STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Play More! ART. 1 COSTITUZIONE. Play More!
|
|
- Massimo Palma
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Play More! ART. 1 COSTITUZIONE E' costituita l associazione di promozione sociale denominata Play More! L Associazione ha sede legale in Milano, Via Volta 19. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. L Associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati e consiglieri. La durata dell'associazione è illimitata. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
2 ART. 2 SCOPO L'associazione persegue finalità di promozione sociale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Promuovere la pratica dello sport, vissuto come: - momento di gioco, svago e divertimento; - occasione di crescita e arricchimento personale attraverso il confronto con gli altri; - mezzo per diffondere una cultura fondata su valori condivisi quali rispetto, lealtà, impegno, non violenza e antirazzismo; - opportunità per mettersi in gioco aprendosi a nuove sfide ed esperienze, sul campo e fuori. 2. Favorire l'incontro tra persone, sviluppando una comunità internazionale di appassionati sportivi che attraverso un modello aperto e partecipativo, ispirato a principi di pari opportunità, meritocrazia, corresponsabilità e multiculturalità, crei occasioni di socialità anche al di là dello sport. 3. Incoraggiare uno stile di vita sano e attivo, attraverso il movimento e l'attività sportiva praticata con regolairtà, per contrastare la sedentarietà e migliorare salute e benessere psicofisico individuale e collettivo. 4. Promuovere l'integrazione tra persone oltre ogni differenza di età, sesso, condizione sociale, origine etnica e abilità, favorendo l'inclusione di gruppi sociali in condizioni di disagio e valorizzando la diversità come risorsa per la crescita dell'individuo e della società. 5. Raggiungere e animare con lo sport spazi urbani marginali per promuoverne lo sviluppo, offrendo alla comunità locale luoghi di aggregazione, attività ludiche ed eventi ricreativi organizzati in collaborazione con gli attori operanti sul territorio. 6. Incentivare l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, in particolare di internet, non come rete di rapporti esclusivamente virtuali, ma come mezzo per ridurre le distanze tra le persone e creare concrete occasioni di incontro e condivisione di esperienze nel mondo reale. 7. Promuovere il viaggio inteso come occasione di conoscenza, apprendimento e scoperta, come opportunità per valorizzare le differenze tra paesi, culture e tradizioni e come mezzo per diffondere una cultura di reciproca comprensione e rispetto fra popoli.
3 ART. 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE L associazione svolge attività di utilità sociale, rivolta sia agli Associati e alla collettività, in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative, nell ambito dello sport e del tempo libero. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l esclusione di altri, l assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione; b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'associazione; d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali; e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità; f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art 2 del presente Statuto; g) istituire premi e borse di studio; h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
4 ART. 4 ASSOCIATI, MEMBRI ONORARI E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE Possono essere Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali con delibera assunta dai membri del Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata pari a due terzi. La delibera è inappellabile. In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno un (1) associato. Sono Membri Onorari dell'associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura dello sport così come inteso negli scopi dell Associazione, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerenze per la sua promozione e valorizzazione. I Membri Onorari sono nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo. Sono Sostenitori dell'associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all Associazione. I Sostenitori sono nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo. ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per ogni materia riservata dal presente Statuto all'assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell Associazione.
5 Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell Associazione, ove approvato Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa. ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. L'Associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso dell Associato non comporta oneri per lo stesso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. L Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal regolamento, ove approvato, tra cui in via esemplificativa e non tassativa: - morosità; - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell Associazione ovvero previsti dal presente Statuto; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'associazione; - condotta incompatibile con le finalità dell Associazione. Contro il provvedimento di esclusione l'associato potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri, che deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione utile successiva. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell associazione.
6 ART. 7 RISORSE ECONOMICHE 1. L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 2. L Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) del presente articolo, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo L Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dal presente statuto; i beni così pervenuti sono intestati all Associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
7 ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l approvazione del bilancio consuntivo avverrà entro il 30 giugno. L Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. ART. 9 ORGANI Sono organi dell'associazione: - l'assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Probiviri; - il Revisore dei Conti. ART. 10
8 ASSEMBLEA Composizione e competenze L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera su: a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere; b) bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore; c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, individuandone Presidente e Vice Presidente; d) l elezione dei membri del Collegio dei Probiviri; e) l'elezione del Revisore dei Conti; f) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'assemblea. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune. ART. 11 ASSEMBLEA Convocazione e quorum L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l approvazione del bilancio consuntivo dell esercizio decorso e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell avviso di convocazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente.
9 L'assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente, o su suo incarico dal Vice Presidente, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, ed in caso di inerzia del Presidente, la convocazione può essere effettuata dal Revisore dei Conti. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata. L avviso di convocazione deve contenere: l ordine del giorno della seduta, il luogo e l ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un ora di distanza da questa. Ogni associato, in regola con l iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di una. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori, ove Associati, non hanno voto. Per la modifica dello statuto dell'associazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. ART. 12
10 CONSIGLIO DIRETTIVO Composizione e convocazione L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, eletti dall Assemblea degli Associati. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l adunanza. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO Competenze Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni. Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall Assemblea.
11 Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell incarico. Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell incarico. Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri. ART. 14 PRESIDENTE Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell art. 12, è anche Presidente dell Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'associazione. Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'associazione. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
12 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, eletti al proprio interno dall'assemblea degli associati. I membri del Collegio durano in carica per un triennio e sono riconfermabili. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo l'assemblea provvederà a reintegrare l'organo. L incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Collegio elegge al proprio interno un presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto e alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e si occupa delle controversie tra gli associati o tra gli associati e l'associazione, con decisione vincolante ed inappellabile. Il Collegio dei Probiviri è presieduto e si riunisce su convocazione del proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale. ART. 16 REVISORE DEI CONTI L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto. Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. ART. 17 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato con deliberazione dell Assemblea straordinaria, che nominerà anche la persona del liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre
13 organizzazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 18 NORMA TRANSITORIA Gli organi dell Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
STATUTO ASSOCIAZIONE " PRIORITALIA
STATUTO ASSOCIAZIONE " PRIORITALIA Articolo 1 COSTITUZIONE E' costituita l associazione denominata PRIORITALIA, con sede legale in Roma. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili
DettagliAllegato A ad atto rep. N.7984/3857 Notaio Olivia Barresi STATUTO DI ASSOCIAZIONE CRAZY FOR DIGITAL MARKETING. Articolo 1 COSTITUZIONE
Allegato A ad atto rep. N.7984/3857 Notaio Olivia Barresi È costituita l'associazione denominata STATUTO DI ASSOCIAZIONE CRAZY FOR DIGITAL MARKETING Articolo 1 COSTITUZIONE CRAZY FOR DIGITAL MARKETING
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE Octopus Brain
STATUTO DI ASSOCIAZIONE Octopus Brain PREAMBOLO Negli ultimi anni gli studi delle neuroscienze hanno portato ad identificare il cervello come il sistema naturale più complesso esistente nell universo conosciuto
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA SCUOLA DEI DIFENSORI TRIBUTARI STATUTO
ART. 1 - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA SCUOLA DEI DIFENSORI TRIBUTARI STATUTO E' costituita tra gli appartenenti alla scuola del difensore tributario l'associazione denominata "Associazione
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliStatuto dell Associazione BAMBINI IN ROMANIA
Statuto dell Associazione BAMBINI IN ROMANIA Art. 1 Costituzione E costituita una associazione denominata BAMBINI IN ROMANIA Con sede in Milano, Via Cavalcabò 10. L Associazione potrà istituire o sopprimere
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER
STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI
STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE
STATUTO ASSOCIAZIONE TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI Art 1 Denominazione e sede. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l Associazione
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta
DettagliASSOCIAZIONE MASEGNI & NIZIOLETI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE
ASSOCIAZIONE MASEGNI & NIZIOLETI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE L' ASSOCIAZIONE MASEGNI & NIZIOLETI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, per brevità
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione
DettagliAmici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -
Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO - ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO
STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO Articolo 1 - Denominazione È costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino una Fondazione
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
Dettaglib) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
STATUTO FONDAZIONE GIUSEPPINA MAI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA PUBBLICA E PRIVATA Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni È costituita una Fondazione denominata Fondazione Giuseppina Mai per la promozione
DettagliStatuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi
Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Art.1 - Costituzione e sede E costituita, con sede legale a Lodi, l Associazione denominata: LAUS Volontariato della Provincia
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliStatuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)
Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell
DettagliFrequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO
Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA ART. 1- l Associazione di volontariato AMICI DI LOLA più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in _Cava dei Tirreni Via O. di Giordano
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EUROPA DONNA ITALIA" ART. 1 COSTITUZIONE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EUROPA DONNA ITALIA" ART. 1 COSTITUZIONE È costituita una associazione di promozione sociale denominata "Europa Donna Italia" ai sensi della Legge 383/2000
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO. Denominazione Sede Durata
STATUTO Denominazione Sede Durata Art. 1 - E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata Associazione Fabrizio Bellocchio ONLUS. L'Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica
DettagliS T A T U T O. E costituita, con sede legale in Roma, Via del. "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS"
S T A T U T O Art. 1 - E costituita, con sede legale in Roma, Via del Gesu n. 62: "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS" associazione autonoma, senza scopo di lucro, per le finalità descritte
DettagliStatuto Associazione PACO DESIGN COLLABORATIVE
Statuto Associazione PACO DESIGN COLLABORATIVE Art. 1 Costituzione 1. E' costituita nel rispetto del codice civile Art. 36 e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata PACO DESIGN
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ENEL CUORE ONLUS ART.1 COSTITUZIONE - SEDE DELEGAZIONI ART.2 SCOPO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ENEL CUORE ONLUS ART.1 COSTITUZIONE - SEDE DELEGAZIONI E' costituita una Associazione denominata "Enel Cuore Onlus" con sede in Roma, Viale Regina Margherita,137. Nella denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTI. ARTICOLO 1 - E costituita l associazione di promozione sociale di
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTI ARTICOLO 1 - E costituita l associazione di promozione sociale di tipo culturale denominata MAD EVENTI con sede in Lucca, frazione Monte San Quirico, Via
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliStatuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione
Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata ANTEAS Servizi (Associazione nazionale
DettagliF.A.Q. OdV e Aps a confronto
Cosa hanno in comune le Odv e le Aps? Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) hanno la caratteristica comune di avere nel fine solidaristico la propria dimensione
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regione Veneto Provincia di Venezia Comune di Caorle STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato,
Dettagli- 1 - sede-delegazioni
- 1 - Allegato A ad atto rep. n.77925/15335 STATUTO Fondazione Bracco Articolo 1 Costituzione-sede sede-delegazioni delegazioni È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Bracco", con sede in Milano,
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»
STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare» Page 1 of 6 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: «LeAli per Volare» con
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
DettagliSTATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991
Approvato dalla assemblea dei soci del 18.2.2012 STATUTO PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991 ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) 1. E costituita
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA In Arquà Polesine (RO) Via Provinciale Ovest n. 191, si sono riuniti il giorno 16/04/2012 per Costituire una associazione senza
DettagliAssociazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale - ONLUS
Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale - ONLUS STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata "VITTORINO CHIZZOLINI - Cooperazione Internazionale - Associazione
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliSTATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1
Decreto Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
DettagliSTATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE
STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL Art. 1 Denominazione e Sede L Associazione è denominata Associazione CGTV Channel. Le sede associativa viene stabilita in Via Monte Bianco 12, a Cesano Boscone (MI).
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliAtto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di
Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione
DettagliSTATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "
STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione " Articolo 1 Costituzione. E' costituita con SEDE in BERGAMO prov. (BG) via 4 NOVEMBRE N 14, CAP 24128, una Associazione Culturale denominata " MondoMediazione
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L ARTERÌA
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L ARTERÌA Art.1 Denominazione-Sede-Durata E costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della Legge 383/00, del Codice Civile e della normativa in materia,
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliFOTO CLUB ADRIA - STATUTO -
FOTO CLUB ADRIA - STATUTO - Art. 1) E costituito il FOTO CLUB ADRIA allo scopo di riunire gli appassionati della fotografia, far conoscere l arte fotografica come fatto culturale, promuovere manifestazioni,
DettagliASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO
ART. 1 ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E costituita un associazione denominata: Associazione Commercianti - Pubblici Esercizi - Attività di Servizi - Ausiliari del Commercio
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse
STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION Art. 1 Costituzione 1. E costituita dall Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Università
DettagliINSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale
Statuto INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale 1 E costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Donatori di sangue liceo A.Vallisneri ART. 1- l Associazione di volontariato donatori di sangue liceo A.Vallisneri più avanti chiamata per brevità associazione,
Dettagli