilità per l anno 2014 DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE COMMA 132 Per effetto della modifica dell art. 11, comma 4-quater del D.Lgs n. 446/1997, dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014 (2014 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare), è prevista una nuova deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d imposta precedente. La deduzione spetta fino a euro per ciascun nuovo dipendente assunto ed è riconosciuta a regime. Va, inoltre, evidenziato che la deduzione forfettaria ( base e maggiorata per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di euro prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame. Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l incremento della base occupazionale.

6 IRAP: le novità della Legge di Stabilità 2015 Novità Norma Soggetti interessati Decorrenz a Deduzione del costo del lavoro dall imponibile Irap Art. 1, co. 20 e 25, L. n. 190/2014; Art. 11, D.Lgs. n. 446/1997; - Società di capitali e enti commerciali; - Società di persone e imprese individuali; 2015 Credito d imposta per le imprese senza dipendenti Ripristino aliquote Irap vigenti antecedentemente all entrata in vigore del D.L. n. 66/2014 Art. 1, co. 21, L. n. 190/ Banche e altri enti e società finanziarie; - Imprese di assicurazione; - Esercenti arti e professioni; - Produttori agricoli 2015 Art. 1, co. 22 e 23, L. n. Tutti i contribuenti in genere /2014; Art. 16, D.Lgs. n. 446/1997; DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL IMPONIBILE IRAP (art. 1, co. 20, 25, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 11, D.Lgs. n. 446/1997) Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015), la base imponibile Irap è ridotta del costo del lavoro, sostenuto in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, eccedente l ammontare delle deduzioni, analitiche e forfetarie, riferibili al medesimo costo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla determinazione del valore della produzione netta. La nuova previsione è contenuta nel comma 4-octies dell art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 aggiunto dall art. 1 comma 20 della Legge di stabilità 2015.

7 DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL IMPONIBILE IRAP (art. 1, co. 20, 25, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 11, D.Lgs. n. 446/1997) Soggetti beneficiari -Società di capitali e enti commerciali - Società di persone e imprese individuali - Banche e altri enti e società finanziarie - Imprese di assicurazione -Persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica) esercenti arti e professioni - Produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d affari annuo non superiore a euro) Rapporti di lavoro interessati - Contratti di lavoro a tempo indeterminato DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL IMPONIBILE IRAP (art. 1, co. 20, 25, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 11, D.Lgs. n. 446/1997) - Settore agricolo: Contratti di lavoro a tempo indeterminato Contratti di lavoro a tempo determinato di durata almeno triennale, a condizione che nei relativi periodi d imposta il lavoratore abbia lavorato per almeno 150 giornate (previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

8 DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL IMPONIBILE IRAP (art. 1, co. 20, 24, 25, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; ; art. 11, D.Lgs. n. 446/1997) Calcolo deduzione È ammessa in deduzione dalla base imponibile Irap la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente e l ammontare delle deduzioni previste dall articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997: Analitiche contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (co. 1, lett. a), n. 1); contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (co. 1, lett. a), n. 4); spese relative agli apprendisti, ai disabili, per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (co. 1, lett. a), n. 5); per le imprese autorizzate all autotrasporto merci, le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente (co. 1-bis); Forfetarie 7.500, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, tali importi, sono ulteriormente incrementati fino a ,00 euro ovvero a euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (co. 1, lett. a), n. 2 e 3); 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (co. 4-bis.1); ,00 in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (co. 4-quater). Se la sommatoria di tali deduzioni è inferiore al costo del lavoro spetta la deduzione fino a concorrenza dell intero importo dell onere sostenuto. Peraltro ai sensi di quanto disposto dall art. dell art. 2, co. 1 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal comma 24 della Legge di stabilità 2015, la quota di Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, ammessa in deduzione ai fini Irpef è ora determinata anche al netto della nuova deduzione di cui al comma 4-octies.

9 CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPRESE SENZA DIPENDENTI (art. 1, co. 21, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) Dal periodo d imposta 2015 per le imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti spetta un credito d imposta pari al 10% dell imposta lorda determinata secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997. Il credito d imposta, a titolo di esempio, può essere usufruito nell ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o lavoratori occasionali. Esempio: Valore della produzione netta pari a ,00 Aliquota base Irap 3,9% (ripristinata dalla legge di stabilità 2015) Irap dovuta 7.800,00 ( ,00 * 3,9%) Credito d imposta 780,00 (7.800,00 * 10%) Soggetti beneficiari CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPRESE SENZA DIPENDENTI (art. 1, co. 21, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) -Società di capitali e enti commerciali - Società di persone e imprese individuali - Banche e altri enti e società finanziarie - Imprese di assicurazione -Persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica) esercenti arti e professioni - Produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d affari annuo non superiore a euro)

10 CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPRESE SENZA DIPENDENTI (art. 1, co. 21, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) Modalità di utilizzo Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dall anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. RIPRISTINO ALIQUOTE IRAP (art. 1, co. 22, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; artt. 16, 45 D.Lgs. n. 446/1997) Con l abrogazione dei commi 1 e 4 dell art. 2 del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, disposta dalla Legge di stabilità 2015 si ha: - Il ripristino delle aliquote Irap vigenti per il periodo d imposta 2013: 3,90%, aliquota base (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 1, co. 50, 51, L. n. 244/2007); 4,20%, per le società di capitali ed enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 25, co. 5, 6,D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. n. 111/2011); 4,65%, per le banche e società finanziarie (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 25, co. 5, 6,D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. n. 111/2011); 5,90%, per le imprese di assicurazione (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 25, co. 5, 6,D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. n. 111/2011); 1,90%, per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi (vigente a decorrere dal periodo d imposta art. 2, co. 1, L. n. 203/2008).

11 RIPRISTINO ALIQUOTE IRAP (art. 1, co. 22, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; artt. 16, 45 D.Lgs. n. 446/1997) Con l abrogazione dei commi 1 e 4 dell art. 2 del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, disposta dalla Legge di stabilità 2015 si ha infatti: -La mancata applicazione delle aliquote ridotte introdotte dall art. 2, D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, a decorrere dal periodo d imposta 2014: 3,50%, aliquota base; 3,80%, per le società di capitali ed enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori; 4,20%, per le banche e società finanziarie; 5,30%, per le imprese di assicurazione; 1,70%, per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. RIPRISTINO ALIQUOTE IRAP (art. 1, co. 22, 23 Legge 23 dicembre 2014, n. 190; artt. 16, 45 D.Lgs. n. 446/1997) Acconto Irap 2014 con metodo previsionale e aliquote ridotte Ai soli fini della determinazione dell acconto 2014 secondo il metodo previsionale, il co. 2 dell art. 2, del D.L. n. 66/2014, aveva previsto delle specifiche aliquote: 3,75%, aliquota base; 4,00%, per le società di capitali ed enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori; 4,50%, per le banche e società finanziarie; 5,70%, per le imprese di assicurazione; 1,80%, per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. L art. 1, co. 23, della legge di stabilità 2015 non ha eliminato gli effetti di tali acconti, prevedendo il recupero della minore imposta versata, in sede di versamento del saldo relativo al periodo d imposta 2014.

12 L art. 1, comma 20 e seguenti della legge di Stabilità 2015 introduce una deduzione IRAP per i soli contratti a tempo indeterminato. Pertanto, il legislatore non giunge alla detassazione generalizzata del costo del lavoro ai fini IRAP, ma le modifiche introdotte hanno.

13 L intervento legislativo consiste in una deduzione dalla base imponibile ai fini IRAP, aggiuntiva a quelle già esistenti, previste dall articolo 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n La decorrenza è prevista dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; in gran parte dei casi dal 2015, salvo per i soggetti con esercizio diverso dall anno solare, considerando che per l Agenzia delle Entrate è tale il periodo 1 gennaio 31 dicembre. Conseguentemente non sarà immediatamente spendibile, in quanto si tradurrà in un risparmio solamente nel 2016, allorquando si procederà ai calcoli necessari per la determinazione dell IRAP dovuta in sede di dichiarazione.

14 Concretamente, viene ammesso in deduzione dal valore della produzione ai fini dell IRAP, determinato ai sensi del D. Lgs. n. 446/1997, il costo del lavoro relativo ai contratti di lavoro a tempo indeterminato; per gli imprenditori agricoli la deduzione si estende anche ai contratti a tempo determinato di durata almeno triennale, a condizione tuttavia che nei singoli periodi di imposta il lavoratore abbia prestato attività per almeno 150 giornate.

15 Le aziende interessate La deduzione non è generalizzata, ma limitata ai seguenti soggetti passivi, espressamente individuati dalla norma: societa di capitali ed enti commerciali; società di persone e quelle ad esse equiparate; imprese individuali esercenti attività commerciali; esercenti arti e professioni, sia in forma individuale, che in forma associata.

16 La misura [ ] è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1- bis, 4-bis.1 e 4-quater.

17 La nuova deduzione va determinata assumendo inizialmente il costo del lavoro complessivo di tutti i lavoratori a tempo indeterminato, tenendo conto quindi di tutte le componenti che lo compongono; questo valore va decurtato delle altre deduzioni spettanti al datore di lavoro.

18 I datori di lavoro maggiormente avvantaggiati rispetto al regime precedente sono quelli che potevano godere di deduzioni minori in quanto, decurtandole dal costo del lavoro, avranno un maggior importo da utilizzare in diminuzione dal valore della produzione, a titolo di nuova deduzione sui contratti di lavoro a tempo indeterminato. Dunque, l incentivo sarà meno rilevante ed in alcuni casi irrilevante in quanto assorbito dalle altre deduzioni già spettanti, se il lavoratore occupato è di sesso femminile o giovane fino a 35 anni nelle piccole imprese che non superano il cumulo previsto dalla regola comunitaria de minimis, ovvero se il datore di lavoro svolge l attività impiegando il lavoratore nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia..

19 Aliquote Irap A fronte delle riduzione descritta, il comma 22 dell articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 abroga i commi 1 e 4 dell articolo 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che aveva previsto con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, la riduzione generalizzata dell aliquota IRAP dal 3,9% al 3,5%.

20 La riduzione descritta viene eliminata prima ancora che fosse di fatto goduta dai contribuenti in quanto gli effetti si sarebbero prodotti, in termini di risparmio d imposta, in sede di determinazione del saldo ai fini dell IRAP e dunque solo nel Al fine di evitare conseguenze nei confronti di coloro che avessero calcolato gli acconti IRAP per il 2015 da giugno a novembre scorsi secondo il metodo previsione e dunque tenendo conto della minore aliquota e quindi del potenziale e previsto risparmio d imposta, viene inserita una sorta di clausola di salvaguardia per evitare la possibile irrogazione delle sanzioni tributarie.

21 La norma prevede l inapplicabilità delle sanzioni qualora in sede di saldo delle imposte gli acconti versati in misura differente rispetto a quanto normalmente previsto (tenendo conto delle imposte dovuti per il periodo di imposta precedente) gli importi versati a titolo d acconto risultano comunque sufficienti a coprire rispettivamente il 40% dell imposta dovuta per la prima rata, se dovuta, ed il 60% per la seconda. In buona sostanza, all atto della determinazione dell imposta dovuta per il periodo d imposta 2014, occorrerà procedere al calcolo anche dell imposta virtualmente dovuta, applicando l aliquota base del 3,5% (naturalmente tenendo conto delle diverse regole applicabili nelle singole regioni ) ai soli fini della verifica della sufficienza dell acconto versato.

22 Esempio di calcolo Irap Ipotizziamo un datore di lavoro che abbia occupato un lavoratore con contratto a tempo indeterminato per l intero periodo di imposta Supponiamo che il costo del lavoro sostenuto sia stato di euro, di cui euro per contributi previdenziali ed assistenziali ed euro quelli assicurativi INAIL.

23 Deduzioni spettanti periodo imposta anno 2014 con le regole vigenti euro ( euro per contributi INAIL, euro per aver impiegato un lavoratore a tempo indeterminato nel periodo di imposta, euro relativi ai contributi previdenziali).

24 Deduzioni spettanti periodo imposta anno 2015 con le nuove regole lo stesso lavoratore dà diritto sia alla deduzione di euro che all ulteriore deduzione di euro , introdotta dalla Legge di Stabilità 2015.

25 Il risparmio, considerando l aliquota base del 3,9%, è di 487 euro = x 3,9% = 487,00

26 Considerando l aliquota IRAP ridotta del 3,5%, comunque avrebbe dovuto pagare 437 euro in più = x 3,5% = 437,00

27 Ipotizzando che il suddetto contribuente abbia un valore della produzione complessivo di euro, oltre all incidenza del costo del lavoro indicato, senza la soppressione della riduzione dell aliquota IRAP, avrebbe avuto un risparmio su tale valore di 80 euro x 3,9% = 780, x 3,5% = 700,00

28 Sull imponibile totale di euro, con la minore aliquota avrebbe risparmiato 130 euro x 3,9% = 1.267, x 3,5% = 1.137,00 E chiaro dunque che la nuova agevolazione IRAP produrrà un immediato aggravio per il periodo d'imposta 2014 per tutti i contribuenti

29 Il beneficio per coloro che potranno usufruire della nuova deduzione IRAP sui contratti di lavoro a tempo indeterminato, verrà goduto dal periodo d imposta x 3,5% = 1.137, x 3,9% = 780,00

30 Naturalmente, quanto maggiore sarà il valore della produzione, tanto minore sarà il beneficio introdotto dalla Legge di Stabilità In definitiva, si sposta il risparmio d imposta dalla generalità dei contribuenti verso coloro che occupano più lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

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