Amministrazione Provinciale dell Aquila CAPITOLATO SPECIFICO D ONERI

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1 Amministrazione Provinciale dell Aquila CAPITOLATO SPECIFICO D ONERI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI PER AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI AMMINISTRATIVI, FUNZIONARI TECNICI, RUP. RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 03/09/2010 AL 03/09/2013 1

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurazione Il contratto di Assicurazione Polizza Il documento che prova l Assicurazione Contraente L Amministrazione Provinciale dell Aquila, soggetto che stipula l assicurazione Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Compagnia La Compagnia assicuratrice Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia Rischio la probabilità che un evento dannoso si manifesti Sinistro Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione Atto illecito Qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Dipendente o Amministratore nell adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente Richiesta di Ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica, Risarcimento giuridica o ente nei confronti del Contraente/Assicurato. Indennizzo La somma dovuta dall Assicuratore in caso di sinistro Massimale La massima esposizione della Compagnia per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo Scoperto Percentuale di danno che resta a carico dell Assicurato Franchigia parte fissa del danno che resta a carico dell Assicurato Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica Danni materiali il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte Perdita Patrimoniale il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose Responsabilità la responsabilità che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio Civile delle sue funzioni e attività ai sensi dell art e s.s. del c.c. e dell art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa. Responsabilità la responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri Amministrativa derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione Respons. Ammin.va la responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro - Contabile pubblico, da parte di un Dipendente detto agente contabile ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Pubblica Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Amministrazione Pubblici, IPAB, Case di Riposo Pubbliche, Università, Stato, Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. 2

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano. Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato. Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Compagnia risponde per l intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Compagnia risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Compagnia di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l Assicurato ha l obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. Art. 3 Pagamento del Premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 60 giorni dall effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie dal giorno indicato in polizza. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). Art. 4 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (art C.C.). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell Assicurato (art.1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. Art.7 Obblighi dell Assicurato in caso di Sinistro In caso di sinistro,il Contraente/Assicurato deve darne avviso anche a mezzo telex o telefax, alla Compagnia alla quale è assegnata la polizza,entro 30 (trenta) gg da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: a) ricevimento di informazione di garanzia; b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art.1915 C.C.). Né il Contraente/Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessioni di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Compagnia. 3

4 Art.8 Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Compagnia e/o il Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso rispettivamente di 120 e 60 giorni. In tale caso la Compagnia, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Durata e Cessazione del contratto Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 03/09/2010 e scade alle ore 24,00 del 03/09/2013 senza obbligo di disdetta. Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Compagnia ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni se esercitata dalla Provincia e 120 (centoventi) se esercitata dalla Compagnia - prima della scadenza. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 11- Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 4

5 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO Ass.ti categoria 1 Presidente 7 Assessori 24 Consiglieri Provinciali, di cui un Presidente del Consiglio Provinciale 1 Segretario Generale 1 Direttore Generale 5 Dirigenti Amministrativi 5 Dirigenti Tecnici 32 Funzionari Amministrativi 19 Funzionari Tecnici RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PROGETTISTI INTERNI Da 0 a 12 mesi Da 12 a 24 mesi Durata di esecuzione dei lavori Tasso a applicato sul valore di ciascuna opera Da 24 a 36 mesi 5

6 SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N 0 - Contraente: Amministrazione Provinciale dell Aquila Periodo di Assicurazione: dalle ore ore del 03/09/2010 alle ore ore del 03/09/ Massimale per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato per singolo Assicurato Persona Fisica: Euro , Massimale oer il caso di corresponsabilità di più Assicurati Persone Fisiche nella determinazione di un medesimo Sinistro: Euro , Massimale aggregato annuo per la totalità degli Assicurati: Euro ,00 Franchigia per sinistro applicabile limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Patrimoniale Ente Assicurato: Euro 500,00 6

7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LE PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI A RESPONSABILITA CIVILE E PROFESSIONALE A) GARANZIE BASE Art. 13 Oggetto dell Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per danni patrimoniali causati a Terzi a) L Assicurazione è prestata per la responsabilità civile professionale derivante all Ente Contraente per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti, fatti od omissioni commessi, nell esercizio delle mansioni professionali e istituzionali, dalle persone delle quali il Contraente stesso deve rispondere a norma di legge che siano state indicate nel questionario; l Assicurazione si intende estesa a garantire il Contraente dall azione promossa dai Terzi danneggiati, qualora in base a qualsiasi norma di legge o regolamento, sussista anche la responsabilità diretta dell Ente Contraente stesso. La garanzia è operante con esclusione dei casi di dolo o colpa grave dei soggetti personalmente responsabili, accertati con provvedimento definitivo dell Autorità competente. b) La garanzia di cui alla precedente lett. a) comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.. Art. 14 Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made) L Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima dalla data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate alla Contraente Agli effetti di quanto disposto dagli articoli C.C. l Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto. L Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Compagnia nei cinque anni successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell assicurazione stessa. Per i sinistri denunciati alla Compagnia durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Nel caso un Soggetto per il quale il Contraente stesso deve rispondere a norma di legge cessi dal servizio o dalla carica durante il corso della validità della polizza, si intende automaticamente operativa la garanzia postuma nei termini previsti dal contratto, per le responsabilità derivanti all Ente Contraente. Art. 15 Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Per tali perdite la Compagnia risponderà per ogni singolo dipendente e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino ad un massimale di Euro ,00. Art. 16 Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione del Personale L assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l attività connessa all assunzione e gestione del personale. Per tali perdite la Compagnia risponderà per ogni singolo dipendente e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino ad un massimale di Euro ,00. Art. 17 Copertura sostituti. Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell Assicurato, l Assicurazione s intende 7

8 automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico e l ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l Assicurato sostituito. Art. 18 Limiti di indennizzo L assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale pari ad euro ,00 per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall Assicurato nello stesso periodo per un Massimale pari ad ,00. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo sinistro, la Compagnia per tale sinistro è obbligata fino alla concorrenza del Massimale pari ad euro ,00 complessivamente fra tutti i dipendenti dell Ente. Art. 19 Rischi esclusi dall Assicurazione Non sono considerate terzi: a) Il Legale Rappresentante dell Ente Contraente e le Società controllate dallo stesso. L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a: b) comportamenti derivanti da dolo dei soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge; c) comportamenti derivanti da colpa grave dei soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge. d) Responsabilità Amministrativa - Amministrativa Contabile e Danno erariale imputabile ai soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge. e) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al successivo art. 22); f) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; g) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a presenza di amianto salvo quanto previsto nel successivo art. 27 della Sez. B) Estensioni di garanzia; h) calunnia, ingiuria, diffamazione, discriminazione di tipo sessuale, razziale o altro; i) in nessun caso questa assicurazione coprirà qualsiasi perdita, danno, costo o responsabilità di qualsiasi natura, che altrimenti sarebbe stata risarcibile nei termini di questa assicurazione, derivante direttamente o indirettamente dall uso o operazione di qualsiasi computer, sistema o software, programma o procedimento e comunque qualsiasi sistema elettronico ove la perdita, il danno, il costo o la responsabilità sia stata conseguenza diretta o indiretta: - del cambio di qualsiasi data - di qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer software, programma o procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data. j) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili; l) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; m) sanzioni pecuniarie, multe, ammende e penalità inflitte direttamente contro il Contraente; n) responsabilità assunte volontariamente dai soggetti incaricati e dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge che sono al di fuori dei compiti d ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell Ente. o) danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dall art. 13 lett. b) e salvi i danni materiali conseguenti alle responsabilità di cui all art. 28 Attività di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e alle responsabilità conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti tecnici di cui alla Sez. B) Estensioni di garanzia; p) perdite patrimoniali conseguenti ad emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF); q) perdite patrimoniali conseguenti ad organismi geneticamente modificati (OGM); Esclusione rischi Guerra e Terrorismo E espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro: 8

9 1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; 2) qualunque atto di terrorismo. Art. 20 Sinistri in serie In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell Assicurazione. Art. 21 Gestione delle vertenze di Sinistro Spese legali La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso con l assenso dell Assicurato. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. I tecnici o legali designati dalla Compagnia non dovranno risultare in situazioni di incompatibilità con l Assicurato. Art. 22 Attività di rappresentanza e personale distaccato A parziale deroga di quanto stabilito dall Art. 19 e) si precisa che l Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli dipendenti o amministratori in rappresentanza dell Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali. Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente dell Ente Contraente presso altro Ente, l Assicurazione si intende automaticamente operante per la Responsabilità Civile derivante all Ente Contraente stesso per atti fatti omissioni compiuti da tale Personale distaccato. Art. 23 Vincolo di solidarietà L'assicurazione vale anche per la Responsabilità derivante all Ente Contraente per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale con altri Enti Pubblici e in tale caso gli Assicuratori risponderanno per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso. Art. 24 Acquisizioni in economia Premesso che l'assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario L'assicurazione s'intende estesa, entro il limite di Euro ,00 per sinistro, alle responsabilità derivanti all Ente Contraente in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa Cottimista. Art. 25 Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003 La garanzia di cui alla presente Polizza comprende la Responsabilità derivante all Ente Contraente per le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei Terzi stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D. Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art c.c. L'Assicurazione non vale: per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità 9

10 commerciali. B) ESTENSIONI DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI Nel caso l Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l esclusione di cui all Articolo 19, lett. o) viene interamente sostituita dalle seguenti condizioni. Definizione Addizionale Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l Ente di appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell interesse dell Amministrazione Pubblica. Art. 26. Clausola addizionale all Art.13 Oggetto dell Assicurazione L Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi dai soggetti che nell esercizio delle loro funzioni e/o prestazioni professionali svolgono attività tecniche in genere, e dei quali il Contraente debba rispondere a norma di legge. Art. 27 Danni da inquinamento In deroga a quanto previsto all art. 19,lett. g) Rischi esclusi dall assicurazione - l assicurazione copre la Responsabilità derivante all Ente Contraente per i danni provocati a Terzi, conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria o del suolo, a seguito di rotture di impianti e/o condutture progettati, diretti o collaudati da Dipendenti dell Ente Contraente a condizione che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o collaudo, effettuati dai Dipendenti stessi. Questa garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di 2.500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale previsto in polizza per ogni singolo sinistro. Art. 28 Attività di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (ex d.lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996) La copertura assicurativa si intende estesa anche alla responsabilità Civile derivante all Ente Contraente per fatti atti o omissioni compiuti dai soggetti incaricati per effetto della posizione, di incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D. Lgs. n. 81/08 del 09/04/2008 (ex d.l.gs. n. 626/1994 e n. 494/1996) e successive modificazioni e integrazioni, comprese le responsabilità poste a carico dell Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni materiali. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all Ente Contraente anche per le attività svolte dai soggetti assicurati in funzione di: 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 (ex d.lgs. n. 626/94) e successive modifiche e/o integrazioni; 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 (ex d.lgs. n. 494/96) e successive modifiche ed integrazioni. Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa, della Responsabilità 10

11 Civile Operai e/o Prestatori di Lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. Art. 29 Maggiori costi per varianti di cui art.132 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006 Tale garanzia verrà prestata esclusivamente con specifico separato certificato di assicurazione secondo lo schema ministeriale. Previa specifica richiesta del Contraente/Assicurato, l assicurazione, può essere estesa ai maggiori costi per le varianti di cui art.132 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi. In tale caso per ogni opera progettata dovrà essere emesso uno specifico certificato assicurativo, così come previsto dalla su detta legge e successive leggi sostitutive. Ogni singolo certificato potrà avere una durata massima di mesi 36 (salvo diversi accordi tra le parti), avrà durata autonoma ed un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell opera progettata, così come previsto dalla legge. Per tali certificati il relativo premio sarà calcolato in proporzione al costo complessivo di costruzione dell opera stessa e dovrà essere pagato separatamente in un unica soluzione anticipata. Art. 30 Esclusioni Addizionali Fermo restando quanto previsto nel testo di polizza all art. 18 e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante: a) da attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell Ente di Appartenenza; b) da attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; c) dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione,e/o l erezione, e/o l installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore; d) dalla prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza; e) dalla presenza e dagli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o dalla presenza o l uso di amianto; Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della Compagnia o dell Agente Generale Delegato 11

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