PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA NAVALI
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- Serafino Carrara
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1 O R D I N A N Z A N 15/99 IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI SANREMO: - VISTA la Legge , n 50 e successive modifiche, recante Norme sulla Navigazione da Diporto; - CONSIDERATO che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici; - RITENUTO NECESSARIO stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità; - VISTA la Legge , n 963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n 1639 del ; - RITENUTO NECESSARIO di dover meglio disciplinare ed integrare le norme della propria ordinanza n 55/98 in data 18 luglio 1998 alla luce dell esperienza acquisita durante il periodo di vigenza della stessa; - VISTI gli artt. 17, e 81 del Codice della Navigazione e l art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima); O R D I N A PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA NAVALI Art. A 1 Nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo l effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. Art. A 2 Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, perla tipologia dell unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti: - Apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; - Mezzo di comunicazione che consenta di contattare i mezzi di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la carica continua alla batteria di bordo); - Tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze d ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri iperbarici, etc.) conforme
2 all allegato A; - Cassetta di pronto soccorso; - Almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l erogazione dell aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell immersione, a bordo dell imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza. Art. A 3 Prima della partenza, il responsabile dell unità navale deve annotare su apposito registro l elenco dei partecipanti all immersione, con l indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Art. A 4 L accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi, in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. Art. A 5 In caso di immersione con unità navale d appoggio ancorata, l ancoraggio dell unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere filato per occhio i emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituto anche da un parabordo). Art. A 6 Durante l immersione l unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d emergenza. Art. A 7 Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l unità deve mostrare: 1. Durante il giorno: - in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca; - di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione /Imprese/Società/Circolo Sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella 2. zona in cui avviene l immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con diagonale bianca); 3. Di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata di almeno un miglio (Colreg72). Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 mt dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).
3 Art. A 8 Nel caso di immersioni subacquei organizzate da Associazioni/Imprese/Società/Circoli Sportivi per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà pervenire all Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo Sala Operativa, almeno 12 ore prima dell evento anche a mezzo fax (0184/509968), una informativa (come da allegato B) riportate: - data,ora e luogo dell immersione; - numero dei partecipanti; - nominativo dell istruttore responsabile e degli eventuali assistenti, - unità navale utilizzata; - modalità operative. PARTE B IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA NAVALI Art. B 1 Nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo l effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente ad Associazioni/Imprese/Società/Circoli Sportivi che prevedano espressamente tali attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. Art. B 2 Durante le immersioni dovranno esser disponibili le seguenti datazioni di sicurezza: - apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; - mezzo di comunicazione che consente di contattare i centri di soccorso; - tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso(autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri iperbarici, etc.) conforme all allegato A; - cassetta di pronto soccorso. Art. B 3 Prima della partenza, il responsabile dell immersione deve annotare su apposito registro l elenco dei partecipanti all immersione, con l indicazione dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
4 Art. B 4 L accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Società/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. Art. B 5 Nelle immersioni diurne il responsabile dell immersione ha l obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. I subacquei partecipanti all immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopraddetto. Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all immersione devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo internamente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.), visibile a giro d orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie. Art. B 6 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Associazioni/Imprese/Società/Circoli Sportivi per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire all Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo Sala Operativa almeno 12 ore prima dell evento anche a mezzo fax ( ), una informativa(come allegato B) riportante: - data, ora e luogo dell immersione; - numero dei partecipanti; - nominativo dell istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; - modalità operative. PARTE C ATTIVITA SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI Art. C 1 Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico d appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente art. A 7.
5 Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt dalla verticale del mezzo nautico d appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersioni con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetterie, ecc,), visibile a giro d orizzonte a non meno di 300 m di distanza allorché in superficie. Se ci si avvalesse di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente art. A 7, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi persona in grado di fornire assistenza. PARTE D DISPOSIZIONI GENERALI Art. D 1 L esercizio dell attività subacquea è vietato: - a distanza inferiore a m 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da pesca; - a distanza inferiore a m 200 dalle navi mercantili e a m 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti; - nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l uscita e l entrata nei porti e per l ancoraggio, stabilite con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo; - nelle zone di mare interdette alla balneazione. Art. D 2 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell art.1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa per quanto attiene il diporto nautico. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza che sostituisce l ordinanza n 55/98 in data 18 luglio Sanremo, IL COMANDANTE T.V. (CP) Bruno FERRONE
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