Obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo difficoltà applicative

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1 Obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo difficoltà applicative ASSOSIM 14 febbraio 2013 Avv. Davide Nervegna Of Counsel Norton Rose FINANCIAL INSTITUTIONS ENERGY INFRASTRUCTURE, MINING AND COMMODITIES TRANSPORT TECHNOLOGY AND INNOVATION PHARMACEUTICALS AND LIFE SCIENCES

2 Temi di discussione Identificazione del titolare effettivo nei seguenti casi: Trust Fondazioni/Fondazioni bancarie Sociètà Fiduciarie Enti non-profit Consorzi, reti di imprese, altre associazioni organizzazioni Intermediari stabiliti in paesi non equivalenti Fondi comuni d investimento nazionali ed esteri Enti controllati da società quotate e/o da altri enti che beneficiano della SDD Modifica del titolare effettivo PA estera 2

3 Principali riferimenti normativi Art. 19 comma 1, lettera b) Decreto 231/07 L indetificazione del TE è effettuata contestualmente all identificazione del cliente.i destinatari possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo; Art. 28, comma 2 I destinatari applicano obblighi rafforzati quando il cliente non è fisicamente presente; Art. 25 identificazione del TE non richiesta quando applico obblighi semplificati Art.2 dell Allegato tecnico al Decreto 231/07 Definizione di titolare effettivo 3

4 Identificazione e verifica del titolare effettivo principi generali alla luce dell evoluzione normativa in atto non è necessaria la presenza fisica del TE: se non è presente no EDD; quando: contestualmente all identificazione del cliente e prima dell esecuzione dell operazione o entro 30 giorni dall operazione se necessario a non interrompere la normale conduzione degli affari e se basso livello di rischio (negoziazione); come: sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ovvero in altro modo; in ogni caso l intermediario è tenuto ad invitare il cliente a fornire i dati relativi al TE; è sufficiente la dichiarazione del solo cliente? Solo quando a basso rischio si presume che le operazioni effettuate a valere su un determinato rapporto continuativo siano effettuate per conto del TE identificato; il cliente deve essere invitato ad impegnarsi a comunicare operazioni che siano effettuate per conto di titolari effettivi diversi da quelli comunicati originariamente; i destinatari valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati; la copia del documento d identità non è necessaria per il TE, occorre però avere il numero di ID EDD quanto TE è una PEP? 4

5 Identificazione e verifica del titolare effettivo principi generali alla luce dell evoluzione normativa in atto Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all amministrazione della società, in considerazione dell eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori (?). Ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative. Non si rende necessaria l individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell adeguata verifica semplificata ai sensi dell art. 25, commi 1 e 3, e dell art. 26 del decreto antiriciclaggio. E se viene meno la semplificata? Occorre identificare e verificare il titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, arrivo ad un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata??? 5

6 La normativa di riferimento Art. 2 dell Allegato tecnico al decreto 231/01 Nelle fondazioni e nei trust, per titolare effettivo si intende: le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio dell ente se già individuate; o diversamente La categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; (e)* la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo sul 25% o più del patrimonio dell entità giuridica (e)* se diverso (dai soggetti di cui sopra) in ciascun trustee del trust * (vedi regolamento Bankit) 6

7 Il Trust Il trust è un istituto regolato dal diritto estero con cui il settlor trasferisce ad un altro soggetto (trustee) la proprietà dei beni o diritti con l obbligo di (i) amministrarli nell interesse del settlor di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice dello stesso. alla scadenza del trust, i beni conferiti al trust vengono trasferiti al beneficiario (che può anche essere lo stesso settlor). La proprietà dei beni o diritti oggetto del trust spetta al trustee, anche se costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del trustee e pertanto non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee. Il trustee è gravato dall'obbligo di amministrare i beni del trust nell'interesse del beneficiario 7

8 In pratica Occorre identificare, in qualità di TE, i seguenti soggetti: Il beneficiario: se individuato, e se beneficiario di almeno il 25% dei beni; Il settlor: se beneficiario di almeno il 25% dei beni o se in base all atto costitutivo mantiene il controllo sui beni conferito al trust o su almeno un parte consitente degli stessi ( del 25% dei beni) Il trustee: sempre come TE o cliente 8

9 Il titolare effettivo nelle fondazioni Le Fondazioni: Istituzione creata da uno o più fondatori per attuare la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo; La fondazioni persegue finalità esterne predeterminate dal fondatore e relativamente immutabili; La fondazione non ha organi dominanti ma solo serventi ovvero che attuano la volontà del fondatore; La fondazione persegue scopi di natura culturale, scentifica assistenziale; a differenza delle associazioni non si riscontra la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un organizzazione che gestisce il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate. Manca quindi un assemblea degli associati 9

10 In pratica Occorre identificare, in qualità di TE, i seguenti soggetti: Il beneficiario: se già individuato e se beneficiario di almeno il 25% dei beni; Il fondatore: (se in vita) e se mantiene il controllo sui beni conferiti o su almeno un parte consistente degli stessi ( del 25% dei beni) in particolare nelle fondazioni non riconosciute chi amministra i beni se non già identificato come cliente/esecutore 10

11 Le Fiduciarie non iscritte all albo di cui al 106 TUB a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti: a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi sub 1) del rapporto o dell operazione; a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2); b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società. 11

12 Il titolare effettivo nelle fondazioni bancarie: Definizione: persone giuridiche private senza scopo di lucro sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; Finalità: Preseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico; Il Patrimonio: è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità 12

13 Il titolare effettivo nelle organizzazioni non profit associazioni, comitati, consorzi, cooperative sociali, fondazioni; Normativa di riferimento (regolamento BankIt); Chi è il TE? Beneficiari o coloro che anche di fatto esercitano il controllo sul 25 % o più del patrimonio del fondo o del patrimonio; Chi amministra? 13

14 In tutti gli altri casi (reti di imprese, consorzi etc.) Nei casi diversi da quelli indicati precedentemente il titolare effettivo va individuato: a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell organizzazione; b) e se diversi nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all interno dell organo decisionale dell organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all amministrazione. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all amministrazione, in considerazione dell eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). (vedi anche per Associazioni) 14

15 Il TE nei rapporti con intermediari extracomunitari non equivalenti I destinatari applicano misure rafforzate nei confronti degli enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti, quando questi ultimi instaurano rapporti continuativi costituiti da conti correnti di corrispondenza ovvero conti di passaggio (e/o assimilati); a) l acquisizione di informazioni idonee a individuare gli assetti proprietari dell ente corrispondente e la qualità del regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio cui l ente corrispondente è sottoposto; b) l acquisizione, presso l ente corrispondente, di informazioni idonee a comprendere pienamente la natura delle attività svolte, anche con riferimento ai servizi prestati dall ente corrispondente ai propri clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso l intermediario destinatario degli obblighi rafforzati; b) nel caso in cui l operatività dell ente corrispondente sia effettuata per conto di clienti dello stesso, i destinatari devono assicurarsi, anche con verifiche a campione, che l ente corrispondente assolva gli obblighi di adeguata verifica della propria clientela e possa fornire al destinatario, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell assolvimento di tali obblighi. Va acquisita una espressa dichiarazione dell ente corrispondente circa l inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste; d) l autorizzazione per l apertura di ciascun conto corrente di corrispondenza o di passaggio del Direttore generale ovvero di una persona che svolga una funzione equivalente ovvero di persona appartenente all alta direzione a ciò delegata (ad es. Direttore centrale preposto alla linea di business cui appartiene il prodotto o servizio richiesto); e) la definizione in forma scritta dei termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi. 15

16 Avv. Davide Nervegna Of Counsel Norton Rose Piazza San Babila 1, Milan, Italy Tel Fax Norton Rose will join forces with Fulbright & Jaworski L.L.P. on June 1, 2013, creating Norton Rose Fulbright, a global legal practice with significant depth of expertise across the USA, Europe, Asia, Australia, Canada, Africa, the Middle East, Latin America and Central Asia. For more information, visit nortonrose.com

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