LPIS - Sistema di identificazione delle parcelle agricole MANUALE PER L AGGIORNAMENTO DELL OCCUPAZIONE DELL USO DEL SUOLO

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1 LPIS - Sistema di identificazione delle parcelle agricole MANUALE PER L AGGIORNAMENTO DELL OCCUPAZIONE DELL USO DEL SUOLO Approvato con decreto n. 86 dell 8 agosto 2014 Agenzia veneta Via Tommaseo, PADOVA - CF Pagina 1 di 16

2 INDICE 1. INTRODUZIONE LPIS - LAND PARCEL IDENTIFICATION SYSTEM IL PROGETTO REFRESH DEFINIZIONI PARTE I - RICHIESTA DI REVISIONE REVISIONE ELEGGIBILITÀ AGGIORNAMENTO USO SUOLO VARIAZIONI CATASTALI - AGGIORNAMENTO LIMITE PARTICELLARE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA POST RICHIESTA PARTE II - CONTRADDITORIO PARTE III - SOPRALLUOGO IN CAMPO VERIFICHE AMMISSIBILITÀ SUPERFICI SU AZIENDE A CONTROLLO NOTE INFORMATIVE RIMBORSO SPESE PER LE VALUTAZIONI TECNICHE RIFERIMENTI NORMATIVI ALLEGATI Pagina 2 di 16

3 1. INTRODUZIONE Il presente Manuale descrive le attività di competenza dell organismo pagatore per quanto riguarda la definizione dei dati territoriali GIS delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale e le modalità per presentare eventuali richieste di riesame nei casi in cui sia necessario modificare le informazioni di uso del suolo. In particolar modo definisce i criteri e le modalità di trattamento e verifica delle superfici che risultano interessate da variazione dell occupazione del suolo successivamente all applicazione del Refresh o eventuali modifiche di occupazione che vengono a generarsi nel tempo. 1.1 LPIS - Land parcel identification system LPIS è un sistema informativo (GIS) che permette di acquisire, registrare e rappresentare, su sistemi geografici, dati qualitativi e/o quantitativi del territorio ed è parte integrante del Sistema integrato. LPIS (rif. art. 70 del reg. (CE) 1306/2013) italiano è basato su un archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio regionale, integrate con i dati provenienti dal Catasto nazionale dei terreni (Agenzia del territorio) e dall identificazione dell uso del suolo che viene aggiornato almeno ogni 3 anni con il progetto Refresh. Aggiornamenti più frequenti dell uso del suolo possono derivare da procedimenti amministrativi (es. autorizzazione all estirpo o all impianto di un vigneto), da richieste specifiche dei beneficiari o dei funzionari istruttori o da controlli in loco. Tali informazioni diventeranno sempre più uno strumento determinante per gli imprenditori agricoli, al fine di poter pianificare l attività aziendale nel medio e lungo termine e fruire delle risorse economiche messe a disposizione dall UE. 1.2 Il progetto Refresh Il progetto Refresh, iniziato nel 2007, consiste nell aggiornamento, da parte dell AGEA con cadenza triennale, delle informazione di copertura/uso del suolo nel LPIS, attraverso tecniche di fotointerpretazione, dell intero territorio nazionale su ortofoto dell anno ad alta risoluzione. Questo progetto è nato con l obiettivo di pianificare in modo organico l aggiornamento delle informazioni di occupazione dell uso del suolo all interno del SI (Sistema integrato), come da art. 67 del reg. (CE) 1306/2013, e rappresenta lo strumento con cui l organismo pagatore verifica la superficie ammissibile per accedere ai diversi regimi di aiuto comunitari, delle domande di premio presentate dalle aziende agricole. Permette quindi di rappresentare e classificare il territorio attraverso degli elementi oggettivi e integrarli all interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS) integrato nel SI. Il progetto Refresh viene applicato ciclicamente e, per quanto attiene il territorio veneto, si è sviluppato secondo la seguente distribuzione temporale: CICLO Piano Voli Zona territoriale I VE, VI, VR PD, BL, RO, VI II 2012 Tutta la regione III 2015 Tutta la regione Tale aggiornamento periodico permette quindi di evidenziare nel tempo le variazioni dell occupazione del suolo da agricola a non agricola. 3 / 16

4 2. DEFINIZIONI Il reg. (UE) n. 1307/2013 fissa all art. 4 le seguenti definizioni: - agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola; - azienda: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro; - attività agricola: i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione: - vivai viticoli e viti madri di portainnesti, - vivai di alberi da frutto e piante da bacche, - vivai ornamentali, - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle; - prodotti agricoli: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone; - superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti; - seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; - colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; - prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno 4 / 16

5 pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; - erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; - vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto; - bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC , da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Il reg. (UE) n. 1306/2013 fissa le seguenti definizioni: - sistema integrato di gestione e controllo (Sistema integrato - SI): sistema che comprende i seguenti elementi: a) una banca dati informatizzata; b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole; c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto; d) domande di aiuto e domande di pagamento; e) un sistema integrato di controllo; f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento; - sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS): il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1: e, dal 2016, su scala 1:5.000, tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'unione; - parcella agricola: una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri. ALTRE DEFINIZIONI: - particella catastale: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall Agenzia del Territorio (A.D.T.); - appezzamento: superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all interno del medesimo appezzamento. L appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono; 5 / 16

6 - CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole è il codice fiscale dell azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA; - occupazione ed uso del suolo: definiscono rispettivamente il tipo di utilizzo potenziale ed effettivo del suolo rilevato (e registrato nel LPIS) per una determinata porzione di territorio. Nel LPIS a seconda del tipo di rilievo possono essere presenti entrambi (ad esempio l impianto arboreo specializzato (651) è un occupazione; il vigneto (410) è un uso); - UTE: l unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva; - Refresh: determinazione dell occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dallo strato catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di ortofoto aeree; - fotointerpretazione: attività di classificazione o codifica di parti di territorio (appezzamenti) attraverso l analisi di immagini aeree o satellitari georeferite (rif. decreto Avepa n. 134 del 9/07/12); - superficie foraggera: la superficie aziendale disponibile durante tutto l anno civile per l allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende: i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri, le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole, le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione; - uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura; - organismo pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013; - CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola. Soggetti privati previsti dal d.lgs. 165/1999, ai quali l AVEPA delega compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole, oltre che di presentazione e istruttoria delle domande che le medesime aziende presentano, a vario titolo, per l accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all agricoltura; - fascicolo aziendale: ai sensi della legge regionale n. 40/2003 e DGR 3758 del e successive modifiche ed integrazioni, attraverso l anagrafe del Settore primario e la conseguente costituzione del fascicolo aziendale, è assicurato il sistema unico di registrazione dell identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto. 6 / 16

7 3. PARTE I - RICHIESTA DI REVISIONE L uso del suolo aggiornato periodicamente dal progetto Refresh viene prontamente applicato e pubblicato sugli applicativi di gestione del LPIS dell AVEPA e quindi tutte le informazioni sono disponibili e visibili a livello di singolo fascicolo aziendale. Successivamente alla pubblicazione dei dati, il titolare del fascicolo o CAA mandatario (di seguito CAA) può, nel caso in cui non concordi con le misurazioni e/o con l uso del suolo definito, chiedere la revisione della lavorazione GIS, attraverso una segnalazione informatica. Non potranno essere oggetto di revisione: - le particelle oggetto di controllo ammissibilità o altri controlli in loco per la campagna in corso (che vengono trattate nel cap. 6); - le particelle che hanno avuto un controllo ammissibilità nell anno precedente e che non siano intervenute variazioni documentabili dal momento del controllo (rif. 3.2); - le particelle già oggetto di riesame nelle campagne precedenti senza che siano intervenute variazioni successive documentabili. Ogni eventuale contestazione deve avvenire nei tempi previsti e comunicata all organismo pagatore. Con tale richiesta il titolare del fascicolo o CAA mandatario chiede di rivedere la delimitazione degli appezzamenti e/o i codici di uso del suolo presenti nel LPIS attivando il back office dell Agenzia. Le richieste possono essere classificate in: 3.1 richiesta revisione eleggibilità del Refresh; 3.2 aggiornamento uso suolo a seguito di variazioni nell utilizzo; 3.3 variazioni catastali - aggiornamento limite particellare. 3.1 REVISIONE ELEGGIBILITÀ In questo caso l azienda chiede attraverso l apposito modulo di segnalazione informatico una revisione dell eleggibilità assegnata da Refresh su una o più particelle chiedendo una nuova fotointerpretazione. Nel caso si tratti di errori fotointerpretativi o imprecisioni nella definizione dei poligoni, la cui evidenza è visibile dall ortofoto a disposizione, non sarà necessario produrre alcuna documentazione a supporto della richiesta. Le tecniche fotointerpretative sono basate sui criteri definiti dal Manuale approvato con decreto del Direttore n. 134 del che riprende a sua volta quanto stabilito da AGEA Coordinamento nel documento «Aggiornamento Refresh - 2 ciclo - Specifiche tecniche di rilevazione e Allegato A Sistema di classificazione» del 23 settembre L AVEPA si riserva la possibilità di utilizzare, nei casi dubbi, ortofoto a disposizione e pubblicate da altri enti e/o di effettuare d ufficio delle verifiche speditive in loco a supporto della propria attività istruttoria di fotointerpretazione. 3.2 AGGIORNAMENTO USO SUOLO La richiesta riguarda la variazione di utilizzo del suolo in seguito ad una modifica oggettiva non riscontrabile nella ortofoto più recente a disposizione (impianti, estirpi, miglioramenti fondiari, etc.) 7 / 16

8 La richiesta dovrà pervenire all AVEPA, all ufficio Gestione LPIS e SIGC, tramite PEC all indirizzo protocollo@cert.avepa.it, e dovrà riportare chiaramente i dati del mittente, l oggetto Richieste lavorazione GIS e l anno di riferimento. Alla richiesta, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare dell azienda e riportati i dati come di seguito strutturati: Cuaa Settore Id domanda Cod. anomalia Prov. Comune Foglio Particella Inoltre dovranno essere esplicitati l evento e la data di decorrenza/fine e dovrà essere riportato su mappa la zona interessata da tale modifica. Possono essere segnalate tutte le particelle presenti a GIS anche se sono state oggetto di altre revisioni nei periodi precedenti. L AVEPA si riserva la possibilità di utilizzare ortofoto a disposizione e pubblicate da altri enti. Il funzionario dell AVEPA provvederà ad aggiornare l uso del suolo riportando a video sull applicativo SITIClient quanto dichiarato. Successivamente alla lavorazione dovrà attivare il pulsante relativo alla sospensione dove inserirà il n. di protocollo relativo alla dichiarazione fornita. 3.3 VARIAZIONI CATASTALI - AGGIORNAMENTO LIMITE PARTICELLARE L AVEPA gestisce d ufficio le anomalie P301 (particella inesistente a GIS ma presente in fascicolo aziendale) aggiornando i dati dello strato vettoriale particellare attraverso l interscambio di dati con l Agenzia del Territorio. E comunque possibile, attraverso il sistema informatico dell AVEPA, attivare una segnalazione informatica al back office su apposito elenco e chiedere un aggiornamento nell identificazione dei limiti delle particelle. In questo caso è obbligatorio allegare l estratto di mappa aggiornato in formato.tiff. e rinominato come di seguito Comune_fg_part. Tali variazioni sono generate da modifiche catastali a seguito di frazionamenti, accorpamenti o variazioni che hanno comportato la ridefinizione dei limiti particellari o la numerazione. 8 / 16

9 3.4 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA POST RICHIESTA L AVEPA, entro 30 giorni dalla segnalazione, prende in carico la richiesta e, attraverso l applicativo SITIClient, procede alla lavorazione o alla conferma dei dati presenti a sistema. In quest ultimo caso l operatore GIS provvederà a sospendere la lavorazione inserendo la motivazione, la quale viene pubblicata immediatamente a sistema. L AVEPA si riserva di chiedere documentazione integrativa per ognuna delle tre tipologie di richiesta e tale documentazione dovrà pervenire attraverso PEC all indirizzo protocollo@cert.avepa.it entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica; inoltre tale documentazione dovrà essere archiviata nel fascicolo aziendale del titolare del fascicolo aziendale. In assenza di documentazione entro tale termine, si considerano accettati i dati presenti a sistema. Terminate le operazioni di verifica e controllo, verrà data al titolare del fascicolo aziendale e al suo CAA evidenza dell esito delle operazioni attraverso la pubblicazione sui sistemi informativi dell AVEPA. In caso di accoglimento totale delle segnalazioni, il procedimento amministrativo si chiuderà con la certificazione dei dati territoriali e l aggiornamento del fascicolo aziendale. In caso di rigetto totale o parziale, il titolare del fascicolo aziendale e/o il suo CAA potranno richiedere un incontro in contradditorio e successivamente un controllo di campo. 4. PARTE II - CONTRADDITORIO In caso di rigetto totale o parziale alla fotointerpretazione eseguita dall AVEPA, il titolare del fascicolo aziendale e/o il CAA potranno richiedere, entro 30 giorni con nota da inviare alla PEC protocollo@cert.avepa.it, un incontro per effettuare una verifica congiunta in contradditorio della situazione risultante dalle informazioni in possesso dell AVEPA e delle eventuali segnalazioni, eventualmente supportate da documentazione. Alla verifica potrà partecipare anche una persona delegata con atto scritto (allegato 1). Qualora si rinunci all incontro, il tecnico incaricato dell AVEPA chiuderà la verifica e saranno certificati i dati come in possesso. Nel corso dell incontro: 9 / 16

10 a. il titolare dell azienda e/o CAA vengono identificati attraverso la presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità e, in caso di delega, il delegato deve portare atto di delega (allegato 1) e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità; b. l interessato viene informato sulle modalità di svolgimento del controllo in contraddittorio, sulla possibilità di richiedere un sopralluogo in campo e l eventualità di imputazione delle spese (rif. cap. 8); c. il tecnico incaricato dell AVEPA e l interessato riesaminano le segnalazioni pervenute. Le eventuali variazioni ai dati GIS, verificate congiuntamente tra le parti, vengono immediatamente registrate nel sistema informativo e la documentazione a supporto prodotta dall interessato, viene acquisita dal tecnico e protocollata. La metodologia di controllo si basa sulla rilevazione oggettiva del territorio mediante tecniche di fotointerpretazione manuale (rif. decreto n. 134 del ) di immagini satellitari o immagini aeree più recenti. Se a seguito dell incontro la verifica in contraddittorio porta a: - concordanza dei dati presenti a sistema si procederà alla sottoscrizione del verbale di incontro (Allegato 2), questo diventa il provvedimento definitivo a conclusione del procedimento, previa eventuale correzione dei dati presenti nel sistema informativo. Il verbale dovrà essere scansionato e archiviato in formato pdf; - non concordanza sui dati, il titolare del fascicolo aziendale potrà richiedere un ulteriore approfondimento istruttorio con accertamento dell uso del suolo mediante sopralluogo in campo e fissazione di un appuntamento con il tecnico incaricato dell AVEPA. Nel caso in cui l interessato non si presenti all incontro oppure non intenda concordare sui dati, né richieda una verifica di campo, il tecnico incaricato chiude la verifica verbalizzandola. 5. PARTE III - SOPRALLUOGO IN CAMPO Il sopralluogo in campo per l accertamento dell effettivo uso del suolo sui terreni in questione viene effettuato, qualora il controllo in contraddittorio non abbia avuto esito positivo e a seguito di formale richiesta del titolare del fascicolo aziendale (allegato 3), previo appuntamento concordato. Il sopralluogo viene effettuato, di norma, entro 40 giorni dalla richieste, salvo proroga in caso di situazioni meteorologiche o climatiche avverse, che impediscano l accessibilità delle particelle. Il sopralluogo è effettuato in presenza del titolare del fascicolo aziendale e/o un suo delegato (allegato 1), nel caso in cui non si presenti all incontro, il tecnico dell AVEPA provvederà ugualmente alla verifica in loco, e trasmetterà il verbale con gli esiti che fungerà contestualmente da provvedimento finale. Secondo le particolari situazioni riscontrate si impiegherà tutta la strumentazione idonea per determinare le superfici e gli usi del suolo in modo corretto e oggettivo: strumentazione di base: foto aeree dal GIS con visibili gli appezzamenti, mappe catastali, ogni altra informazione necessaria in merito ai dati presenti a fascicolo; strumentazione operativa: GPS, macchina fotografica digitale, estratti di carta tecnica regionale, rotella metrica. 10 / 16

11 I tecnici incaricati del sopralluogo identificano le particelle e ogni singolo appezzamento da verificare con l ausilio del GPS. Inoltre il tecnico prima di uscire accerterà se sulle particelle oggetto di verifica vi siano registrate UNAR BOSCO derivanti da Registro pascoli storici o pascoli magri. In tale occasione il tecnico dell AVEPA recupererà la documentazione relativa, e provvederà alla verifica dell effettiva utilizzazione zootecnica dell appezzamento interessato (rif. prot del ). Durante il sopralluogo verranno effettuate foto digitali, ove possibile georeferenziate (geophoto), dovranno essere realizzate in numero adeguato (almeno 1 foto ogni 5000 mq.) rispetto alla superficie oggetto di verifica e omogeneamente distribuite. Ogni foto digitale scattata (ad eccezione delle geophoto) deve essere riportata con un pennarello di colore rosso a punta fine sull estratto cartaceo che riporta la foto aerea e i poligoni GIS, con la seg. modalità: il punto di ripresa fotografica (punto), l orientamento di scatto della foto (freccia) e numero progressivo della foto. Terminato il sopralluogo in campo, presso la Sede/SUA di riferimento, il tecnico dell AVEPA entro 10 giorni deve: - riportare a GIS (SITIClient) le risultanze del controllo, scaricare i poligoni acquisiti con il GPS, ripoligonando, se necessario, i vari appezzamenti e attribuendo i corretti codici d uso; - modificare o confermare le eventuali UNAR BOSCO come da rilievo attraverso l apposito applicativo da portalino; - caricare a sistema le geophoto con i relativi posizionamenti degli scatti acquisiti con il GPS se viene apportata una modificato d uso del suolo. Gli esiti delle attività di sopralluogo vengono quindi pubblicati sul sistema LPIS e aggiornata automaticamente la superficie ammissibile delle particelle lavorate. Verrà anche compilato un verbale di sopralluogo in campo (Allegato 4) che riporta: - gli estremi del richiedente, elenco delle particelle aziendali oggetto di riesame e delle domande contestate, CAA detentore del fascicolo; - gli estremi della richiesta di sopralluogo; - gli estremi del sopralluogo: data, orario di inizio e di fine, persone presenti; - le particelle visitate oggetto di verifica, le valutazioni propedeutiche e di back office, osservazioni e deduzioni, richiamo a foto di campo; - le lavorazioni GIS effettuate post-sopralluogo: nuove poligonazioni o modifiche a poligoni esistenti (con eventuali elaborati grafici allegati), codici d uso del suolo attribuiti e relative superfici, elenchi di lavorazione utilizzati; - le eventuali controdeduzioni proposte dal titolare del fascicolo aziendale. Nel caso in cui l esito del sopralluogo confermi la superficie eleggibile presente a sistema e quindi l esito sia negativo, sarà addebitato all azienda l importo del rimborso delle spese sostenute (rif. paragrafo 8 «Rimborso spese per le valutazioni tecniche»). Il verbale viene formalmente inviato al titolare del fascicolo aziendale e al suo delegato con PEC o consegnato durante l incontro conclusivo. 11 / 16

12 Se il titolare del fascicolo aziendale concorda sugli esiti della verifica, l accettazione del verbale di sopralluogo avrà luogo di provvedimento definitivo a conclusione del procedimento, previa eventuale correzione dei dati presenti nel sistema informativo. Se il titolare del fascicolo aziendale non intenda concordare con il contenuto del verbale, o nel caso in cui non si presenti nessuno al sopralluogo, il tecnico incaricato chiuderà la verifica adottando il provvedimento finale. Per le relative specifiche tecniche si richiamano le disposizioni del manuale di fotointerpretazione (decreto del Direttore n. 134 del ). Per la verifica degli impegni specifici di misura e della condizionalità si fa riferimento ai manuali specifici. 6. VERIFICHE AMMISSIBILITÀ SUPERFICI SU AZIENDE A CONTROLLO In attuazione della regolamentazione comunitaria, nell ambito dell attività di verifica delle superfici ammissibili a premio per le aziende estratte a controllo in loco (Regime di pagamento unico e Programma di sviluppo rurale), si descrive di seguito la procedura per eseguire tali controlli avvalendosi del telerilevamento. Fase 1 - Fotointerpretazione. Fotointerpretazione delle particelle agricole, per ciascuna domanda da controllare, di immagini satellitari dell anno, ove disponibili, o di immagini aeree più recenti a disposizione, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie richiesta a premio. Verranno attivati specifici elenchi di lavorazione su SITIClient e abilitati gli utenti incaricati dell attività. Le modalità di fotointerpretazione sono riportate nel relativo manuale (decreto n. 134 del ). Fase 2 - Ispezioni fisiche in campo. L ispezione fisica in campo, di tutte quelle situazioni dove la fotointerpretazione non consente di verificare l esattezza della dichiarazione o dove l ortofoto a disposizione non è aggiornata, dovrà essere eseguita con strumentazione GPS e dovranno essere fatte riprese fotografiche georeferite di tutti gli appezzamenti per i quali si riscontra una variazione di uso del suolo rispetto alla fotointerpretazione. Le foto dovranno essere in numero adeguato rispetto alla superficie oggetto di verifica e omogeneamente distribuite. Durante l ispezione il tecnico incaricato dovrà quindi identificare puntualmente le zone per le quali si riscontra una variazione di uso del suolo. Per le zone dove viene confermata la fotointerpretazione l ispezione sarà invece di tipo speditiva (Rapid Field Visit). 3 - Riporto a video dei risultati del controllo di campo. Tutti i rilievi, i poligoni GPS e le geophoto scattate dovranno essere scaricati a sistema (SITIClient) e tutte le particelle, che presentano una variazione colturale riscontrata in campo rispetto all uso del suolo attribuito con la fotointerpretazione, dovranno essere rilavorate. Il controllo si concluderà con la compilazione della relazione di controllo approvata secondo le specifiche tecniche definite dai diversi manuali di misura. 7. NOTE INFORMATIVE Si forniscono di seguito alcune informazioni per compilazione dei verbali. In particolare, si precisa che in Eventuali annotazioni devono essere esplicitate osservazioni e/o considerazioni in merito alla verifica a cui fanno riferimento. 12 / 16

13 A titolo esemplificativo: verifica documentazione integrativa: potrà eventualmente essere specificato che la documentazione integrativa è pervenuta dopo i termini previsti ma viene comunque presa in considerazione ai fini istruttori. 8. RIMBORSO SPESE PER LE VALUTAZIONI TECNICHE In considerazione dell aggravio istruttorio e dei costi sostenuti dall OP per le attività di riesame, in caso di esito negativo e quindi non si apporteranno modifiche significative ai dati già presenti a sistema, sarà addebitato a titolo di rimborso gli importi definiti dalla seguente tabella: IMPORTO UNITARIO Attività Descrizione 2,00 Particella catastale oggetto di contestazione Da applicare qualora vengano confermati gli esiti tecnici precedentemente determinati dall Amministrazione 250,00 Sopralluogo in campo Da applicare qualora non risulti alcuna correzione ai dati rilevati dall Amministrazione Nel caso in cui il richiedente o delegato ritenga di non presentarsi al sopralluogo in campo, il provvedimento di definizione dei dati conterrà le spese a suo carico che comunque sono state occasionate dalla manifestata volontà di riesame e quindi i rimborsi saranno calcolati secondo la tabella precedente. L importo totale determinato sarà comunicato al richiedente e dovrà essere versato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, tramite bonifico bancario (IBAN: IT78J ) o tramite bollettino di conto corrente postale (conto corrente n ) intestati a "AVEPA - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO TESORERIA" indicando come causale di pagamento: RIMBORSO SPESE PER PARTICELLE CATASTALI o RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGO IN CAMPO - data sopralluogo - CUAA - ID DOMANDA In caso di mancato versamento dell importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale di contraddittorio, l AVEPA procederà al recupero coattivo della somma dovuta. Nel caso di esito positivo per il richiedente, lo stesso nulla dovrà all amministrazione. 9. RIFERIMENTI NORMATIVI Numerose disposizioni normative emanate negli anni dall Unione Europea hanno richiesto agli Stati Membri di realizzare degli strumenti efficaci di controllo del territorio a supporto dell erogazione dei contributi comunitari. Successivamente si riporta l elenco della normativa 13 / 16

14 comunitaria e nazionale di riferimento. Alcuni riferimenti normativi, seppur abrogati dalla nuova PAC 2020 continuano ad essere vigenti durante il 2014 finché compatibili. NORMATIVA COMUNITARIA Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 30/16 del 31gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, pubblicato nella GUUE 16 novembre 2007, n. L 299 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche. Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche. Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni 12 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento. Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo. Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 14 / 16

15 Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento. Regolamento delegato(ue) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità. NORMATIVA NAZIONALE Legge 7 agosto 1990, n. 241 (GU n. 192 del 18 agosto 1990) recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, (GU n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, (GU n. 140 del 19 giungo 2009) e legge 6 novembre 2012, n D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e smi (GU n. 42 del 20 febbraio 2001) Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (GU n. 137 del 15 giugno 2001) Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (GU n. 174 del 29 luglio 2003) Codice in materia di protezione dei dati personali. Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (GU n. 230 del 3 ottobre 2006) Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, (GU n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (GU n. 299 del 27 dicembre 2006) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma Legge 6 aprile 2007, n.46 (GU n. 84 dell 11 aprile 2007) Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GU n.240 del 13 ottobre 2008) Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (GU n. 33 del 9 febbraio 2012) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 15 / 16

16 Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (GU n. 52 del 2 marzo 2012) Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26 aprile 2012, n. 44. Provvedimento del Direttore dell Agenzia del Territorio del 16 ottobre 2012, prot , Definizione delle modalità operative per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Legge 6 novembre 2012, n. 190 (GU n. 265 del 13 novembre 2012) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 (GU n. 290 del 15 novembre 2012) Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (GU n. 194 del 20 agosto 2013) Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. PA DIGITALE D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (GU n. 112 del 16 maggio 2005, SO Codice dell'amministrazione digitale). D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (GU n. 6 del 10 gennaio 2011, SO Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69). DPCM 22 luglio 2011 (GU n. 267 del 16 novembre 2011) Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. D.lgs. 30 aprile 1998, n.173, Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n D.p.r. 1 dicembre 1999, n. 503, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della l. 7 marzo 2003, n ALLEGATI Allegato A1 - Delega Allegato A2 - Verbale di incontro Allegato A3 - Richiesta di sopralluogo per verifica utilizzi del suolo Allegato A4 - Verbale di sopralluogo in campo 16 / 16

17 Allegato A1 CONFERIMENTO DI DELEGA CON LA PRESENTE IL/LA SOTTOSCRITTO/A Nome.... Cognome.. C.F.:... Rappresentante legale dell azienda 1 : P.IVA:... con sede aziendale in Comune di:... Indirizzo:... n.. Telefono: Cell.:. DICHIARA di aver delegato il sig.. a rappresentarlo nel corso del incontro di contraddittorio sopralluogo in campo richiesto dal sottoscritto, che sarà effettuato da tecnici dell AVEPA il giorno.../.../.. ai fini della verifica degli utilizzi del suolo e quindi dell eleggibilità sulle particelle richieste a premio per l anno in corso, accettando sin d ora il suo operato, il metodo e ogni decisione in merito. luogo il Firma del richiedente 1 Compilare nel caso di persona giuridica 1 / 1

18 Allegato A2 VERBALE DI INCONTRO VERIFICA OCCUPAZIONE USO SUOLO CAMPAGNA Reg. (UE) 1307/2013 INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI RIFERIMENTO Ragione sociale: CUAA: Anno campagna di riferimento: Settore di riferimento: ID: CAA: Ufficio: DATI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO Provincia: Comune/i: N. particelle: Tipologia: Tipo controllo: Data del rilievo Ora inizio Ora fine PERSONE PRESENTI DURANTE L INCONTRO Cognome e nome Qualifica Ente Beneficiario [ ] Rappresentante del beneficiario [ ] Cognome Nome 1 / 3

19 Allegato A2 ELENCO DELLE PARTICELLE VISIONATE Settore Int. Riferimenti particelle Prov Comune SEZ Fg. Part. Codice utilizzo dichiarato Descrizione utilizzo dichiarato Superficie dichiarata a premio Superficie ammissibile a GIS Lavorazione confermata Superficie ammissibile a GIS da nuova fotointerpretazione (ha) (ha) (ha) (ha) Richiesta di sopralluogo Codice sne ammissibili Descrizione Codice sne non ammissibili Descrizione 666 Seminativo 660 Fabbricati 651 Coltivazione arborea* 690 Acque 638 Pascolo senza tare 780 Tare 659 Pascolo con tara 20% 770 Aree non pascolabili 654 Pascolo con tara 50% 650 Boschi 410 Vigneto 420 Olio 557 Serre 2 / 3

20 Allegato A2 EVENTUALI ANNOTAZIONI ALLEGATI E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA (DA DESCRIVERE) FIRMA DEL FUNZIONARIO AVEPA FIRMA DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE LUOGO E DATA I dati trattati nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente allo scopo di aggiornare l uso del suolo assegnato e pubblicato nel sistema LPIS (GIS). Tali dati rientrano nell attività di controllo amministrativo per la verifica dell ammissibilità all aiuto (art. 20 reg. (CE) 73/2009 e reg. (CE) 1307/2013). 3 / 3

21 Allegato A3 RICHIESTA SOPRALLUOGO PER VERIFICA UTILIZZI DEL SUOLO CON LA PRESENTE IL/LA SOTTOSCRITTO/A Nome... Cognome.... C.F.:.. Rappresentante legale dell azienda 1 : P.IVA:. Con sede aziendale in Comune di:... Indirizzo:.. n.... Telefono: Cell.:..... RICHIEDE un sopralluogo sulle particelle elencate nel riepilogo allegato, situate nel/i foglio/i del Comune di..... (per un totale di.. particelle) e dichiara di accettare di provvedere al pagamento delle spese nel caso in cui le segnalazioni si accertino infondate. Recapito per contatti: Nome:.. Cognome:.. Qualifica 2 :.. Centro di assistenza o Società di appartenenza:.. Telefono:.... Fax:.. Cellulare: Posta elettronica: luogo il Firma del richiedente Allegare riepilogo particelle richieste a sopralluogo 1 Compilare nel caso di persona giuridica 2 Indicare se trattasi del rappresentante legale dell azienda, del tecnico CAA, o del tecnico incaricato o altra persona delegata

22 Allegato A4 VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CAMPO VERIFICA OCCUPAZIONE USO SUOLO CAMPAGNA Reg. (UE) 1307/2013 INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI RIFERIMENTO Ragione sociale: CUAA: rif. richiesta pervenuta il prot. Anno campagna di riferimento: Settore di riferimento: ID: CAA: Ufficio: DATI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO Provincia: Comune: N. particelle: Tipologia: Tipo controllo: Data del rilievo Ora inizio Ora fine CONTROLLO ESEGUITO DA Cognome e nome Qualifica Ente PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO 1 / 4

23 Allegato A4 Beneficiario [ ] Rappresentante del beneficiario [ ] Cognome Nome 2 / 4

24 Allegato A4 ELENCO DELLE PARTICELLE DA SOTTOPORRE A VERIFICA Settore Int. Riferimenti particelle Prov. Comune SEZ Fg. Part. Codice utilizzo dichiarato Descrizione utilizzo dichiarato Superficie catastale Superficie dichiarata a premio Superficie catastale grafica Superficie ammissibile (ha) (ha) (ha) (ha) UNAR BOSCO Utilizzo GPS Superficie accertata da rilievo in campo riportata a GIS (ha) Codice uso del suolo SNE N. geophoto Codice sne ammissibili Descrizione Codice sne non ammissibili Descrizione 666 Seminativo 660 Fabbricati 651 Coltivazione arborea* 690 Acque 638 Pascolo senza tare 780 Tare 659 Pascolo con tara 20% 770 Aree non pascolabili 654 Pascolo con tara 50% 650 Boschi 410 Vigneto 420 Olio 557 Serre 3 / 4

25 Allegato A4 Effettuate foto di campo n. totale: Fondo inaccessibile / riservato - verifica non condotta sulle seguenti particelle EVENTUALI ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO ALLEGATI (DA DESCRIVERE) n. stampa delle foto aeree con identificazione delle particelle e appezzamenti da GIS e indicazione dei rilievi eseguiti FIRMA DEL FUNZIONARIO AVEPA FIRMA DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE LUOGO E DATA I dati trattati nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente allo scopo di aggiornare l uso del suolo assegnato e pubblicato nel sistema LPIS (GIS). Tali dati rientrano nell attività di controllo amministrativo per la verifica dell ammissibilità all aiuto (art. 20 reg. (CE) 73/2009 e reg. (CE) 1307/2013). 4 / 4

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