CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO Disciplina dell attività agromeccanica Presentata il 9 febbraio 1998 ONOREVOLI COLLEGHI! Negli ultimi anni l agricoltura ha profondamente risentito delle significative evoluzioni avvenute all interno del quadro economico nazionale e dell impulso dell evoluzione tecnologica. Ciò rende fondamentale una ristrutturazione del settore agro-meccanico posto alla base di una moderna e competitiva agricoltura. Tale settore necessita, pertanto, di una efficiente struttura di supporto ed assistenza e della razionalizzazione delle imprese agromeccaniche. Con la presente proposta di legge si istituisce l Ente nazionale per la meccanizzazione agricola ENAMA, ente morale senza fini di lucro, a cui sono affidate le attività di cui all articolo 2 della presente proposta di legge (fra cui la gestione del pubblico registro delle macchine agricole) e viene istituito il registro delle imprese agromeccaniche.

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4531 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Riorganizzazione del settore meccanico agrario). 1. Al fine di fornire al comparto agricolo il dovuto supporto tecnico necessario alla razionalizzazione del settore meccanico agrario sono istituiti, ai sensi della presente legge: a) il pubblico registro delle macchine agricole, presso il Ministero per le politiche agricole; b) i registri regionali e delle province autonome delle imprese agromeccaniche; c) l Ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA). 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche agricole, il Consorzio nazionale per la meccanizzazione agricola (CONAMA) si trasforma in ente morale senza fini di lucro e prende il nome di Ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA). ART. 2. (Attribuzioni dell ENAMA). 1. La gestione del pubblico registro delle macchine agricole di cui all articolo 1 è affidata all ENAMA. 2. L ENAMA svolge inoltre i seguenti compiti: a) certificazione delle prestazioni e della sicurezza di macchine ed impianti agricoli; b) omologazione secondo i codici nazionale ed internazionale di trattori, strutture di protezione, eccetera;

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4531 c) coordinamento delle attività di controllo del parco macchine in atto presso le regioni e province autonome; d) attività formativa, divulgativa e pubblicistica nel settore della meccanizzazione agricola; e) attività di consulenza ed assistenza a strutture pubbliche e private. ART. 3. (Compiti delle regioni). 1. Al fine di migliorare la professionalità delle imprese che effettuano lavorazioni meccaniche per conto terzi in agricoltura e di tutelare i produttori agricoli che ricorrono all impiego di macchine e attrezzature di proprietà di imprese agromeccaniche per la conduzione dei propri fondi, le regioni, ai sensi dell articolo 117 della Costituzione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare l esercizio dell attività agromeccanica nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla stessa. ART. 4. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge è considerata: a) «attività agromeccanica»: qualsiasi prestazione effettuata a favore e per conto di terzi in agricoltura mediante l utilizzo di macchine, attrezzature, impianti di prima trasformazione e per la conservazione di prodotti agricoli; b) «impresa agromeccanica»: quell impresa che, sia in forma individuale sia in forma di società, ha per oggetto lo svolgimento a titolo professionale dell attività agromeccanica.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4531 ART. 5. (Autorizzazione all esercizio dell attività agromeccanica). 1. Chiunque intenda esercitare professionalmente l attività agromeccanica di cui all articolo 4, deve ottenere la preventiva iscrizione al registro delle imprese agromeccaniche previsto all articolo 6, la cui articolazione territoriale è stabilita da ogni regione e dalle province autonome in funzione delle rispettive esigenze di decentramento amministrativo. 2. Il committente della prestazione è tenuto ad accertare l iscrizione dell impresa agromeccanica, alla quale ricorre per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 4, al registro indicato all articolo 6. ART. 6. (Registro regionale delle imprese agromeccaniche). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro regionale delle imprese agromeccaniche. 2. L iscrizione al registro, tenuto dalla commissione di cui all articolo 8, è concessa previo accertamento della qualificazione professionale dell impresa e dell idoneità del macchinario, delle attrezzature e degli impianti ad essa in dotazione. 3. L iscrizione al registro ha validità di un anno ed è rinnovabile. 4. Le regioni e le province autonome istituiscono corsi di formazione professionale tecnica ed amministrativa per l esercizio dell attività agromeccanica. ART. 7. (Iscrizione al registro regionale delle imprese agromeccaniche). 1. Per la prima iscrizione al registro di cui all articolo 6, le imprese interessate

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4531 devono, alle condizioni e con le modalità fissate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, indicare le caratteristiche della dotazione tecnica di cui si avvalgono e presentare la seguente documentazione: a) il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, per l attività agromeccanica di cui all articolo 4; b) il certificato di attribuzione del numero di partita IVA; c) copia della denuncia all Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la copertura infortunistica prevista dalla normativa vigente; d) la copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a terzi derivanti dall impiego del macchinario con il quale si realizza l attività agromeccanica; e) l atto notorio riportante l elenco delle macchine, delle attrezzature meccaniche e degli impianti, possibilmente certificati dall ENAMA, di cui l impresa agromeccanica ha la disponibilità; f) il certificato attestante l avvenuta iscrizione delle macchine e delle attrezzature di cui alla lettera e), al pubblico registro delle macchine agricole di cui all articolo Il certificato, di cui alla lettera f) del comma 1 è richiesto esclusivamente per le macchine e le attrezzature di prima immissione sul mercato a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 8. (Commissione per la tutela del registro regionale delle imprese agromeccaniche). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la costituzione e le modalità operative della com-

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4531 missione per la tenuta del registro regionale delle imprese agromeccaniche, di seguito denominata «commissione». 2. La commissione è composta da: a) un presidente, nominato dai competenti organi regionali o provinciali; b) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio; c) un rappresentante dell ufficio della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio; d) un rappresentante delle imprese agromeccaniche e uno dei produttori agricoli designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. 3. La commissione rimane in carica tre anni. ART. 9. (Compiti della commissione). 1. Fra i compiti che le regioni e le province autonome attribuiscono alla commissione di cui all articolo 8, devono essere previsti l accertamento dei requisiti di professionalità organizzativa e funzionale dell impresa agromeccanica e la verifica preventiva dell assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione fiscale, dalla legislazione del lavoro nonché dalla legislazione in materia di sicurezza e igiene ambientale specifica per l attività agromeccanica. 2. La commissione deve, altresì, fornire delle amministrazioni pubbliche, a vario titolo interessate all attività agromeccanica, gli elenchi delle imprese iscritte al registro ed ogni altra informazione ad esse inerente. ART. 10. (Diritti di iscrizione e di concessione). 1. Per ottenere l iscrizione delle imprese agromeccaniche al registro di cui all articolo 6, le regioni o le province autonome

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 4531 di Trento e di Bolzano possono deliberare l imposizione di un diritto di iscrizione o di una tassa di concessione per ogni rinnovo annuale. ART. 11. (Sanzioni). 1. Chiunque esercita l attività agromeccanica senza essere iscritto al registro di cui all articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma il cui importo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e con il sequestro dei mezzi meccanici da uno a tre mesi. ART. 12. (Norma transitoria). 1. Le imprese agromeccaniche già attive alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, su specifica istanza da presentare alla commissione di cui all articolo 8, al registro delle imprese agromeccaniche di cui all articolo 6 a condizione che le stesse documentino di essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la qualifica specifica, e di svolgere l attività agromeccanica da almeno due anni. Tale ultima condizione deve essere documentata mediante la presentazione delle copie delle dichiarazioni dei redditi relative allo svolgimento dell attività di impresa nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

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