ACCORDO TERRITORIALE
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- Adelaide Carletti
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1 ACCORDO TERRITORIALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, n. 431, E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 30 DICEMBRE 2002 Fra le seguenti organizzazioni: Confedilizia - APE - Torino in persona del Presidente provinciale avv. Erasmo Besostri Grimaldi UPPI in persona del Presidente Provinciale avv. Piera Bessi UNIONCASA in persona del Presidente Provinciale arch. Claudio Marinari CONFAPPI in persona del Presidente geom. Antonio Maria Dattilo ASPPI in persona del Presidente Salvatore Mammoliti APPC in persona del Presidente geom. Silvio D Aloisio ANPE (FEDERPROPRIETÀ) in persona del Presidente Provinciale avv. Rosaria Ferrara E SUNIA in persona del Segretario Generale Andrea Parvopasso SICET in persona del Segretario Generale Giovanni Baratta UNIAT in persona del Segretario Generale Flavio Lughezzani ANIAT - CONIA in persona del Presidente Provinciale geom. Mario Rubini E CON L'INTERVENTO FONDAZIONE PIER GIORGIO FALCIOLA in persona del delegato dott. Marta da Bellonio e con l intervento I
2 - per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferenti agli studenti universitari - Ente Regionale per il diritto allo studio universitario via Madama Cristina n Torino * * * * * L ambito di applicazione dell Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dai territori-amministrativi del Comune di Torino. Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Torino di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul Territorio; Accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali. Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 30 dicembre 2002 si conviene e stipula quanto infra. CAPITOLO I CONTRATTI AGEVOLATI II
3 (ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M ) A) CIRCA LE AREE: * * * * * A-1) Si individuano le seguenti aree: - area 1 Centro - area 2 Semicentro - area 3 Periferia - area 4 Collinare aventi caratteristiche omogenee (per valori di mercato; dotazione infrastrutturali; trasporti pubblici; verde pubblico; servizi scolastici e sanitari; attrezzature commerciali eccetera; tipi edilizi, come meglio e delimitate in elaborato cartografico a colori che si allega come parte integrante del presente (allegato 1). A-2) All interno delle suddette aree omogenee si ravvisa la necessità e l opportunità di evidenziare zone di particolare pregio o degrado; - nell area 1 Centro sono di pregio le microzone: 1.1p; 2.1p; 3.1p; 4.1p; 5.1p; 6.1p; sono di degrado le microzone: 1.1d; - nell area 2 Semicentro sono di pregio le microzone: 1.2p; 2.2p; 3.2p; - nell area 3 Periferia sono di degrado le microzone: 1.3d; - nell area 4 Collinare III
4 sono di pregio le microzone: 1.4p; 2.4p. B) CIRCA I VALORI DEL CANONE: B-1) Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative (con relative sub-fasce per ogni area) che si allegano come parte integrante del presente. Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere - le opportune valutazioni in merito: - alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti; - ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza; - alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei valori locativi; - alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall art. 2, comma 3 legge 431/98); - al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento. B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato IV
5 ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell anno precedente; l aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata. B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE: C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere possa il concetto di metro quadro utile; ciò per un avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni; all 80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e terrazze. Misurazioni nette da muri. C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile dell unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto. D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE V
6 D-1) Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all allegato 2, potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento a valere per l intera durata contrattuale come da valori della tabella all. 2. Con esclusione zona pregio. E) - CIRCA LE RIPARAZIONI E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l applicazione di una tabella allegato G al D.M. 20 dicembre F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO: F-1) I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo previsto ed allegato al D.M. 30 dicembre 2002 (allegati A - C - E). CAPITOLO II CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI (ART. 5, COMMA 1, L. 431/98 E ART. 2 D.M ) * * * * * VI
7 A) Circa le esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale: A-1) Individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le particolari esigenze (delle quali - si specifica - è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come dal seguente elenco delle varie fattispecie. A-2) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l immobile: - Trasferimento temporaneo della sede di lavoro - Matrimonio e/o convivenza - Matrimonio dei figli - Separazione propria o dei figli - Rientro dall estero - Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell immobile o ampliamento con alloggio attiguo - Intende destinare l immobile ad uso abitativo commerciale, artigianale o professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado, indicando l esatta motivazione all atto della stipula contrattuale. motivi di: A-3) Quando l inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per - Trasferimento momentaneo della sede di lavoro VII
8 - Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza - Assegnazione alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato - Vicinanza momentanea a parenti bisognosi - Uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale, o rogito notarile - Per esigenze di ricerca e di studio A-4) Convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individui l esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero in caso di mancato utilizzo dell immobile rilasciato un risarcimento pari a 36 mensilità. A-5) Si danno atto che l esigenza transitoria del conduttore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto. B) CIRCA IL CONTRATTO TIPO VIII
9 B-1) Il contratto tipo, rispettivamente per le proprietà individuali e per le proprietà di cui all art. 1 comma 5 e 6 del D.M sono quelli facenti parte dell allegato C del decreto stesso. allegato 1. C) CIRCA LE AREE C-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da D) CIRCA I VALORI DEL CANONE D-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (allegato 2), con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce. D-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro ad anno per ogni metro quadro utile, stante l assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore sarà aumentato del 15% qualora l immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto. E) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE E-1) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento all art. 4 del D.M. 30 dicembre 2002 ed allegati. F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo. CAPITOLO III IX
10 CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI (ART. 5, COMMI 2 e 3, L. 431/98 - D.M ) * * * * * A) CIRCA IL CONTRATTO TIPO A-1) Il contratto tipo è quello previsto dall art. 3 del D.M. 20 dicembre 2002 ed allegati. allegato 1. B) CIRCA LE AREE B-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da C) CIRCA I VALORI DEL CANONE C-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (allegato 3), con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce. Il valore è calcolato senza mobilio. C-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE D-1) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento all art. 4 del D.M. 30 dicembre 2002 ed allegati. E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE E-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I. REVISIONE ACCORDO X
11 Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all art. 8 della L. 431/98 o intervengono consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario. REVISIONE CANONI Le Associazioni firmatarie il presente accordo territoriale convengono che nel caso di sensibile variazione in più o in meno dell imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della firma del presente accordo su iniziativa anche di una delle parti le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati, al momento del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge. CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI Le Associazioni potranno sottoscrivere certificazioni di congruità (vedi allegato 4). COMUNICAZIONE ICI Si rammenta l obbligo previsto dal regolamento Comunale ICI di presentare la comunicazione di cui all allegato (allegato 6). Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale: XI
12 1) cartografia con individuazione delle aree omogenee 2) tabella riepilogativa (per ogni area) dei valori minimi e massimi di canoni, espressi in euro per ogni metro quadrato utile 3) tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti universitari 4) certificazione di congruità 5) D.M. 30 dicembre 2002 e relativi allegati 6) modello da inviare alla divisione servizi Tributari al Comune di Torino All. 2 XII
13 TABELLA VALORI MINIMI e MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN EURO MENSILI AL METRO QUADRATO UTILE particolari dotazioni dell unità immobiliare 1. presenza di 1 autorimessa singola o, posto auto coperto 2. presenza di 1 cantina o, sottotetto o, soffitta 3. presenza di impianto di riscaldamento 4. presenza di ascensore per le unità oltre il 2 piano (3 fuori terra) 5. presenza di area verde di pertinenza ai condomini 6. presenza di posto auto scoperto 7. presenza di impianto di condizionamento 8. presenza di doppi servizi 9. presenza di allacciamento alla rete gas 10. presenza di porta blindata 11. presenza di doppi vetri 12. presenza all interno dell alloggio del bagno completo CONTRATTO PRESENZA DI ALMENO 6 ELEMENTI PRESENZA DI ALMENO 5 ELEMENTI PRESENZA DA 0 A 4 ELEMENTI 1 sub 2 sub 3 sub Zona 1 - CENTRO 6,20-4,13 5,42-3,10 4,39-2,58 Zona 2 - SEMICENTRO 5,30-3,53 4,71-3,94 4,13-2,36 Zona 3 - PERIFERIA 4,53-3,32 3,93-2,71 3,32-2,12 Zona 4 - COLLINARE 6,20-4,13 5,10-3,10 4,13-2,58 CONTRATTO Zona 1 - CENTRO 6,32-4,21 5,53-3,16 4,48-2,63 Zona 2 - SEMICENTRO 5,39-3,60 4,79-2,99 4,20-2,40 Zona 3 - PERIFERIA 4,60-3,38 4,00-2,76 3,38-2,16 Zona 4 - COLLINARE 6,32-4,21 5,53-3,16 4,48-2,63 CONTRATTO Zona 1 - CENTRO 6,45-4,30 5,64-3,22 4,57-2,68 Zona 2 - SEMICENTRO 5,49-3,66 4,87-3,04 4,27-2,44 Zona 3 - PERIFERIA 4,68-3,44 4,07-2,81 3,44-2,19 Zona 4 - COLLINARE 6,45-4,30 5,64-3,22 4,57-2,68 CONTRATTO Zona 1 - CENTRO 6,57-4,38 5,747-3,29 4,65-2,73 Zona 2 - SEMICENTRO 5,58-3,72 4,96-3,10 4,34-2,48 Zona 3 - PERIFERIA 4,76-3,49 4,13-2,85 3,49-2,23 Zona 4 - COLLINARE 6,57-4,38 5,74-3,29 4,65-2,73 PREGIO - DEGRADO (NO SUB FASCE) PREGIO 8,00-5,00 DEGRADO 2,62-1,83 % XIII
14 ULTERIORI NORME RELATIVE ALLA TABELLA VALORI MINIMI e MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE Nelle zone di pregio qualora l unità immobiliare non abbia servizio interno, il canone di locazione viene calcolato coi criteri generali relativi all area in cui insiste l immobile. Per le sole zone 2 (semi-centro) e, 3 (periferia), per gli alloggi con metratura come definita dall accordo fino a 41 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 30% e, per gli alloggi con metri superiore ai 41 metri quadrati e, fino a 51 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione del 25%, per gli alloggi con una metratura superiore a 51 metri quadrati e fino a 67 quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 20%. Tale maggiorazione deve essere considerata ai fini della determinazione della superficie convenzionale. Per gli alloggi di categoria A/2 e costruiti (fine lavori) successivamente all 1 gennaio 1993 si procede al passaggio nella fascia successiva e, se già inseriti nella prima fascia (1 sub) i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati del 5%. Si conviene che per le sole zone 2 (semicentro) e 3 (periferia) in presenza di particolari situazioni, i valori locativi potranno subire un ulteriore correttivo di aumento o in diminuzione pari al 5% valore definito dalle tre fasce. Tale correttivo dovrà essere motivato sul contratto e sottoscritto da una commissione di conciliazione composta almeno da un rappresentante dell Associazione degli inquilini e da un rappresentate dell Associazione dei proprietari. Il canone risultante non potrà essere in ogni caso né inferiore al valore minimo né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione. XIV
15 All. 3 TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN EURO MENSILI AL METRO QUADRATO UTILE PER CONTRATTI DIRETTI A SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI (ex art. 5 commi 2 e 3 legge 431/98 e D.M ) PARTICOLARI DOTAZIONI DELL UNITÀ IMMOBILIARE GRUPPO A 1. Disponibilità di almeno 14/18 mq. a studente abitante (indice di vivibilità) 2. Possibilità di collegamento diretto alla sede universitaria con mezzi pubblici 3. Disponibilità di una camera singola per studente 4. Ubicazione dell alloggio in prossimità della sede universitaria (3 Km di raggio) GRUPPO B 1. Presenza di doppi servizi oltre i 100 mq. 2. Presenza di impianto di riscaldamento autonomo 3. Presenza di ascensore oltre il 2^ piano (terzo fuori terra) 4. Presenza di spazi commerciali adiacenti all appartamento PRESENZA DI ALMENO 3 ELEMENTI DEL GRUPPO A E DI ALMENO 2 ELEMENTI DEL GRUPPO B PRESENZA DI ALMENO 2 ELEMENTI DEL GRUPPO A E DI ALMENO 1 ELEMENTO DEL GRUPPO B PRESENZA DI ALEMENO 1 ELMENTO DEL GRUPPO A E DI ALMENO 1 ELEMENTO DEL GRUPPO B zone 1 sub 2 sub 3 sub CENTRO 6,20-4,13 5,42-3,10 4,39-2,58 SEMICENTRO 5,30-3,53 4,71-3,94 4,13-2,36 PERIFERIA 4,53-3,32 3,93-2,71 3,32-2,12 COLLINA 6,20-4,13 5,10-3,10 4,13-2,58 Qualora l unità immobiliare non abbia il servizio sanitario interno, il canone di locazione viene calcolato secondo la terza sub fascia Per le unità abitative completamente ammobiliate il canone relativo alle fasce di competenza verrà aumentato del 20% Per le zone 2 (semi-periferia) e 3 (periferia): per gli alloggi con metratura come definita dall accordo fino a 41 mq. sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 30% e, per gli alloggi con metratura superiore ai 41 mq. e fino a 51 mq. sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 25%. Per gli alloggi con metratura superiore a 51 mq. e fino a 67 mq. la maggiorazione convenzionale sarà del 20%. Tale maggiorazione deve essere considerata ai fini della determinazione della superficie convenzionale. Per gli alloggi di categoria A/2, costruiti successivamente all 1 gennaio 1993 si procede al passaggio nella fascia successiva e, se già inseriti nella prima fascia, i valori per mq. verranno maggiorati del 5%. XV
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