LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LE FONTI COSTITUTIVE

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1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LE FONTI COSTITUTIVE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le fonti istitutive dei Fondi pensione Contratti e accordi collettivi anche di natura aziendale Accordi tra i lavoratori promossi dalle OO.SS firmatarie di CCNL. Per i lavoratori pubblici è lo stesso CCNL che rappresenta la fonte istitutiva Accordi tra soci di cooperative di produzione e lavoro, promossi dalle relative Associazioni di rappresentanza Accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti, promossi dai Sindacati e dalle relative Associazioni di categoria. Tipologie delle forme pensionistiche Contribuzione definita Prestazioni definite Le forme in regime di contribuzione definita sono quelle che prevedono l erogazione delle prestazioni in base al versamento di contributi definiti. In pratica le somme vengono versate in modo indipendente da quale sarà a scadenza la prestazione garantita. Ciò sta anche a significare che il lavoratore non è a conoscenza nel momento in cui aderisce a questo tipo di fondo della prestazione finale che conseguirà. Ciò che il lavoratore (e anche l azienda) conosce in anticipo è l importo della contribuzione che va ad alimentare il Fondo. I lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i soci di cooperative possono costituire solo Fondi pensione in regime di contribuzione definita. Le forme in regime di prestazioni definite sono quelle che prevedono invece una prestazione già definita, indipendentemente da come il Fondo si comporterà sul piano finanziario. In pratica in questo regime ciò che il lavoratore conosce a priori è soltanto quale sarà la sua prestazione, mentre non conosce quali saranno le somme da versare durante il periodo di iscrizione al Fondo. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono costituire Fondi con entrambi i regimi e qualora si dia vita ad un fondo in regime di prestazioni definite occorrerà far riferimento al reddito dei lavoratori oppure al livello del trattamento pensionistico obbligatorio.

2 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 2 I fondi "chiusi" Concettualmente si intende per Fondo "chiuso" quel Fondo la cui partecipazione è riservata agli stessi soggetti che, direttamente o per il tramite di organismi di rappresentanza, hanno partecipato alla sottoscrizione dell accordo. In buona sostanza questi fondi pensione per i lavoratori dipendenti sono quelli che nascono da accordi o contratti collettivi (anche aziendali) o anche tramite regolamenti di enti o aziende nel caso in cui il rapporto di lavoro non è regolamentato da contratti o accordi collettivi. I fondi "aperti" Ai Fondi cosiddetti aperti possono aderire gli stessi soggetti destinatari e cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi. L adesione può essere individuale se il contratto collettivo nazionale di lavoro o la contrattazione aziendale non prevede un Fondo chiuso oppure, se lo dovesse prevedere, lo stesso non è ancora operativo. L adesione collettiva è invece possibile se il contratto collettivo di lavoro o la contrattazione aziendale prevede l adesione ad un Fondo aperto. Forme pensionistiche individuali Di nuova introduzione sono le forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, basate su veri e propri piani pensionistici ai quali si accede su base individuale. Queste forme pensionistiche sono realizzate: 1. mediante l'adesione ai fondi pensione aperti; 2. mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione. Alle forme di previdenza individuale possono accedere tutti, anche i non titolari di redditi di lavoro o di impresa. le fonti di finanziamento Principio generale è che il finanziamento è a carico dei destinatari. Ovviamente ove si tratti di lavoratori dipendenti o di figure di lavoro parasubordinato c è una parte a carico del datore di lavoro o del committente. Viceversa il finanziamento grava esclusivamente sui lavoratori se questi sono autonomi Per i lavoratori dipendenti la fonte di finanziamento base è rappresentata dal Trattamento di fine rapporto (Tfr). La quota di Tfr sarà variabile in base a quanto stabilito dalla legge e in base alla contrattazione collettiva. Il contributo che va ad alimentare il fondo è calcolato sull intera retribuzione presa a base per il calcolo del Tfr oppure su singole voci di retribuzione. Per i "nuovi assunti" (dopo l entrata in vigore del decreto legislativo: ) è prevista la destinazione integrale del Tfr al Fondo pensione. Da precisare che il

3 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 3 trasferimento integrale delle quote di Tfr riguarda soltanto quelle maturate dopo l iscrizione al Fondo da parte del lavoratore. Per i pubblici dipendenti la contribuzione al Fondo va determinata in sede di definizione del trattamento economico. Le prestazioni erogate dai Fondi pensione I requisiti per l accesso alle prestazioni sono definiti dai stessi soggetti che costituiscono il Fondo e sono precisati nello statuto. Dalla legge sono previste due prestazioni pensionistiche complementari: la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. La pensione di vecchiaia Il diritto si acquisisce solo in presenza dell età richiesta dall ordinamento previdenziale obbligatorio al quale è iscritto il lavoratore (nel regime generale Inps: 65 anni uomini, 60 anni donne) e a condizione che siano versati almeno 5 anni di contribuzione al Fondo. La pensione di anzianità Il diritto si acquisisce, previa cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di una età non più di dieci anni inferiore a quella richiesta dall ordinamento previdenziale obbligatorio al quale è iscritto il lavoratore e a condizione che siano versati almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. In caso di una elevata anzianità già acquisita presso la forma previdenziale obbligatoria per cui si verrebbe a maturare il diritto alla prestazione obbligatoria prima ancora di aver raggiunto i suddetti 15 anni c è la possibilità che le stesse fonti costitutive del Fondo prevedano specifiche deroghe. E possibile, comunque ottenere dopo 8 anni di iscrizione al Fondo, l anticipazione della quota di contributi relativa ai versamenti riferiti al Tfr in caso di anticipazione per spese sanitarie o per l acquisto della prima casa. Le quote di prestazione, eventualmente, pagate in forma capitale sono soggette a tassazione separata e a particolari condizioni. Le somme erogate a titolo di rendita rientrano tra i redditi soggetti a tassazione Irpef nella misura pari all 87,5% dell importo complessivo. La liquidazione in capitale Il fondo pensione può prevedere la facoltà dell'iscritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale, secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento della prestazione maturata Gli aderenti possono comunque optare per la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale qualora la prestazione periodica annua che si ottiene convertendo l'importo complessivamente maturato della propria posizione individuale

4 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 4 risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale (attualmente pari a lire annue) I "vecchi iscritti" (e cioè coloro che risultano iscritti al 28 aprile 1993 a fondi pensione istituiti al 15 ottobre 1992) possono sempre optare per l'intera prestazione in forma di capitale Il fondo pensione può anche erogare prestazioni correlate all'invalidità e alla premorienza Il riscatto Nel caso vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'iscritto può riscattare la propria posizione individuale Per gli iscritti alle forme pensionistiche individuali, il riscatto (anche parziale) della posizione maturata è consentito soltanto al verificarsi degli eventi in relazione ai quali viene riconosciuta agli aderenti alle forme pensionistiche collettive la possibilità di chiedere anticipazioni (acquisto della prima casa per sé o per i figli, realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari) In caso di decesso del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale può essere riscattata dal coniuge o dai figli ovvero, se viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori In caso di morte del lavoratore iscritto ad una forma pensionistica individuale, la sua posizione è riscattata dagli eredi Anticipazioni Il lavoratore iscritto al fondo da almeno otto anni può chiedere un'anticipazione dei contributi versati: per far fronte a spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile per la realizzazione di interventi di manutenzione relativi alla prima casa di abitazione per le spese da sostenere durante i congedi per la formazione continua A differenza delle forme pensionistiche di tipo collettivo, quelle individuali non consentono l'erogazione di anticipazioni Il regime fiscale dei contributi A decorrere dal 1 gennaio 2001 sono state incrementate le agevolazioni previste per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari estendendole anche ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. I contributi versati a tali forme costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo La deducibilità è consentita per un importo: 1) non superiore al 12 per cento del reddito complessivo 2) fino ad un massimo di lire 10 milioni La deduzione delle somme versate si applica senza distinguere tra le varie forme pensionistiche o fra le diverse tipologie di reddito degli iscritti Possono, perciò, dedurre i contributi dal reddito tutti i contribuenti (lavoratori dipendenti, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori agricoli, imprenditori, lavoratori autonomi, ecc.) Per i lavoratori dipendenti iscritti a un fondo negoziale, la deduzione è condizionata alla destinazione di una quota del TFR al fondo stesso Versamenti per le persone fiscalmente a carico

5 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 5 È possibile dedurre i contributi versati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, ad esempio coniuge o figli. In tal caso la deduzione spetta, innanzitutto, alla persona a carico, entro il limite di lire 10 milioni, fino a capienza del reddito complessivo (che, trattandosi di persona fiscalmente a carico, non può superare lire ) Se il reddito complessivo del familiare non è "capiente" per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo della persona di cui questi è a carico Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre tali somme, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto dei limiti già visti (limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, limite assoluto di 10 milioni di lire) Il regime fiscale delle prestazioni I contributi versati ai fondi pensione vengono investiti e producono rendimenti finanziari che concorrono a determinare l'entità della prestazione erogata al momento del pensionamento La prestazione pensionistica è, quindi, formata: 1) dai contributi versati 2) dai rendimenti finanziari che si sono prodotti nella fase di accumulo Sulla base del principio del rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità previdenziali, i contributi che sono stati dedotti devono quindi essere assoggettati a tassazione Per contro, l'ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non va assoggettata a tassazione, in quanto la nuova disciplina prevede, in via di principio, la sola tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa Inoltre, non va assoggettata a tassazione (tranne in alcuni casi particolari) la parte della prestazione corrispondente ai rendimenti finanziari maturati sulle somme investite, in quanto (come abbiamo già visto) hanno scontato un'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione."vecchi iscritti a vecchi fondi"fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, il limite assoluto di deducibilità è maggiorato della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite di 10 milioni. In sostanza, i vecchi iscritti deducono l'importo minore tra il 12 per cento del reddito complessivo dell'anno e il totale dei contributi effettivamente versati nel 1999 Tale regime transitorio è valido per un periodo di 5 anni, ossia per i contributi versati dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005 Prestazioni erogate in forma di trattamento periodico Le prestazioni in forma di trattamento periodico vengono tassate al netto: 1) dei redditi già assoggettati a tassazione in capo al fondo pensione nella fase di accumulazione dei contributi e di gestione degli stessi nel periodo che precede l'accesso alla prestazione 2) dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione Prestazioni erogate in forma di capitale Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi taluni riscatti e anticipazioni, sono assoggettate a "tassazione separata", il che significa che ad esse non si applicano le normali aliquote progressive per scaglioni di reddito ma un'aliquota media, che tiene conto del numero degli anni di effettiva contribuzione al fondo L'importo imponibile della prestazione maturata è al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tuttavia, tale scomputo non può essere effettuato se la prestazione in

6 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 6 forma di capitale è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa I contributi non dedotti dal reddito complessivo sono in ogni caso esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata la condizione della percezione della prestazione in forma di capitale nel limite di un terzo dell'importo complessivamente maturato L'esclusione da tassazione dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva spetta inoltre nelle seguenti ipotesi: 1. in caso di riscatto da parte del coniuge o dei figli o, se viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori o dal diverso soggetto individuato dall'iscritto, a causa della morte dell'iscritto al fondo pensione prima del pensionamento di vecchiaia; 2. in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell'iscritto ad una forma pensionistica individuale prima dell'accesso alla prestazione; 3. in caso di riscatto della posizione individuale, esercitato a seguito di pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; 4. se l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale La tassazione delle prestazioni in forma di capitale effettuata dai sostituti d'imposta è provvisoria, in quanto gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione Decorrenza delle nuove disposizioni relative alle prestazioni Per i contribuenti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2001, le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data.relativamente alle prestazioni maturate fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti. Pertanto, ad esempio, le prestazioni in forma periodica in corso di erogazione continuano ad essere imponibili nella misura dell'87,50 per cento Il regime fiscale dei contratti di assicurazione Per i premi versati a fronte di contratti - stipulati dal 1 gennaio aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è riconosciuto il beneficio della detrazione d'imposta del 19 per cento fino ad un importo massimo di lire Ai premi relativi ai predetti contratti non si applica più l'imposta sulle assicurazioni Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e tuttora in corso, resta salva la precedente disciplina che, nel rispetto del limite massimo dei premi corrisposti di lire , delle condizioni di durata minima dei 5 anni e della non concedibilità di prestiti nello stesso periodo per le polizze vita, consente di beneficiare della detrazione Per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione aventi prevalente contenuto finanziario non è previsto alcun beneficio fiscale a fronte dei premi versati I rendimenti finanziari che derivano da tali contratti sono assoggettati a tassazione con un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento; se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando il cosiddetto "equalizzatore" Legge Finanziaria 2001

7 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 7 L'articolo 74 riguarda la previdenza complementare dei pubblici dipendenti La prima modifica rilevante (comma 1) riguarda la destinazione delle risorse (200 miliardi annui a partire dall'anno 1998) già precedentemente destinate a contribuire al decollo della previdenza complementare. Mentre in precedenza, infatti, erano destinate a coprire la quota effettiva di TFR da trasferire ai fondi pensione, ora diventano quota del datore di lavoro per il finanziamento della previdenza complementare Tali risorse, a partire dal 2001 sono incrementate di ulteriori 100 miliardi annui. E bene precisare che lo stanziamento complessivo di 300 miliardi è riferito alla quota datore di lavoro destinata al finanziamento dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo (ministeri, aziende, scuola, corpi di polizia) Non sono dunque ricompresi i dipendenti degli enti locali (comuni, province, regioni, comunità montane, ASL) e degli enti pubblici non economici (INPS, INAIL, CONI, ecc.), per i quali una specifica direttiva dei comitati di settore all ARAN dovrà definire la quantità complessiva di risorse da destinare ai fondi pensione, quale contributo a carico del datore di lavoro Positiva è, comunque, l'intenzione (comma 2) di mantenere la destinazione a tale scopo dei 200 miliardi annui per gli anni 1999 e Tali miliardi, unitamente ai nuovi 300 miliardi, sono trasferiti all'inpdap, che provvederà successivamente a versarli ai fondi pensione, con modalità che saranno definite in un DPCM da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria Confermando le previsioni contenute nel DPCM 20 dicembre 1999, viene fissata. (comma 3) al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR, la quota del TFR che, i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dovranno destinare ai fondi pensione nel caso di opzione alla previdenza complementare. Le parti istitutive potranno, con apposito accordo, modificare successivamente tale quota Sembra, con questo comma, che il discrimine temporale tra vecchi e nuovi assunti, già spostato dal 1 gennaio 1996 al 30 maggio 2000, venga ulteriormente differito al 31 dicembre 2000, con i diversi effetti che ciò comporterà in tema di TFR e previdenza complementare Un'altra rilevante novità (comma 4) è quella che modifica il comma 8 dell'articolo 1 della legge n 335/95. Tale comma prevedeva che per i dipendenti pubblici la gestione del TFR rimanesse affidata agli enti gestori dei pregressi trattamenti di fine servizio Con tale modifica, invece, per i dipendenti pubblici delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'aosta, la corresponsione del TFR avverrà da parte degli enti datori di lavoro con contemporanea cessazione di ogni obbligazione contributiva in tal senso. In pratica, poiché in tali regioni sono già operanti fondi regionali destinati anche ai pubblici dipendenti. Tale modifica è destinata a sbloccare tali fondi, consentendo loro di operare a pieno anche dal punto di vista della gestione finanziaria Nel comma 5 sono contenute disposizioni in materia di previdenza complementare, che apportano modifiche al D.lgs 124/93 In primo luogo, viene modificata la norma prevista nel comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n 124/93 che fissa nei dodici mesi successivi all'autorizzazione il termine massimo entro il quale il fondo pensione è obbligato ad iniziare la propria attività, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima Per effetto del dispositivo in finanziaria, sarà la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) a disciplinare le ipotesi di decadenza nei confronti non solo di fondi non attivati entro il termine dei dodici mesi, ma anche di quelli che non dovessero raggiungere la base associativa minima FONTI COSTITUTIVE 08/05/2001 Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi complementari per la dirigenza area I In data 8 maggio 2001 alle ore 9,30 in Roma presso la sede dell' ARAN

8 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 8 tral'aran nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali Comparto Organizzazione Confederazione Ministeri Cgil fp ministeri dirigenti (firmato) Enti pubblici non Cgil fp (firmato) economici Cgil (firmato) Aziende Cgil aziende dirigenti (firmato) Università Cgil snur (firmato) Ricerca Cgil snur (firmato) Ministeri Cisl fpi (firmato) Enti pubblici non Cisl fpi (firmato) economici Cisl (firmato) Aziende Cisl aziende dirigenti (firmato) Università Cisl università dirigenti (firmato) Ricerca Cisl ricerca (firmato) Ministeri Uil pa dirigenti (firmato) Enti pubblici non Uil pa dirigenti (firmato) economici Uil (firmato) Aziende Uil aziende dirigenti (firmato) Università Uil pa dirigenti (firmato) Ricerca Uil pa dirigenti (firmato) Ministeri Confsal/Unsa (firmato) Confsal (firmato) Università Confsal/snals univ/cisapuni (firmato) Ministeri Dirstat (firmato) Aziende Dirstat (firmato) Confedir (firmato) Università Confedir univ (firmato) Ministeri Cida/unadis ministeri (firmato) Enti Pubblici non Cida/fendep (firmato) economici Cida (firmato) Aziende Cida/fendep aziende (firmato) Università Cida/fendep università (firmato) Ricerca Uniri (anpri/epr-cida ricerca (firmato)

9 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 9 Ministeri Assomed-sivemp (firmato) Cosmed è stato sottoscritto il seguente: Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari Le parti convengono di procedere alla costituzione di appositi Fondi nazionali per la pensione complementare ai sensi del Dl.vo. n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni della l. 335/1995 e di ogni altro provvedimento che a queste faccia riferimento I Dirigenti delle singole sezioni del contratto dell'area I (1) sono destinatari dei Fondi che saranno istituiti per i settori di appartenenza, avendo anche riguardo agli accorpamenti che via via si realizzeranno (1) L'Area I comprende i seguenti comparti: Comparto Ministeri; Comparto Enti Pubblici non Economici; Comparto Università; Comparto Ricerca Comparto Aziende 20/12/1999 e 26/02/2001 DPCM Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensioni dei dipendenti pubblici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999 Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti. Art Trattamento di fine rapporto 1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n Il computo dell'indennita' di fine servizio maturata fino a tale data sara' effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota cosi' calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della citata legge n. 297 del All'indennita' di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennita' di fine servizio 2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. 3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonche' per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali

10 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag Per garantire la parita' di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista daicommi 2 e 3 5. Per gli enti il cui personale non e' iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3 6. Il trattamento di fine rapporto sara' accantonato figurativamente e verra' liquidato dall'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'inpdap per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento e' effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione 7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle universita', della sanita' e degli enti locali e' affidata all'inpdap. Il contributo previdenziale a favore dell'inpdap da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali 8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'inpdap per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali e' affidata la gestione di tali trattamenti 9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonche' presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sara' erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalita' definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilita' per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalita' previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data. Art Fondi pensione 1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l opzione di cui all art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può

11 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 11 superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n.297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, scegliera' di iscriversi al fondo pensione sara' previstala integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto 3. L INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. Atale scopo sono presi a riferimento rispettivamenteil trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, (convenzionalmente calcolato in base all intero stipendio tabellare, all intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l equilibrio finanziario. 3 ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l anno 2000 in base al decreto legge 24 novembre 2000, n quater. L erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata dall INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza complementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall'inpdap, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter. 3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all INPDAP sono successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi. 3-sexies. Allo scopo di incentivare l avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei

12 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 12 fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità 4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, e' considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'inpdap non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento 5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'inpdap conferira' al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto nonche' di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrispondera' alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applichera' il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'inpdap conferiranno alfondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente,costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5 7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverra' entro il 31 dicembre 2001 Roma, 20 dicembre /07/1999 Accordo quadro nazionale in materia di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici Premessa L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi contrattuali l'introduzione del trattamento di fine rapporto regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998 Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende forme di

13 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 13 previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente Accordo Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Capo I Il TFR Art. 2 - Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR 1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto 2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale , salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio Art. 3 - Effetti sul TFR 1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza complementare - l'applicazione della disciplina dell'art del codice civile in materia di TFR 2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall'art del codice civile. Il computo dell'indennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell'opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di TFR successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell'art del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l'inpdap per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i

14 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 14 singoli enti di appartenenza Art. 4 - Calcolo del TFR 1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: a) l'intero stipendio tabellare; b) l'intera indennità integrativa speciale; c) la retribuzione individuale di anzianità; d) la tredicesima mensilità; e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa 2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali 3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'inps, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento Art. 5 - Soggetti pubblici competenti 1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art del codice civile. Per il personale non iscritto all'inpdap per i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro Art. 6 - Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR 1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali 2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi 3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1 Art. 7 - Rapporti di lavoro a tempo determinato 1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista

15 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 15 per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data Art. 8 - Norme finali 1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dall'art Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463 sono mantenute e continuano ad essere gestite dall'inpdap ai sensi dell'art. 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario 3. Le condizioni per l'armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica Capo II FONDI PENSIONE Art. 9 - Principi e modalità costitutive 1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita 2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area Art Destinatari 1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 e quelli assunti a far tempo dall'entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi stessi Art Norme sul finanziamento dei Fondi pensione 1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo 2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi 3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all'art Nell'accantonamento

16 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 16 del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione 6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni 7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva 8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall'aggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno 9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalità Art Conferimento ai fondi pensione del montante maturato 1. Per i dipendenti iscritti all'inpdap per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non iscritto all'inpdap per i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati dall'ente datore di lavoro 2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici Art Procedure per la costituzione dei fondi pensione 1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dell'accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali,

17 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 17 requisiti di accesso alle prestazioni Art Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione 1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Art Norma finale 1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale Dichiarazione congiunta tra le parti Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi PREVIDENZA COMPLEMENTARE nel Pubblico Impiego Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 111 del 15/5/2000 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 dicembre 1999 Il 31 maggio 2000 entra in vigore il DPCM. Pertanto i dipendenti pubblici assunti da tale data in poi sono considerati nuovi assunti. Questa precisazione serve per distinguere tra tutti i dipendenti pubblici che aderiranno al fondo di previdenza complementare i nuovi assunti dal personale già in servizio alla data del 30 maggio Le ragioni di tale distinzione sono le seguenti: TFR Quote di TFR al fondo di previdenza complementare Dipendenti già in servizio al Possono passare dalla attuale Indennità di fine servizio al TFR solo se optano per il fondo di previdenza complementare. Fino al 2% della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR (la percentuale esatta verrà stabilita dal contratto nazionale). Nuovi assunti dal Hanno diritto al TFR indipendentemente dalla scelta verso il fondo di previdenza complementare. Tutto il TFR, pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR viene versata al fondo.

18 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 18 Contributo del 2,5% su attuale imponibile per indennità premio fine servizio Indennità Premio di fine servizio (I.P.S.) I dipendenti che optano per il TFR e il fondo di previdenza non pagano più tale contributo ma il netto della retribuzione non cambia. Al momento delle dimissioni otterranno dal fondo di previdenza una quota aggiuntiva dell'1,5% calcolato sulla base contributiva ai fini della buonuscita. Chi opta per il fondo riceverà a seguito delle dimissioni la parte dell'i.p.s. maturata alla data dell'opzione per il TFR e il fondo + la parte del TFR non versata al fondo (se il contratto dovesse decidere di versare al fondo il 2%, al dipendente verrebbe restituito il restante 4,91%). Sia i dipendenti che optano per il fondo sia quelli che non optano otterranno la stessa retribuzione netta degli altri dipendenti. Non previsto perché non esiste più la I.P.S. per i nuovi assunti Fondo di previdenza complementare Chi non opta per il TFR e il fondo, riceverà all'atto delle dimissioni tutta la I.P.S. maturata. Quote reali che vengono investite 1)% a carico del datore di lavoro 2)% a carico del lavoratore Quote reali 1) Idem 2) Idem 3)+ una parte dei 200 miliardi messi a disposizione ai fini di una parziale copertura della quota TFR. (le % a carico del datore di lavoro e del lavoratore saranno definite con il contratto nazionale) 3) Una parte dei 200 mld messi a disposizione ai fini di una parziale copertura di tutto il TFR "versato" al fondo (idem) Quote virtuali che vengono restituite al momento dell'utilizzo del fondo da parte del dipendente 1) la restante quota di TFR non effettivamente investita da fondo ma virtualmente accantonata. Quote virtuali 1) Idem 2) Non previsto 2) la quota dell'1,5% del contributo ex IPS non più pagato dal dipendente e non restituito in busta paga mensilmente.

19 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 19 DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, n. 124 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Pubblicato sul supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 27 aprile 1993 (entrata in vigore 28 aprile 1993) Art. 1 - Ambito di applicazione Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale Art. 2 - Destinatari 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite: a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva; b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio Art. 3 - Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. Salvo quanto previsto dall articolo 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

20 TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pag. 20 c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni 3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell articolo 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti 4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale Art. 4 - Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all esercizio 1. Fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell articolo 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all articolo 2117 del codice civile 3. L esercizio dell attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell autorizzazione. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) le modalità di presentazione dell istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell autorizzazione;

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