Radiazione del sig. Roberto Di Pietro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Radiazione del sig. Roberto dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e le successive modificazioni; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e le successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 26 febbraio 2002, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo Unico dei promotori finanziari del sig. Roberto, nato il 20 ottobre 1968 a Stoccarda (Germania) e [ omissis ]; VISTA la propria delibera n dell 11 dicembre 2013, notificata all interessato in data 30 dicembre 2013, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il sig. è stato sospeso in via cautelare dall esercizio dell attività di promotore finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; VISTA la nota trasmessa in data 25 luglio 2013, con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato di aver comunicato al sig. il recesso dal mandato, per giusta causa, in ragione della gravità delle irregolarità riscontrate a suo carico nello svolgimento dell attività di promotore; VISTA la nota pervenuta in data 7 ottobre 2013, con cui sono pervenuti i reclami presentati in data 1 ottobre 2013 da altri 5 clienti (i sigg.ri [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ]), segnalando a carico del sig. la comunicazione di informazioni non rispondenti al vero, l utilizzo fraudolento dei codici di accesso telematico ai rapporti di loro pertinenza, nonché il perfezionamento di operazioni non autorizzate. Con particolare riferimento alla comunicazione di informazioni non veritiere, è emerso che il sig. ha trasmesso ai sotto elencati clienti alcuni rendiconti non rispondenti al vero, che Banca Mediolanum ha disconosciuto, indicati nella tabella n. 2; VISTA la successiva nota inviata in data 14 ottobre 2013, con cui Banca Mediolanum ha comunicato ulteriori elementi in merito alle irregolarità poste in essere dal medesimo promotore, di seguito rappresentate: - il promotore ha acquisito la disponibilità di liquidità di pertinenza di alcuni clienti (i sigg.ri [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ]) per un ammontare complessivo pari a circa ,19 euro, di cui ,70 euro nel solo periodo 2009/2013, tramite l effettuazione di operazioni disconosciute dai clienti. 1

2 Nello specifico, la Banca ha riscontrato che le acquisizioni sono state poste in essere dal sig. Di Pietro attraverso una serie reiterata di condotte illecite e di operazioni fraudolente (parte delle quali sono elencate nella tabella che segue) quali: l utilizzo tramite la contraffazione della firma - dei libretti di assegni (dei sigg.ri [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ]) e delle tessere bancomat (del sig. [ omissis ]) di pertinenza degli stessi clienti, che il promotore si è fatto consegnare con l inganno; la ricezione di mezzi di pagamento costituiti da denaro contante; l emissione (mediante sottoscrizione apocrifa) e l incasso a proprio favore di assegni tratti sui conti correnti intestati ai clienti: TABELLA n. 1 Data Cliente Operazione Importo in beneficiario euro 1 29 gennaio 2013 Assegno n. disconosciuto dal 3.105,00 Non 2 7 febbraio 2013 Assegno n. disconosciuto dal 500,00 Non 3 11 febbraio 2013 Assegno n. disconosciuto dal 850,00 Non 4 21 febbraio 2013 Assegno n. disconosciuto dal 435,00 Non 5 5 marzo 2013 Assegno n. disconosciuto dal 1.300,00 Non 6 6 marzo 2013 Assegno n. disconosciuto dal 900,00 Non 7 8 marzo 2013 Assegno n. disconosciuto dal 1.250,00 Non 8 19 marzo 2013 Assegno n. disconosciuto dal 3.200,00 Non 9 5 aprile 2013 Assegno n. disconosciuto dal 2.700,00 Non 10 8 febbraio 2011 Assegno n. consegnato al promotore per investimenti mai giugno 2011 Assegno n. consegnato al promotore per investimenti mai luglio 2010 Distinta di versamento inerente a dazione di somme di denaro contante per investimenti mai luglio 2011 Distinta di versamento inerente a dazione di somme di denaro contante per investimenti mai Assegno tratto sul conto corrente n. consegnato al ,00 Roberto 7.000,00 Roberto 5.400,00 Roberto ,00 Roberto 2.500,00 Non

3 promotore con l indicazione del solo importo 15 Distinta di versamento priva di data inerente a dazione di somme di denaro contante per investimenti mai 16 Distinta di versamento priva di data inerente a dazione di somme di denaro contante per investimenti mai 17 Prelievi dal conto corrente tramite bancomat disconosciuti dal cliente 18 4 settembre 2009 Assegno n. tratto sul conto novembre Assegno n. tratto sul conto dicembre 2009 Assegno n. tratto sul conto gennaio 2010 Assegno n. tratto sul conto 22 8 febbraio 2010 Assegno n. tratto sul conto giugno 2010 Assegno n. tratto sul conto 24 7 luglio 2010 Assegno n. tratto sul conto 25 5 ottobre 2010 Assegno n. tratto sul conto 26 7 ottobre 2010 Assegno n. tratto sul conto novembre Assegno n. tratto sul conto dicembre 2010 Assegno n. tratto sul conto febbraio 2011 Assegno n. tratto sul conto 30 4 settembre 2012 Assegno n. tratto sul conto 31 6 luglio 2011 Assegno n. tratto sul conto 32 6 luglio 2011 Assegno n. tratto sul conto 33 1 agosto 2011 Assegno n. tratto sul conto 34 5 settembre 2011 Assegno n. tratto sul conto 35 5 ottobre 2011 Assegno n. tratto sul conto ,00 Roberto ,00 Roberto ,00 Non 2.430,70 Roberto 2.430,00 Roberto 2.740,00 Roberto 2.745,00 Roberto 2.838,50 Roberto 2.810,50 Roberto 2.843,00 Roberto 2.895,00 Roberto 2.485,00 Roberto 2.650,00 Roberto 2.887,00 Roberto 2.875,00 Roberto 2.420,00 Roberto 2.870,00 Roberto 2.920,00 Roberto 2.928,00 Roberto 4.200,00 Roberto 4.500,00 Roberto 36 3 novembre 2011 Assegno n. tratto sul conto 4.250,00 Roberto

4 37 9 dicembre 2011 Assegno n. tratto sul conto 38 3 gennaio 2012 Assegno n. tratto sul conto gennaio 2012 Assegno n. tratto sul conto febbraio 2012 Assegno n. tratto sul conto aprile 2012 Assegno n. tratto sul conto 42 4 maggio 2012 Assegno n. tratto sul conto 43 5 giugno 2012 Assegno n. tratto sul conto giugno 2012 Assegno n. tratto sul conto luglio 2012 Assegno n. tratto sul conto luglio 2012 Assegno n. tratto sul conto 47 2 agosto 2012 Assegno n. tratto sul conto 48 4 ottobre 2012 Assegno n. tratto sul conto 49 9 gennaio 2013 Assegno n. tratto sul conto aprile 2013 Assegno n. tratto sul conto 4.450,00 Roberto 4.105,00 Roberto 4.605,00 Roberto 4.820,00 Roberto 4.575,00 Roberto 4.620,00 Roberto 4.845,00 Roberto 4.725,00 Roberto 4.895,00 Roberto 4.895,00 Roberto 4.928,00 Roberto 3.780,00 Roberto 4.625,00 Roberto 3.480,00 Roberto Totale ,70 Cliente TABELLA n. 2 Data ultimo rendiconto non veritiero 1 31 gennaio febbraio maggio aprile dicembre maggio maggio ottobre febbraio febbraio luglio

5 RILEVATO, infine, che il sig. ha omesso di trasmettere alla Banca i seguenti ordini impartiti da alcuni clienti, di cui Banca Mediolanum ha comunicato di non aver mai ricevuto i relativi moduli: - la sig.ra [ omissis ] ha segnalato la mancata trasmissione all intermediario del modulo richiesta di apertura rapporti n. [ omissis ], privo di data e relativo ad un trasferimento titoli; - la sig.ra [ omissis ] ha prodotto una proposta di polizza d assicurazione n. [ omissis ] ed una lettera di mandato per la sottoscrizione del fondo Top Manager n. [ omissis ] - documenti privi di data - contestandone la mancata attuazione; VISTA la nota del 23 dicembre 2013, notificata all interessato in data 14 gennaio 2014, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Promotori e Consulenti Finanziari, sulla base delle evidenze sopra descritte, ha contestato al sig. la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n /2007: 1. art. 107, comma 1, per aver: - acquisito mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; - trasmesso ai clienti documenti non rispondenti al vero; - omesso di eseguire gli ordini impartiti dai clienti; - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti; - contraffatto la firma dei clienti; 2. art. 108, comma 5, per aver ricevuto dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dalla medesima norma; 3. art. 108, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, in assenza delle condizioni richieste dalla medesima norma; RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la nota inviata in data 18 giugno 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; CONSIDERATO che nella suddetta Relazione la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Promotori e Consulenti Finanziari, ha ritenuto accertate le ipotesi di violazione contestate al promotore; VISTA la nota del 25 giugno 2014, recapitata al promotore in data 2 luglio 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria; 5

6 RILEVATO che anche in tale fase del procedimento il sig. non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 17 novembre 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A. dall esame della documentazione in atti, emergono elementi idonei a far ritenere pienamente accertata l illiceità delle condotte poste in essere dal promotore. Le risultanze istruttorie attestano, in particolare, che il sig. ha acquisito liquidità di pertinenza della clientela, anche tramite distrazione, con l utilizzo fraudolento dei relativi codici di accesso telematico, contraffacendone la firma per eseguire operazioni non autorizzate, ricevendo dagli stessi mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, dissimulando talora dette operazioni comunicando ai medesimi rendiconti non veritieri; B. relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto, nei confronti del sig., l adozione del provvedimento di radiazione dall Albo Unico dei promotori finanziari di cui all art. 196, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 58/1998, posto che: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del proprio Regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3), 4), 5) e 7), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo del promotore nell ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma del cliente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza degli investitori, di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la sospensione dall Albo del promotore nell ipotesi di ricevimento dai clienti di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte; - con riguardo alle ulteriori irregolarità, concernenti l omessa trasmissione di operazioni di investimento e l utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti in assenza delle modalità prescritte, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, violazioni particolarmente gravi della normativa di riferimento, stante la loro connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte, la reiterazione delle condotte illecite, la pluralità dei clienti coinvolti, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; 6

7 VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che il sig. nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l audizione personale e, successivamente all entrata in vigore della delibera Consob n del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il sig. Roberto, nato il 20 ottobre 1968 a Stoccarda (Germania) e [ omissis ], è radiato dall Albo Unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 2 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 7

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