Regione Emilia Romagna disciplina utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura
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- Giustina Cenci
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1 Documento redatto per il sito Non è consentita la distribuzione e la pubblicazione di questo documento, anche parzialmente modificato, senza l esplicita approvazione di CNA Interpreta srl Regione Emilia Romagna disciplina utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura Ai sensi dell art. 6 del D.lgs. 99 del 1992, sull utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, la regione Emilia Romagna ha emanato la delibera 2773 del 30 dicembre 2004 modificata con delibera n. 285 del 14 febbraio 2005, 1 con cui ha inteso dare alcune prime linee di indirizzo in materia. La delibera regionale ridefinisce le condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli, alle limitazioni e divieti di utilizzo, ecc. Il fine è quello di recuperare un omogeneità di comportamento sul territorio regionale dato che l adozione di differenti regole e parametri, da parte delle province, ha generato incertezza nei soggetti che devono applicare e rispettare la normativa. La delibera costituisce un primo indirizzo provvisorio in attesa dell emanazione di un documento unitario, su scala nazionale, resosi necessario per uniformare a livello più ampio una materia che coinvolge profili ambientali, sanitari e agricoli di interesse più vasto di quello regionale. La delibera è in vigore dal 9 febbraio 2005 Definizione di fanghi di depurazione Per fanghi depurazione, oggetto di questa disciplina, si intendono i fanghi residui provenienti: - dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche; - dal trattamento delle acque reflue urbane, ossia le acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche, industriali o meteoriche di dilavamento, purché presentino caratteristiche non sostanzialmente diverse da quelli di depurazione delle acque reflue domestiche; 1 L delibera 2773 è pubblicata sul BUR n.12 del 25/1/2005. I testi integrali delle delibere sono disponibili presso il nostro ufficio. Per chi avesse casi concreti da trattare, si consiglia di leggere il testo delle delibere, in quanto nella presente circolare abbiamo sintetizzato al massimo i contenuti delle suddette Modena - Via Malavolti, 5 tel /376 fax info@interpreta.it cap. soc euro int. vers. cod. fisc. e p.iva reg. imp. di Modena /97 REA Sede di Bruxelles B 1000 Bruxelles Rue du Commerce, 124 tel fax bruxelles@cna.it Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc
2 - dalle attività di: a) preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, (CER ) b) preparazione e trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; dalla produzione di conserve alimentari; dalla produzione di lievito ed estratto di lievito; dalla preparazione e fermentazione della melassa (CER ) c) raffinazione dello zucchero (CER ) d) industria lattiero-casearia (CER ) e) industria dolciaria e della panificazione (CER ) f) produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) (CER ) g) produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (CER ). h) depurazione biologica degli effluenti di allevamento zootecnico (CER con la dicitura fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti di allevamento zootecnico ) Resta inteso che i fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico di questi settori possono essere utilizzati in agricoltura a condizione che le caratteristiche di qualità siano conformi alle disposizioni del decreto, in particolare per quanto riguarda i valori limite delle sostanze più pericolose (metalli, azoto, ecc.) e le caratteristiche chimiche fisiche e microbiologiche. Condizioni e prescrizioni generali per l utilizzo in agricoltura I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura a queste condizioni: - devono essere stati sottoposti a trattamento; - devono avere un effetto concimante e correttivo del terreno; - non devono contenere sostanze tossiche e nocive e persistenti bioaccumulabili in percentuali dannose per l uomo e l ambiente in generale; - vi deve essere un interesse agronomico derivante dal miglioramento della produzione agricola e della qualità dei prodotti. I fanghi di depurazione devono rispettare alcuni parametri: a) quantità massime per unità di superficie nel tempo, legate ai parametri chimico - fisici dei suoli, che regolano la mobilità dei metalli nel terreno ed il loro possibile assorbimento da parte delle colture; b) particolari tutele per le zone vulnerabili; c) distanze di sicurezza dai centri abitati (> 100 m dal perimetro esterno), con esclusione delle case e degli insediamenti produttivi isolati; I fanghi di depurazione sono utilizzabili secondo precise norme tecniche generali, tra cui ad esempio, la raccolta presso gli impianti di depurazione e trasporto dei fanghi con mezzi meccanici idonei, nel rispetto delle condizioni igieniche per il personale addetto dell ambiente. Divieti - L utilizzo dei fanghi è assolutamente vietato in superfici non interessate dall'attività agricola e sui terreni con colture di ortaggi e frutta a contatto con il terreno e consumati crudi. - Lo spandimento è vietato nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio. - L applicazione dei fanghi è vietata sugli stessi terreni per un periodo massimo continuo superiore a tre anni; dopo tale periodo, è obbligatoria un interruzione di almeno due anni. Sono inoltre vietati: Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc - 2
3 - le operazioni di stoccaggio in bacini e/o "lagoni" in terra battuta; - l accumulo dei fanghi su terreno agricolo (ammesso solamente nella fase di applicazione sul terreno e non oltre le 48 ore); - l utilizzo nelle zone di rispetto, salvaguardia e tutela secondo la normativa sulla tutela delle acque (art. 21 D.lgs 152/99 e successivi); - l utilizzo in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua superficiali naturali (fiumi, torrenti, ecc.) e artificiali (canali irrigui) e degli arenili di mari e laghi; in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, ecc; - in terreni con pendenze medie maggiori del 15%; - ecc.. La disciplina del D.lgs 99/92 e la disciplina del D.lgs 22/97 applicate ai fanghi Chi effettua le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi è soggetto sia alla disciplina del D.lgs. 99/92 sia alla disciplina dei rifiuti del D.lgs. Ronchi e successivi. Il soggetto utilizzatore è invece escluso dalla disciplina del Ronchi e soggiace solamente alle disposizioni del D.lgs. 92/99 e alla specifica autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio avviene l utilizzazione dei fanghi, ai sensi dell art 9 del D.lgs. 99/92. Produzione dei fanghi Il produttore è inteso come il titolare dell'impianto di depurazione delle acque di scarico o il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi della L.R. 25/99 in materia di gestione del servizio idrico integrato. Il produttore dei fanghi che intende stoccarli presso l impianto di depurazione deve dotarsi di adeguati sistemi di stoccaggio da autorizzare ai sensi del D.lgs. 22/97 - come deposito preliminare (D15) se i fanghi sono destinati allo smaltimento - come messa in riserva (R13) se gli stessi sono destinati al recupero L autorizzazione non è dovuta se ricorrono le condizioni del deposito temporaneo, in riferimento ai tempi ed alle quantità in deposito, ossia conferimento con cadenza trimestrale e quantità max. 20 mc.,in quanto non pericolosi. Raccolta e trasporto dei fanghi Il trasporto rimane soggetto ad iscrizione all Albo Nazionale dei gestori di rifiuti, nella categoria 2 per i rifiuti non pericolosi avviati al recupero (R10). Se l azienda trasporta anche fanghi non destinati al recupero ma allo smaltimento l iscrizione va fatta in categoria 4 comprensiva anche della 2. Non è considerato trasporto lo spostamento interpoderale dei fanghi effettuato con gli stessi mezzi necessari per effettuare lo spandimento sui terreni, purché non siano utilizzati accessi su strade pubbliche (di competenza statale, provinciale, comunale). Stoccaggio dei fanghi Le operazioni di stoccaggio sono da autorizzarsi da parte della provincia e possono essere effettuate in strutture adibite ad operazioni di messa in riserva presso: - il produttore del fango quando non ricorrono le condizioni del deposito temporaneo; - il soggetto utilizzatore. Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc - 3
4 In entrambi casi le operazioni di stoccaggio sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi da parte della Provincia ai sensi del D.Lgs. 22/97, come deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) a seconda che gli stessi siano destinati allo smaltimento o al recupero. L autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97 come operazione R13, è espressamente finalizzata all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione ed è rilasciata con provvedimento separato rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 99/92 per il loro utilizzo. Lo stoccaggio dei fanghi deve essere articolata per almeno 2 lotti funzionali, fisicamente distinti e riconoscibili, di capacità non significativamente diversa uno dall'altro L area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. L'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad avere in disponibilità uno o più sistemi di stoccaggio presso la propria unità locale/insediamento o presso l'impianto di produzione o presso terzi, di capacità almeno pari ad 1/3 della quantità annua che intende spandere sul terreno. È tenuto ad avere in disponibilità nel territorio regionale uno o più sistemi di stoccaggio anche l utilizzatore che intenda utilizzare fanghi in agricoltura prodotti fuori dall ambito territoriale della Regione Emilia Romagna Il periodo massimo di permanenza dei fanghi nell impianto di stoccaggio può essere pari ad un anno. Condizionamento dei fanghi La fase di condizionamento consiste in tutte le operazioni, compresa la miscelazione, in grado di modificare le caratteristiche fisico-chimico-biologiche dei fanghi in modo tale da facilitarne l'utilizzazione in agricoltura. Non sono comprese le operazioni eseguite presso gli impianti di depurazione, in quanto proprie del ciclo fanghi. Anche questa fese è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. Documentazione relativa alla gestione dei fanghi Scheda di accompagnamento Nelle diverse fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata al soggetto che prende in carico i fanghi. L'originale della scheda. (allegata) e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni. Nella scheda sono riportati, fra l'altro, i dati sui quantitativi di fanghi prodotti / gestiti in relazione al loro stato fisico, la composizione e le caratteristiche degli stessi, la quota fornita per l utilizzo in agricoltura. Formulario per il trasporto Nella fase di trasporto è inoltre necessario accompagnare i fanghi anche con il Formulario di identificazione. Tali formulari devono essere conservati, unitamente ai registri di carico e scarico dei rifiuti, per un periodo di almeno 5 anni dalla data dell'ultimo movimento. Registro di carico e scarico e MUD Le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono soggette alla tenuta dei Registri di carico e scarico rifiuti e alla presentazione del MUD. Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc - 4
5 Utilizzo dei fanghi Autorizzazione L utilizzatore è il soggetto che intende utilizzare i fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi. A tal fine deve ottenere l'autorizzazione preventiva, rilasciata dalla Provincia nel cui territorio avviene l utilizzazione dei fanghi, ai sensi dell art 9 del D.lgs. 99/92. Si precisa che il soggetto utilizzatore può essere sia il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente all'utilizzazione agronomica, sia un soggetto intermedio fra il produttore del fango e il titolare dell impresa agricola sia lo stesso titolare dell impresa agricola. In ogni caso l utilizzatore, in qualità di titolare dell autorizzazione, è il soggetto responsabile in ogni fase del corretto utilizzo dei fanghi in agricoltura, anche sotto il profilo delle responsabilità penali (art. 16 del D.lgs. 99/92). Il soggetto utilizzatore è escluso dalla disciplina del Ronchi e soggiace solamente alle disposizioni del D.lgs. 92/99. Alla domanda di autorizzazione, in carta legale, deve essere allegata una relazione tecnica contenente: - la tipologia dei fanghi da utilizzare; - le caratteristiche e l ubicazione dell impianto di stoccaggio di provenienza dei fanghi; - le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi; - il luogo di conservazione del registro di utilizzazione; L'autorizzazione ha una durata massima di tre anni. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione dell'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) l'autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi depurazione derivanti dal trattamento delle acque reflue dell'impianto medesimo, qualora il provvedimento sia in capo allo stesso titolare, è ricompresa nell'aia ed ha una durata di cinque anni. - Le province provvedono a rivedere le autorizzazioni in essere entro un anno dall entrata in vigore della delibera (9 febbraio 2006); entro la stessa data i titolari delle autorizzazioni provvedono al loro adeguamento e ad eseguire campionamenti ed analisi in base alle nuove disposizioni su almeno un campione significativo dei fanghi. - Le nuove autorizzazioni sono rilasciate in conformità alle nuove disposizioni. Notifica delle operazioni di utilizzazione dei fanghi L utilizzatore è tenuto a comunicare l inizio delle operazioni di utilizzo alla Provincia, al Comune e all'arpa, competenti, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, effettivi. Nella notifica lo stesso soggetto deve indicare: a) gli estremi dell impianto di provenienza dei fanghi; b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all allegato I B; c) l identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi; d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all allegato II A; e) le colture in atto e quelle previste; f) le date previste per l utilizzazione dei fanghi; g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi; h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc - 5
6 Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di sei giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori. La notifica ha validità per un periodo massimo di sei mesi. Comunicazione successiva Successivamente alla notifica, ma con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare (per iscritto,a mezzo Fax o telegramma), alla Provincia e ARPA competenti: - le date esatte in cui si procede alle operazioni di utilizzo dei fanghi; - i dati identificativi del luogo dove è effettuato lo spandimento; - i dati identificativi della ditta che esegue operativamente le operazioni di spandimento; - i quantitativi di fango interessati; - le modalità di applicazione. Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di sei giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori. Registro di Utilizzazione L'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia, predisposto secondo il modello ministeriale (allegato) su cui dovranno essere riportati: - i risultati delle analisi dei terreni; - i quantitativi di fanghi ricevuti; - la relativa composizione e caratteristiche; - il tipo di trattamento subito; - gli estremi delle schede di accompagnamento; - il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore; - i quantitativi di fanghi utilizzati; - le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento. Al registro devono essere allegate le analisi dei terreni e le schede di accompagnamento ai fini del riscontro dei dati necessari. I registri di utilizzazione dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione. Scheda riassuntiva annuale Nella delibera regionale, è previsto che tra le prescrizioni contenute nell autorizzazione provinciale sia contenuto l obbligo per l utilizzatore dell invio alla Provincia, entro la fine di febbraio, di una scheda riassuntiva annuale (allegata), contenente alcune informazioni sull attività svolta dall impresa nell anno solare precedente, come ad esempio i fanghi prodotti dal proprio depuratore; la parte utilizzata in agricoltura; i comuni interessati, ecc. Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc - 6
7 SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO FANGHI DA UTILIZZARE IN AGRICOLTURA Produttore o detentore BOLLA N. Nome o ragione sociale Codice fiscale e/o partita I.V.A Sede legale via comune prov.... Luogo di produzione o detenzione via n.... fraz comune prov.... Processo di stabilizzazione.. adottato.... Stato fisico Aerobico si - no -. Disidratato (% s.s.).... Anaerobico si - no - Essiccato Fisico (quale) Liquido Chimico (quale)..... Ultima analisi (allegare copia) effettuata il Consegnati a kg il Firma produttore o detentore F. ricevente Trasportatore Nome o ragione sociale Codice fiscale e/o partita I.V.A Sede legale via comune prov.... Mezzo di trasporto: tipo e marca targa.... N. iscrizione Albo Smaltitori... Consegnati a kg il..... Firma trasportatore F. ricevente Gestore impianto stoccaggio Nome o ragione sociale Codice fiscale e/o partita I.V.A Sede legale via comune prov..... N. autorizzazione Consegnati a kg il Firma gestore i.s F. ricevente Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc - 7
8 Gestore impianto condizionamento Nome o ragione sociale Codice fiscale e/o partita I.V.A Sede legale via comune prov..... N. autorizzazione Tipo condizionamento Consegnati a kg..... il Firma gestore i.t F. ricevente Utilizzatore Nome o ragione sociale Codice fiscale e/o partita I.V.A Sede legale via Sede azienda agricola via comune prov... N. autorizzazione Ricevuti da kg..... il Firma utilizzatore... Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc - 8
9 REGISTRO DEI TERRENI Azienda agricola Nome o ragione sociale N. Iscrizione C.C.I.A.A Titolare Sede legale Via n. civico..... tel.... cap comune prov. (...) Identificazione dei terreni Superficie appezzamento Coltivazione in atto prevista Quantità fanghi Distribuzione anno Com. Sez. Fg. Map. Ha A Ca Tonn. Data Nota (resa coltura) Scheda di accompagnamento Ditta trasportatrice Impianto di provenienza Operazione di distribuzione Data Q.tà n. Data Q.tà Allegato : analisi dei terreni Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc - 9
10 SCHEDA RIASSUNTIVA ANNUALE Tabella tipo 1 Ditta Depurator titolare e annesso della insediame autorizzazi nto * one Fanghi prodotti (t/anno) tal quale Fanghi utilizzati in agricoltur a (t/anno) tal quale *urbano, agroalimentare, altra tipologia % di sostanz a secca Comuni interessati dallo spandime nto Superficie in zona vulnerabil e ai nitrati Fango distribuit o in zona vulnerabi le % ettari (t/anno) tal quale Superficie Fango in zona distribuito in non zona ordinaria vulnerabil e ai nitrati ettari (t/anno) tal quale Tabella 2 Per ogni riga della tabella 1 occorre riportare anche i relativi parametri analitici: metalli pesanti e macroelementi ecc. Metalli pesanti cadmio cromo totale mercurio nichel piombo rame zinco arsenico Parametri agronomici Parametro carbonio organico azoto totale fosforo totale mg/kg s.s. % s.s. Fanghi di depurazione in agricoltura (2).doc - 10
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