CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA N...STIPULATA TRA SIULP E CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL SIULP

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1 CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA N...STIPULATA TRA SIULP E CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL SIULP 1. SOGGETTI DELL ACCORDO Tra SIULP sita - di seguito nominata Contraente e CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Viale Certosa, Milano - di seguito denominata Società, per il tramite di Cardellicchio Assicurazioni con sede.. viene stipulata la presente Convenzione a favore degli iscritti a SIULP e dei propri familiari allo scopo di fornire loro coperture assicurative a condizioni di particolare vantaggio. 2. DICHIARAZIONE Le Parti dichiarano che: il testo della Convenzione n, il Modulo di adesione, formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto contenuto nel testo della Convenzione n, nel Modulo di Adesione (Allegato A). 3. DURATA DELLA CONVENZIONE La durata della presente Convenzione n., è pattuita in anni 1, con decorrenza dalle ore 24:00 del.. alle ore 24:00 del.. è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta data da una delle Parti con preavviso di almeno 90 giorni. La scadenza annuale della Convenzione è stabilita al. di ogni anno. 4. FACOLTA DI RECESSO DALLA CONVENZIONE La Società e la Contraente hanno la facoltà di recedere dalla presente Polizza Convenzione alla scadenza annuale con preavviso da inviare tramite lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima delle singole scadenze annuali. 5. ADESIONE ALLA CONVENZIONE Adempimenti dell Assicurato L iscritto SIULP che desidera aderire alla presente Convenzione deve: 5.1 essere iscritto/a SIULP o essere un familiare convivente dell iscritto SIULP risultante dallo stato di famiglia, iscritto onorario e propri familiari; 5.2 compilare e sottoscrivere il Modulo di adesione (di cui all Allegato A) pagando contestualmente il premio all agenzia ; 5.3 trasmettere il Modulo di adesione, unitamente a copia della ricevuta di pagamento del premio e copia della tessera SIULP, all agenzia. Adempimenti del Contraente La Contraente si impegna: 5.4 a consegnare preventivamente agli Assicurandi che desiderano aderire alla presente Convenzione, copia delle Condizioni assicurative relative alla Polizza/Convenzione n. La consegna delle Condizioni di assicurazione può avvenire mediante fax e/o raccomandata e/o . Adempimenti dell agenzia: l Agenzia dovrà: 5.5 raccogliere i Moduli di adesione, copia della ricevuta di pagamento del premio e copia della tessera SIULP ; 5.6 verificare i documenti trasmessi e redigere l elenco dei nominativi da inserire in garanzia; 5.7 versare alla Società il premio complessivo delle adesioni mensili, entro i termini previsti dagli accordi di mandato. Adesione in corso di contratto Per le adesioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 01/06 ed il 31/12, il premio dovuto sarà pari al 100% di quanto riportato nella seguente tabella;

2 Per le adesioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 31/12 ed il 31/05 il premio sarà pari al 50% di quanto riportato nella seguente tabella fermo restando che il premio per le annualità successive alla prima scadenza contrattuale sarà pari al premio lordo annuo. 6. Somme Assicurate, Garanzie e Premi Lordi Le Somme Assicurate per ogni Assicurato, aderente alla presente Convenzione, sono quelle riportate sul Modulo di Adesione e qui di seguito riepilogate: Garanzie Massimali Spese mediche per grandi interventi Euro PREMIO LORDO ANNUO PER ASSICURATO Da 0 a 40 anni 40 Da 41 a 50 anni 50 Da 51 a 60 anni 75 Da 61 a 65 anni 100 IL CONTRAENTE CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.

3 NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI RAMI ELEMENTARI (predisposta ai sensi dell Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ 1. INFORMAZIONI GENERALI CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. Società appartenente al Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso L IVASS ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Italia Viale Certosa, Milano tel telefax sito: indirizzo di posta: info@carigeassicurazioni.it. Numero di iscrizione nell Albo delle Imprese tenuto dall IVASS: Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del n. 93). 2. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL IMPRESA L ammontare del patrimonio netto è pari ad - 41,5 milioni*, di cui capitale sociale 162,9 milioni e riserve patrimoniali 48 milioni. L indice di solvibilità è pari a -0,48 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. *Ricapitalizzazione deliberata con approvazione del bilancio in data 26/04/2013, con conferimento di 167,14 milioni per aumento di capitale sociale già versato. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Avvertenza - Durata del contratto Il contratto può avere durata annuale o poliennale, senza tacito rinnovo, per cui la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall Art. 1901, secondo comma c.c., come previsto dall Art. 3 Durata della Convenzione. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Coperture assicurative offerte Il contratto offre una copertura per il Rimborso delle spese mediche conseguenti al ricovero presso un Istituto di cura come previsto agli Artt. 18 e 19 Ricovero in istituto di cura con o senza intervento chirurgico, dell Assicurazione Cause di cessazione della copertura La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organico celebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi o sindromi da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), costituisce causa di cessazione dell Assicurazione. Avvertenza - Esclusioni di copertura Le Esclusioni di polizza espressamente indicate agli Artt. 12 Esclusioni dall assicurazione delle Condizioni di Assicurazione Avvertenza - Limitazioni di copertura Franchigie e scoperti di polizza Le coperture di polizza possono prevedere limitazioni derivanti dall applicazione di scoperti, franchigie, minimi non indennizzabili o sottolimiti di risarcimento come previsto dagli Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione. Ad esempio: Massimale per visite specialistiche: 2.500,00 Scoperto del 25% con un minimo di 100,00. Spese effettive affrontate: 1.200,00. Importo indennizzabile al netto dello scoperto: 900,00. Avvertenza - Limiti di età Il contratto non può essere stipulato con persone che abbiano raggiunto l età di anni 65, e cesserà alla prima scadenza successiva al compimento di tale età, secondo quanto previsto dall Art. 4 Limiti di età, delle Condizioni di Assicurazione. 4. PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALE La garanzia Rimborso spese mediche conseguente ad infortuni decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Per la decorrenza della copertura Rimborso spese mediche conseguente a malattia, sono invece previsti periodi di carenza indicati in maniera specifica nell Art Termini di aspettativa, delle delle Condizioni di Assicurazione.

4 5. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO QUESTIONARIO SANITARIO NULLITÀ Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze relative alla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione, secondo quanto previsto dall Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio cause di nullità, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: 1. se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell Art c.c.; 2. se al momento in cui l assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall Art c.c.; 3. nei casi previsti dall Art c.c. come indicato all Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio cause di nullità, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio secondo quanto previsto dall Art. 5 Aggravamento del rischio e dall Art. 6 - Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. Esempio: l omessa indicazione della esistenza di patologie pre-esistenti, può comportare l assenza di copertura relativa alle spese mediche necessarie alla cura di tale patologia. 7. PREMI Il premio va pagato alla firma del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva, come indicato all Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento percentuale del 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento percentuale del 4%, mentre il frazionamento trimestrale comporta un aumento del 5%. Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare, in ossequio a quanto previsto dall Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5, il premio utilizzando secondo le seguenti forme: a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell impresa o all impresa medesima; b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell impresa o all impresa medesima; c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto per le polizze auto (nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio) e per le polizze non auto di premio annuo non superiore a 750,00 (settecentocinquanta). Avvertenza - è facoltà della Società o dell intermediario prevedere sconti di premio con le seguenti modalità: concordando con il Contraente limitazioni di garanzia; prevedendo l inserimento di più persone assicurate; sulla base di specifiche valutazioni o iniziative di carattere commerciale. 8. DIRITTO DI RECESSO Avvertenza - Le Parti hanno la possibilità di recedere entro i termini previsti dall Art. 4 - Facoltà di recesso, delle Norme che regolano la Convenzione. 10. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell Art c.c.. L inadempimento da parte dell Assicurato dell obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell Art c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennità, come meglio specificato dagli Artt. 20 e 35 Obblighi in caso di sinistro, delle Norme che regolano l Assicurazione rimborso spese mediche per le due Formule Base e TOP. 11. LEGGE APPLICABILE Ai sensi dell Art.180 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n 209, il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La legge italiana si intende pertanto applicata al presente contratto, fatta salva espressa contraria pattuizione delle parti. 12. REGIME FISCALE Gli oneri fiscali a carico del Contraente, sono pari al 2,50% del premio imponibile.

5 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenza - In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell Art c.c. secondo quanto riportato dagli Artt RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19 maggio 2008, in caso di: mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie), gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori possono presentare reclamo, per iscritto, inoltrato anche a mezzo fax o tramite , a Carige Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, Milano - fax 02/ reclami@carigeassicurazioni.it Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo; identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela. Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato. Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo in Società. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare reclamo all IVASS, inoltrato in Via del Quirinale, Roma, oppure trasmesso ai fax o , corredando l esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Avvertenza - È fatto salvo in ogni caso il diritto dell Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Si ricorda che: In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In caso di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito chiedendo l attivazione della procedura FIN-ET, oppure all IVASS, che provvede lei stessa all inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 15. ARBITRATO Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sui criteri di indennizzabilità, possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina all Assicurato. Per l accertamento del danno materiale a cose, l ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza. Avvertenza - è fatto salvo in ogni caso il diritto dell Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Mediazione civile Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

6 Con riferimento alla mediazione civile ex D.Lgs 28/2010, Vi informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e/o al numero di fax Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell azione giudiziaria innanzi l organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l assistenza del proprio avvocato. La mediazione non si applica, invece, alle controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La normativa esclude inoltre l obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. Carige Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Carige Assicurazioni S.p.A. Amministratore Delegato Direttore Generale Dott. Roberto Laganà

7 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Accertamenti diagnostici: le indagini diagnostiche effettuate durante il ricovero oppure in poliambulatori diagnostici. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. L iscritto SIULP e/o il familiare risultante dallo stato di famiglia. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Condizioni Patologiche Preesistenti: qualsiasi conseguenza di Infortunio, Malattia, malformazione o stato patologico, congeniti o no, conosciuti e/o diagnosticati antecedentemente alla data di validità della presente Polizza di assicurazione. Consumatore: la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all esercizio di dette attività. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Day Hospital: la degenza diurna, senza pernottamento, in istituto di cura. Documentazione Sanitaria: la copia conforme della cartella clinica completa e sottoscritta dal Direttore Sanitario, della certificazione medica, di ogni altro esame e della documentazione di spesa. Evento: ogni singolo caso di ricovero con o senza intervento chirurgico ovvero ogni singolo caso di intervento chirurgico senza ricovero effettuato in Ambulatorio medico ovvero ogni singola prestazione praticata in Day- Hospital. Franchigia: l importo espresso in cifra fissa, percentuale o giorni che l Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l indennizzo. Grande Evento: gli interventi elencati nella specifica sezione della presente convenzione. Indennizzo/Rimborso: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Intervento chirurgico: l atto medico avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni incruente di fratture o lussazioni. Sono considerati interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e

8 quelli che comportano una cruentazione dei tessuti per l introduzione di idoneo strumentario all interno dell organismo. Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, nonché gli Istituti di lunga degenza e gli Istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malformazione/difetto fisico: l alterazione organica, non evolutiva, congenita o acquisita per malattia o infortunio durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza. Massimali: le somme massime che l assicuratore è tenuto a pagare per l Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo. Nucleo familiare: le persone che compongono la famiglia del Contraente, anche se non a carico, purché conviventi e identificate in Polizza. Pagamento a rimborso: la liquidazione a rimborso che la Società effettua nei confronti dell Assicurato per le spese sostenute in via anticipata per le prestazioni indennizzabili a termini di contratto. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Polizza Cumulativa: la polizza in cui Assicurato e Contraente non si identificano in un unico soggetto, indipendentemente dal numero delle persone assicurate. Premio: la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società le garanzie e le prestazioni. Ricovero: la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: la Carige Assicurazioni S.p.A.. Termine di aspettativa: il periodo che intercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza delle garanzie assicurative.

9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art c.c.. Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell Art c.c.. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell Art c.c.. Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente, ai sensi dell Art c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO O DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell Art c.c.. Art. 8 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - FORO COMPETENTE Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Art CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi o sindromi da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), costituisce causa di cessazione dell assicurazione. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie ad esso relative sono soggette alla giurisdizione italiana.

10 1.OGGETTO DELL ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE L assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio durante l operatività del contratto per le spese sostenute dall Assicurato per il Rimborso spese mediche per grandi interventi a favore di tutti gli iscritti al SIULP e dei propri familiari risultanti dallo stato di famiglia. 2.PERSONE ASSICURATE L assicurazione si intende valida durante il permanere del rapporto di servizio e fino alla prima scadenza annuale dell assicurazione dopo la sua cessazione. L eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione in qualunque momento. 3. PREMIO ANNUO ANTICIPATO Il premio annuo lordo anticipato, considerato quale premio minimo di polizza, viene determinato in sulla base di un numero minimo di ,00 persone assunte in servizio tra i membri del SIULP. 4. LIMITE DI ETA Le Parti possono chiedere, con preavviso di 30 giorni, l esclusione dalle garanzie dell Assicurato che abbia raggiunto l età di anni 65, dalla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età.

11 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 DURATA DELL ASSICURAZIONE La polizza ha effetto.. Art. 2 RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO Le Parti danno espressamente atto di rinunciare alla facoltà di disdetta della polizza a seguito di sinistro. Art. 3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto. Art. 4 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza. Art. 5 FORO COMPETENTE Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell Assicurato. Art. 6 TERMINI DI PRESCRIZIONE Ai sensi dell art c.c., il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 8 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali polizze obbligatorie per legge, ma opera in aggiunta ad esse.

12 Art. 9 ASSICURAZIONI PER CONTO TERZI Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza debbono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art c.c. Art. 10 TERMINI DI ASPETTATIVA L assicurazione decorre dalle ore 24: dal giorno di effetto della copertura per gli infortuni verificatisi dopo la data di stipulazione del contratto o dell ingresso in garanzia dell Assicurato; del 30 giorno successivo a quello di effetto della copertura o dell ingresso in garanzia dell assicurato per le malattie. Art. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale in tutto il mondo. Art. 12 ESCLUSIONI DALL ASSICURAZIONE L assicurazione non è operante per: a. Le spese per l eliminazione o la correzione di difetti fisici congeniti e/o preesistenti alla stipulazione del contratto o per la correzione di vizi di rifrazione oculare; b. La cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e /o depressive; c. Le cure in genere dovute a sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.); d. Le conseguenze di infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate dall Assicurato nonché quelle da lui attuate volontariamente contro la sua persona; e. Le conseguenze di infortuni conseguenti ad ubriachezza, anche nel suo stato inziale di ebrezza, ad abuso di psicofarmaci, all uso di stupefacenti o di allucinogeni; f. Le conseguenze derivanti dall abuso di alcolici e psicofarmaci, dal consumo di stupefacenti o di allucinogeni e di sostanze psicotrope; g. Le conseguenze di infortuni causati dalla pratica di sport costituenti per l assicurato attività professionale; h. Infortuni derivanti da movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; i. Le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di polizza); j. Le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); rimane escluso il caso di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza; k. Le conseguenze di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari salvo un periodo massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi se ed in quanto l Assicurato sia stato sorpreso dagli eventi medesimi mentre si trovava in uno stato estero-, di atti violenti o aggressioni ai quali l Assicurato abbia preso parte attiva, che abbiano finalità politiche o sociali. Art. 13 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

13 In caso di sinistri, l Assicurato o i suoi aventi diritto debbono darne avviso per iscritto all agenzia cui è assegnata la polizza oppure a Entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art c.c. La denuncia di sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura della malattia o, in caso di infortunio, la natura ed il tipo di lesioni subite nonché la necessità del ricovero o dell intervento. L Assicurato deve fornire ogni informazione richiesta da e consentire alla stessa di effettuare le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla stessa. Egli è altresì tenuto a sottoporsi in Italia agli accertamenti, alle visite ed ai controlli disposti da e a fornire copia della documentazione sanitaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura. L inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Le spese relative ai certificati medici e a ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell Assicurato. Art. 14 OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE Sia in caso di ricovero in struttura sanitaria convenzionata sia non convenzionata, qualora, nel corso della ospedalizzazione o successivamente alla stessa, dovesse essere accertata la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o di elementi che determinano la inoperatività e/o inefficacia dell Assicurazione, ne verrà data comunicazione all Assicurato, il quale dovrà restituire immediatamente tutte le somme liquidategli o indebitamente versate da all Istituto di Cura. Art. 15 REVOCA DELLE CONVENZIONI A tutela e a garanzia della qualità dei servizi resi ai propri assicurati, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con gli Istituti di Cura convenzionati. Art. 16 GESTIONE DI DOCUMENTAZIONE DI SPESA La documentazione di spesa ricevuta da in copia fotostatica viene conservata ed allegata ai sinistri come previsto per legge mentre qualora sia avvalga della facoltà di richiedere la produzione degli originali si restituisce all Assicurato la sola documentazione eventualmente ricevuta in originale., al fine di mantenere aggiornato l Assicurato in merito allo stato delle Sue richieste di rimborso, provvede all invio dei seguenti riepiloghi: Riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione e valutate nel corso del mese; Riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell anno con l indicazione dell importo richiesto, dell importo liquidato e dell eventuale quota di spesa rimasta a carico dell Assicurato. Art. 17 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

14 Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo Arbitro ed è esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 18 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO PER GRAVE MALATTIA (come da Definizioni ) Carige Assicurazioni provvede al rimborso delle spese sostenute per le seguenti prestazioni: a) Pre-ricovero Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 150 giorni precedenti l inizio del ricovero, purché direttamente collegati all evento che ha determinato il ricovero stesso. La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente rimborsuale. b) Intervento chirurgico Onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi compresi gli apparecchi protesici applicati durante l intervento. c) Assistenza medica, medicinale, cure Assistenza medica ed infermieristica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami purché relativi al periodo di ricovero ed alla patologia che comporta il ricovero. d) Rette di degenza Spese di rette di degenza. e) Accompagnatore Retta di vitto e pernottamento dell accompagnatore nell istituto di cura fino alla concorrenza di 25,00 al giorno per un massimo di 45 giorni per anno assicurativo. f) Assistenza infermieristica notturna L assistenza infermieristica notturna, praticata durante il periodo di ricovero da personale diplomato fino alla concorrenza di 40,00 al giorno per un massimo di 1.200,00 per anno assicurativo. g) Post-ricovero Gli esami, le prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche ambulatoriali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi -purché praticati da operatori sanitari in possesso di diploma di fisioterapista conseguito in una struttura pubblica o privata, ma convenzionata con struttura pubblica-, l assistenza di personale infermieristico diplomato al domicilio dell assicurato fino alla concorrenza di 5.000,00 per anno assicurativo, le cure termali- escluse in ogni caso le spese di viaggio e di natura alberghiera-, purché tutte spese inerenti e conseguenti l evento principale e sostenute nei 150 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data dell intervento chirurgico ambulatoriale. Art. 19 INTERVENTO CHIRURGICO ABULATORIALE PER GRAVE MALATTIA

15 Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale per Grave Malattia, Carige Assicurazioni provvede al rimborso delle spese per le prestazioni previste al punto 3.1. Ricovero in istituto di cura con o senza intervento chirurgico per Grave Malattia lett. a) Pre-ricovero, b) Intervento chirurgico, c) Assistenza medica, medicinali, cure, g) Post-ricovero. Art. 20 INDENNITA SOSTITUTIVA Qualora l Assicurato, per il periodo di ricovero con pernottamento, non abbia sostenuto alcuna spesa in quanto le spese medesime del ricovero siano state a totale carico dell S.S.N. o di altro Ente pubblico o privato, corrisponderà un indennità sostitutiva come di seguito riportato: - Nessuna indennità se ricovero è inferiore a 10gg - Euro 1000,00 per ricovero di durata compresa fra 11 giorni e 20 giorni - Euro 2000,00 per ricoveri di durata superiore a 20 giorni Si conviene che, ai fini del computo dei giorni di degenza continuativa per la determinazione dell ammontare dell indennità sostitutiva, la prima giornata di ricovero e l ultima sono considerate un unica giornata, indipendentemente dall orario di ammissione o di dimissione. L indennità sostitutiva non viene riconosciuta nel caso di riabilitazione post-ricovero, al donatore in caso di trapianto e per i day-hospital. L indennità sostitutiva viene erogata anche in presenza di spese pre e post-ricovero di cui alle lett. a) e g) dei punti e Art. 21 ANTICIPO DELL INDENNIZZO Qualora l istituto di cura, a seguito di un ricovero indennizzabile a termine di polizza, richieda il pagamento di un anticipo, è in facoltà dell Assicurato richiedere a la corresponsione di tale importo nel limite del 50% del massimale assicurato. L anticipo verrà erogato da previa verifica della richiesta e della certificazione dell Istituto di cura che attesti la natura della malattia o dell infortunio ed eventualmente la necessità dell intervento chirurgico il giorno del ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. All atto della definizione di sinistro si procederà al conguaglio secondo quanto previsto a termini di polizza. Art. 22 MASSIMALE ASSICURATO Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni sopra indicate corrisponde a ,00 per persona. Art. 23 SCOPERTO Per ogni evento la Società rimborserà all Assicurato le spese da Lui effettivamente sostenute con l applicazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo di Euro 5.000,00. Tale scoperto è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall Assicurato in caso di ricovero in istituto di cura privato.

16 Elenco Grandi Interventi Chirurgici CARDIOCHIRURGIA Bypass aorto coronarico singolo e/o multiplo Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.)- interventi di, salvo gli interventi descritti Correzione di coartazione aortica Fistole arterovenose del polmone, interventi per sostituzione valvolare singola (C.E.C.) Pericardiectomia parziale e totale Sostituzioni valvolari con bypass aorto coronarico (C.E.C.) Valvulo plastica chirurgica Impianto di pace maker endocavitario ed eventuale riposizionamento COLLO Tiroidectomia totale Timectomia per via cervicale Resezione dell esofago cervicale CHIRURGIA GENERALE ESOFAGO Esofagectomia totale con esofago plastica, in un tempo, compresa l infoadenectomia Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia Esofagoplastica Interventi nell esofagite, nell ulcera esofagea e nell ulcera post-operatoria Operazioni sull esofago per stenosi benigne e megaesofago Operazioni per tumori, resezioni parziali basse, alte e totali Rientro per megaesofago CHIRURGIA GENERALE FEGATO E VIE BILIARI Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava Deconnessione azygos-portale per via addominale Epato coledoctomia Intervento per la ricostruzione delle vie biliari Papillotomia per via trans-duodenale Resezioni epatiche maggiori Intervento per pancreatite cronica Intervento per neoplasia pancreatica CHIRURGIA GENERALE INTESTINO Colectomia totale Megacolon : operazione addominoperineale di Buhamel e Swenson

17 Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia CHIRURGIA GENERALE RETTO ANO Amputazione del retto per via addominoperineale in un tempo o in più tempi Resezione anteriore retto-colica CHIRURGIA GENERALE PANCREAS MILZA Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia Enucleazione delle cisti Intervento per cisti e pseudocisti Interventi per fistole pancreatiche Marsupiazione Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia) Pancreatite acuta, interventi demolitivi CHIRURGIA GENERALE STOMACO, DUODENO Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per Gastrectomia totale con linfoadenectomia Resezione gastrica da neoplasie maligne Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica Stenosi congenita del piloro CHIRURGIA ORO MAXILLO FACCIALE Asportazione della parotide per neoplasie maligne Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale CHIRURGIA PEDIATRICA Asportazione tumore di Wilms Atresia dell ano con fistola retto-uretrale, retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale Atresia dell ano semplice: abbassamento addomino-perineale Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale Cranio bifido con meningoencefalocele Esafago, atresia o fistole congenite del (trattamento completo) Neuroblastoma addominale Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione con anastomosi primitiva Spina bifida: meningocele Spina bifida: mielomeningocele CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA Aplasia della vagina, ricostruzione per CHIRURGIA TORACO POLMONARE Ernia del diaframma Fistole del moncone bronchiale Exeresi o interventi assimilabili, intervento per Interventi per fistole bronchiali-cutanee

18 Interventi su polmone cistico e policistico Pleuropneumectomia Pneumectomia, intervento di Resezione bronchiale con reimpianto Resezioni segmentarie e lobotomia Timectomia per via toracica Toracoplastica totale CHIRURGIA VASCOLARE Aneurismi aorta addominale con dissecazione: resezione e trapianto Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale succlavia, tronco brancocefalico, aorta ed iliache Operazioni sulla aorta toracica ed addominale GINECOLOGIA Isterectomia con annessionectomia e linfoadenectomie per tumori maligni NEUROCHIRURGIA Anastomosi vasi intra-extra cranici Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazione Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali Encefalomeningocele, intervento per Fistola liquorale Interventi per epilessia focale Ipofisi, intervento per via transfenoidale Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi) Mielomeningocele, intervento per Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di Neplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento) Operazioni endocraniche per ascesso ed anatomia endocranico Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per Trami vertebro-midollari via posteriore Tumore orbitale, asportazione per via endocranica Tumori della base cranica, intervento per via transorale Tumori orbitali, intervento per ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA INTERVENTI CRUENTI Artrodesi vertebrale per via anteriore Artrodesi vertebrale per via posteriore Artrodesi vertebrale per via posteriore ed anteriore Artroprotesi spalla, parziale Disarticolazione interscapolotoracica Emipelvectomie interne con salvataggio dell arto Reimpianti di arto o suo segmento Scoliosi, intervento per Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)

19 Amputazione anatomica totale o parziale di arti superiori e inferiori (escluso dita) Protesi d anca parziale o completa OTORINOLARINGOIATRIA LARINGE E IPOFARINGE Laringofaringectomia totale UROLOGIA APPARATO GENITALE MASCHILE Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomie per tumori maligni UROLOGIA RENE Nefroureterectomia radicale più trattamento trombocavale (compresa surrenectomia) Surrenelectomia Nefrectomia allargata per neoplasia con embolectomia UROLOGIA ERETERE Megauretere, resezione con reimpianto Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (monolaterali), intervento di UROLOGIA VESCICA Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa Cistectomia totale compresa (linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia Estrofilia della vescica e derivazione Interventi per fistolascico-rettale Riparazione di fistola vescicointestinale Riparazione di vescica estrofica con neovescica rettale TRAPIANTI DI ORGANI Tutti

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