EDILIZIA DI CULTO: REGIONE ABRUZZO

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1 EDILIZIA DI CULTO: REGIONE ABRUZZO Isabella Bolgiani La Regione Abruzzo ha dedicato specifiche disposizioni legislative alla disciplina urbanistica dei servizi religiosi ed alla materia del finanziamento dell edilizia di culto; in particolare, la L.R. 16 marzo 1988, n. 29 1, successivamente modificata dalla L.R. 19 dicembre 2001, n. 74 2, oltre a definire il concetto di attrezzature religiose e stabilire la dotazione percentuale di aree per abitante da destinare a detti servizi, ha previsto che, annualmente, venga devoluta dai Comuni abruzzesi una quota predeterminata dei contributi per opere di urbanizzazione secondaria (ex art. 12, della Legge n. 10 del 1977, c.d. Legge Bucalossi) alle autorità ecclesiastiche competenti per la realizzazione di attrezzature religiose (artt. 5-6); detta legge ha inoltre introdotto la possibilità di finanziamenti regionali diretti, in favore dell edilizia di culto, aventi carattere integrativo. Da ultimo, al fine di garantire la conservazione degli edifici già esistenti, la L.R. 25 novembre 1998, n , modificata dalla L.R. 14 marzo 2000, n e dalla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 5, ha stabilito l introduzione di contributi regionali destinati al consolidamento, alla ristrutturazione, al restauro ed alla straordinaria manutenzione di tali immobili; detti finanziamenti (art. 1) non risultano tuttavia erogabili in favore di edifici di culto che, nell ultimo quinquennio, abbiano già beneficiato di altri contributi regionali. * * * Destinatari: Il testo originario dell articolo 1, della L.R. n. 29/1988 stabiliva, quali destinatari delle disposizioni contenute nella legge in esame, gli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della 1 Disciplina urbanistica dei servizi religiosi (B.U.R. n. 9 dell 11 aprile 1988). 2 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 marzo 1988, n. 29: Disciplina urbanistica dei servizi religiosi (B.U.R. n. 28 del 24 dicembre 2001). 3 Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto (B.U.R. n. 31 del 4 dicembre 1998). 4 Interventi urgenti in occasione del Giubileo 2000 per la conservazione degli edifici destinati al culto (B.U.R. n. 10 del 31 marzo 2000). 5 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale della Regione Abruzzo. (B.U.R. n. 8 del 6 aprile 2001). Isabella Bolgiani per Marzo 2005

2 Chiesa cattolica e delle Confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato fossero disciplinati ai sensi dell art. 8, comma 3, della Costituzione. La Corte Costituzionale - con la sentenza n. 195, del 27 Aprile ha dichiarato l illegittimità dell articolo in questione, limitatamente alla parte in cui esclude dall ambito di operatività della suddetta legge regionale, le Confessioni religiose con le quali lo Stato non abbia stipulato un Intesa, con conseguente individuazione della Chiesa cattolica e delle Confessioni religiose dotate di una presenza organizzata nell ambito dei Comuni interessati, quali destinatari delle disposizioni contenute nella L.R. n. 29/1988. In seguito, l art. 11, della citata L.R. 25 novembre 1998, n. 139 ha integrato il testo del suddetto art. 1, prevedendo che - in mancanza dell Intesa, di cui all art. 8, comma 3, della Costituzione - la natura di confessione religiosa, ai fini dell applicazione delle disposizioni in esame, possa risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto [ ] o comunque dalla comune considerazione 6. Queste stesse previsioni trovano applicazione anche per l individuazione delle Confessioni religiose destinatarie dei contributi regionali previsti da tale successivo testo normativo. Disciplina delle aree per servizi religiosi: La L.R. n. 29/1988 definisce - quali attrezzature di interesse comune di tipo religioso - gli immobili destinati al culto e ad abitazione dei Ministri di culto, oltre che gli edifici adibiti, nell esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali e ricreative che non abbiano fini di lucro. L art. 3, della legge in esame prevede, in particolare, che i Comuni abruzzesi, in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici generali, assicurino una dotazione di aree per abitante, destinata ai servizi religiosi, pari ad un massimo del 20% delle aree riservate alle attrezzature di interesse comune; stabilisce, inoltre, che - nelle zone territoriali omogenee di tipo C, di cui al D.M. n del sia riservata per ogni nuovo insediamento, ferme restando le entità di rapporti previste per gli altri servizi comuni, una superficie minima pari mq destinata alle attrezzature religiose 8. 6 Così dispone in seguito alla integrazione di cui all art. 11, della L.R. 139/ il comma 2, dell art. 1, della L.R. 29 del Le zone territoriali omogenee di tipo C - di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n sono costituite dalle parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi. 8 L art. 3 prevede, inoltre, che nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, cioè - rispettivamente - nelle parti di territorio interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e nelle parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, le aree destinate alle attrezzature religiose siano computabili - ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto - in misura doppia di quella effettiva. Isabella Bolgiani per Marzo 2005

3 Le suddette aree vengono ripartite - ai sensi del comma 5, dell art. 3 - tra Confessioni, in possesso dei requisiti indicati dall art. 1, della legge in esame, proporzionalmente alla loro consistenza sui territori comunali, mediante concessione a titolo gratuito del diritto di superficie 9 ; qualora gli strumenti urbanistici vigenti non risultino conformi alle previsioni in esame, l art. 4, della L.R. n. 29 del 1988, prevede infine che i Comuni abruzzesi, di propria iniziativa oppure entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, provvedano ad adeguare in tale senso la relativa pianificazione urbanistica. Finanziamenti comunali: Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 29 del 1988 i Comuni abruzzesi - entro il 31 marzo di ogni anno - sono tenuti a devolvere, per la realizzazione di attrezzature religiose, alle autorità ecclesiastiche competenti, una aliquota pari al 10% dei contributi per opere di urbanizzazione secondaria loro dovuti (ex art. 12, della Legge n. 10 del 1977, c.d. Legge Bucalossi). Tali contributi vengono determinati avendo riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell anno precedente, anche relativamente all edilizia convenzionata, senza tenere conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione e per la cessione delle relative aree. I suddetti contributi comunali sono corrisposti - ai sensi dell art. 5, comma 3 - alle Confessioni religiose, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall art. 1, della legge in esame, proporzionalmente alla loro diffusione sul territorio ed alla loro incidenza sociale 10. In particolare - secondo quanto previsto dall art. 5, comma 6 - i finanziamenti in questione debbono venire erogati dai Comuni in favore dell autorità esponenziale della confessione religiosa, la quale provvede successivamente alla ripartizione degli stessi tra i singoli ministri di culto che ne abbiano fatto richiesta; il comma 4, dell art. 5 stabilisce, infatti, che le domande di finanziamento possano venire presentate direttamente dai ministri di culto, operanti sul territorio comunale, o da uno di essi, in nome e per conto degli altri 11. L art. 5 bis, introdotto dall art. 2 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 74 prevede, inoltre, che ai fini della devoluzione dei contributi suddetti l Ufficio di Ragioneria di ogni Comune storni, su ciascuna riversale di incasso relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria, una percentuale pari al 9 La concessione del suddetto diritto di superficie è stata prevista dalle modificazioni introdotte al comma 3, dell art. 5 in esame dall art. 4, della L.R.19 dicembre 2001, n Il comma 3, dell art. 5, della L.R. n. 29 del 1988 è stato così modificato dall art. 1, della L.R. 19 dicembre 2001, n I commi 4, 5 e 6, dell art. 5, della L.R. n. 29/1988 sono stati introdotto dall art. 1, della L.R. n. 74/2001. Isabella Bolgiani per Marzo 2005

4 10% dell importo introitato, destinandolo ad un conto corrente, istituito presso la Tesoreria, utilizzato unicamente per la corresponsione di detti finanziamenti. Entro il 15 aprile di ogni anno, i Comuni abruzzesi sono pertanto tenuti ad inviare all Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici un dettagliato resoconto sulla devoluzione alle competenti autorità religiose dei contributi comunali per la realizzazione dei servizi suddetti, dal quale si evinca il rispetto dell aliquota e dei termini stabiliti dall art. 5, comma 1, della L.R. n. 29 del Nel caso in cui i Comuni risultino inadempienti agli obblighi suddetti, la Giunta Regionale ex art. 5 bis, comma 3 è tenuta a nominare, entro il 15 maggio dell anno in corso, un Dirigente dell area competente, per ogni Provincia in cui almeno un Comune non abbia rispettato le previsioni suddette, affinché solleciti le amministrazioni inadempienti mediante formale atto di intimazione, pena l esclusione delle stesse da qualsiasi contributo regionale nell esercizio in corso 12 ; detto provvedimento si intende, tuttavia, automaticamente revocato, qualora il Comune inadempiente proceda alla devoluzione di quanto dovuto. I contributi comunali in questione debbono essere impiegati, ai sensi dell art. 6, comma 1 della L.R. n. 29/1988, entro tre anni dal loro versamento per la realizzazione ed - in seguito alle modifiche introdotte dall art. 5, della L.R. n. 74 del anche per la ristrutturazione ( 13 ) delle attrezzature religiose; le somme non utilizzate vengono infatti recuperate dai Comuni, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal Tesoriere per le giacenze ordinarie. Le Autorità religiose, destinatarie dei finanziamenti comunali, sono pertanto tenute a trasmettere ai Comuni, entro il 31 Dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite. Infine, è in facoltà delle competenti autorità religiose regolare i rapporti con il Comune attraverso apposite convenzioni, nel caso in cui quest ultimo o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori in questione. Finanziamenti regionali: L art. 7, della L.R. n. 29 del 1988 prevede l erogazione, anche in favore di opere che eventualmente già fruiscano di finanziamenti statali, di contributi regionali aventi carattere integrativo. 12 Il provvedimento che comporta la suddetta esclusione deve essere emesso ai sensi dell art. 5 bis, comma 5 previo parere obbligatorio della competenti Commissioni consiliari. 13 Comma così modificato dall art. 5, della L.R. n. 74/2001; nella originaria formulazione, infatti, i contributi comunali in esame erano destinati unicamente ad interventi di costruzione delle attrezzature religiose. Isabella Bolgiani per Marzo 2005

5 In particolare, detti finanziamenti sono espressamente destinati - ai sensi dell art. 7, comma 1 - ad interventi di ristrutturazione, consolidamento, ampliamento e straordinaria manutenzione degli edifici destinati al culto e delle relative pertinenze, nonchè ad opere di ammodernamento, restauro e conservazione di arredi, di impianti e beni artistici; possono, inoltre, essere concessi per lavori di consolidamento e riparazione dei danni derivanti da eventi sismici e tellurici 14. Ai fini della concessione dei contributi suddetti, le autorità confessionali interessate sono tenute ad inviare - ex art. 7, comma 6 - apposita domanda all Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici entro il 31 marzo di ogni anno; tale domanda deve essere corredata da una relazione di massima dei lavori da realizzare e da un preventivo della spesa occorrente 15. Oltre ai finanziamenti in questione, la Regione Abruzzo concede, inoltre, in favore degli edifici stabilmente destinati al culto, ulteriori contributi diretti ad interventi conservativi, i quali possono tuttavia essere unicamente rivolti ex art. 1, comma 4 16, della L.R. 139/ a quegli immobili che nell ultimo quinquennio non abbiano beneficiato di altri contributi regionali. Le istanze di concessione dei finanziamenti in esame debbono essere presentate, entro il 31 marzo di ogni anno, a firma del legale rappresentante della istituzione e titolare dell immobile, alla amministrazione regionale, corredate ai sensi dell art. 3, comma 3 dal progetto preliminare dei lavori e da un preventivo di spesa, oltre che dal visto dell autorità ecclesiastica competente per territorio 17. L art. 4, comma 1 prevede, inoltre, che i finanziamenti in questione siano utilizzati entro tre anni dalla data di concessione 18 ; infatti, decorso detto termine, il Dirigente di Servizio, competente per materia, verificato lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento, provvede, nel caso di inadempimento, a disporre attraverso il Servizio ragioneria della Giunta regionale il recupero delle somme non utilizzate, dichiarando contestualmente la decadenza dal beneficio assegnato. Ai fini del riparto dei contributi regionali in questione, l art. 6, comma 1, della L.R. 139 del 1998 stabilisce che la Giunta provveda all assegnazione in proporzione all'ammontare delle richieste per 14 Così dispone il comma 4, dell art. 7, della L.R. n. 29/ Comma così modificato dall art. 6, della L.R. n. 74/2001; nella originaria formulazione, infatti, alla domanda di concessione in questione doveva essere allegato il progetto di massima dei lavori. 16 Comma così modificato dall art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. 29 marzo 2001, n. 11, Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale della Regione Abruzzo; il testo originario prevedeva, infatti, l esclusione dai finanziamenti in esame per gli edifici che avessero già beneficiato nell ultimo quinquennio di contributi pubblici. 17 L art. 3, comma 4 prevede, inoltre, che le richiesta, ammissibili di finanziamento, non inserite nel riparto dei fondi per carenze finanziarie, siano riconsiderate ai fini della formazione delle successive graduatorie annuali. 18 La L.R. 26 aprile 2004, n. 15, Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2004), (B.U.R. Straordinario n. 10 del 31 maggio 2004), ha disposto in particolare, all articolo 144, che al fine di conseguire [..] il rapido completamento dei programmi di cui alla L.R , n. 139, il termine previsto in tre anni, per l utilizzazione dei contributi concessi, venga prorogato fino alla data di chiusura dell esercizio finanziario relativo all anno solare di scadenza. Isabella Bolgiani per Marzo 2005

6 singola tipologia di intervento 19, per ambito territoriale provinciale 20, individuando l entità del finanziamento per ogni opera, con precedenza alle richiesta di minore importo e con preferenza per gli interventi ubicati nei Comuni con un minore numero di abitanti; le categorie di interventi individuate, al riguardo, consistono in particolare nel consolidamento statico e conservativo degli immobili e nelle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche 21. Lo stesso edificio ai sensi dell art. 6, ultimo comma della L.R. n. 139 del 1998, inserito dall'art. 3, comma 2, L.R. 14 marzo 2000, n. 29 e successivamente modificato dall'art. 46, comma 1, lettera i), della L.R. 29 marzo 2001, n non può tuttavia essere finanziato per più di una tipologia di interventi; pertanto, nell'ipotesi in cui l'istanza inoltrata riguardi entrambe le tipologie di lavoro, la richiesta predetta viene valutata solamente con riferimento alle opere di consolidamento statico e conservativo degli edifici. Non è finanziabile più di un intervento per centro abitato o frazione, con popolazione inferiore a mille abitanti, nell'arco di un triennio Comma così modificato dall art. 3, comma 2, della L.R. 29/2000 dall art. 46, comma 1, lett. h), della citata L.R. 29 marzo 2001, n In particolare l art. 5 stabilisce, infatti, che i contributi regionali siano ripartiti per ambito provinciale in base ai seguenti parametri: 40% in proporzione diretta all ammontare delle richiesta pervenute per ciascuna Provincia; 30% in proporzione diretta alla popolazione totale residente nei Comuni di ciascuna Provincia nei quali sono ubicati gli immobili relativi agli interventi richiesti; 30% in proporzione diretta alla superficie totale dei Comuni si ciascuna Provincia nei quali sono ubicati gli immobili suddetti. 21 Testo così modificato dall art. 46, comma 1, della L.R. n. 11/ Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 14 marzo 2000, n. 29. Isabella Bolgiani per Marzo 2005

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