La destinazione del tfr. Mauro Porcelli - Airu - Università Cattolica del Sacro Cuore
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1 La destinazione del tfr 1
2 Premessa: date rilevanti 29 aprile 1993: data di entrata in vigore del D.Lgs 124/1993 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari. L'art. 8, comma 3, prevede che i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, nel momento in cui aderiscono ad un fondo pensione istituito con contratto collettivo, vi conferiscano (obbligatoriamente) l'intero Tfr che matura successivamente all'adesione al fondo. 2
3 Premessa: date rilevanti 29 aprile 1993: data di entrata in vigore del D.Lgs 124/1993 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari. Si distinguono così "vecchi iscritti" = i lavoratori che sono stati iscritti alla previdenza obbligatoria (cioè che hanno iniziato la loro prima occupazione con regolare versamento di contributi) in una data anteriore al 29 aprile 1993 (cioè fino al ). Questi lavoratori non hanno l'obbligo di conferire il 100% del loro Tfr in caso di adesione a fondi pensione (i singoli fondi prevedono percentuali diverse); "nuovi iscritti" = i lavoratori che sono stati iscritti alla previdenza obbligatoria (cioè che hanno iniziato la loro prima occupazione con regolare versamento di contributi) in una data che va dal 29 aprile 1993 in avanti. Questi lavoratori nel momento in cui aderiscono ad un fondo pensione hanno l'obbligo di conferirvi il 100% del loro Tfr. 3
4 Premessa: date rilevanti 1 gennaio 2007: data di entrata in vigore del D.Lgs 252/2005. L'art. 8, comma 7, prevede che i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, entro sei mesi dalla data di assunzione siano chiamati a decidere la destinazione del loro Tfr. Chi al era già occupato è stato chiamato a decidere entro il ; la scelta di questi lavoratori ha riguardato soltanto il tfr maturato dal
5 La scelta sulla destinazione del tfr Il lavoratore è chiamato a scegliere la destinazione del trattamento di fine rapporto tra Mantenimento in azienda (meglio: in regime di retribuzione differita) Trasferimento a una forma pensionistica complementare Fondo chiuso Fondo aperto Forma individuale pensionistica 5
6 La scelta sulla destinazione del tfr In caso di mantenimento in regime di retribuzione differita: per il lavoratore non cambia nulla rispetto a prima del : continuerà ad applicarsi l'art del codice civile è possibile modificare la propria scelta successivamente (varrà per il TFR che maturerà a partire dalla nuova scelta): ogni fondo ha le sue "finestre" di accesso (almeno una all'anno) i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono trasferire le quote di TFR presso il fondo di tesoreria istituito presso l'inps 6
7 La scelta sulla destinazione del tfr In caso di trasferimento del tfr a forme pensionistiche complementari non è possibile scegliere successivamente di riportare il TFR in azienda il trasferimento del tfr non comporta il trasferimento allo stesso fondo di quote di retribuzione diretta (il D.Lgs 252/2005 riguarda solo il TFR), per le quali occorre un'ulteriore volontà del lavoratore Rispetto al sistema previgente, è ora possibile contribuire alla previdenza complementare anche con il solo tfr 7
8 La scelta: nuovi iscritti Il lavoratore iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria dopo il e già iscritto al fondo chiuso conferisce già l'intero TFR al fondo, potrà eventualmente scegliere di cambiare fondo Il lavoratore iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria dopo il 28/4/1993 e non iscritto al fondo chiuso può scegliere tra Mantenimento del TFR in azienda Trasferimento a fondo chiuso di categoria Trasferimento a fondo aperto Trasferimento a forma individuale pensionistica 8
9 La scelta: vecchi iscritti 1/2 Il lavoratore iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria entro il e iscritto al fondo chiuso (= conferimento solo di una quota di tfr) può scegliere tra Mantenere "in azienda" la quota di TFR non conferita al fondo Trasferire al fondo cui aderisce anche la quota di TFR finora non conferita 9
10 La scelta: vecchi iscritti 2/2 Il lavoratore iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria entro il 28/4/1993 e non iscritto al fondo chiuso può scegliere tra Mantenere il TFR "in azienda" Conferire al fondo chiuso la quota di TFR prevista dall'accordo collettivo Conferire a un fondo aperto una quota di TFR a sua scelta, non inferiore al 50% Conferire a una forma pensionistica individuale una quota di TFR a sua scelta, non inferiore al 50% 10
11 La scelta: il mod. TFR2 I lavoratori di prima occupazione devono esprimere la loro scelta entro sei mesi dall'assunzione, attraverso la compilazione del mod. TFR2 (approvato con D.M ) Il modulo deve essere messo a disposizione dal datore di lavoro Per i lavoratori che abbiano già manifestato l'indicazione sulla destinazione del Tfr a precedenti datori di lavoro, c'è un problema di coordinamento di norme: da una parte il Decreto ministeriale 30 gennaio 2007 sembra escluderli dalla compilazione, dall'altra è necessario che il nuovo datore di lavoro sappia come dovrà gestire le quote di tfr. 11
12 La scelta tacita (art. 8, c.7, D.Lgs 252/2005) Il lavoratore deve riconsegnare il mod. TFR2 compilato entro sei mesi dall'assunzione (il datore ne restituirà copia controfirmata per ricevuta). In mancanza si considera effettuata la "scelta tacita" (c.d. silenzio-assenso) In questo caso si applicano le seguenti regole: 1. Tutto il TFR maturando viene trasferito alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi 2. Se l'azienda aderisce a più forme pensionistiche complementari, il TFR maturando è trasferito alla forma cui ha aderito il maggior numero di lavoratori nell'azienda, salvo diverso accordo aziendale 3. Qualora non siano applicabili le due regole precedenti, il TFR è trasferito al fondo pensione residuale presso l'inps (FONDINPS). 12
13 La scelta: obblighi di informazione da parte del datore di lavoro Il datore di lavoro deve informare per tempo i propri dipendenti sulle diverse scelte possibili e sugli effetti della mancata scelta In caso di mancata espressione di una scelta da parte del lavoratore, il datore dovrà, un mese prima della scadenza, comunicare al lavoratore a quale forma pensionistica verrà trasferito il suo tfr qualora egli non esprima una scelta entro la scadenza prevista 13
14 FONDINPS e Fondo di tesoreria Dal sono istituiti presso l'inps: una "forma pensionistica complementare residuale", prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 252/2005 il "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", istituito dalla legge 296/2006 Sono due fondi ben diversi tra loro, è importante non confonderli 14
15 FONDINPS La "forma pensionistica complementare residuale", che il D.M ha denominato "Fondo complementare INPS", o FONDINPS è il fondo pensione cui affluiranno le quote di tfr su cui si sarà formata una scelta tacita, nei casi in cui con i criteri di legge non sia possibile individuare un diverso fondo cui trasferire tale tfr. 15
16 FONDINPS È un vero e proprio fondo pensione, con due particolarità derivanti dalla sua caratteristica di fondo residuale: non può essere oggetto di una scelta espressa, cioè nessun lavoratore può scegliere di destinarvi il proprio tfr il lavoratore può trasferire il proprio tfr ad un'altra forma pensionistica complementare dopo un anno di permanenza in FONDINPS (per gli altri fondi il limite minimo è due anni) 16
17 Il Fondo di tesoreria Il "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (art. 1, cc , legge 296/2006) è un fondo di tesoreria cui affluiscono le quote di tfr, maturate dal , che i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti hanno scelto di mantenere in regime di retribuzione differita Non è un fondo pensione 17
18 Il Fondo di tesoreria Il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti deve versare mensilmente (contestualmente ai contributi previdenziali) al fondo di tesoreria le quote di tfr maturate In caso di erogazione di Tfr o anticipazioni è il datore di lavoro che deve erogare ai lavoratori il trattamento di fine rapporto e le anticipazioni 18
19 Il Fondo di tesoreria In caso di erogazione del tfr o di anticipazioni, in sede di denuncia mensile il datore provvederà al conguaglio, per recuperare le quote di tfr del dipendente che erano state versate alla Tesoreria. Qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di tesoreria che l'azienda è tenuta a erogare nel mese sia superiore all'ammontare dei contributi dovuti dall'azienda con la denuncia del mese stesso, è il Fondo a dover pagare (per intero) la quota di sua competenza: il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza, il Fondo dovrà erogare direttamente al lavoratore la quota di sua spettanza, entro trenta giorni (art. 2, c. 4, D.M ) 19
20 Destinazione tfr: misure compensative per le imprese La destinazione del tfr alle forme pensionistiche complementari, o il versamento al Fondo di tesoreria, ha tolto alle imprese un accantonamento utile per finanziamenti a breve termine. Il D.Lgs. 252/2005 (art. 10) ha previsto misure compensative: deduzione dal reddito di impresa di un ammontare pari a 4% per aziende con almeno 50 dipendenti 6% per aziende fino a 49 dipendenti del tfr trasferito alle forme pensionistiche complementari o versato al fondo di tesoreria esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (0,20% dell'imponibile previdenziale) in proporzione alle quote di TFR devolute alla previdenza complementare o al fondo di tesoreria INPS 20
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