La comunicazione dei dati relativi al Tfr e altre indennità

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1 La comunicazione dei dati relativi al Tfr e altre indennità La sezione relativa all esposizione sintetica e analitica dei dati relativi al Tfr, alle indennità equipollenti e alle altre indennità e somme, risulta parzialmente innovata (1) così come le relative istruzioni contenute nel modello 770/2007 che si confermano complete, analitiche ed arricchite di esemplificazioni utili ad impedire i più frequenti errori che occorrono nell articolata compilazione di questa sezione della comunicazione dati lavoro dipendente. L implementazione del modello e delle istruzioni consegue al raggiungimento del pieno regime della riforma della tassazione del Tfr che ha comportato la riliquidazione della parte di Tfr maturata successivamente al 31 dicembre 2000 utilizzando un aliquota di tassazione determinata sulla media reddituale del quinquennio precedente la maturazione del diritto alla percezione del Tfr stesso. Tale operazione ha comportato l emissione di numerosi avvisi ai contribuenti e l emersione di numerosi errori nella compilazione del modello. Questo, dunque, lo spunto per fornire indicazioni più ampie, corredate da sistematici esempi di compilazione e riferimenti normativi ma anche per una più puntuale definizione delle informazioni necessarie per il citato processo di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell articolo 36 bis del Dpr n. 600/1973 che ha comportato l integrazione delle informazioni da fornire con il modello che, dopo il consistente incremento di caselle (trenta nuovi campi) subito l anno scorso, quest anno cresce di ulteriori 5 campi compresi tra le numerazioni delle caselle da 69 e 165. Le innovazioni hanno un elevato tasso di tecnicismo per cui appare più opportuno affrontare le stesse in sede di descrizione dei vari campi. Le caselle da 69 a 165 sono relative alla tassazione del Tfr ed indennità equipollenti che, in passato, erano rappresentate nel quadro B del modello 770. A seguito delle modifiche alla tassazione operate, con il Dlgs n. 47/2000, delle somme in commento è opportuno effettuare le considerazioni introduttive che seguono. L articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 47/2000 ha, tra l altro, riformulato l articolo 19 del Tuir prevedendo diverse modalità di tassazione del Tfr in funzione del periodo di maturazione dello stesso che di seguito si sintetizzano per meglio comprendere la successiva descrizione delle caselle. Il nuovo regime del Tfr in sintesi q Le rivalutazioni del Tfr maturate a decorrere dal 1 gennaio 2001 subiscono unicamente una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell 11%; q la base imponibile del Tfr, maturata a decorrere dal 1 gennaio 2001 è pari all ammontare del Tfr maturato, ridotto delle rivalutazioni assoggettate all imposta sostitutiva, senza alcun abbattimento; q la base imponibile del Tfr, maturata anteriormente a tale data e comprensivo delle relative rivalutazioni, fruisce ancora dell abbattimento di 309,87 euro (pari a lire); q entrambe le basi imponibili sono tassate con un aliquota determinata sull importo che risulta dividendo l ammontare del Tfr, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici (12); q per il Tfr che si riferisce a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni, l imposta sul Tfr è ridotta di un importo di 61,97 euro (pari a lire ) annui, con esclusione dei periodi in cui non è maturato il Tfr; q per le cessazioni intervenute in un periodo transitorio compreso tra il 2001 ed il 2005, l imposta sul Tfr è ridotta di un importo di 61,97 euro (pari a lire ) annui; q relativamente al Tfr maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001, gli uffici finanziari liquideranno l imposta in base all aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti; l imposta trattenuta (1) Nuove caselle: 103/2007; 109/2007; 127/2007; 130/2007; 132/2007; 140/2007; Caselle eliminate: 101/2006 percentuale; 133/2006 percentuale; 134/2006 riduzione spettante. 27

2 Guida al Lavoro dal sostituto costituirà un acconto rispetto all imposta definitiva; q le altre indennità e somme sono ancora, di regola, tassate con la stessa aliquota del Tfr, tuttavia anche per la parte delle stesse «maturate» dal 1 gennaio 2001 è prevista la riliquidazione definitiva da parte dell ufficio con le modalità indicate al punto precedente. La riforma della tassazione del Tfr sopra brevemente schematizzata ha comportato una sempre maggiore richiesta di dati nella dichiarazione dei sostituti d imposta al fine di permettere agli uffici di effettuare sia la verifica della tassazione operata, sia la riliquidazione dell imposta per le somme maturate a decorrere dal 1 gennaio Il numero dei campi come accennato in premessa è ulteriormente integrato. Sezione prima - Tfr, altre indennità e somme erogate Nelle caselle da 69 a 73 sono indicati i dati relativi alle indennità di fine rapporto ed alle altre indennità e somme riferite alla cessazione del rapporto di lavoro e tassate separatamente. Gli stessi punti vanno utilizzati anche nelle ipotesi di: q corresponsione di indennità di fine mandato a collaboratori coordinati e continuativi per le quali sussistano le condizioni per l applicazione della tassazione separata; q erogazione di prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale; q erogazione di somme per il riscatto anche parziale delle somme accantonate presso i fondi pensione; q riscatto delle somme accantonate presso i fondi pensione, esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; q anticipazioni erogate nell anno ed eventualmente in anni pregressi e le relative ritenute operate. Si evidenzia che nell ipotesi di conguaglio riassuntivo, in tali caselle non devono essere riportate le indennità corrisposte dal precedente datore di lavoro. Conformemente a quanto già precisato dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E/2002 (in risposta a dubbi sollevati circa la compilazione della dichiarazione relativa al primo anno di efficacia della riforma, modello 770/S/2002), le istruzioni precisano che nella casella 69 «indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell anno» deve essere riportato l ammontare complessivo di Tfr (compresi i suoi acconti e anticipazioni) corrisposto nell anno Tale importo deve: q essere ridotto di quanto eventualmente destinato al fondo pensione in presenza di adesione ad una forma di previdenza complementare, e q comprendere la rivalutazione maturata a far data dal 1 gennaio 2001, già assoggettata ad imposta sostitutiva. Poiché da tale casella deve risultare l ammontare erogato, l importo indicato deve essere al netto dell imposta sostitutiva dell 11% su tale rivalutazione. Ad ulteriore chiarimento le istruzioni precisano che, nella casella 71 «ritenute operate nell anno», devono essere indicate le ritenute determinate in base all articolo 19 del Tuir, relative al Tfr e alle altre indennità e somme erogate, ma non deve essere riportata la citata imposta sostitutiva. La casella 73 deve contenere la quota spettante a ciascun erede nell ipotesi prevista dall articolo 2122 c.c. in caso di decesso del lavoratore. Tale fattispecie viene commentata in un apposito paragrafo. In questo punto si segnala che le regole di compilazione sono innovate rispetto agli anni precedenti. Sezione seconda - Dati relativi al rapporto di lavoro 28

3 Nei punti da 74 a 79 (Sezione riepilogativa dei dati relativi al rapporto di lavoro) vengono richieste informazioni in merito al rapporto di lavoro. Nelle caselle 74 e 75 devono essere indicate la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro. Tali date servono per determinare correttamente: q il periodo di commisurazione del rapporto; q il periodo di spettanza dell abbattimento di 309,87 euro (pari a lire ) o della nuova detrazione di 61,97 euro (pari a lire ). Anticipazioni Come disposto dalla circolare n. 29/E/2001 (cap. II, par. 1.3) la tassazione delle anticipazioni di Tfr, trattandosi di una imposizione provvisoria, la tassazione separata può essere effettuata, salvo conguaglio all atto della liquidazione definitiva, mediante l applicazione dell aliquota determinata assumendo l importo di «Tfr maturato» al 31 dicembre dell anno precedente alla data di richiesta dell anticipazione, ovvero quello «maturato» alla data della richiesta. Nell ipotesi di erogazione di anticipazioni, va compilato oltre alla casella 74 anche (casella 75) la data di richiesta dell anticipazione. Le istruzioni precisano che ove l aliquota di tassazione (vedi box) delle anticipazioni sia riferita al 31 dicembre precedente, a casella 75 debba essere indicato la data: « ». Relativamente al Tfm (indennità di fine rapporto di collaborazione), nel caso di anticipazioni deve essere indicata la data dell erogazione. Nella casella 76 va indicata la «quota eccedente» il Tfr se, per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Si ricorda in proposito che, in tale circostanza, la differenza fra l importo della quota annua maturata e quella corrispondente ad una mensilità annua, moltiplicata per il numero di anni di eccedenza, non deve essere inclusa nel numeratore del rapporto utile ai fini della determinazione del reddito di riferimento. Al punto 77: «Giorni di sospensione dal lavoro» vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro per infortunio, gravidanza o puerperio ai sensi dell articolo 2110 c.c. L indicazione di tali periodi è necessaria perché le assenze tutelate (infortunio, gravidanza o puerperio) prevedono la sospensione delle disposizioni tributarie che fanno riferimento ad un periodo temporale. In particolare, non rilevano ai fini del calcolo della durata effettiva del rapporto a tempo determinato per l attribuzione della detrazione che l articolo 19, comma 1-ter, del Tuir riconosce ai rapporti di lavoro a tempo determinato purché gli stessi non abbiano una durata superiore a due anni. Le istruzioni al 770/2007 evidenziano come l obbligo dell indicazione del dato esiste solo se il periodo di sospensione ha comportato il superamento del tempo tutelato. Tale indicazione, pertanto, può essere fornita anche in un periodo d imposta diverso da quello in cui si siano verificate le assenze tutelate. Il successivo punto 78: «Tempo determinato» deve essere barrato per precisare che il dipendente ha diritto alla detrazione correlata ai rapporti di lavoro a tempo determinato. La nuova casella 79 «codice fiscale del sostituto» va compilata nell ipotesi in cui il Tfr (ovvero acconti o anticipazioni) siano stati erogati da soggetti diversi dal dichiarante come può avvenire nelle ipotesi di novazione dal lato soggettivo del rapporto di lavoro. Sezione terza - Indennità equipollenti ed altre indennità corrisposte nel

4 Guida al Lavoro Nelle caselle 80 e 81 sono indicati periodi temporali in cui il dipendente ha maturato l indennità equipollente (80) ovvero il periodo utilizzato per la quantificazione dell indennità equipollente, anche in assenza di prestazione lavorativa, pur senza diritto all abbattimento (81). Al punto 80: «Periodo di commisurazione» va, in particolare, indicato il periodo compreso tra l inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi necessario per l individuazione del denominatore della formula necessaria per il computo del reddito di riferimento. Il valore indicato nella casella 80 comprende anche l eventuale periodo di anzianità convenzionale. Tale espressione individua un periodo di tempo realmente trascorso: q che, pur potendo non corrispondere ad un periodo di effettivo servizio presso lo stesso datore di lavoro, viene considerato valido ai fini della maturazione delle indennità equipollenti (circ. 2/2040 del 5 febbraio 1986) e q che, tuttavia, non dà diritto alla deduzione di 309,87 euro (pari a lire ) annua, applicabile sul Tfr maturato fino al 31 dicembre Periodo di commisurazione e anticipazione In caso di anticipazione va indicato il periodo compreso tra: q la data di inizio del rapporto di lavoro e q la data della richiesta dell erogazione o in alternativa il 31 dicembre dell anno precedente la medesima data (si veda in proposito quanto previsto dalla circolare 29/E/2001, capitolo II, par. 1.3). Al punto 81: «Periodo convenzionale» va indicato, l eventuale, periodo di anzianità convenzionale e cioè quel periodo in cui, indipendentemente dall attività svolta dal lavoratore, matura l indennità di fine rapporto. L indicazione relativa a tale periodo deve essere fatta in anni e mesi e rileva in quanto per il periodo convenzionale non spetta l abbattimento dall imponibile di 309,87 euro (pari a lire ). Il periodo indicato nella casella in commento costituisce un «di cui» del punto 80. Le successive caselle 82 e 83 indicano il periodo di lavoro prestato in regime di part-time. La casella tempo parziale è compilata indicando il periodo temporale, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale delle ore previste dal contratto nazionale). Si rammenta che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l intero mese. Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata. Esempio q Durata rapporto: 18 mesi q Articolazione rapporto: 3 mesi di lavoro al 20% e 15 mesi al 60% q Computo: (3 x 20) + (15 x 60) / 18 (mesi) = ( ) / 18 = 53, ,33 30 Nella casella 84 «Ammontare erogato nel 2006» devono essere inserite le informazioni relative alle indennità equipollenti al Tfr corrisposte nel 2006 a dipendenti del settore pubblico. Queste indennità sono tutt ora tassate separatamente con l aliquota che deriva da un reddito di riferimento che ha, al numeratore, l ammontare netto dell indennità aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari (non ancora attive nell ambito del settore pubblico). L imponibile delle indennità in commento può ancora essere abbattuto di un importo pari a 309,87 euro (pari a lire ) per ogni anno ad esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. Le istruzioni precisano che nel punto 84 va indicato l ammontare dell indennità equipollente al netto della somma corrispondente al rapporto fra l aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all ente, cassa o fondo di previdenza. Al successivo punto 87 va riportato l ammontare netto delle «Altre indennità» corrisposte nel settore pubblico. Si evidenzia che in caso di esclusiva erogazione nell anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, nel 770/2007 devono essere riepilogati i dati relativi all indennità equipollente principale erogata in anni precedenti utili all individuazione dell aliquota. Nel punto 88 (analogamente a quanto deve essere fatto negli analoghi punti 98 - solo lettere A, B e C - 105, solo lettere B e C solo lettere A, B e C anche lettere G, H e L solo lettere da A ad F con diverso significato rispetto alle altre lettere solo lettere A, B e C e con diverso significato) va indicato il titolo dell erogazione della altre indennità e somme di cui al precedente punto 87. In particolare indicare: q A - se si tratta di anticipazione; q B - se si tratta di saldo;

5 q C - se si tratta di acconto; q D - se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; q E - se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; q F - se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro. Come ricordato nelle istruzioni, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro non si applica l aliquota calcolata sull indennità principale. Nel punto 89 va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme erogate, a qualunque titolo, dal 1974 al Nel punto 90 va indicato l anno di ultima erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 89. Il punto 91 va compilato solo se le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziate nel punto 87 siano state erogate da un sostituto d imposta diverso da quello che ha erogato l indennità equipollente principale. In tal caso indicare nel punto 91 il codice fiscale del sostituto che ha erogato l indennità equipollente principale. Le successive due sezioni sono speculari nelle caselle da 92 a 111 e da 112 a 129, trattandosi delle medesime indicazioni oggettive (relative al Tfr e alle altre indennità) distinte unicamente in relazione al periodo di maturazione in ossequio alla già richiamata riforma della tassazione delle predette somme ed alla casella 102 e della nuova casella 103 presenti solo nella sezione relativa al primo periodo di maturazione funzionale alla: q determinazione della «deduzione complessivamente riconosciuta», non più confermata nel regime applicabile al Tfr maturato dal 2001; q evidenza della quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto 153 della comunicazione del fondo. Sezione quarta - Tfr e le altre indennità e somme maturate fino al 31 dicembre 2000 Per quanto concerne le caselle da 92 a 95 si rinvia a quanto già commentato con riferimento alle caselle Al punto 96 (come il successivo punto 116): «Tfr maturato» le istruzioni richiedono di indicare l ammontare del Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data comprensivo delle somme destinate al fondo di previdenza complementare, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati. Nel punto 97 (come nel successivo punto 117): «Ammontare erogato» va indicato l importo di Tfr erogato riferibile al Tfr maturato al 31 dicembre È quindi la parte dell importo indicato al precedente punto 96 erogata nell anno Per determinare l ammontare massimo da indicare nel punto 97, il Tfr maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato: q al netto di quanto erogato dal 1974 al 2005 a titolo di acconto o di anticipazione da evidenziarsi al punto 99; si evidenzia che l anticipazione erogata nel periodo (in vigenza del nuovo regime tributario) deve fare riferimento agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 poiché sono tali gli importi da indicare nella presente sezione; 31

6 Guida al Lavoro q al netto delle quote destinate al fondo di previdenza da evidenziarsi al punto 101. Nel punto 101 (come il successivo punto 121): «Tfr destinato al fondo pensione» deve essere riportato l ammontare complessivo del Tfr destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare fino al 31 dicembre 2000: tale valore è un «di cui» del punto 96. Nel nuovo modello non è più presente l indicazione dell entità della deduzione. Nel punto 102: «Percentuale» va, però, specificata la percentuale di Tfr riferita al precedente punto 101 al fine di stabilire di quanto deve essere ridotto l abbattimento dell imponibile di 309,87 euro (pari a lire ) relativamente al Tfr maturato fino al in conseguenza del versamento al fondo pensione di parte del Tfr. Qualora tale percentuale sia variata nel tempo deve essere indicata la percentuale media. A tale proposito le istruzioni, riprendendo il contenuto della circolare 34/E/2002, precisano che il punto non va compilato con riferimento ai «vecchi iscritti» chiarendo che nel punto 153 (riduzioni) deve essere indicato l ammontare spettante delle riduzioni (309,87 euro per gli anni presi a base di commisurazione, al netto dei periodi convenzionali), indipendentemente dall eventuale destinazione di Tfr alle forme pensionistiche complementari. Nel successivo punto 103 èindicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto 153 della comunicazione del fondo. Il punto 104: «Ammontare netto» relativo alle altre indennità e somme eventualmente riconosciute al lavoratore, contenenti la quota parte di dette indennità, maturata fino al 2000 e corrisposta nel 2006, al fine di permettere agli uffici finanziari di riliquidare unicamente le altre indennità e somme afferenti il Tfr maturato successivamente al 1 gennaio Per completezza si ricorda che, sulla base delle precisazioni fornite dalla circolare n. 2/1986, rientrano tra le altre indennità e somme: q l indennità sostitutiva del preavviso; q l indennità di non concorrenza erogata in unica soluzione; q l incentivo all esodo; q le somme, al netto delle spese legali, erogate a titolo di transazione ovvero a seguito di provvedimenti dell autorità giudiziaria relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Le istruzioni precisano che l indicazione dei dati nel punto 104 deve essere effettuata deducendo i contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell importo annuo dell imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Come richiamato, infatti, dalla circolare 29/E/2001, capitolo II, par. 2.1, qualora alla formazione delle indennità concorrano contributi previdenziali a carico del dipendente, l ammontare netto è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale dell indennità corrispondente al rapporto tra l aliquota del contributo posto a carico del dipendente e l aliquota complessiva del contributo versato all ente. Anticipazioni e acconti A far data dal modello 770/2006 è stata superata la sezione (l ottava nel modello 770/2005) dedicata agli anticipi e agli acconti erogati in anni precedenti al periodo d imposta che si dichiara. Dette informazioni sono state concentrate nelle singole sezioni. Nella sezione in commento i dati sono proposti alle caselle 99, 106 e 110 che corrispondono, nella sezione relativa al nuovo sistema di imposizione del Tfr, alle caselle 119, 124 e Incentivo all esodo Si evidenzia come le istruzioni diano separata evidenza dell incentivo all esodo rispetto alle «Altre indennità». In particolare nel punto 108 è prevista l evidenza del 50% dell ammontare delle indennità erogate per favorire l esodo e il sostegno al reddito. Sul punto merita rilevare che è stata superata la distinzione operata negli anni precedenti tramite l indicazione di un apposito codice in relazione alla tipologia di incentivi all esodo. Nulla è detto nelle istruzioni circa l abolizione del regime agevolato ad opera del Dl n. 223/2006 a far data dal 4 luglio L esistenza di un regime transitorio e, più in generale, la regola di compilazione della comunicazione secondo«cassa»(tempi di pagamento potenzialmente distinti rispetto ai tempi di maturazione del diritto e del relativo regime tributario) prolungano la possibilità del doppio regime tributario (vigente e transitorio). Tale situazione rende altamente probabile la conferma dell impostazione anche per gli anni a venire. Alcune indicazioni complementari sono invece fornite a seguito di un caso particolare in sede di risposta ad un interpello adottata con la Risoluzione n. 138/E/2007 (in Guida al Lavoro n. 27/2007, pag. 50).

7 In tale sede sono state introdotte procedure di semplificazione nella particolare ipotesi in cui in via prudenziale sia stato applicato una tassazione superiore rispetto a quella realmente dovuta. La prima stesura della norma è stata, infatti, aggiornata a seguito dell innovazione, rappresentata dall introduzione di regime transitorio, operata in sede di conversione in legge del Dl n. 223/2006 e interpretata con la circolare n. 10/E/2007 che ha declinato taluni aspetti operativi propri del regime transitorio. Nella fattispecie in cui siano state operate maggiori ritenute rispetto a quelle dovute, la risoluzione n. 138/E/2007 chiarisce come: q prima della presentazione del modello 770/2007, il sostituto possa rimborsare direttamente i lavoratori interessati delle ritenute operate in misura maggiore e provvedere ad emettere nuovamente il Cud ai dipendenti, con l indicazione, nella sezione «annotazioni», che i dati corretti riguardano le somme tassate separatamente. q in sede di redazione del modello 770/2007 potrà essere evidenziato il credito nei confronti dell Erario che potrà essere compensato ai sensi dell art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n La procedura indicata appare efficace ma singolare, soprattutto nel richiamo alla compensazione tramite modello F24 mentre sarebbe stato più opportuno richiamare la procedura derivante dal Dpr n. 445/1997. Sezione quinta - Tfr, altre indennità e somme maturate dal 1 gennaio 2001 Molte indicazioni circa la compilazione di questa sezione sono già state fornite in commento alle precedenti analoghe caselle. La sezione si apre, infatti, con le caselle relative alla durata e all articolazione del rapporto di lavoro per cui si rimanda ai commenti operati alle caselle Ricordando che il periodo convenzionale è compreso nel periodo di commisurazione si riporta un esempio relativo a rapporto di lavoro durato 25 anni con maturazione di anzianità convenzionale di 1 anno ogni 5. Il periodo di lavoro si è sviluppato sino alla fine del 2006, per cui nel periodo post riforma sono inclusi 6 anni di commisurazione del Tfr, di cui 1 di tipo «convenzionale». Nel periodo che ha preceduto la riforma, il Tfr è commisurato a un periodo di 24 anni, di cui 4 di tipo «convenzionale»

8 Guida al Lavoro Al punto 116: «Tfr maturato» le istruzioni richiedono di indicare l ammontare del Tfr maturato dal 1 gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati; l ammontare del Tfr va indicato al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva dell 11%. Tale punto andrà compilato anche nel caso di erogazione di anticipazioni di Tfr indipendentemente: q dalla differente modalità di calcolo del reddito di riferimento prescelta dal sostituto d imposta, e q dalla circostanza che l ammontare complessivo delle anticipazioni erogate ecceda o meno il Tfr maturato fino all anno Nel punto 117: «Ammontare erogato» va indicato l ammontare del Tfr erogato eccedente l importo evidenziato a casella 97, ovvero l intero ammontare erogato qualora non sussista il Tfr maturato al 31 dicembre Nel punto 122: «Ammontare erogato» va indicato l ammontare complessivo delle «altre indennità e somme» corrisposte nel 2006, sulla base delle disposizioni contenute nell articolo 19, comma 2, Tuir che prevede l imponibilità dell altra indennità e somma nell intera misura dell importo corrisposto, al netto dei soli contributi previdenziali obbligatori relativi a tali indennità e somme. La richiesta di riportare nei punti 104 (ammontare netto dell indennità maturata al 31 dicembre 2000) e 122 (ammontare netto dell indennità maturata dal 1 gennaio 2001) consegue dal fatto che la misura dell «altra indennità e somma» soggetta a riliquidazione secondo le nuove regole di tassazione deriva dalla misura del Tfr soggetto a riliquidazione. In pratica, la quota parte di «altra indennità e somma» riliquidata deriva dal rapporto fra l importo indicato nel punto 116 e la somma degli importi indicati nei punti 96 e 116. Così individuata la percentuale di Tfr soggetto a liquidazione, sarà sufficiente applicare la medesima percentuale all altra indennità per ottenere quanta parte della stessa è maturata dal 1 gennaio Nel punto 121: «Tfr destinato al fondo pensione» va indicato l ammontare complessivo del Tfr destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare dal 1 gennaio Si sottolinea che, con riferimento al Tfr maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001, non viene più richiesta la percentuale di destinazione del Tfr alle forme di previdenza complementare; ciò è dovuto al fatto che a decorrere da tale data, non viene più attribuito l abbattimento di 309,87 euro (pari a lire ) pro quota tra il datore di lavoro e l ente pensionistico erogante la prestazione in forma capitale. Si sottolinea peraltro che, in conseguenza di quanto previsto all articolo 19, comma 1-ter) del Tuir, la detrazione di 61,97 euro (pari a lire ) è relativa al solo Tfr e non alla prestazione in forma capitale erogata dal fondo pensione. Per i punti : «Incentivo all esodo» valgono le indicazioni già fornite per i campi La rappresentazione delle «altre indennità e somme» nel modello 770/2007 Come già accennato, al fine di potere correttamente individuare la quota parte di altra indennità e somma che deve essere riliquidata dall ufficio, il modello richiede di indicare, a casella 104, l ammontare netto di «altra indennità e somma» maturata fino al 31 dicembre 2000, mentre a casella 122, l ammontare netto della stessa indennità maturata a decorrere dal 1 gennaio Quest ultimo importo, rappresenta la quota di «altra indennità e somma» erogata che sarà riliquidato dall ufficio. Al fine di potere pervenire al valore delle caselle sopra indicato, ove l «altra indennità e somma» erogata sia funzione del Tfr oggetto di riliquidazione da parte dell amministrazione finanziaria, è possibile effettuare il seguente calcolo: (casella 96 + casella 116) : casella 116 = 100 : X 34 dove X rappresenta la percentuale di Tfr che verrà riliquidata dall ufficio. Applicando tale percentuale all ammontare di «altra indennità e somma» complessivamente corrisposta è possibile individuare il valore da indicare a casella 122 corrispondente all indennità aggiuntiva al Tfr che deve essere riliquidata, mentre l importo di casella 104 potrà essere individuato per differenza. Caso particolare: Tfr e indennità erogate dopo il rapporto (transazioni) Qualora successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro siano riconosciute ulteriori quote di Tfr o di altre indennità, con conseguente obbligo di riliquidazione, gli importi precedentemente riconosciuti a saldo andranno indicati come acconti nei punti 99 e 119. Analoga compilazione deve essere effettuata con riferimento alle altre indennità eventualmente percepite a seguito di transazione. Le somme eventualmente percepite in aggiunta a precedenti erogazioni obbligheranno alla compilazione delle caselle 106 e 124 per quanto concerne le precedenti erogazioni mentre le erogazioni dell anno sono evidenziate alle caselle 104 e 122.

9 Tfr regolato secondo vecchie normative I punti 146 e 147 devono essere compilati nell ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro precedente al 1 ottobre 1985, per i quali si rende applicabile il regime tributario in vigore fino al 31 dicembre 2000, e, soprattutto, le agevolazioni previste dall art. 4, comma 3, della legge n. 482/1985 (tassazione con l aliquota media del biennio precedente). Nelle caselle in commento deve, infatti, essere riportata la retribuzione media del biennio precedente e l aliquota di tassazione dell importo erogato. I punti 148 e 149 devono, invece, essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando rispettivamente al punto 148 l ammontare di tale indennità, ed al punto 149 il totale imponibile. Sezione ottava - Dati riepilogativi Oltre al riepilogo delle informazioni storiche commentate nelle caselle precedenti, le successive caselle da 150 a 162 richiedono il riepilogo dei valori che hanno permesso di pervenire alla tassazione delle somme corrisposte. Al punto 150: «Reddito di riferimento» deve essere riportato il reddito di riferimento calcolato con le modalità di cui agli artt. 19 e 20 del Tuir. Nella casella 151: «Aliquota» va riportata l aliquota applicata al Tfr ovvero alla prestazione pensionistica erogata, determinata sulla base delle aliquote Irpef degli scaglioni di reddito vigenti nel momento in cui è maturato il diritto alla percezione. Nel punto 152: «Aliquota» va indicata esclusivamente l aliquota utilizzata in caso di erogazione di altre indennità e somme, incentivi all esodo e prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo a cd. «vecchi iscritti a vecchi fondi», relativamente all importo maturato al 31 dicembre Nel punto 153: «Riduzioni» deve essere evidenziato l ammontare complessivo delle riduzioni applicate sugli imponibili ricordando che: q per le indennità equipollenti, va indicato l importo di euro 309,87 (lire ) per ciascun anno preso a base di commisurazione; q per il Tfr, l importo di cui sopra deve essere considerato fino al 31 dicembre 2000; se la parte del Tfr è destinata alle forme di previdenza complementare, per il numero di anni di contribuzione, l importo deve essere ridotto della percentuale derivante dal rapporto tra Tfr destinato al fondo e Tfr maturato (101 su 96). Si ricorda che il periodo preso a base di commisurazione deve essere considerato al netto del periodo di anzianità convenzionale. La casella 154 accoglie il «Totale imponibile» (ottenuto sommando il Tfr fino al 31 dicembre 2000 e dopo tale data), sono indicati nel modello in commento nella sola casella 148 (Totale imponibile), evidenziando gli imponibili al netto delle riduzioni di 309,87 euro - pari a lire spettanti fino al 31 dicembre 2000 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva dell 11%. Le istruzioni precisano che in casella 154 non deve essere indicato il 50% dell incentivo all esodo (il solo imponibile assoggettato). Al punto 155: «Imposta complessiva» va riportata l imposta complessiva lorda che si ottiene dall applicazione dell aliquota di punto 151 e 152 sugli ammontari imponibili relativi al Tfr e alle 35

10 Guida al Lavoro indennità equipollenti. Nei punti da 157 a 160 devono essere evidenziate le ritenute: q operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 2005; q totali dell anno 2006 escludendo - l imposta sostitutiva dell 11% sulle rivalutazioni; - la ritenuta a titolo d imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari fino al ; q sospese, in conseguenza di specifiche disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è, comunque, compreso in quello riportato al punto 157 (anni precedenti) e 169 (anno 2006). La casella 160: «Compensazione» ospita gli importi dell eccedenza d imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1 gennaio 2001 ed assoggettata a tassazione ordinaria secondo le disposizioni dell art. 52, comma 1, lett. d-ter) del Tuir (norma superata dal 1 gennaio 2007 a seguito dell anticipazione della riforma della previdenza complementare). Il punto 162: «Rivalutazioni sul Tfr già assoggettate ad imposta» deve essere compilato solo in occasione di una erogazione (Tfr, acconti e anticipazioni) avvenuta nel 2006 relativamente alla quale occorre considerare l ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. La compilazione della «comunicazione» relativamente ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa (Tfm trattamento di fine mandato) Le indennità di fine mandato relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a soggetti residenti, ai sensi dell art. 24, comma 1, ultimo periodo del Dpr n. 600/1973, sono soggetti ad una ritenuta a titolo d acconto del 20% se gli stessi redditi possono essere assoggettati alla tassazione separata. Esistono, invece, regole particolari (chiarite con la risposta 13 della circolare n. 34/E/2002) per la compilazione del modello 770/2006 relativamente alle indennità di fine mandato erogate per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettate a tassazione separata (sono le indennità il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto di collaborazione - art. 16, comma 1, lett. c) del Tuir). In particolare, la comunicazione intestata al collaboratore coordinato e continuativo, oltre ai dati relativi agli emolumenti correnti dovrà contenere: q punto 69 (indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell anno); q punto 71(ritenute operate nell anno); q punto 74 (data di inizio del rapporto); q punto 75 (data di cessazione del rapporto); q punto 122 (altre indennità), indicando esclusivamente le indennità di fine mandato erogate nel 2006, anche eventualmente per acconti o anticipazioni; q punto 123 (titolo), riportando il codice «G, H, o L» nel caso di anticipazioni, saldo o acconti dell indennità di fine mandato, per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; q punto 151 (aliquota) q punto 154 (totale imponibile); q punto 155 (imposta complessiva); q punto 159 (ritenute totali) e Erogazioni in anni precedenti il 2006 Nell ipotesi in cui il sostituto abbia corrisposto anche in anni precedenti somme a titolo di acconto o anticipazione relative all indennità di fine mandato, oltre ai punti sopra precisati, dovrà provvedere alla compilazione dei punti 70 e 72 e dei punti 124, 125, e 157 (e 158) della comunicazione. Si rammenta che la compilazione secondo il presente schema è possibile solo nell ipotesi in cui a i sensi dell articolo 17, comma 1, lettera c), Tuir sia consentita la tassazione separata. Ove, al contrario il cosidddetto Tfm sia soggetto a tassazione ordinaria in quanto privo del requisito posto con la citata norma (atto di istituzione avente data certa anteriore all inizio del rapporto di collaborazione), le somme aventi tale scopo dovranno cumularsi agli ordinari emolumenti erogati a favore del collaboratore.

11 La compilazione della «comunicazione» relativamente ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa a soggetto non residente I redditi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a soggetti non residenti, ai sensi dell art. 24, comma 1-ter, del Dpr n. 600/1973, sono soggetti ad una ritenuta a titolo d imposta nella misura del 30%. Poiché, con riferimento ai compensi soggetti a ritenuta a titolo d imposta sussiste l obbligo di rilasciare la certificazione, ma nella stessa deve essere specificato che non deve essere presentata la dichiarazione, con la risposta 2 della circolare n. 34/E/2002 l Agenzia ha, in pratica, ammesso che, ogni qualvolta il sostituto d imposta non possieda il Codice Fiscale del percettore, la certificazione delle ritenute al collaboratore coordinato e continuativo non residente può essere effettuata in forma libera e non tramite il modello Cud. In tale caso, tale documento conterrà solo i redditi corrisposti e le ritenute effettuate e il sostituto d imposta non dovrà compilare alcuna comunicazione del modello 770/S/2007. Nella diversa ipotesi in cui, essendo stato rilasciato il Codice Fiscale al collaboratore estero, allo stesso sia stato consegnato il modello Cud 2007, il sostituto nel modello 770/2007 dovrà indicare: q a casella 2: i compensi corrisposti nonché le eventuali indennità di fine mandato; q a casella 5: le ritenute complessivamente operate. Erogazione del Tfr agli eredi del sostituito Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell art c.c. o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (Tfr, prestazioni in forma di capitale, ecc.), doveva essere consegnata una certificazione Cud 2007 per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che: q nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell avente diritto o erede; q nel punto 73 deve essere indicata la percentuale spettante all avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all indennità come maturata in capo al deceduto; La regola imposta dalle istruzioni afferma che non vanno cumulate le posizioni: q se il medesimo sostituto eroga indennità allo stesso erede derivanti da più de cuius il sostituto deve rilasciare all erede distinte certificazioni; q se il medesimo sostituto eroga indennità alla stessa persona fisica in qualità di erede e in qualità di lavoratore il sostituto deve rilasciare all erede distinte certificazioni. Certificazione erede In particolare nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve: q indicare al punto 163 il codice fiscale del dipendente deceduto, e q compilare i punti da 74 a 162. Certificazione de cuius Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, il sostituto è tenuto a compilareesclusivamenteipunti 164 e 165avendocuradicompilareunrigoperogniaventedirittooerede. 37

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