SCADENZE AGOSTO 2014

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1 SCADENZE AGOSTO 2014 Scadenza Imposta Adempimento Modalità VENERDÌ 15 AGOSTO MERCOLEDÌ 20 AGOSTO (*) IVA IVA FATTURE di IMPORTO IN- FERIORE a 300,00 DOCUMENTO RIEPILOGATIVO: facoltà di annotazione, con riferimento al mese di luglio 2014 documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 emesse nel corso del mese di luglio IRAP ENTI PUBBLICI ACCONTO MENSILE IRAP con il MOD. F24 EP RAVVEDI- MENTO BREVE: eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dell acconto Irap mensile relativo alle retribuzioni, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ai compensi di lavoro autonomo occasionale corrisposti nel mese di giugno 2014, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 luglio 2014, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno. Nota: la L. 220/2010 ha previsto l aumento delle le misure delle sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso; in particolare, relativamente alle violazioni commesse a decorrere dall , si versa: un decimo (era un dodicesimo) del minimo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguito entro 30 giorni dalla violazione (cd. ravvedimento breve); pertanto la sanzione sale dal 2,5% al 3%; un ottavo (era un decimo) del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione o, in assenza di dichiarazione, entro un anno (cd. ravvedimento lungo); pertanto la sanzione sale dal 3% al 3,75%; un decimo (era un dodicesimo) del minimo in caso di omessa dichiarazione se presentata entro 90 giorni. IRPEF RITENUTE IRPEF con il MOD. F24 EP RAVVEDIMENTO: eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) delle ritenute alla fonte a titolo di Irpef e di addizionali regionale e comunale Irpef operate nel mese di giugno 2014, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 luglio 2014, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione 1 Nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture cui il documento stesso si riferisce, l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l ammontare dell Iva, distinti secondo l aliquota applicata. Per gli Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni), versamento delle somme dovute e non versate, con applicazione degli interessi moratori dell 1% (tasso in vigore dall ), calcolati con maturazione giorno per giorno, e versamento della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo, ai sensi della Legge di stabilità 2011). Per le modalità di versamento (Mod. F24 EP) e per i codici tributo dell Irap, si veda la scadenza ordinaria per il pagamento dell imposta. Codici tributo per chi utilizza il Mod. F24 EP: per la sanzione Irap, 892E. Per gli interessi sul ravvedimento Irap, codice tributo 140E (R.M. 101/E/2010). N.B.: ai sensi dell art. 7, D.L. 70/2011 (decreto «sviluppo»), dal 1 luglio 2011 i versamenti effettuati con il Mod. F24 EP devono essere eseguiti entro il giorno 16 (non più il giorno 15) del mese di scadenza. Rimangono invariati i termini di scadenza per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell acconto Iva relativo al mese di dicembre. Versamento delle somme dovute e non versate, con applicazione degli interessi dell 1% (tasso in vigore dall ), calcolati con maturazione giorno per giorno, utilizzando i relativi codici tributo e versamento della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo, ai sensi della Legge di stabilità 2011, relativamente alle violazioni commesse a decorrere

2 IVA IRPEF IVA giorno per giorno. Nota: con la R.M. 22 maggio 2007, n. 109/E sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare in caso di ravvedimento operoso per esporre nel modello F24 gli interessi dovuti per la regolarizzazione separatamente. Tale modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applica, invece, alle ritenute operate dai sostituti d imposta, per le quali si continua ad effettuare il versamento cumulando gli interessi con l imposta dovuta. IVA e RITENUTE alla FONTE RAVVE- DIMENTO BREVE: eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario): dell Iva a debito dovuta per il mese di giugno 2014; delle ritenute alla fonte (Irpef e addizionali regionale e comunale Irpef) operate nel mese di giugno 2014, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 luglio 2014, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno. Nota: con la R.M. 22 maggio 2007, n. 109/E sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare in caso di ravvedimento operoso per esporre nel modello F24 gli interessi dovuti per la regolarizzazione separatamente, anziché sommati all imposta non pagata (o versata in misura insufficiente) entro la scadenza ordinaria. Per il ravvedimento ai fini Iva gli interessi vanno, pertanto, pagati separatamente indicando il codice tributo Tale modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applica, invece, alle ritenute operate dai sostituti d imposta, per le quali si continua ad effettuare il versamento cumulando gli interessi con l imposta dovuta. CONTRIBUENTI IVA MENSILI LIQUI- DAZIONE e VERSAMENTO: liquidazione e versamento dell Iva a debito dovuta per il mese di luglio 2014, se superiore a 25,82. Nota: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate, possono fare riferimento all Iva divenuta esigibile nel 2 dall si veda la scadenza relativa al ravvedimento per l Irap). Per le modalità di versamento (Mod. F24 EP) e i codici tributo delle ritenute Irpef (comprese quelle a titolo di addizionali regionale e comunale), si veda la scadenza ordinaria per il pagamento delle imposte. Per le sanzioni si utilizzano i seguenti codici tributo: 8904 Iva per chi utilizza il Mod. F24 ordinario; per chi utilizza il Mod. F24 EP: 890E ritenute Irpef; 893E addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d imposta; 891E Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d imposta. Versamento delle somme dovute e non versate, con applicazione degli interessi moratori dell 1% (tasso in vigore dall ), calcolati con maturazione giorno per giorno, utilizzando i relativi codici tributo (per il Mod. F24 ordinario: 6006 Iva mese di giugno; 1991 interessi per ravvedimento Iva; per il Mod. F24 EP: 606E Iva mese di giugno; 138E interessi ravvedimento Iva) e versamento della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo, ai sensi della Legge di stabilità 2011, relativamente alle violazioni commesse a decorrere dall si veda la scadenza relativa al ravvedimento per l Irap). Per le modalità di versamento e i codici tributo delle ritenute Irpef (comprese quelle a titolo di addizionali regionale e comunale), si veda la scadenza ordinaria per il pagamento delle imposte. Per le sanzioni si utilizzano i seguenti codici tributo: per chi utilizza il Mod. F24 ordinario, 8904 Iva e 8906 Irpef Sostituti d imposta; per chi utilizza il Mod. F24 EP, 801E Sanzione pecuniaria Iva; 890E - Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali. Versamento con il Modello F24 on line o, per gli enti pubblici compresi nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, il Modello F24 EP on-line, mediante collegamento telematico al sito web dell Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l home banking. Codice tributo: 6007 per il Mod.

3 IVA IVA IRAP secondo mese precedente (giugno 2014). IVA CONTRIBUENTI TRIMESTRALI per OPZIONE SECONDO TRIMESTRE 2014 LIQUIDAZIONE e VERSAMENTO: liquidazione e versamento dell'iva a debito relativa al secondo trimestre 2014 (aprile, maggio, giugno 2014), da parte dei contribuenti Iva trimestrali per opzione. N.B.: si ricorda che, unitamente all'iva dovuta, vanno pagati anche gli interessi dell 1%. IVA DICHIARAZIONE d INTENTO: entro oggi i contribuenti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell Iva (esportatori abituali) devono comunicare all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento da questi ricevute nel mese di luglio 2014 (per i contribuenti mensili) qualora in tale mese sia stata emessa e registrata la prima fattura senza applicazione dell Iva. Si tratta delle dichiarazioni d intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 20 agosto N.B.: ai sensi del D.L. 16/2012 (decreto semplificazioni fiscali ), conv. con L. 44/2012, a decorrere dalle dichiarazioni d intento ricevute dal mese di marzo 2012 la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d intento è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica (mensile o trimestrale), nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell Iva; pertanto: per un contribuente mensile, va inviata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata emessa e registrata la prima fattura senza applicazione dell Iva; per un contribuente trimestrale, va inviata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre nel quale è stata emessa e registrata la prima fattura senza applicazione dell Iva. Pertanto il soggetto che abbia solamente ricevuto la dichiarazione d intento non dovrà inviare la comunicazione finché non effettua alcuna operazione nei confronti dell esportatore abituale. ENTI PUBBLICI ACCONTO MENSILE IRAP con il MOD. F24 EP: per gli enti che determinano l Irap con il sistema retributi- 3 F24 ordinario; 607E per il Mod. F24 EP. Versamento con il Modello F24 online mediante collegamento telematico al sito web dell Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l home banking. Codice tributo: Trasmissione telematica dell apposito modello. Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B

4 IRAP IRPEF vo, versamento dell acconto Irap mensile relativo alle retribuzioni, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ai compensi di lavoro autonomo occasionale corrisposti nel mese di luglio 2013, se di importo superiore a 10,33. Nota: con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009, l utilizzo del Mod. F24 enti pubblici è esteso al versamento di tutti i tributi erariali, con i codici tributo istituiti da specifiche risoluzioni ministeriali. N.B.: ai sensi dell art. 7, D.L. 70/2011, dal 1 luglio 2011 i versamenti effettuati con il Mod. F24 EP devono essere eseguiti entro il giorno 16 (non più il giorno 15) del mese di scadenza. Rimangono invariati i termini di scadenza per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell acconto Iva relativo al mese di dicembre. ENTI PUBBLICI ACCONTO MENSILE IRAP con il MOD. F24 EP: per gli enti che determinano l Irap con il sistema retributivo, versamento dell acconto Irap mensile relativo alle retribuzioni, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ai compensi di lavoro autonomo occasionale corrisposti nel mese di luglio 2014, se di importo superiore a 10,33. Nota: con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009, l utilizzo del Mod. F24 enti pubblici è esteso al versamento di tutti i tributi erariali, con i codici tributo istituiti da specifiche risoluzioni ministeriali. N.B.: ai sensi dell art. 7, D.L. 70/2011, dal 1 luglio 2011 i versamenti effettuati con il Mod. F24 EP devono essere eseguiti entro il giorno 16 (non più il giorno 15) del mese di scadenza. Rimangono invariati i termini di scadenza per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell acconto Iva relativo al mese di dicembre. ENTI PUBBLICI RITENUTE su REDDITI di LAVORO ed ALTRI MOD. F24 EP: versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2014 relative a: redditi di lavoro dipendente e assimilati, tra cui sono comprese le borse di studio, assegni, premi o sussidi per studio e tirocinio professionale, le indennità, gettoni di presenza e altri compensi per l esercizio di pubbliche funzioni (se non esercitate da titolari di Partita Iva in commissioni o collegi la cui 4 allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni): Partita Iva) con il Mod. F24 EP. Codice tributo: 380E Acconto mensile Irap (R.M. 367/E/2007). In base alla Circ. 37/2007 della Ragioneria Generale dello Stato, anche le Amministrazioni pubbliche e società titolari di conti correnti di Tesoreria che versano mediante girofondi di tesoreria, dal 2008 possono versare le ritenute Irpef e l Irap con le modalità previste per gli enti rientranti nella Tabella B. Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni): Partita Iva) con il Mod. F24 EP. Codice tributo: 380E Acconto mensile Irap (R.M. 367/E/2007). In base alla Circ. 37/2007 della Ragioneria Generale dello Stato, anche le Amministrazioni pubbliche e società titolari di conti correnti di Tesoreria che versano mediante girofondi di tesoreria, dal 2008 possono versare le ritenute Irpef e l Irap con le modalità previste per gli enti rientranti nella Tabella B. Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni): Partita Iva) con il Mod. F24 EP. Codici tributo: 100E Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati; 104E Ritenute su redditi autonomo (R.M. 367/E/2007); 105E Ritenute su indennità di esproprio

5 IRPEF IRPEF esistenza sia prevista per legge), le indennità per cariche elettive e per la cessazione delle stesse, e i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi; redditi di lavoro autonomo, sia occasionale sia professionale (vale a dire dei titolari di partita Iva); contributi corrisposti ad imprese da enti pubblici; indennità di esproprio ed occupazione di aree. Nota: il D.M. 12 marzo 2011 ha introdotto la possibilità di versamento, utilizzando il Mod. F24 EP, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; in particolare, si tratta dei contributi a favore dell Inps e dei premi a favore dell Inail (si vedano, rispettivamente, le risoluzioni ministeriali n. 96/E, 98/E e 97/E del 7 ottobre 2010). ENTI PUBBLICI REDDITI di LAVORO DIPENDENTE e ASSIMILATI ADDIZIO- NALI IRPEF MOD. F24 EP: versamento dell addizionale regionale Irpef ed eventualmente dell addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati: - sulle competenze nel mese di luglio 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (in unica soluzione); - sulle competenze nel mese di luglio 2014 a seguito della cessazione nello stesso mese del rapporto di lavoro, se nello stesso mese sono stati corrisposti l ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. (a rate). ENTI PUBBLICI RITENUTE su REDDITI di LAVORO ed ALTRI MOD. F24 ORDINARIO: versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2014 relative a: redditi di lavoro dipendente e assimilati, tra cui sono comprese le borse di studio, assegni, premi o sussidi per studio e tirocinio professionale, le indennità, gettoni di presenza e altri compensi per l esercizio di pubbliche funzioni (se non esercitate da titolari di Partita Iva in commissioni o collegi la cui esistenza sia prevista per legge), le indennità per cariche elettive e per la cessazione delle stesse, e i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi; redditi di lavoro autonomo, sia occasionale sia professionale (vale a dire dei titolari di partita Iva); contributi corrisposti ad imprese da enti pubblici, indennità di esproprio ed occupazione di aree. 5 ed occupazione di aree; 106E Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da enti pubblici. Si veda anche la risoluzione ministeriale n. 101/E del 7 ottobre N.B.: ai sensi dell art. 7, D.L. 70/2011 (decreto «sviluppo»), dal 1 luglio 2011 i versamenti effettuati con il Mod. F24 EP devono essere eseguiti entro il giorno 16 (non più il giorno 15) del mese di scadenza. Rimangono invariati i termini di scadenza per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell acconto Iva relativo al mese di dicembre. Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni), Partita Iva) con il Mod. F24 EP. Codici tributo: 381E Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d imposta; 384E Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d imposta saldo; 385E Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d imposta acconto. Enti pubblici NON compresi nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984 e soggetti privati: versamento (telematico se titolari di Partita Iva) con il Mod. F24 ordinario (non con il modello F24 EP). Codice tributo: 1004 Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati; 1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo (occasionale o professionale).

6 IRPEF ENTI PUBBLICI REDDITI di LAVORO DIPENDENTE e ASSIMILATI ADDIZIO- NALI IRPEF MOD. F24 ORDINARIO: versamento dell addizionale regionale Irpef ed eventualmente dell addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati: - sulle competenze nel mese di luglio 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (in unica soluzione); - sulle competenze nel mese di luglio 2014 a seguito della cessazione nello stesso mese del rapporto di lavoro, se nello stesso mese sono stati corrisposti l ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. (a rate). INPS DATORI di LAVORO CONTRIBUTI MENSILI: versamento dei contributi relativi ai compensi erogati nel mese di luglio Il termine di presentazione delle denunce «UNIEMENS» per le retribuzioni di competenza dello stesso mese, obbligatoriamente in via telematica, scade il 31 agosto 2014, differibile al 1 settembre poiché il 31 agosto è domenica. N.B.: si ricorda che, ai sensi dell art. 21 del decreto Salva Italia, l Inpdap e l Enpals sono stati soppressi e le relative funzioni sono state attribuite all Inps. INPS COLLABORATORI COORDINATI e CONTINUATIVI CONTRIBUTI alla GESTIONE SEPARATA INPS: versamento dei contributi Inps dovuti sui compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nel mese di luglio La misura dei contributi è la seguente: 22% in presenza di un altra copertura previdenziale obbligatoria e in caso di titolarità di pensione diretta (di anzianità, vecchiaia o invalidità) o indiretta (reversibilità) a carico di qualsiasi gestione previdenziale; 28,72% in assenza di un altra copertura previdenziale. La scadenza per la presentazione della denuncia «UNIEMENS» per i compensi erogati nel mese di luglio 2014, obbligatoriamente in via telematica, è il 31 agosto 2014, differibile al 1 settembre poiché il 31 agosto è domenica. N.B.: dall è prevista un ulteriore aliquota per i lavoratori autonomi con partita Iva: infatti i titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps e privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati dal 2014 sono tenuti a versare i contributi applicando l aliquota del 27,72%. Si ricorda che tali Enti pubblici NON compresi nelle Tabelle A e B e soggetti privati): Partita Iva) con il Mod. F24 ordinario (non con il modello F24 EP). Codice tributo: 3802 per l addizionale regionale Irpef Sostituti d imposta; 3848 per l addizionale comunale Irpef a saldo e 3847 per l addizionale comunale Irpef in acconto Sostituti d imposta. Versamento con il Modello F24 online mediante collegamento telematico al sito web dell Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l home banking. Versamento con il Modello F24 online mediante collegamento telematico al sito web dell Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l home banking. Causale contributo: C10 (committenti) in riferimento all aliquota del 22%, e CXX (committenti) in riferimento all aliquota del 28,72% (L. 147/2013). Il massimale per il 2014 è pari a , mentre il minimale è pari a (Circ. Inps , n. 18). 6

7 LUNEDÌ 25 AGOSTO soggetti pagano direttamente i contributi alla Gestione separata Inps con il meccanismo dell acconto e del saldo, entro le stesse scadenze previste per i versamenti Irpef e hanno la facoltà di addebitare al committente la rivalsa Inps del 4% in fattura. INPS INPS LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI con REDDITO SUPE- RIORE a CONTRIBUTI alla GESTIONE SEPARATA: per i soggetti che esercitano l attività di lavoro autonomo occasionale, tenuti all iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003), versamento dei contributi dovuti per i compensi eccedenti percepiti nel mese di luglio Le aliquote del contributo previdenziale e i relativi codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. La scadenza per la presentazione della denuncia «EMENS» per i compensi erogati nel mese di luglio 2014, obbligatoriamente in via telematica scade il 31 agosto 2014, differibile al 1 settembre poiché il 31 agosto è domenica. IVA IVA SCAMBI INTRACOMUNITARI ELENCHI INTRASTAT MENSILI: presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni (Modd. Intra 1, Intra 1-bis, Intra 1-ter, Intra 1-quater, Intra 1-quinquies) o agli acquisti (Modd. Intra 2, Intra 2-bis, Intra 2-ter, Intra 2-quater, Intra 2- quinquies) intracomunitari effettuati nel mese di luglio 2014 da parte dei contribuenti che nell anno solare precedente hanno realizzato cessioni o acquisti intracomunitari per un importo superiore a Nota: gli enti non commerciali non soggetti passivi ai fini Iva ovvero soggetti passivi Iva che svolgono sia attività istituzionale sia attività commerciale ed effettuano acquisti intracomunitari sono tenuti a numerare progressivamente ed a registrare le fatture in apposito registro, tenuto ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972, entro il mese successivo a quello di ricevimento, a presentare il Modello Intra 12 (si veda la relativa scadenza) entro il mese successivo alla registrazione delle operazioni (relativa agli acquisti registrati nel mese precedente), a presentare mensilmente ovvero annualmente (a seconda dell ammontare degli acquisti dell anno solare precedente) 7 Versamento con il Modello F24 online mediante collegamento telematico al sito web dell Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l home banking. Causale contributo: C10 (committenti) in riferimento all aliquota del 22%, e CXX (committenti) in riferimento all aliquota del 28,72% (L. 147/2013). Il massimale per il 2014 è pari a , mentre il minimale è pari a (Circ. Inps , n. 18). Presentazione obbligatoriamente in via telematica. N.B.: ai sensi dell art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 70/2011, in vigore dal 14 maggio 2011, i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici (come i modelli Intra), previsti da norme riguardanti l Amministrazione economicofinanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

8 SABATO 30 AGOSTO DOMENICA 31 AGOSTO REGI- STRO l'elenco riepilogativo degli acquisti comunitari Modello Intra 2 e collegati, nonché a versare l'imposta entro il mese successivo alla registrazione dell'operazione, seguendo le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 633/1972. Gli enti non commerciali che effettuano acquisti intracomunitari destinati all attività commerciale sono, invece, assoggettati alle regole generali previste dal D.L. 331/1993 per tutti i soggetti passivi Iva. IMPOSTA di REGISTRO CONTRATTI di LOCAZIONE: per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili che non abbiano optato per il regime della cedolare secca, versamento relativo a: - cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1 agosto 2014; - contratti nuovi o annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima con inizio a decorrere dal 1 agosto In caso di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili, effettuata ai sensi del D.P.R. 404/2001, il versamento dell imposta di registro deve essere eseguito tramite il Mod. F24 online (articolo 21, D.M. 31 luglio 1998 e succ. modif.). N.B.: la scadenza è prorogabile al 1 settembre IVA IVA ENTI NON COMMERCIALI ACQUISTI INTRACOMUNITARI: per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva, scade oggi il termine per presentare la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di luglio 2014 e versare l imposta. L obbligo sussiste solo se l ammontare degli acquisti ha superato, nel 2013, il limite di 8.263,31 o dal momento in cui tale limite è superato nell anno in corso, o in presenza di opzione per il pagamento dell Iva in Italia. N.B.: la scadenza è prorogabile al 1 settembre IVA IVA OPERAZIONI con PAESI BLACK LIST COMUNICAZIONE: per i soggetti passivi, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato nel mese di luglio 2014 operazioni (acquisti e vendite di beni, nonché acquisizioni e prestazioni di servizi) con altri soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (Paesi black list), individuati dal D.M e dal D.M , come modificati dal D.M , scade oggi il 8 Versamento: - al concessionario della riscossione; - presso uno sportello bancario; - presso un ufficio postale, con bollettino postale intestato al concessionario della riscossione, utilizzando il modello F23. Codici tributo: 107T per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; 108T per affitto fondi rustici; 112T per contratti di locazione fabbricati - annualità successive; 114T per proroghe (contratti di locazione e affitti); 115T per contratti di locazione fabbricati - prima annualità. Modalità: la dichiarazione (Mod. Intra-12 in duplice copia) si presenta all Agenzia delle Entrate competente. Il versamento si effettua con il Mod. F24. Codice tributo: Trasmissione telematica (obbligatoria) all Agenzia delle Entrate con l apposito modello. Si ricorda che tra i Paesi black list vi sono, in particolare, il Principato di Monaco, il Liechtenstein e la Svizzera. La Repubblica di San Marino non fa più parte dei Paesi black list a decorrere dal

9 termine per la presentazione della relativa comunicazione con il modello approvato con il Provvedimento 28 maggio N.B.: la scadenza è prorogabile al 1 settembre INPS INPS DENUNCIA «UNIEMENS» INDIVIDUALE: per i datori di lavoro e i committenti, invio telematico della denuncia «Emens» delle retribuzioni e dei compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori assimilati (co.co.co.) e ai lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a iscritti alla Gestione separata Inps corrisposti nel mese di luglio La denuncia Uniemens riguarda anche le Gestioni ex Inpdap (Circ. Inps , n. 105) ed ex Enpals (si veda la Circ. Inps , n. 41). N.B.: la scadenza è prorogabile al 1 settembre Trasmissione in via telematica (obbligatoria) NOTA Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell articolo 6, comma 8 del D.L. 330/1994, conv. con L. 473/1994 e dell articolo 18 del D.Lgs. 241/1997. Si ricorda che il versamento con il Modello F24 on-line mediante collegamento telematico al sito web dell Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l home banking è obbligatorio per gli enti non commerciali (tra cui gli enti pubblici) titolari di Partita Iva. (*) PROROGA a REGIME degli ADEMPIMENTI in SCADENZA nel MESE di AGOSTO: ai sensi dell art. 3-quater del D.L. 16/2012, conv. con la L. 44/2012, gli adempimenti fiscali e i versamenti di imposte, contributi e altre somme dovute a pubbliche Amministrazioni ed enti previdenziali con scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati a regime entro il 20 agosto senza maggiorazioni (art. 37, co. 11-bis, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006). Pertanto scadono il 20 agosto 2014 i termini per i versamenti da effettuare con il Mod. F24 (artt. 17 e 20, co. 4, D.Lgs. 241/1997) in scadenza tra il 1 e il 20 agosto La proroga comprenda anche i versamenti da effettuare con il Mod. F24 EP, che devono utilizzare gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni). Restano, invece, esclusi dalla suddetta proroga i versamenti da effettuare utilizzando il bollettino postale e il Mod. F23. 9

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