Ordinanza sulle schede di dati di sicurezza per veleni e sostanze pericolose per l ambiente
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- Vincenzo Pugliese
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1 Ordinanza sulle schede di dati di sicurezza per veleni e sostanze pericolose per l ambiente del 9 novembre 1998 Il Dipartimento federale dell interno, visti l articolo 38 dell ordinanza del 9 giugno sulle sostanze (OSost) e gli articoli 36a, 48a e 48b dell ordinanza del 19 settembre sui veleni (OV); d intesa con il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, ordina: Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina il contenuto e la forma delle schede di dati di sicurezza relative a veleni e sostanze pericolose per l ambiente forniti a utilizzatori professionali. 2 Disciplina inoltre le eccezioni all obbligo di redazione e di fornitura della schede di dati di sicurezza. Art. 2 Definizione Ai sensi della presente ordinanza è considerata utilizzatore professionale ogni persona fisica o giuridica che: a. utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze pericolose per l ambiente; b. detiene, lavora, fornisce o impiega veleni a titolo professionale o commerciale. Art. 3 Contenuto e forma 1 La scheda di dati di sicurezza deve contenere le indicazioni secondo l allegato, per quanto siano accessibili. 2 La scheda di dati di sicurezza deve recare la data di emissione. Le nuove versioni devono recare l indicazione Rielaborata il... (data). 3 La scheda di dati di sicurezza può essere trasmessa su supporto cartaceo o, in caso di mutuo accordo, per via elettronica. Art. 4 Redazione 1 La redazione della scheda di dati di sicurezza è retta dall articolo 12 OSost e dall articolo 48a OV. 2 La scheda di dati di sicurezza non deve essere redatta per: RS RS ; RU RS ; RU
2 a. i cosmetici ai sensi dell ordinanza del 1 marzo sugli oggetti d uso; b. gli agenti terapeutici; c. i veleni che non sono da classificare come pericolosi secondo una delle seguenti due direttive: 1. direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura delle sostanze pericolose; 2. direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi; d. i prodotti per il trattamento delle piante ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Art. 5 Fornitura 1 La fornitura della scheda di dati di sicurezza è retta dagli articoli 38 e 42a OSost e dall articolo 36a OV. La scheda di dati di sicurezza non deve essere fornita se non deve essere redatta giusta l articolo 4. 2 Se il veleno oppure la sostanza pericolosa per l ambiente, ottenibili da chiunque, vengono forniti nel commercio al minuto, non è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza. Se tuttavia un utilizzatore professionale esige la scheda di dati di sicurezza, essa gli deve essere fornita entro un lasso di tempo ragionevole. Art. 6 Fornitura a posteriori Qualora la scheda di dati di sicurezza sia modificata per quanto attiene ai dati importanti in essa contenuti, la nuova versione deve essere trasmessa gratuitamente agli utilizzatori professionali che: a. negli ultimi dodici mesi hanno acquisito un veleno o una sostanza pericolosa per i quali ha dovuto essere loro fornita una scheda di dati di sicurezza (art. 5 cpv. 1); b. negli ultimi dodici mesi hanno richiesto una scheda di dati di sicurezza (art. 5 cpv. 2). 3 RS GU n. 196 del , p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva (96/56/CEE) del Parlamento e del Consiglio del 3 settembre 1996 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura di sostanze pericolose (GU n. L 236 del , p. 35). Il testo della direttiva può essere richiesto, contro pagamento, all UCFSM, 3000 Berna. 5 GU n. L 187 del 16 luglio 1988, p. 14, modificata da ultimo dalla direttiva (96/65/CEE) della Commissione dell 11 ottobre 1996 (GU n. L 265/15). Il testo della direttiva può essere richiesto, contro pagamento, all UCFSM, 3000 Berna. 6 GU n. L 230 del , p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva (96/68/CEE) della Commissione del (GU n. L 277 del , p. 25). Il testo della direttiva può essere richiesto, contro pagamento, all UCFSM, 3000 Berna. 29
3 Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre novembre 1998 Dipartimento federale dell interno: Dreifuss
4 Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza Allegato (art. 3 cpv.1) Osservazioni Nella scheda di dati di sicurezza le indicazioni devono essere fornite in modo chiaro e conciso. In casi motivati, singole indicazioni possono essere tralasciate o sostituite con altre altrettanto adeguate o più idonee. Data la vasta gamma delle proprietà delle sostanze e dei prodotti, in alcuni casi possono essere necessarie ulteriori informazioni. L ordine in cui vengono fornite le indicazioni non è vincolante. 1 Elementi identificatori della sostanza o del prodotto e della ditta Vanno indicati: a. gli elementi identificatori della sostanza o del prodotto La denominazione utilizzata per l identificazione deve essere identica a quella figurante sull etichetta, sull imballaggio o sul contenitore. Se esistono altri elementi identificatori, anche questi possono essere indicati. b. gli elementi identificatori della ditta Essi comprendono: 1. l identificazione della persona responsabile dell immissione in commercio della sostanza o del prodotto, sia esso il fabbricante indigeno, l importatore o il dichiarante ai sensi dell articolo 6 OV; 2. l indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona. c. i numeri telefonici di chiamata urgente Va indicato il numero telefonico di chiamata urgente della persona responsabile menzionata nella lettera b. Per informazioni di carattere medico può essere menzionato il numero telefonico di chiamata urgente del centro d informazione tossicologica. 2 Composizione / Indicazioni sulle componenti 1 Le indicazioni fornite dalla scheda devono permettere all utilizzatore professionale di riconoscere agevolmente i rischi presentati dalla sostanza o dal prodotto. Le indicazioni sulla scheda di dati di sicurezza devono basarsi sulle indicazioni figuranti sull etichetta, sull imballaggio o sul contenitore. 2 Se si tratta di un prodotto: a. le seguenti componenti devono essere indicate con la loro concentrazione o gamma di concentrazioni: 1. le sostanze pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE, qualora nel prodotto siano presenti in concentrazioni pari o superiori a quelle stabilite nell articolo 3 paragrafo 6 lettera a della direttiva 88/379/CEE (a 31
5 meno che non valga un limite più basso) nonché almeno le sostanze per le quali esistono, in virtù delle disposizioni comunitarie, limiti di esposizione riconosciuti ma non coperti dalla direttiva suddetta; oppure 2. le sostanze tossiche conformemente alla decisione sull omologazione dei prodotti rispettivamente al foglio speciale dell Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); b. nel caso delle sostanze menzionate nella lettera a deve essere indicata la seguente classificazione: 1. i simboli e le frasi R inerenti ai pericoli per la salute secondo l articolo 6 oppure l allegato 1 della direttiva 67/548/CEE; oppure 2. la classe di tossicità secondo la legge sui veleni; c. se l identità della sostanza dev essere trattata in modo confidenziale, occorre descriverne le proprietà chimiche per garantire una manipolazione sicura. Va almeno indicato il nome commerciale della sostanza; d. non è indispensabile indicare per esteso la composizione (genere dei componenti e loro rispettiva concentrazione). 3 Indicazione dei pericoli 1 Vanno indicati in modo chiaro e conciso i rischi più importanti presentati dalla sostanza o dal prodotto, in particolare per l uomo e l ambiente. 2 Devono essere descritti gli effetti dannosi più importanti per la salute dell uomo e i sintomi che possono insorgere in seguito all uso e al cattivo uso prevedibile. 3 Dette indicazioni devono basarsi su quelle che figurano sull etichetta, sull imballaggio o sul contenitore, senza tuttavia che sia necessario ripeterle. 4 Misure di pronto soccorso 1 Vanno indicate le misure di pronto soccorso necessarie. In particolare occorre specificare se è necessario consultare immediatamente un medico. 2 Le istruzioni per il pronto soccorso devono essere formulate in modo chiaro, conciso e comprensibile per l infortunato, per le persone a lui vicine e per coloro che prestano i primi soccorsi. I sintomi e gli effetti vanno descritti in modo conciso. Dalle indicazioni deve risultare quali sono le misure urgenti da adottare in caso di incidente e se sono possibili effetti ritardati conseguenti all esposizione. 3 Le informazioni devono essere suddivise secondo le diverse modalità di esposizione, cioè inalazione, contatto con la pelle o gli occhi e ingestione. 4 Va indicato se è necessario l intervento di un medico. 5 Per determinate sostanze o determinati prodotti può essere importante sottolineare che sul posto di lavoro devono essere messi a disposizione mezzi speciali per consentire un trattamento specifico e immediato. 32
6 5 Misure antincendio Vanno indicate le esigenze in materia di lotta contro un incendio che potrebbe svilupparsi a partire da una sostanza o da un prodotto oppure propagarsi a una sostanza o a un prodotto, in particolare: a. i mezzi di estinzione appropriati; b. i mezzi di estinzione inappropriati per ragioni di sicurezza; c. gli eventuali rischi particolari derivanti dall esposizione alla sostanza o al prodotto stesso, ai loro derivati di combustione o ai gas prodotti; d. l equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all estinzione degli incendi. 6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale 1 A seconda della sostanza o del prodotto, devono essere fornite le seguenti indicazioni sulle misure da prendere in caso di fuoriuscita accidentale: a. misure precauzionali per le persone: p. es. rimuovere le fonti di ignizione, assicurare una ventilazione sufficiente o una sufficiente protezione delle vie respiratorie, evitare la formazione di polvere, evitare il contatto con la pelle e gli occhi; b. misure per la protezione dell ambiente: p.es. prevenire l infiltrazione nelle canalizzazioni, nelle acque superficiali e sotterranee nonché nel suolo, eventualmente allarmare il vicinato; c. metodi di pulizia: p.es. impiegare sostanze assorbenti (p.es. sabbia, farina fossile, leganti acidi, leganti universali, segatura), abbattere gas e fumo con acqua, diluire; inoltre attirare l attenzione, se possibile, sui prodotti che non devono essere utilizzati in nessun caso o che sono appropriati come neutralizzante, p.es. mai utilizzare, neutralizzare con. 2 Se necessario, si dovrà rinviare alle cifre 8 e Manipolazione e stoccaggio 71 Manipolazione Vanno indicate le precauzioni per una manipolazione sicura, ivi compresi i consigli sugli accorgimenti tecnici come per esempio la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri, le misure antincendio e qualsiasi altra prescrizione specifica o norma relativa alla sostanza o al prodotto (p.es. equipaggiamenti e procedure di impiego raccomandati o vietati), se possibile con una breve descrizione. 72 Stoccaggio 1 Vanno indicate le condizioni per uno stoccaggio sicuro, fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli di temperatura e di umidità, luce, gas inerte ecc.), impianto elettrico speciale, prevenzione dell accumulo di elettricità statica. 33
7 2 All occorrenza vanno indicati i limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio. Vanno fornite segnatamente indicazioni particolari quali il tipo di materiale utilizzato per l imballaggio e i contenitori della sostanza o del prodotto. 8 Controllo dell esposizione e protezione individuale 1 Per mezzi di limitazione e controllo dell esposizione s intende tutta la gamma di misure precauzionali da adottare durante l utilizzazione della sostanza o del prodotto per ridurre al minimo l esposizione del lavoratore. 2 Prima che si renda necessario l equipaggiamento di protezione individuale, devono essere presi provvedimenti di natura tecnica. A tal fine occorre informare in merito alla configurazione del sistema tecnico, p.es. sistema chiuso. Questa informazione dovrebbe completare quella raccomandata nella cifra Vanno indicati eventuali parametri specifici di controllo quali i valori limite nell aria o gli standard biologici, nonché i procedimenti di controllo e i relativi metodi. 4 Nel caso in cui occorra una protezione individuale, va indicato il tipo di equipaggiamento in grado di fornire una protezione adeguata: a. protezione delle vie respiratorie: in caso di gas, vapori o polvere pericolosi, avvertire della necessità di adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adatti; b. protezione delle mani: indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o del prodotto. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione delle mani e della pelle; c. protezione degli occhi: specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi quali: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale; d. protezione della pelle: ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell equipaggiamento di protezione richiesto, quale indumenti protettivi completi, grembiule, stivali. Se necessario, indicare le misure di igiene particolari. 5 Va fatto riferimento, se necessario, alle relative norme del Comitato Europeo di Normazione (CEN). 9 Proprietà fisico-chimiche Questa voce comprende, ove applicabile, le seguenti informazioni sulla sostanza o sul prodotto: a. Aspetto: indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) e il colore della sostanza o del prodotto al momento della fornitura; b. Odore: se percepibile, descriverlo concisamente; c. ph: indicare il ph della sostanza o del prodotto al momento della fornitura o in una soluzione acquosa; in quest ultimo caso, indicarne la concentrazione. 34
8 d. Punto/intervallo di ebollizione: e. Punto/intervallo di fusione: f. Punto di infiammabilità: g. Infiammabilità (solido, gas): h. Autoinfiammabilità: i. Proprietà esplosive: k. Proprietà comburenti: l. Pressione di vapore: m. Densità relativa: n. Solubilità: idrosolubilità liposolubilità (precisare il solvente e l olio) o. Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: p. Altre indicazioni: indicare i parametri importanti per la sicurezza, come la densità di vapore, la miscibilità, la velocità di evaporazione, la conducibilità, la viscosità, ecc. 10 Stabilità e reattività Questa voce riguarda la stabilità della sostanza o del prodotto chimico e la possibilità che si producano reazioni pericolose in determinate circostanze. a. Condizioni da evitare: elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione. b. Materie da evitare: elencare le sostanze quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o altre sostanze specifiche che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione. c. Prodotti di decomposizione pericolosi: elencare le sostanze pericolose che possono essere prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione. Indicare in particolare: 1. la necessità e la presenza di stabilizzanti; 2. la possibilità di una reazione esotermica pericolosa; 3. l eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dello stato fisico della sostanza o del prodotto; 4. gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con acqua; 5. la possibilità di decomposizione con formazione di prodotti instabili. 11 Indicazioni tossicologiche 1 Va fornita una descrizione concisa, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici sulla salute che possono insorgere qualora l utilizzatore professionale entri in contatto con la sostanza o il prodotto. 2 Vanno indicati gli effetti nocivi che possono derivare dall esposizione alla sostanza o al prodotto, sulla base dell esperienza o di conclusioni tratte da esperimenti 35
9 scientifici. Vanno descritti gli effetti in relazione alle proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche, distinguendo fra le diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi). 3 Va tenuto conto degli effetti immediati o ritardati e di quelli cronici in seguito a esposizione breve o prolungata; p. es. effetti sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, compresi gli effetti teratogeni nonché narcotizzanti. 4 Tenuto conto dell informazione di cui alla cifra 2, può essere necessario far riferimento agli effetti specifici di determinate componenti del prodotto. 12 Indicazioni ecologiche 1 Va fornita una valutazione degli effetti, del comportamento e della persistenza della sostanza o del prodotto nell ambiente a seconda delle loro proprietà e delle modalità d impiego ragionevolmente prevedibili. Vanno fornite indicazioni analoghe relative ai veleni nonché alle sostanze e ai prodotti pericolosi per l ambiente che si formano dalla degradazione di tali sostanze o prodotti. 2 In particolare possono essere determinanti le seguenti indicazioni ecologiche: a. Mobilità: distribuzione nei singoli comparti ambientali, nota o prevedibile, tensione superficiale, adsorbimento/deadsorbimento, altre proprietà fisico-chimiche (cifra 9); b. Degradabilità: degradazione biotica e abiotica, degradazione aerobica e anaerobica, persistenza; c. Accumulazione: potenziale di bioaccumulazione, bioamplificazione mediante la catena alimentare; d. Effetti a breve e a lungo termine su: 1. Ecotossicità: organismi acquatici, organismi del suolo, piante e animali; 2. Altri effetti negativi: potenziale di riduzione dell ozono, potenziale di formazione di ozono fotochimico, potenziale di riscaldamento globale, effetti sugli impianti di depurazione delle acque di scarico. 3 Si deve assicurare che le informazioni rilevanti per l ambiente siano fornite anche in altre voci della scheda di dati di sicurezza, in particolare le avvertenze per le fuoriuscite controllate, le misure in caso di fuoriuscita accidentale e le considerazioni sullo smaltimento di cui alle cifre 6, 7, 13 e
10 4 Fintanto che non siano elaborati i criteri per la valutazione dell impatto di un prodotto sull ambiente, le informazioni relative ai fattori summenzionati devono essere fornite anche per le sostanze presenti nel prodotto e classificate come pericolose per l ambiente. 13 Considerazioni sullo smaltimento 1 Se lo smaltimento della sostanza o del prodotto (eccedenze o rifiuti risultanti da un impiego programmato) comporta il rischio che in caso di trattamento non appropriato possano prodursi effetti dannosi o molesti, va fornita la descrizione di detti residui e vanno date istruzioni per la loro manipolazione sicura. 2 Vanno indicati i metodi di smaltimento appropriati per la sostanza e per il prodotto, compresi quelli per il materiale d imballaggio contaminato (riciclaggio, incenerimento, messa in discarica, ecc.). In merito vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione dell ambiente, segnatamente l ordinanza tecnica del 10 dicembre sui rifiuti e l ordinanza del 12 novembre sul traffico dei rifiuti speciali. 14 Indicazioni sul trasporto 1 Vanno indicate le precauzioni particolari di cui un utilizzatore professionale deve essere consapevole o che deve seguire per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all interno o all esterno della sua azienda. 2 Possono essere fornite anche informazioni complementari conformemente alla raccomandazione delle Nazioni Unite e agli accordi internazionali concernenti il trasporto e l imballaggio di merci pericolose. 15 Prescrizioni 1 Devono essere riportate le informazioni che figurano sull etichetta, sull imballaggio o sul contenitore in applicazione delle disposizioni dell ordinanza sulle sostanze, dell ordinanza sui veleni e dell ordinanza del 10 gennaio sulla caratterizzazione particolare dei veleni. 2 Sulla scheda di dati di sicurezza si raccomanda di attirare l attenzione dell utilizzatore professionale sulle disposizioni relative alle restrizioni in materia di impiego e di fornitura, ai valori limite di esposizione sul posto di lavoro, ai valori limite di emissione, ecc. 16 Altre indicazioni 1 Va indicata qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicurezza, per la salute e per la protezione dell ambiente, p.es.: a. indicazioni sull addestramento; b. raccomandazioni relative all impiego e alle restrizioni; 7 RS RS RS
11 c. ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto per informazioni tecniche); d. fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di dati di sicurezza. 2 Deve essere indicata inoltre la data d emissione della scheda di dati di sicurezza, se non compare altrove
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