TASSA PER LA RACCOLTA

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1 COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Approvato con deliberazione del C.C.n. 17 del Modificato con deliberazione del C.C.n. 58 del Modificato con deliberazione del C.C.n. 41 del Modificato con deliberazione del C.C. n. 49 del Modificato con deliberazione del C.C.n. 22 del Modificato con deliberazione del C.C.n. 04 del Modificato con deliberazione del C.C. n. 37 del

2 ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, individuati nell'allegato A), ai sensi dell'art. 21, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 5/2/1997 n 22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento. ART. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa. ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo. ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa cosi come quella dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche: a) soffitte e sottotetti non fruibili; b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art del Codice Civile; d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze; e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; f) aree a verde di pertinenza di locali od aree assoggettate a tassazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3 Sono altresì esclusi dalla tassa: a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti; c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che locali. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA La tassa, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti. In relazione a quanto sopra, i criteri sono i seguenti: 1. il coefficiente Qx indica la produzione di rifiuti in ragione di kg./mq, annuo, propria di ogni categoria e/o sottocategoria di contribuenza determinato, in assenza di monitoraggio, sulla base di rilevamenti in contesti territoriali simili; 2. il coefficiente Qm (coefficiente medio di produttività specifica) è il rapporto fra la quantità totale dei rifiuti prodotti (Qt) ed il totale della superficie (St) ossia Qm uguale Qt:St; 3. l'indice di produttività specifica (I) è dato da: I uguale Qx:Qm; 4. il costo convenzionale del servizio (Ct) è dato dal prodotto fra il costo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo n 507/93 al netto deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e la percentuale di copertura del costo del servizio. 5. la tariffa media convenzionale (Tm) è data dal rapporto fra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale tassabile ossia Tm uguale Ct:St; 6. il coefficiente di qualità K è un moltiplicatore da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa, all f'me di tener conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto significative, rispetto all'incidenza sul costo dello smaltimento. Il coefficiente K, per l'anno 1996 e 1997 e 1998, viene stabilito pari a 1 per tutte le categorie e sottocategorie; 7. le tariffe unitarie (Tx), espresse in L./mq.per ciascuna classe di contribuenza individuata,vengono determinate dalla seguente formula: Tx uguale K per I per Tm. La Giunta Comunale delibera annualmente nel termine previsto dalla legge la tariffa della tassa da applicarsi per l'anno successivo, sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, individuando i dati e le circostanze di cui all'art comma 2 - del D. Lgs. n. 507/93. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe

4 approvate per l'anno in corso. ART. 7 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati individuati nell'allegato A), ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5/2/1997 n 22 è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio sia attuato. ART. 8 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuto. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2. punto c). Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il seguente prospetto: - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini; - aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini; - aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre a 10 condomini. ART. 9 - CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono accorpate nelle seguenti categorie omogenee a cui viene attribuito il coefficiente di produttività a fianco di ciascuna indicato. I K 1) locali destinati ad abitazione, esercizi alberghieri 0, ) locali destinati ad abitazione, nelle condizioni di uso di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 66 del d.lgs. 507/93 0, ) locali destinati a scuole private e pubbliche, ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, ecc. 0, ) locali destinati ad uso uffici privati e pubblici, banche, assicurazioni, ecc. 2, ) locali destinati a stabilimenti, officine, attività artigianali, magazzini, depositi, spogliatoi autorimesse, distributori di carburanti, ecc. 1, ) locali e chioschi destinati alla vendita di fiori, prodotti ortofrutticoli, pescherie, macellerie, pollerie, generi alimentari, banchi di vendita all'aperto degli stessi prodotti 4, ) locali e chioschi destinati a caffè, bar, gelaterie 2, ) locali e chioschi destinati a ristoranti, trattorie, mense 5, ) locali e chioschi destinati a negozi di generi non alimentari, banchi di vendita all'aperto degli stessi prodotto 2, ) locali destinati a teatri, cinema, circoli, oratori, sale da ballo aperte e non, sale da gioco, ecc.; 0,181 1 ART ESENZIONI

5 Sono esenti dalla tassa, oltre i locali e le aree per le quali l'esenzione è espressamente prevista dalle leggi vigenti: a) i locali e le aree utilizzati dal Comune o comunque adibiti a servizi per i quali lo stesso Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento; b) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; c) le abitazioni principali e le relative pertinenze e parti comuni occupate da soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esenzione è accordata in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza. ART RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI SPECIALI Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'ar. 62 del decreto legislativo 507/93 sono computate nel limite del 50%. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoriportata nel caso di: a) abitazione con unico occupante: 30%; b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%; c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato salvo accertamento da parte del Comune: 30%; d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedano od abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%; e) locali destinati ad uso di associazione ed istituti culturali, politici, sindacali, sportivi e di volontariato, oratori parrocchiali, scuole pubbliche e private, case di prima accoglienza: 50%. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni indicate nel suindicato art. 67 p. 2 del D.Lgs. Dal punto c) al punto d) le riduzioni avranno una validità annuale. Agli utenti che dimostrino di avviare a recupero i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani ai sensi della normativa vigente in materia, verrà applicata una riduzione sulla tassa pari al 10%. La riduzione di cui al comma precedente verrà concessa a conguaglio al termine dell anno alle seguenti condizioni: Le attività di recupero sono quelle contemplate dal D.lgs 22/97 e devono essere svolte da soggetti autorizzati ai sensi dell art. 28 e seguenti del medesimo decreto; Entro il mese di dicembre dell anno di riferimento il contribuente dovrà produrre richiesta di riduzione allegando alla stessa idonea documentazione a dimostrazione dell avvenuto avvio a recupero dei rifiuti di cui sopra, (formulario di cui all art. 15 del D.lgs 22/97 o altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell impresa incaricata del trattamento); L ufficio tributi provvederà a predisporre ed a mettere a disposizione degli utenti un modello di richiesta/denuncia che contenga gli elementi qualitativi e quantitativi idonei ad individuare le tipologie di rifiuti destinate al recupero.

6 ART TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993. Agli utenti che dimostrino di avviare a recupero i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani ai sensi della normativa vigente in materia, verrà applicata una riduzione sulla tassa pari al 10%. La riduzione di cui al comma precedente verrà concessa a conguaglio al termine dell anno alle seguenti condizioni: Le attività di recupero sono quelle contemplate dal D. Lgs. 22/97 e devono essere svolte da soggetti autorizzati ai sensi dell art. 28 e seguenti del medesimo decreto; Entro il mese di dicembre dell anno di riferimento il contribuente dovrà produrre richiesta di riduzione allegando alla stessa idonea documentazione a dimostrazione dell avvenuto avvio a recupero dei rifiuti di cui sopra, (formulario di cui all art. 15 del D. Lgs. 22/97 o altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell impresa incaricata del trattamento) L ufficio tributi provvederà a predisporre ed a mettere a disposizione degli utenti un modello di richiesta/denuncia che contenga gli elementi qualitativi e quantificativi idonei ad individuare le tipologie di rifiuti destinate al recupero. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P.., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. ART DENUNCE I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse. La denuncia deve contenere: a) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; b) l'indicazione del codice fiscale; c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificanti i rappresentanti legali;

7 d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali, delle aree e l'uso cui sono destinati; e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; f) la provenienza; g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. ART DECORRENZA DELLA TASSA La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o dell'occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. ART MEZZI DI CONTROLLO Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo stesso. ART. 16 SANZIONI ED INTERESSI Le sanzioni amministrative da applicare per l omessa denuncia, anche di variazione, o per la denuncia infedele sono quelle previste dall art. 76 del decreto legislativo 15/11/1993 come sostituto dall art. 12, comma 1, punto a) del decreto legislativo 18/12/1997 n ART ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO L accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall art. 71 del decreto legislativo 15/11/1993 n ART ENTRATA IN VIGORE - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59, comma 2, secondo periodo, 64, comma 2,

8 secondo periodo, 66, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996, come previsto dal D.L. 9/3/1995, n. 66. Le disposizioni regolamentari incompatibili col presente regolamento sono abrogate. ART. 19 RISCOSSIONE La tassa dello smaltimento dei rifiuti soldi urbani viene riscossa mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune o su quello direttamente presso la tesoreria medesima. Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente entro sessanta giorni dalla notifica dell avviso di pagamento. La riscossione della tassa è effettuata in due rate. Allegato A RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI Rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, ovvero derivanti da attività commerciali, di servizio, artigianali o da locali o aree adibite ad attività industriali in cui si esplicano attività di carattere non produttivo come gli uffici, le mense, magazzini ecc., e che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti solidi urbani e comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili ai rifiuti solidi urbani, quali: Rifiuti di carta, cartone e similari; Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; Imballaggi primari; Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata; Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; Frammenti e manufatti di vimini e sughero; Paglia e prodotti di paglia; Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; Feltri e tessuti non tessuti; Pelli e simil-pelle; Gomma e caucciù (polvere e ritagli) manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; Resine termoplastiche e terreo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; Manufatti in ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

9 Nastri abrasivi; Cavi e materiale elettrico in genere; Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; parti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; Accessori per l'informatica.

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