INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA

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1 INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto, attraverso la concessione di contributi economici, promuove e sostiene lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, favorendo la nascita di nuove imprese costituite da giovani, quale politica attiva del lavoro tesa al raggiungimento della piena occupazione. Art. 2 - Destinatari degli interventi. 1. La Regione concede finanziamenti per la costituzione di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti, costituite da giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di concessione dei finanziamenti di cui all articolo 3 e residenti nel Veneto da almeno 5 anni. 2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della Regione del Veneto. 3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni. Art. 3 - Tipologia degli interventi. 1. Gli interventi previsti dalla presente legge consistono in: a) contributi per spese di investimento, fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di lire 50 milioni di cui il settanta per cento erogato in conto capitale e il restante trenta per cento erogato con prestito triennale ad un tasso di interesse pari a quello legale rimborsabile a partire dal terzo anno successivo a quello di finanziamento; b) contributi per spese di esercizio, limitatamente al primo anno di attività, fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di lire 10 milioni di cui il cinquanta per cento erogato in conto capitale e il restante importo erogato con prestito triennale al tasso di interesse legale rimborsabile a partire dal secondo anno successivo a quello di finanziamento. 2. Per le iniziative imprenditoriali da costituirsi nelle zone di cui all articolo 9 comma 2, i prestiti di cui al comma 1 vengono rimborsati in quattro annualità a partire dal terzo anno successivo a quello di finanziamento.

2 Art. 4 - Divieto di cumulabilità. 1. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie. Art. 5 - Spese ammissibili. 1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto dell'iva, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. 2. Rientrano, in particolare, tra le spese ammissibili ai contributi di cui all'articolo 3 quelle relative a: a) impianti generali; b) macchinari ed attrezzature; c) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per cento del costo totale dell'investimento; d) acquisto di brevetti; e) acquisto di software; f) atti notarili di costituzione di società; g) analisi di mercato e promozione; h) consulenze per l organizzazione aziendale; i) locazioni di immobili destinati all'attività imprenditoriale; l) ristrutturazione di immobili. 3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Non sono inoltre ammissibili le seguenti spese: a) acquisto di terreni; b) acquisto e costruzione di immobili. 4. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui alla comunicazione CE pubblicata sulla GUCE n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni. 5. Le modifiche alle iniziative imprenditoriali avvenute nei primi tre anni dalla concessione del contributo devono essere comunicate alla struttura regionale competente. Art. 6 - Disposizioni attuative. 1. La Giunta regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge delibera sui termini e sulle modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi, sui termini di adozione degli atti e su ogni altro profilo applicativo e procedimentale. 2. La delibera prevede, inoltre: a) le modalità di revoca dei contributi nei casi previsti dal comma 3 dell articolo 8; b) la subordinazione del saldo finale ad una preventiva verifica sull'attuazione del progetto demandata alla struttura regionale competente. 2

3 Art. 7 - Commissione di valutazione. 1. È istituita presso la Giunta regionale entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge una Commissione di valutazione composta da: a) l'assessore all'artigianato, che la presiede, o un suo delegato; b) il Segretario regionale per il settore secondario, o un suo delegato; c) il dirigente della struttura regionale competente; d) due esperti, nominati dalla Giunta regionale, con comprovata e documentata esperienza nei settori produttivo, commerciale e dei servizi; e) un rappresentante delle camere di commercio del Veneto. 2. Compiti della Commissione: a) istruttoria delle domande; b) esame e valutazione delle iniziative imprenditoriali. 3. I componenti la Commissione di cui al comma 1, in deroga all articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, durano in carica due anni. Art. 8 - Concessione e revoca del contributo. 1. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della valutazione della Commissione di cui all'articolo 7, forma una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone semestralmente la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, sulla base delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento. 2. Il trenta per cento del contributo in conto capitale assegnato ad ogni singolo progetto è erogato all'inizio della sua realizzazione; la rimanenza è erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese accompagnata da una relazione sui risultati conseguiti dall'iniziativa imprenditoriale. 3. Il dirigente della struttura regionale competente dispone la revoca dei contributi nei seguenti casi: a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dalla concessione del contributo; b) sospensione dell attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni, dell'attività finanziata; c) inosservanza dei termini di restituzione del prestito; d) alienazione di quote sociali, per le società e cooperative, o dell'impresa individuale nei primi cinque anni di attività; e) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione. Art. 9 - Iniziative prioritarie. 1. Nella valutazione delle iniziative da parte della Commissione di cui al comma 2 dell articolo 7 si considerano prioritarie le iniziative imprenditoriali relative ai sistemi di informatica di supporto alle imprese, alla tutela ambientale, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, alla sicurezza ed igiene nell ambiente di lavoro, che perseguono il raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea. 3

4 2. Si considerano, inoltre, prioritarie le iniziative imprenditoriali ubicate in zone ove sia ritenuto necessario un particolare intervento nell economia locale, individuate dalla Giunta regionale di concerto con le Province e le Camere di commercio. 3. In caso di parità di punteggio con altri soggetti nella graduatoria di cui all articolo 8 comma 1, costituiscono titolo di precedenza alla concessione del contributo: a) la prevalente partecipazione femminile all iniziativa imprenditoriale; b) la partecipazione ai corsi di cui all articolo 11, comma 1. Art Verifica consiliare. 1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce alla competente commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge. Art Formazione e informazione. 1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria e gli organismi di consulenza specializzati nei settori produttivo, commerciale e dei servizi al fine di attivare corsi per la formazione manageriale dei giovani. 2. La Regione utilizza strumenti atti a realizzare un'informazione capillare, al fine di favorire l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, inoltre svolge un'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate avvalendosi anche di organismi specializzati nei settori di riferimento. Art Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte: 1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 3, quantificabili in lire milioni, si provvede ai sensi dell articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell importo accantonato nella partita n. 11 del capitolo n denominato Fondo globale spese d investimento del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n , denominato Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell imprenditoria giovanile veneta, con lo stanziamento di lire milioni in termini di competenza; 2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 3 della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n , denominato Contributi per spese di esercizio per lo sviluppo dell imprenditoria giovanile veneta con legge di bilancio ai sensi dell articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. Art Dichiarazione d urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 4

5 SOMMARIO Art. 1 - Finalità Art. 2 - Destinatari degli interventi Art. 3 - Tipologia degli interventi Art. 4 - Divieto di cumulabilità... 2 Art. 5 - Spese ammissibili... 2 Art. 6 - Disposizioni attuative... 2 Art. 7 - Commissione di valutazione Art. 8 - Concessione e revoca del contributo Art. 9 - Iniziative prioritarie... 3 Art Verifica consiliare Art Formazione e informazione... 4 Art Norma finanziaria... 4 Art Dichiarazione d urgenza

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