REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale LA GIUNTA REGIONALE

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1 O GG E TTO : Linee operative per l'applicazione sperimentale degli interventi a sostegno delle gravissime disabilità di cui alla DGR 941/2014. N IN 30/12/2014 LA GIUNTA REGIONALE del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA Richiamati: - la Legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - la Legge regionale 12/2006 Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari - la Deliberazione del Consiglio Regionale 18/2013 Piano Sociale Integrato Regionale ; - il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2014 Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l anno 2014, dove all articolo 3 si prevede uno stanziamento non inferiore al 30% per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima; - la Deliberazione regionale del 15/06/2012 n. 719 Linee operative Interventi in tema di Sclerosi Laterale Amiotrofica: riconoscimento della dote di cura ; - la Deliberazione n. 1769/2013 Linee regionali relative al Fondo per il sostegno a casa di persone in condizione di disabilità gravissima; - la Deliberazione n.941/2014 Non autosufficienza-interventi socio-assistenziali per il sostegno a domicilio di persone con disabilità grave e gravissima nell ottica della dote di cura. Impegno ,00 a favore di Fi.L.S.E spa ; - la Deliberazione regionale del 9/12/2014 n DGR 941/2014- Impegno di spesa per euro ,10 a favore di Fi.L.S.E a supporto di interventi socio-assistenziali per persone con disabilità grave e gravissima ; Richiamato altresì l Accordo sancito dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 5 agosto 2014, ai sensi dell articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 2014 sopra citato, per la definizione di disabilità gravissime ed il connesso utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze pari al 40% del Fondo; Dato atto che nel suddetto Accordo all articolo 1 si specificava ulteriormente la definizione di disabilità gravissima ( definizione già recepita dalla DGR 941/2014) adottata all art.3, comma 1, del decreto 7 maggio 2014,intendendosi per tale condizione quella delle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie/nutrizionali/ dello stato di coscienza / privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica ( es. gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la Sla, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, persone affette da patologie implicanti gravissimi disturbi del comportamento tali da richiedere assistenza vigile/controllo continuativo H24 per l elevato rischio di vita etc.); DATA PAGINA : 1 COD. :

2 Ritenuto opportuno adottare quale criterio preliminare di accesso agli interventi di cui all oggetto, oltre al possesso dell indennità di accompagnamento come già stabilito dalla DGR 941/2014, anche il riconoscimento di handicap con gravità di cui all art. 3 comma 3 legge 104/92; Ritenuto di precisare che, ai sensi dell articolo 2 del citato Decreto ministeriale del 7 maggio 2014, gli interventi in oggetto sono finalizzati: ai sensi del comma 1 lettera e) al supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del Piano personalizzato e in tal senso monitorati ; ai sensi del comma 2 le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell assistenza sociosanitaria.le prestazioni ed i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari ; Considerato pertanto necessario, che nel caso di trasferimento monetario finalizzato alla fornitura diretta degli interventi assistenziali da parte di familiari e vicinato sulla base del Piano personalizzato, gli operatori sociali e sanitari, che compiono la valutazione e predispongono il PIA, hanno l assoluta responsabilità di monitorare e verificare l efficacia degli interventi sulla persona disabile e, in caso di esito negativo, di convertire la misura in acquisto di servizi di cura ed assistenza (rendicontabili ) erogati da fornitori terzi; Dato atto del lavoro di approfondimento tecnico condotto con gli specialisti delle Aziende sanitarie locali liguri dei servizi sanitari territoriali per minori disabili, adulti disabili e anziani operanti in sinergia con i servizi sociali dei Comuni singoli e/o associati; Considerato che in quel contesto è emersa la necessità di adottare uno spirito sperimentale nell applicazione della DGR 941/2014 in quanto trattasi di interventi innovativi rivolti a diversi target di utenza con disabilità gravissima (minori, adulti e anziani) afferenti ai suddetti servizi sanitari territoriali per i quali non è possibile prevedere in fase di avvio il fabbisogno e la tipologia dei diversi quadri clinici e di funzionamento dei singoli soggetti; Ritenuto pertanto di avviare la fase sperimentale per un periodo di sei mesi con verifica alla scadenza del primo trimestre sull andamento delle domande e delle modalità/tempi di risposta; Valutato inoltre adottare per il periodo sperimentale le seguenti indicazioni: 1. Target di riferimento: minori, adulti e anziani con disabilità gravissima secondo la definizione del citato decreto ministeriale 2. definizione del piano individualizzato di assistenza che tenga conto dell indennità di accompagnamento del soggetto che, come già indicato nella citata DGR 941/2014, entra a pieno titolo nella dote di cura ; 3. valore del trasferimento monetario o del servizio erogato a titolo di contributo regionale alla dote di cura, pari a 500 euro mensili 4. incompatibilità della misura in oggetto con la frequenza ad un centro diurno semiresidenziale e con i ricoveri di sollievo PAGINA : 2 COD. :

3 5. promozione della sperimentazione tra i casi già in carico ai suddetti servizi sanitari territoriali anche al fine di conseguire un utile test sull appropriatezza ed efficacia dei nuovi interventi trattandosi di casi già conosciuti dai servizi; Considerato che nel triennio la Regione Liguria ha dato applicazione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato in data 11/11/2011 concernente Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti il fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica ( SLA) per l anno 2011, che stanziava per i malati di SLA della Regione Liguria euro ,00; Dato atto che per i pazienti affetti da SLA sono tutt ora in corso gli interventi di sostegno al mantenimento al domicilio erogati sulla base della valutazione della stadiazione di malattia secondo la scheda approvata con la DGR del 28/03/2013 n. 353; Dato altresì che i fondi nazionali riservati ai soli pazienti affetti da SLA sono in via di esaurimento e che per i pazienti già fruitori della misura alla data del 31/12/2014 gli stessi manterranno l intervento secondo quanto già definito nel proprio Piano Individualizzato di Assistenza ai sensi della DGR 719/2012; Ritenuto che, secondo quanto indicato nelle nuove disposizioni nazionali (Decreto ministeriale del 7/05/2014 ed Accordo sancito dalla Conferenza unificata del 5/08/2014), non vi sono più distinzioni di intervento per singole patologie, bensì il criterio di accesso agli interventi è quello della condizione di gravissima disabilità tale da implicare dipendenza vitale; Considerato pertanto che anche per i nuovi pazienti affetti da SLA, dal 1/1/2015 varranno le disposizioni contenute nella DGR 941/2014 nonché nel presente provvedimento; Ritenuto necessario declinare modalità operative al fine di garantire uniformità di valutazione nei servizi sanitari e sociali per minori, disabili adulti e anziani sul territorio regionale secondo quanto contenuto nell allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Ritenuto di approvare il Piano di Assistenza Individuale, allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che va a sostituire il precedente approvato con DGR 1539/2014; Ritenuto altresì di modificare lo schema di domanda, allegato 3, adeguandolo alle nuove disposizioni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che va a sostituire il precedente approvato con DGR 941/2014; Considerato di mantenere valide le domande già pervenute ai competenti servizi sociosanitari alla data del 31/12/2014 fatta salva la verifica del requisito di riconoscimento di handicap con gravità di cui all art. 3 comma 3 legge 104/92; Ritenuto di dare mandato alla struttura regionale competente di verificare l andamento della sperimentazione con i servizi sanitari e sociali territoriali allo scadere del primo trimestre dell anno 2015; PAGINA : 3 COD. :

4 Ritenuto di assumere come gruppo valutatore dei casi più complessi il gruppo tecnico condotto con gli specialisti delle Aziende sanitarie locali liguri dei servizi sanitari territoriali per minori disabili, adulti disabili e anziani che ha contribuito all approfondimento del lavoro preliminare alla sperimentazione oggetto del presente provvedimento; Su proposta dell Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo sviluppo, Politiche Giovanili, Pari opportunità, Lorena Rambaudi e dell Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezze dei Cittadini, Claudio Montaldo DELIBERA per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente, - di adottare quale criterio preliminare di accesso agli interventi di cui all oggetto, oltre al possesso dell indennità di accompagnamento come già stabilito dalla DGR 941/2014, anche il riconoscimento di handicap con gravità di cui all art. 3 comma 3 legge 104/92; - di precisare che, ai sensi dell articolo 2 del citato Decreto ministeriale del 7 maggio 2014, gli interventi in oggetto sono finalizzati: ai sensi del comma 1 lettera e) al supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del Piano personalizzato e in tal senso monitorati ; ai sensi del comma 2 : le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell assistenza sociosanitaria.le prestazioni ed i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari ; - di adottare uno spirito sperimentale nell applicazione della DGR 941/2014 in quanto trattasi di interventi innovativi rivolti a diversi target di utenza con disabilità gravissima (minori, adulti e anziani) afferenti ai suddetti servizi sanitari territoriali per i quali non è possibile prevedere in fase di avvio il fabbisogno e la tipologia dei diversi quadri clinici e di funzionamento dei singoli soggetti; - di avviare una fase sperimentale per un periodo di sei mesi con verifica alla scadenza del primo trimestre sull andamento delle domande e delle modalità/tempi di risposta; - di adottare per il periodo sperimentale le seguenti indicazioni: PAGINA : 4 COD. :

5 target di riferimento: minori, adulti e anziani con disabilità gravissima secondo la definizione del citato decreto ministeriale; definizione del piano individualizzato di assistenza che tenga conto dell indennità di accompagnamento del soggetto che, come già indicato nella citata DGR 941/2014, entra a pieno titolo nella dote di cura ; valore del trasferimento monetario o del servizio erogato a titolo di contributo regionale alla dote di cura, pari a 500 euro mensili; incompatibilità della misura in oggetto con la frequenza ad un centro diurno semiresidenziale e con i ricoveri di sollievo; promozione della sperimentazione tra i casi già in carico ai suddetti servizi sanitari territoriali anche al fine di conseguire un utile test sull appropriatezza ed efficacia dei nuovi interventi trattandosi di casi già conosciuti dai servizi; - nella considerazione che i fondi nazionali riservati ai soli pazienti affetti da SLA sono in via di esaurimento, che per i pazienti già fruitori della misura alla data del 31/12/2014 gli stessi manterranno l intervento secondo quanto già definito nel proprio Piano Individualizzato di Assistenza ai sensi della DGR 719/2012; - che per i nuovi pazienti affetti da SLA, dal 1/1/2015 varranno le disposizioni contenute nella DGR 941/2014 nonché nel presente provvedimento; - di declinare modalità operative al fine di garantire uniformità di valutazione nei servizi sanitari e sociali per minori, disabili adulti e anziani sul territorio regionale secondo quanto contenuto nell allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - di approvare il Piano di Assistenza Individuale, allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che va a sostituire il precedente approvato con DGR 1539/2014; - di modificare lo schema di domanda, allegato 3, adeguandolo alle nuove disposizioni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che va a sostituire il precedente approvato con DGR 941/2014; - di mantenere valide le domande già pervenute ai competenti servizi sociosanitari alla data del 31/12/2014 fatta salva la verifica del requisito di riconoscimento di handicap con gravità di cui all art. 3 comma 3 legge 104/92; - di dare mandato alla struttura regionale competente di verificare l andamento della sperimentazione con i servizi sanitari e sociali territoriali allo scadere del primo trimestre dell anno 2015; - di assumere come gruppo valutatore dei casi più complessi il gruppo tecnico condotto con gli specialisti delle Aziende sanitarie locali liguri dei servizi sanitari territoriali per minori disabili, adulti disabili e anziani che ha contribuito all approfondimento del lavoro preliminare alla sperimentazione oggetto del presente provvedimento; - di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web della Regione Liguria; PAGINA : 5 COD. :

6 Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso FINE TESTO Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. Data - IL DIRIGENTE (Dott.ssa Daniela Mortello) Data - IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Franco Bonanni) PAGINA : 6 COD. :

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