Convenzione tra la Tavola valdese e la Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste
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1 2 Convenzione tra la Tavola valdese e la Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste
2 224 N O T A La Convenzione, stipulata per la prima volta nel 1926, è stata successivamente rinnovata nel 1936, 1940, 1948 e La presente è dunque la sesta convenzione stipulata tra le parti ed è stata approvata dal Sinodo con 23/SI/1988, e si trova in Appendice agli Atti del Sinodo La convenzione viene indicata con CTs/1988.
3 Premessa a) La Tavola Valdese e la Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste rappresentata dal suo Presbiterio, convengono di rinnovare la Convenzione tra loro stipulata sin dal 24 novembre 1926 e di poi rinnovata nel 1936/40/48 e 1967 con alcune varianti, dopo sessanta anni di cammino assieme della Chiesa Evangelica Valdese di Trieste e della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste, in piena concordia e fratellanza, nella consapevolezza che solo l Evangelo è la base della loro unità. b) La Convenzione viene rinnovata con le varianti desiderate da entrambe le parti nell interesse dello svolgimento delle funzioni religiose, dell istruzione della gioventù, della cura d anime e dei contatti di carattere sociale tra le due Chiese locali tenendo conto delle modifiche nel tempo apportate allo Statuto della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica e della buona prova che hanno dato le norme contenute nella convenzione finora in atto. c) Quanto sopra premesso, la Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste e la Tavola Valdese stipulano la presente Convenzione che entra in vigore dal giorno della firma da parte dei rappresentanti delle parti contraenti, in sostituzione della Convenzione stipulata il 22 maggio Art. 1 - a) La Comunità evangelica di confessione elvetica concede alla Tavola Valdese l uso della Basilica di San Silvestro per le funzioni religiose ed altre attività di carattere culturale della Chiesa Evangelica Valdese di Trieste, nella misura eguale in cui viene usata dalla Comunità Evangelica di Confessione Elvetica stessa. b) Nello stesso modo la Comunità Evangelica di Confessione Elvetica concede in uso per la Chiesa valdese di Trieste i propri locali situati al primo e secondo piano della casa di Piazza San Silvestro 1. c) L uso della Basilica e dei suddetti locali è fatto di regola in comune fra le due Comunità; per l uso separato che le Comunità faranno in singoli casi della Basilica e dei locali suddetti, esse si accorderanno di volta in volta tramite il comune ministro, quanto all orario e alle modalità. Art. 2 - Le parti contraenti stabiliscono che per la durata della presente Convenzione le funzioni religiose della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste e della Chiesa Evangelica Valdese vengano celebrate contemporaneamente dal comune ministro e che abbia luogo contemporaneamente l istruzione religiosa dei figli dei membri delle due Comunità. Art. 3 - a) La Tavola provvede alla nomina del Pastore della Chiesa E- vangelica Valdese di Trieste sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Presbiterio della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica. 225
4 CTs/1988 In conformità all art. 19 dello Statuto di quest ultima, la necessaria elezione del Parroco vien fatta per il periodo di permanenza del Pastore nominato dalla Tavola. Il Pastore, a seguito elezione a Parroco, è tenuto all osservanza di quanto dispone lo Statuto della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica. b) Per evitare frequenti elezioni del Parroco, le incertezze e gli inconvenienti che ne possono derivare, la Tavola Valdese avrà cura di mantenere in carica a Trieste per il massimo periodo di tempo previsto dalle discipline della Chiesa Evangelica Valdese il Pastore da essa nominato per la Chiesa locale, evitando trasferimenti non indispensabili. c) Il trattamento economico del ministro nella duplice qualità di Pastore delle due Chiese, è determinato secondo la disciplina valdese ed è ad esclusivo carico della Tavola. d) Le parti contraenti, senza scendere in dettagliate specificazioni, convengono nel valutare che le prestazioni pastorali nei riflessi delle due Comunità si equivalgono. Art. 4 - In considerazione del fatto che le Chiese locali sono impegnate nelle medesime attività ecclesiastiche e dell unicità del ministero pastorale, le relazioni annue, di carattere programmatico e consuntivo, del Consiglio di Chiesa e del Presbiterio sono esaminate dalle rispettive Assemblee in seduta congiunta. Per quanto attiene agli aspetti economici ed amministrativi ed alle nomine le Assemblee si riuniranno e delibereranno separatamente, secondo la rispettiva disciplina. Art. 5 - a) Le spese connesse all uso della Basilica di San Silvestro e dei locali comunitari e quelle connesse con l attività pastorale sono a carico delle due Chiese in parti uguali. b) Tali spese sono le seguenti: ACEGA (illuminazione, acqua, gas); compenso per l organista e compenso per il sacrestano; per la manutenzione dell organo; telefono; cancelleria; riscaldamento; pulizie; stampe; evangelizzazione; delegazioni; ospitalità; motorizzazione del ministro; materiale didattico; materiale di studio. c) La retribuzione della segretaria part-time necessaria per la gestione del patrimonio della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste è a carico di quest ultima. Eventuali prestazioni a favore della Chiesa Evangelica Valdese comportano la corresponsione di un contributo annuale da parte di quest ultima alla Comunità Evangelica di Confessione Elvetica. d) In ottemperanza di quanto disposto negli artt. 25 e 43 comma 2 dello Statuto della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica, e tenuto conto della concessione in uso da parte di quest ultima dei locali della Chiesa e di quelli situati al 1 e 2 piano dell edificio annesso alla medesima, la Comunità E- vangelica di Confessione Elvetica verserà alla Tavola in base alle proprie possibilità ed in conformità alla decisione presa ogni anno dall Assemblea am- 226
5 CTs/1988 ministrativa, un contributo annuale per il trattamento economico del ministro in due rate semestrali a giugno e a dicembre. Art. 6 - a) A norma dello Statuto della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica, il Pastore una volta eletto Parroco dall Assemblea Elvetica fa parte di diritto del Presbiterio ed è capo del Consiglio Ecclesiastico. Al fine di intensificare la comunione tra le due comunità, il Curatore o un altro membro del Presbiterio farà parte del Consiglio della Chiesa Valdese con voce consultiva. b) Nel caso in cui venga a cessare l opera del Pastore nominato dalla Tavola Valdese per la Chiesa evangelica di Trieste, il nuovo Pastore, nominato tempestivamente dalla Tavola, curerà provvisoriamente per un periodo di un anno dal suo insediamento il ministero parrocchiale per la Comunità Evangelica di Confessione Elvetica e ciò senza essere stato ancora eletto a Parroco della Comunità Elvetica. c) Entro detto periodo di tempo le parti contraenti prenderanno gli opportuni accordi per l eventuale scelta ed elezione del nuovo Parroco della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica. d) Durante il detto anno continueranno in via provvisoria tutti i servizi previsti dalla presente Convenzione e quelli che si dovessero rendere necessari ed opportuni e che dovessero venire richiesti da una delle Comunità interessate. e) L elezione da parte della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di un Parroco che non sia il Pastore nominato dalla Tavola per la Chiesa Evangelica Valdese di Trieste, od altro Pastore iscritto nel ruolo tenuto dalla Tavola Valdese, comporta la automatica disdetta della presente Convenzione e la cessazione della presente entro un anno dalla elezione. Art. 7 - In tutte le questioni contemplate dagli articoli della presente Convenzione nelle quali sia necessario procedere di mutuo accordo tra le due Comunità, le relative decisioni sono prese da una Commissione permanente composta da 4 membri del Presbiterio e da 4 membri del Consiglio della Chiesa valdese oltre un Presidente di confessione evangelica esterno ai due organi, eletto dalle rispettive Assemblee locali nella seduta congiunta di cui all art. 4. La Commissione delibera validamente con il voto favorevole di almeno sei (6) dei suoi membri. Trieste, addì 12 giugno
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