Il Processo Tributario Telematico
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- Maddalena Filippi
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1 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Commissione Internet e software applicativi e procedure- ODCEC Bari Bari, 19 gennaio 2016 Il Processo Tributario Telematico dopo la pubblicazione del D.M n.163 del D.M del D.Lgs , n
2 Il Processo Tributario Telematico Quadro normativo: D.Lgs , n. 546: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della Delega al Governo contenuta nell art. 30 L. 30/12/1991, n. 413; D.M n.163: regolamento recante la disciplina dell uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario; D.M : disciplina delle specifiche tecniche che hanno consentito il debutto del Processo Tributario Telematico dall limitatamente alle CTP e CTR di Umbria e Toscana; D.Lgs , n. 156: ha stralciato il c. 1-bis dell art. 16 e inserito l art. 16-bis rubricato «Comunicazioni e notificazioni per via telematica» nel D.Lgs n
3 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Il contenzioso tributario è definito un processo cartolare e tutte le sue fasi sono scandite ed influenzate dalla produzione dei documenti, ossia dalle tempistiche, formalità e regole processuali inerenti alle modalità con cui essi debbono essere portati a conoscenza delle parti o depositati nel fascicolo del processo. La principale criticità nella attuale gestione cartacea riguarda i tempi dell iter processuale. 3
4 Tempi e modi del processo tributario cartaceo A causa delle procedure cartacee le fasi di lavorazione del procedimento tributario presentano tempi medi estremamente disomogenei da una commissione all altra e da un grado di giudizio all altro. I tempi che intercorrono nei passaggi interni tra i soggetti preposti alla trattazione del fascicolo, dalla assegnazione del ricorso alla firma della sentenza, influenzano sensibilmente la durata del processo. 4
5 Tempi e modi del processo tributario cartaceo Da uno studio statistico relativamente al biennio , emerge che: * Dalla trasmissione del fascicolo al Presidente alla assegnazione alle sezioni intercorrono mediamente 90 giorni; * La decisione sulle istanze di sospensione avviene mediamente in 160 giorni; 5
6 Tempi e modi del processo tributario cartaceo * Tra la data dell ultima udienza tenuta ed il deposito della sentenza emessa trascorrono in media 50 giorni; * Il tempo medio complessivo del processo tributario, dal deposito del ricorso a quello della sentenza, è quantificabile attualmente in 670 giorni; 6
7 LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO E stato calcolato in via generale che la immediata e piena disponibilità degli atti processuali per tutti i componenti del collegio e della segreteria ridurrebbe di oltre il 60% tutti i tempi occorrenti di ogni fase processuale. Pertanto il complessivo tempo medio del processo, dal deposito del ricorso a quello della sentenza, come innanzi detto quantificabile attualmente in circa 670 giorni, con l introduzione del PTT si potrebbe arrivare intorno ai 300 giorni. 7
8 Il Processo Tributario Telematico 8
9 Ecco come cambierà il processo tributario. Portale della Giustizia Tributaria. Tutte le formalità (Costituzione in giudizio, formazione e consultazione del fasc. informatico, ) dovranno essere svolte per il tramite del Portale della Giustizia Tributaria accessibile all indirizzo composto da un <area pubblica> ed una <area riservata> dove sarà possibile registrarsi al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) che consentirà di svolgere le operazioni. L area pubblica, in particolare, e` suddivisa in quattro macro sezioni: Giustizia Tributaria: all interno di tale sezione si possono reperire risorse quali: normativa vigente, prassi applicative, analisi e statistiche del contenzioso tributario. Guida al Processo tributario: si tratta di una sintesi delle modalita` di svolgimento del processo tributario corredata dei relativi riferimenti normativi, una vera propria guida, passo a passo, di come si sviluppa il contenzioso avanti le commissioni nei diversi gradi di giudizio. 9
10 Ecco come cambierà il processo tributario. % Portale della Giustizia Tributaria. Commissioni Tributarie: sezione appunto dedicata alla commissioni. Oltre all indicazione delle sedi delle varie commissioni dislocate per il territorio, e` possibile accedere a servizi quali la prenotazione di appuntamenti e verificare eventuali anomalie o informazioni circa il mancato funzionamento dei servizi erogati. Servizi e Modulistica: sezione operativa dedicata a fornire all utenza risorse quali: informazioni sui ricorsi (Telecontenzioso per i soggetti abilitati al canale telematico di Entratel), PTT processo tributario telematico, rassegna giurisprudenziale, massimario, calcolo del contributo unificato, modulistica per eventuali richieste e nota di iscrizione a ruolo. 10
11 Ecco come cambierà il processo tributario. % Portale della Giustizia Tributaria. L area riservata, invece, consente l accesso ai servizi del S.I.Gi.T., da cui si effettua la costituzione telematica delle parti processuali e la consultazione del fascicolo processuale informatico. L accesso all area riservata e` consentito solo previa registrazione; per eseguire la registrazione occorre possedere: la firma elettronica o la firma digitale; un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).. 11
12 Ecco come cambierà il processo tributario. % Portale della Giustizia Tributaria. 12
13 Ecco come cambierà il processo tributario. % Portale della Giustizia Tributaria. Modalità di registrazione al S.I.Gi.T. Le modalità di registrazione sono diverse a seconda che l utente sia o no in possesso di credenziali digitali, quali CNS o CIE: -nel primo caso, previa verifica del certificato digitale della CNS o CIE, il sistema rilascerà nella PEC dell utente l esito della avvenuta registrazione; -nel secondo caso, l utente riceverà all atto della trasmissione telematica della richiesta di registrazione la prima parte delle credenziali, mentre la seconda parte gli verrà inviata all indirizzo di PEC dichiarato. L utente abilitato ad Entratel o Fisconline può accedervi dai canali a loro riservati. In schema di sintesi: 13
14 Ecco come cambierà il processo tributario. 14
15 Presentazione del ricorso. Ecco come cambierà il processo tributario. Ai fini della costituzione in giudizio, il ricorrente dovrà trasmettere al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l iscrizione a ruolo (NIR). Con le stesse modalità dovranno essere trasmessi gli atti successivi alla costituzione in giudizio. Costituzione in giudizio del resistente. Ai fini della costituzione in giudizio del resistente, la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.Gi.T. da parte del soggetto abilitato, avviene previo inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo. Qualora il soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro Generale dovrà inserire nel sistema i dati identificativi della controversia. Le stesse regole valgono anche per la trasmissione degli atti successivi. 15
16 Ecco come cambierà il processo tributario. Fascicolo informatico. Il fascicolo informatico costituisce il fulcro di tutti gli atti processuali, sostituisce il fascicolo d'ufficio e raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, oltre alle copie per immagine degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto analogico (cartaceo). Entrata in vigore. Le disposizioni del decreto si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell Umbria e della Toscana (cioè dal 1 dicembre 2015). 16
17 Ecco come cambierà il processo tributario. Ambito di applicazione di cui all art. 2 del D.M. 4/8/2015 L art. 2 del D.M. 4 agosto 2015 stabilisce le regole tecniche della fase introduttiva del processo tributario con riguardo alle seguenti operazioni: a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.; b) notificazioni e comunicazioni; c) costituzione in giudizio; d) formazione e consultazione del fascicolo informatico; e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio; f) pagamento del contributo unificato tributario. 17
18 Ecco come cambierà il processo tributario. Relativamente agli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, l art. 10 del D.M. 4/8/15 stabilisce: 1.Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti: a) in formato PDF/A1a o PDF/A1b; b) privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) redatti tramite l utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico; d) sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m. 2. I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici (supporti cartacei), devono rispettare i seguenti requisiti: a) in formato PDF/A1a o PDF/A1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax); b) privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. 3.La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. 18
19 Ecco come cambierà il processo tributario. Il deposito di atti e documenti non informatici. Art. 11 D.M. 4/8/15 1.Gli atti e documenti depositati in formato analogico (supporto cartaceo) sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel sistema documentale, inseriti nel fascicolo, previa scansione nel formato PDF/A1a o PDF/A1b, in bianco e nero, e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. 2.Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti: a) fogli formato massimo A4; b) fogli liberi da rilegatura; c) fogli numerati. 3.Gli atti e doc depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo info come doc informatici recanti i segg. Dati: a) n. Reg Gen; b) progressivo dell allegato; c)indicazione della parte che lo ha depositato; d) la data di deposito. 19
20 NIR utilizzata anche nel PTT. 20
21 NIR utilizzata anche nel PTT 21
22 NIR utilizzata anche nel PTT 22
23 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Sono 2 le strade percorribili. Attualmente (per le Regioni di Toscana e Umbria) sono percorribili le due strade, sia quella tradizionale che quella digitale per depositare il ricorso nei contenziosi tributari, persistendo l obbligo per chi scelga lo strumento elettronico, di non modificare tecniche di processo: sarà impossibile quindi far migrare gli atti dall ambito cartaceo a quello digitale fino alla conclusione della causa in appello. Il citato decreto non ha modificato la disciplina del rito tributario, che rimane inalterata, ma introduce solo la possibilità, alternativa, di trasmettere e consultare gli atti in modalità elettronica. Il PTT è una facoltà e non un obbligo per il contribuente. La condizione è che se il giudizio viene iniziato in modalità telematica deve essere continuato in tale forma in tutti i gradi di giudizio, fatto eccezione se l incarico viene conferito ad altro difensore. Il PTT permette l interazione telematica tra le Commissioni Tributarie e le parti coinvolte, contribuenti e loro difensori, uffici impositori, giudici tributari. 23
24 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Dal 1 dicembre 2015 è stato avviato il Processo Tributario Telematico presso le commissioni tributarie di Toscana ed Umbria, chetesteranno le funzionalità del portale internet Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T). Tutti i soggetti coinvolti nel Processo Tributario potranno interagire via web con le Commissioni tributarie, sarà possibile effettuare il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie con modalità telematiche, nonché accedere al fascicolo processuale informatico del processo per consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice. L'accesso ai servizi del S.I.Gi.T richiede la preventiva registrazione delle parti processuali sulla piattaforma, nonché il possesso di una casella PEC e di una firma digitale valida. 24
25 IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (S.I.GI.T.) 25
26 IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (S.I.GI.T.) Per garantire la sicurezza dei dati l accesso avviene a seguito di un doppio controllo sull utente: credenziali di accesso e profilazione. 26
27 Il S.I.Gi.T. è strutturato con modalità che garantiscono: a. l'individuazione della Commissione Tributaria e del procedimento; b. l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto; c. la trasmissione, la ricezione e la consultazione degli atti; d. il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c); 27
28 Al S.I.Gi.T. possono accedere quali soggetti abilitati, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione: le parti; i procuratori e i difensori abilitati di cui agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; i giudici tributari; il personale delle segreterie delle Commissioni Tributarie; i consulenti tecnici dei giudici di cui all articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; gli ufficiali giudiziari, per le attività loro consentite. 28
29 Le comunicazioni per via telematica verso gli uffici Ricorrente/Difensore Ricorso Posta elettronica certificata (PEC) Ufficio Impositore che ha emesso l atto Le parti ricorrenti potranno notificare il proprio ricorso semplicemente a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) all Ufficio Impositore che ha emesso l atto. 29
30 Le comunicazioni per via telematica verso il ricorrente/difensore Ricorrente/Difensore Posta elettronica certificata (PEC) Sistema NSD Comunicazioni Commissione Tributaria Provinciale competente A loro volta le parti processuali riceveranno a mezzo PEC tutte le comunicazioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie. 30
31 Ricorrente/Difensore Ricorso 1.Stesura del ricorso GiancarloVerdi.doc Flusso telematico 1 Step: presentazione del ricorso Firma elettronica 2.Firma del ricorso 3.Notifica del ricorso Ricorso GiancarloVerdi.pdf.p7m 4. Compilazione nota NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO File PDF/A -1a PEC 4a.Invio della nota con allegato il ricorso+all Canale Telematico Ufficio impositore Commissione Tributaria Provinciale / Regionale competente 31
32 Ricorso Il S.I.Gi.T provvede alla 5.Iscrizione del ricorso Registro generale dei ricorsi 6.Formazione del fascicolo informatico del processo Flusso telematico 2 Step: a) acquisizione del ricorso Pertanto i compiti del personale di Segreteria e dei Segretari di Sezione vengono notevolmente snelliti e agevolati dalle nuove procedure informatiche introdotte dal Processo Tributario Telematico, poichè: a) Le attività di sportello sono destinate a diminuire notevolmente a seguito dell utilizzo del canale telematico; b) Il Segretario di Sezione non deve più curare fisicamente l assemblaggio del fascicolo di udienza e la sua messa a disposizione -per i giudici interessati, -per il Presidente di Commissione per l assegnazione alle sezioni e al Relatore per la preparazione dell udienza o per quella della sentenza, poiché queste attività vengono svolte in automatico dal programma di gestione fascicoli. c) Le comunicazioni obbligatorie alle parti vengono predisposte in automatico dal programma e trasmesse a mezzo PEC. 32
33 Ricorso Il S.I.Gi.T provveduto alla 5.Iscrizione del ricorso Registro generale dei ricorsi Flusso telematico 2 Step: b) acquisizione del ricorso 6.Formazione del fascicolo informatico del processo 7.Sottoposizione al presidente 7b.Assegnazione del ricorso ad una sezione 8.Esame preliminare del ricorso 9b. Nomina del relatore e fissazione data di trattazione Presidente della Commissione Tributaria Presidente di sezione 9a.Inammissibilità 33
34 Giudice estensore 10.Trattazione in Camera di Consiglio o in pubblica udienza In fase di udienza il Segretario potrà redigere il verbale di udienza in modalità elettronica. Sul verbale viene apposta la firma digitale del Segretario e del Presidente del Collegio. Flusso telematico 3 Step: trattazione, stesura e trasmissione della sentenza Sentenza 11.Stesura della sentenza Sentenza.doc 12.Firma della sentenza Firma elettronica Sentenza Sentenza.pdf.p7m 13.Invio telematico della sentenza 34
35 Sentenza 14.Invio della sentenza al Presidente del Collegio Flusso telematico 4 Step: acquisizione della sentenza Presidente del Collegio Firma elettronica Sentenza 15.Controfirma della sentenza Sentenza.pdf.p7m.p7m Segretario della Sezione 16.Invio telematico della sentenza controfirmata dal Segretario della Sezione 17.DEPOSITO della sentenza Sentenza.pdf.p7m.p7m.p7m 35
36 Il regolamento del P.T.T. Il Processo da cartaceo a Telematico 36
37 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 1) art. 4 Competenza per territorio 1. Le commissioni tributarie provinciali competenti sono individuate in base alla ubicazione della sede degli uffici impositori contro cui la controversia è proposta ovvero, per il centro di servizio o altre articolazioni dell'agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, della sede dell'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. 2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione. L introduzione della procedura telematica con la virtualizzazione delle sedi delle commissione, ossia con la possibilità di accedere ai fascicoli della commissione e di depositare atti presso la stessa da qualunque luogo fisico nel quale sia disponibile un collegamento internet, non modifica le disposizioni in merito alla competenza territoriale. La possibilità di visualizzare o depositare gli atti processuali in modalità delocalizzata non deve trarre in inganno in relazione alla competenza per territorio della Commissione ed il ricorrente dovrà sempre fare attenzione alla sede dell ufficio che ha emesso l atto che si vuole impugnare; una volta incardinato il contenzioso il ricorrente potrà poi alimentare il fascicolo digitale da ogni postazione internet a sua disposizione. 37
38 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 2) Art.11 Capacità di stare in giudizio. 1. Le parti possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.... Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa prodotti su supporto informatico, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, e trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.. Art.12 L'assistenza tecnica. 1. Le parti,.., devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.. 5. Le controversie di valore inferiore a euro 3.000,00, essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. In particolare la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa deve essere autenticata dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale. In caso di procura alle liti o incarico di assistenza e difesa conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori dovranno trasmetterne, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore medesimo. 38
39 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 3) art. 17-bis reclamo e mediazione Articolo 2 Ambito di applicazione 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, art. 18 il ricorso 1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti 4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente. 1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata ofirmadigitalesecondole modalità disciplinate nel presente regolamento. 3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche e' tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l appello, salvo sostituzione del difensore. ATTENZIONE ALLA SCELTA INIZIALE: Perché non è previsto il procedimento misto. 39
40 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 4) Art.17 Luogo delle comunicazioni e notificazioni. 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. Art. 6 Elezione di domicilio digitale e sue variazioni L'indicazione dell'indirizzo di PEC contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche. Le var della pec hanno effetto dal 10 g successivo alla notifica in segreteria CTP o CTR e alle parti costituite. Art. 7 Indirizzo di posta elettronica certificata Regola generale: l'indirizzo di PEC, e' quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo e riportato nella nota di iscrizione a ruolo (NIR). Gli indirizzi di PEC validamente utilizzabili per le diverse categorie sono: Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, l'indirizzo di PEC deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, e pubblicato nell'ini-pec (Indice Nazionale degli indirizzi di PEC) istituito con il D.M. 19 marzo
41 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 5) Art.17 Luogo delle comunicazioni e notificazioni. 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. Per le societa' e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione e pubblicato nell'ini-pec. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello pubblicato nell'ipa (L'IPA è l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici) In caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, le Segreterie delle Commissioni utilizzano gli elenchi consultabili nell'ini-pec. Gli indirizzi di PEC degli uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie oltre che nell'ipa sono pubblicati sul portale internet del SIGIT. 41
42 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 6) art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente. 1. All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi. art. 25 iscrizione del ricorso nel registro generale. Art. 10 Modalita' di costituzione in giudizio La costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale. (disponibile nel fascicolo informatico) Art. 19 Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia All atto del deposito dovrà essere dimostrato di aver provveduto al pagamento del contributo unificato, effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dalregolamentodicuiagli articoli191e 196delDPR30 maggio 2002, n. 115, anche se, nelle more dell'adozione del regolamento, il pagamento può essere effettuato secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto delle Regole tecniche: F23 o CCP o 42
43 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 7) Art Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte. 1. La segreteria della commissione tributaria.. forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. 3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato. Art. 14 Fascicolo informatico % La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.; esso, difatti, per poter validamente sostituire il fascicolo d ufficio deve anche contenere le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento. Art. 12 Deposito di atti e documenti non informatici In caso di atti e documenti depositati in formato cartaceo, la Segreteria della C.T. effettua copia informatica e la inserisce nel fascicolo informatico, validandola con la firma elettronica qualificata o firma digitale. 43
44 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 8) art. 38 Richiesta di copie e notifica sentenza 1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. % Art. 14 Fascicolo informatico Il fascicolo informatico consente a tutti i soggetti abilitati al SI.Gi.T. la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC. Art. 17 Formula esecutiva In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale 44
45 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 9) art. 53 Forme dell appello. Art. 13 Giudizio d'appello 2. Il ricorso in appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. (modificato dall art. 36, 1 c, D.Lgs. N. 175/14). 3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della CTR chiede alla segreteria della CTP la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza. art. 54 Controdeduzioni dell appellato ed appello incidentale. Art.64 Sentenze revocabili e motivi di revocazione. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degliattiedocumentiriferiti al giudizio d'appello valgono le medesime modalità indicate per il ricorso di cui agli artt. 10, 11 e 12. Ossia notifiche tra le parti a mezzo PEC e deposito degli atti a mezzo S.I.Gi.T. art. 70 Giudizio di ottemperanza. 45
46 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. 10) Art.26 Assegnazione del ricorso. 1.Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; il PC potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente. art. 27 Esame preliminare del ricorso art. 29 Riunione dei ricorsi 1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. art. 30 Nomina relatore e fissazione data trattazione art. 47 Sospensione dell atto impugnato 1. Il ricorrente può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile Tutte le procedure di esame preliminare ed assegnazione dei ricorsi alle sezioni sono automatizzate dalla procedura informatica a disposizione del Presidente di Commissione, il quale può operare via web, consultare i fascicoli e svolgere da remoto tutte le sue attività su di essi, compresi i decreti di inammissibilità e di sospensione. L applicativo informatico fornisce al Presidente tutta una serie di informazioni di dettaglio sul contenuto dei ricorsi utili al fine di una corretta assegnazione in termini di priorità di trattazione o di possibili riunificazioni, oltre alla evidenziazione automatica della presenza di istanza di sospensione. Le parti accedendo al S.I.Gi.T. trovano disponibili tutte le informazioni relative alle assegnazioni alle sezioni, ai collegi e relatori ed alle fissazioni delle udienze. 46
47 Assegnazione automatizzata alla Sezione 47
48 Assegnazione automatizzata alla Sezione 48
49 Grazie per l attenzione 49
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