Testo coordinato. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n con Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

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1 Leggi e Norme Testo coordinto Decreto Legisltivo 19 gosto 005, n. 19 Attuzione dell direttiv 00/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi (G.U. 3/9/005 n. - in vigore dl 8/10/005) con Decreto Legisltivo 9 dicembre 006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrtive l decreto legisltivo 19 gosto 005, n. 19, recnte ttuzione dell direttiv 00/91/CE, reltiv l rendimento energetico nell edilizi (G.U. 1//007 n. 6 - in vigore dl //007) e successive modificzioni e integrzioni Legge 6 gosto 008, n. 133 Conversione in legge, con modificzioni, del decreto-legge 5 giugno 008, n. 11 recnte disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, l semplificzione, l competitività, l stbilizzzione dell finnz pubblic e l perequzione tributri (G.U. 1/8/008 n in vigore dl 1/8/008) Decreto 6 giugno 009 Linee guid nzionli per l certificzione energetic degli edifici (G.U. 10/7/009 n in vigore dl 5/7/009) Modificto dl Decreto novembre 01 - Modific del decreto 6 giugno 009, recnte: Linee guid nzionli per l certificzione energetic degli edifici (G.U. 13/1/01 n in vigore dl 8/1/01) Decreto del Presidente dell Repubblic prile 009, n. 59 Regolmento di ttuzione dell rticolo 4, comm 1, lettere ) e b), del decreto legisltivo 19 gosto 005, n. 19, concernente ttuzione dell direttiv 00/91/CE sul rendimento energetico in edilizi (G.U. 10/6/009 n in vigore dl 5/6/009) Decreto Legisltivo 3 mrzo 011, n. 8 Attuzione dell direttiv 009/8/CE sull promozione dell uso dell energi d fonti rinnovbili, recnte modific e successiv brogzione delle direttive 001/77/CE e 003/30/CE (G.U. 8/3/011 n in vigore dl 9/3/011) Decreto novembre 01 Modific dell Allegto A del decreto legisltivo 19 gosto 005, n. 19, recnte ttuzione dell direttiv 00/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi (G.U. 5/1/01 n. 1 - in vigore dl 9//01)

2 Leggi e Norme INDICE Testo coordinto Decreto Legisltivo 19 gosto 005, n. 19 con Decreto Legisltivo 9 dicembre 006, n. 311 e successive modificzioni e integrzioni -DECRETO LEGISLATIVO 19 gosto 005, n Attuzione dell direttiv 00/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi -DECRETO LEGISLATIVO 9 dicembre 006, n Disposizioni correttive ed integrtive l decreto legisltivo 19 gosto 005, n. 19, recnte ttuzione dell direttiv 00/91/CE, reltiv l rendimento energetico nell edilizi Pg. Pg. 4 -TITOLO I - PRINCIPI GENERALI -Art. 1. Finlità -Art.. Definizioni -Art. 3. Ambito di intervento -Art.. 4. Adozione dei criteri generli, di un metodologi di clcolo e requisiti dell prestzione energetic -Art. 5. Meccnismi di cooperzione -Art. 6. Certificzione energetic degli edifici -Art. 7. Esercizio e mnutenzione degli impinti termici per l climtizzzione invernle e estiv -Art. 8. Relzione tecnic, ccertmenti e ispezioni -Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locli -Art. 10. Monitorggio, nlisi, vlutzione e degumento dell normtiv energetic nzionle e regionle Pg. 5 Pg. 5 Pg. 6 Pg. 7 Pg. 8 Pg. 9 Pg. 9 Pg. 11 Pg. 1 Pg. 1 Pg. 14 -TITOLO II - NORME TRANSITORIE -Art. 11. Requisiti dell prestzione energetic degli edifici -Art. 1. Esercizio, mnutenzione e ispezione degli impinti termici -TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI -Art. 13. Misure di ccompgnmento -Art. 14. Copertur finnziri -Art. 15. Snzioni -Art. 16. Abrogzioni e disposizioni finli -Art. 17. Clusol di cedevolezz -Art. 8. (D. Lgs n. 311/06) - Modifiche gli llegti tecnici del decreto legisltivo 19 gosto 005, n. 19 -Art. 9. (D. Lgs n. 311/06) - Copertur finnziri -Art. 10. (D. Lgs n. 311/06) - Entrt in vigore Pg. 16 Pg. 16 Pg. 16 Pg. 16 Pg. 16 Pg. 17 Pg. 17 Pg. 19 Pg. 19 Pg. 0 Pg. 0 Pg. 0 -ALLEGATO A - Ulteriori definizioni -ALLEGATO B - Metodologie di clcolo dell prestzione energetic degli edifici -ALLEGATO C - Requisiti energetici degli edifici -ALLEGATO D - Predisposizioni per l integrzione di impinti solri termici e fotovoltici nelle coperture degli edifici per l llccio lle reti di teleriscldmento (ABROGATO) -ALLEGATO E - Relzione tecnic di cui ll rticolo 8 dell legge 9 gennio 1991, n. 10, ttestnte l rispondenz lle prescrizioni in mteri di contenimento del consumo energetico degli edifici -ALLEGATO F - Rpporto di controllo tecnico per impinto termico di potenz mggiore o ugule 35 kw -ALLEGATO G - Rpporto di controllo tecnico per impinto termico di potenz inferiore 35 kw -ALLEGATO H - Vlore minimo del rendimento di combustione dei genertori di clore rilevto nel corso dei controlli -ALLEGATO I - Regime trnsitorio per l prestzione energetic degli edifici (Con l'entrt in vigore del D.P.R. 59/009, l'llegto I è completmente decduto e sostituito dllo stesso. Il D.P.R. 59/009 è riportto pgin 56) -ALLEGATO L - Regime trnsitorio per esercizio e mnutenzione degli impinti termici (Con l'entrt in vigore del D.P.R. 59/009, l'llegto L srebbe decduto, m è lo stesso D.P.R. 59/009 confermrne l vlidità. Il D.P.R. 59/009 è riportto pgin 56) -ALLEGATO M - Norme tecniche Pg. 1 Pg. 9 Pg. 30 Pg. 34 Pg. 35 Pg. 41 Pg. 43 Pg. 45 Pg. 48 Pg. 49 Pg. 54 1

3 D. Lgs n Supplemento ordinrio ll GAZZETTA UFFICIALE Serie generle - n. DECRETO LEGISLATIVO 19 gosto 005, n. 19 (pubblicto sul S.O.G.U. n. del 3 settembre Serie Generle) (in vigore dll 8 ottobre 005) Attuzione dell direttiv 00/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Visti gli rticoli 76 e 87 dell Costituzione; - Vist l legge 31 ottobre 003, n. 306, ed in prticolre l'rticolo 1, commi 1, e 5 e l'llegto «A»; - Vist l direttiv 00/91/CE del Prlmento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 00, sul rendimento energetico nell'edilizi; - Vist l legge 9 gennio 1991, n. 10, ed in prticolre il titolo II, recnte norme per il contenimento dei consumi di energi negli edifici; - Visto il decreto legisltivo 31 mrzo 1998, n. 11; - Visto il decreto legisltivo gennio 004, n. 4; - Vist l legge 1 giugno 00, n. 10; - Vist l legge 3 gosto 004, n. 39; - Visto il decreto del Presidente dell Repubblic 6 gosto 1993, n. 41, di ttuzione dell legge 9 gennio 1991, n. 10; - Visto il decreto del Presidente dell Repubblic 15 novembre 1996, n. 660; - Vist l deliber del Comitto interministerile per l progrmmzione economic n. 133 del 19 dicembre 00, recnte revisione delle linee guid per le politiche e misure nzionli di riduzione delle emissioni dei gs serr, pubblict nell Gzzett Ufficile dell Repubblic itlin - serie generle - n. 68 del mrzo 003; - Considerto che l'rticolo 1, comm 1, dell legge 3 gosto 004, n. 39, stbilisce che gli obiettivi e le linee dell politic energetic nzionle, nonché i criteri generli per l su ttuzione, sono elborti e definiti dllo Stto che si vvle nche dei meccnismi esistenti di rccordo e di cooperzione con le utonomie regionli; - Considerto che le norme concernenti l'efficienz energetic degli edifici integrno esigenze di diversificzione delle fonti, flessibilità e sicurezz degli pprovvigionmenti, sviluppo e qulificzione dei servizi energetici, concorrenz tr imprese, incolumità delle persone e delle cose, sicurezz pubblic e tutel dell'mbiente;

4 D. Lgs n Considerto che l legge 9 gennio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente dell Repubblic 6 gosto 1993, n. 41, ttuno, per un prte, l direttiv 00/91/CE; - Ritenuto di dover procedere, i fini dell'ttuzione dell direttiv 00/91/CE introdurre modifiche, integrzioni e ggiornmenti ll disciplin vigente in mteri, l fine di evitre disrmonie con le nuove normtive, ftte slve le mterie oggetto di delegificzione ovvero i procedimenti oggetto di semplificzione mministrtiv; - Vist l preliminre deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 7 mggio 005; - Acquisito il prere dell Conferenz unifict di cui ll'rticolo 8 del decreto legisltivo 8 gosto 1997, n. 81, reso nell sedut del 30 giugno 005; - Acquisito il prere delle competenti Commissioni dell Cmer dei deputti e del Sento dell Repubblic; - Vist l deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 9 luglio 005; - Sull propost del Ministro per le politiche comunitrie e del Ministro delle ttività produttive, di concerto con i Ministri degli ffri esteri, dell giustizi, dell'economi e delle finnze, dell'mbiente e dell tutel del territorio, delle infrstrutture e dei trsporti e per gli ffri regionli; E M A N A il seguente decreto legisltivo: 3

5 D. Lgs n Supplemento ordinrio ll GAZZETTA UFFICIALE Serie generle - n. 6 DECRETO LEGISLATIVO 9 dicembre 006, n. 311 (pubblicto sul S.O.G.U. n. 6 del 1 febbrio Serie Generle) (in vigore dl febbrio 007) Disposizioni correttive ed integrtive l decreto legisltivo 19 gosto 005, n. 19, recnte ttuzione dell direttiv 00/91/CE, reltiv l rendimento energetico nell edilizi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Visti gli rticoli 76 e 87 dell Costituzione; - Visto il decreto legisltivo 19 gosto 005, n. 19, recnte ttuzione dell direttiv 00/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi; - Vist l direttiv 00/91/CE del Prlmento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 00, sul rendimento energetico nell'edilizi; - Vist l legge 31 ottobre 003, n. 306, ed in prticolre l rticolo 1, comm 4, che prevede che entro un nno dll dt di entrt in vigore di ciscuno dei decreti legisltivi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissti dll legge medesim, il Governo può emnre, con l procedur ivi indict, disposizioni integrtive e correttive dei decreti emnti; - Vist l legge 9 gennio 1991, n. 10, ed in prticolre il titolo II, recnte norme per il contenimento dei consumi di energi negli edifici; - Visto il decreto del Presidente dell Repubblic 6 gosto 1993, n. 41, di ttuzione dell legge 9 gennio 1991, n. 10; - Visto il decreto legisltivo 31 mrzo 1998, n. 11; - Vist l legge 1 giugno 00, n. 10; - Visto il decreto legisltivo gennio 004, n. 4; - Vist l legge 3 gosto 004, n. 39; - Ritenuto opportuno pportre le modifiche e le integrzioni necessrie, l fine di meglio conformre le disposizioni contenute nel predetto decreto legisltivo ll direttiv 00/91/CE; - Vist l preliminre deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 6 ottobre 006; - Acquisito il prere dell Conferenz unifict di cui ll rticolo 8 del decreto legisltivo 8 gosto 1997, n. 81, reso nell sedut del 30 novembre 006; - Acquisiti i preri delle competenti Commissioni dell Cmer dei deputti e del Sento dell Repubblic; - Vist l deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del dicembre 006; 4

6 Articolo 1 - Sull propost del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli ffri regionli e le utonomie locli, degli ffri esteri, dell giustizi, dell economi e delle finnze, dell mbiente e dell tutel del territorio e del mre e delle infrstrutture; E M A N A il seguente decreto legisltivo: TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Finlità 1. Il presente decreto stbilisce i criteri, le condizioni e le modlità per migliorre le prestzioni energetiche degli edifici l fine di fvorire lo sviluppo, l vlorizzzione e l'integrzione delle fonti rinnovbili e l diversificzione energetic, contribuire conseguire gli obiettivi nzionli di limitzione delle emissioni di gs effetto serr posti dl protocollo di Kyoto, promuovere l competitività dei comprti più vnzti ttrverso lo sviluppo tecnologico.. Il presente decreto disciplin in prticolre: ) l metodologi per il clcolo delle prestzioni energetiche integrte degli edifici; b) l'ppliczione di requisiti minimi in mteri di prestzioni energetiche degli edifici; *c) i criteri generli per l certificzione energetic degli edifici e per il trsferimento delle reltive informzioni in sede di comprvendit e loczione; d) le ispezioni periodiche degli impinti di climtizzzione; e) i criteri per grntire l qulificzione e l'indipendenz degli esperti incricti dell certificzione energetic e delle ispezioni degli impinti; f) l rccolt delle informzioni e delle esperienze, delle elborzioni e degli studi necessri ll'orientmento dell politic energetic del settore; g) l promozione dell'uso rzionle dell'energi nche ttrverso l'informzione e l sensibilizzzione degli utenti finli, l formzione e l ggiornmento degli opertori del settore. 3. Ai fini di cui l comm 1, lo Stto, le regioni e le province utonome, vvlendosi di meccnismi di rccordo e cooperzione, predispongono progrmmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificzione e di coerenz normtiv, ll: ) ttuzione omogene e coordint delle presenti norme; b) sorveglinz dell'ttuzione delle norme, nche ttrverso l rccolt e l'elborzione di informzioni e di dti; *Modific pportt dll rt. 13, comm 1, letter ) del Decreto Legisltivo 3 mrzo 011, n. 8 Attuzione dell direttiv 009/8/CE sull promozione dell uso dell energi d fonti rinnovbili, recnte modific e succesiiv brogzione delle direttive 001/77/CE e 003/30/CE. 5

7 Articolo c) relizzzione di studi che consentno degumenti legisltivi nel rispetto delle esigenze dei cittdini e dello sviluppo del mercto; d) promozione dell'uso rzionle dell'energi e delle fonti rinnovbili, nche ttrverso l sensibilizzzione e l'informzione degli utenti finli. Art.. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si definisce: ) «edificio» è un sistem costituito dlle strutture edilizie esterne che delimitno uno spzio di volume definito, dlle strutture interne che riprtiscono detto volume e d tutti gli impinti e dispositivi tecnologici che si trovno stbilmente l suo interno; l superficie estern che delimit un edificio può confinre con tutti lcuni di questi elementi: l'mbiente esterno, il terreno, ltri edifici; il termine può riferirsi un intero edificio ovvero prti di edificio progettte o ristrutturte per essere utilizzte come unità immobiliri sé stnti; b) «edificio di nuov costruzione» è un edificio per il qule l richiest di permesso di costruire o denunci di inizio ttività, comunque denominto, si stt presentt successivmente ll dt di entrt in vigore del presente decreto; c) «prestzione energetic, efficienz energetic ovvero rendimento di un edificio» è l quntità nnu di energi effettivmente consumt o che si prevede poss essere necessri per soddisfre i vri bisogni connessi d un uso stndrd dell'edificio, compresi l climtizzzione invernle e estiv, l preprzione dell'cqu cld per usi igienici snitri, l ventilzione e l'illuminzione. Tle quntità viene espress d uno o più descrittori che tengono conto dell coibentzione, delle crtteristiche tecniche e di instllzione, dell progettzione e dell posizione in relzione gli spetti climtici, dell'esposizione l sole e dell'influenz delle strutture dicenti, dell'esistenz di sistemi di trsformzione propri di energi e degli ltri fttori, compreso il clim degli mbienti interni, che influenzno il fbbisogno energetico; d) «ttestto di certificzione energetic o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redtto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, ttestnte l prestzione energetic ed eventulmente lcuni prmetri energetici crtteristici dell'edificio; e) «cogenerzione» è l produzione e l'utilizzo simultnei di energi meccnic o elettric e di energi termic prtire di combustibili primri, nel rispetto di determinti criteri qulittivi di efficienz energetic; f) «sistem di condizionmento d'ri» è il complesso di tutti i componenti necessri per un sistem di trttmento dell'ri, ttrverso il qule l tempertur è controllt o può essere bbsst, eventulmente in combinzione con il controllo dell ventilzione, dell'umidità e dell purezz dell'ri; g) «genertore di clore o cldi» è il complesso brucitore - cldi che permette di trsferire l fluido termovettore il clore prodotto dll combustione; 6

8 Articolo 3 h) «potenz termic utile di un genertore di clore» è l quntità di clore trsferit nell'unità di tempo l fluido termovettore; l unità di misur utilizzt è il kw; i) «pomp di clore» è un dispositivo o un impinto che sottre clore dll'mbiente esterno o d un sorgente di clore bss tempertur e lo trsferisce ll'mbiente tempertur controllt; l) «vlori nominli delle potenze e dei rendimenti» sono i vlori di potenz mssim e di rendimento di un pprecchio specificti e grntiti dl costruttore per il regime di funzionmento continuo.. Ai fini del presente decreto si pplicno, inoltre, le definizioni dell'llegto A. Art. 3. (Modificto dll rt. 1 del D. Lgs n. 311/06) Ambito di intervento 1. Slve le esclusioni di cui l comm 3, il presente decreto si pplic, i fini del contenimento dei consumi energetici: ) ll progettzione e relizzzione di edifici di nuov costruzione e degli impinti in essi instllti, di nuovi impinti instllti in edifici esistenti, delle opere di ristrutturzione degli edifici e degli impinti esistenti con le modlità e le eccezioni previste i commi e 3; b) ll esercizio, controllo, mnutenzione e ispezione degli impinti termici degli edifici, nche preesistenti, secondo qunto previsto gli rticoli 7, 9 e 1; c) ll certificzione energetic degli edifici, secondo qunto previsto ll rticolo 6.. Nel cso di ristrutturzione di edifici esistenti, e per qunto rigurd i requisiti minimi prestzionli di cui ll'rticolo 4, è previst un'ppliczione grdule in relzione l tipo di intervento. A tle fine, sono previsti diversi grdi di ppliczione: ) un ppliczione integrle tutto l'edificio nel cso di: 1) ristrutturzione integrle degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore metri qudrti; ) demolizione e ricostruzione in mnutenzione strordinri di edifici esistenti di superficie utile superiore metri qudrti; b) un ppliczione integrle, m limitt l solo mplimento dell'edificio nel cso che lo stesso mplimento risulti volumetricmente superiore l 0 per cento dell'intero edificio esistente; c) un ppliczione limitt l rispetto di specifici prmetri, livelli prestzionli e prescrizioni, nel cso di interventi su edifici esistenti, quli: 1) ristrutturzioni totli o przili, mnutenzione strordinri dell'involucro edilizio e mplimenti volumetrici ll infuori di qunto già previsto lle lettere ) e b); ) nuov instllzione di impinti termici in edifici esistenti o ristrutturzione degli stessi impinti; 3) sostituzione di genertori di clore. 7

9 Articolo 4 3. Sono escluse dll'ppliczione del presente decreto le seguenti ctegorie di edifici e di impinti: ) gli immobili ricdenti nell'mbito dell disciplin dell prte second e dell'rticolo 136, comm 1, lettere b) e c), del decreto legisltivo gennio 004, n. 4, recnte il codice dei beni culturli e del pesggio nei csi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un lterzione inccettbile del loro crttere o spetto con prticolre riferimento i crtteri storici o rtistici; b) i fbbricti industrili, rtiginli e gricoli non residenzili qundo gli mbienti sono riscldti per esigenze del processo produttivo o utilizzndo reflui energetici del processo produttivo non ltrimenti utilizzbili; c) i fbbricti isolti con un superficie utile totle inferiore 50 metri qudrti; c-bis) gli impinti instllti i fini del processo produttivo relizzto nell edificio, nche se utilizzti, in prte non prepondernte, per gli usi tipici del settore civile. Art. 4. Adozione di criteri generli, di un metodologi di clcolo e requisiti dell prestzione energetic 1. Entro centoventi giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente dell Repubblic, sono definiti: ) i criteri generli, le metodologie di clcolo e i requisiti minimi finlizzti l contenimento dei consumi di energi e l rggiungimento degli obiettivi di cui ll'rticolo 1, tenendo conto di qunto riportto nell'llegto «B» e dell destinzione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinno l progettzione, l'instllzione, l'esercizio, l mnutenzione e l'ispezione degli impinti termici per l climtizzzione invernle ed estiv degli edifici, per l preprzione dell'cqu cld per usi igienici snitri e, limittmente l settore terzirio, per l'illuminzione rtificile degli edifici; b) i criteri generli di prestzione energetic per l'edilizi sovvenziont e convenziont, nonché per l'edilizi pubblic e privt, nche rigurdo ll ristrutturzione degli edifici esistenti e sono indicte le metodologie di clcolo e i requisiti minimi finlizzti l rggiungimento degli obiettivi di cui ll'rticolo 1, tenendo conto di qunto riportto nell'llegto «B» e dell destinzione d'uso degli edifici; c) i requisiti professionli e i criteri di ccreditmento per ssicurre l qulificzione e l'indipendenz degli esperti o degli orgnismi cui ffidre l certificzione energetic degli edifici e l'ispezione degli impinti di climtizzzione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque nni e ggiornti in funzione dei progressi dell tecnic.. I decreti di cui l comm 1 sono dottti su propost del Ministro delle ttività produttive, di concerto con il Ministro delle infrstrutture e dei trsporti e con il Ministro dell'mbiente e dell tutel del territorio, cquisit 1'intes con l Conferenz unifict, sentiti il Consiglio nzionle delle ricerche, di seguito denominto CNR, l'ente per le nuove tecnologie l'energi e l'mbiente, di seguito denominto ENEA, il Consiglio nzionle consumtori e utenti, di seguito denominto CNCU. 8

10 Articolo 5 - Articolo 6 Art. 5. Meccnismi di cooperzione 1. Il Ministro delle ttività produttive, di concerto con i Ministri dell'mbiente e dell tutel del territorio delle infrstrutture e dei trsporti, cquisit l'intes con l Conferenz unifict, promuove, senz nuovi o ulteriori oneri crico del bilncio dello Stto, inizitive di rccordo, concertzione e cooperzione per l'ttuzione dei decreti di cui ll'rticolo 4, comm 1, nche con il supporto dell'enea e del CNR, finlizzti : ) fvorire l'integrzione dell questione energetico mbientle nelle diverse politiche di settore; b) sviluppre e qulificre i servizi energetici di pubblic utilità; c) fvorire l relizzzione di un sistem di ispezione degli impinti ll'interno degli edifici, minimizzndo l'imptto e i costi di queste ttività sugli utenti finli; d) sviluppre un sistem per un'ppliczione integrt ed omogene su tutto il territorio nzionle dell normtiv; e) predispone progetti mirti, tti fvorire l qulificzione professionle e l'occupzione. Art. 6. (Modificto dll rt. del D. Lgs n. 311/06) 1. Entro un nno dll dt di entrt in vigore del presente decreto, gli edifici di nuov costruzione e quelli di cui ll'rticolo 3, comm, letter ), sono dotti, l termine dell costruzione medesim ed cur del costruttore, di un ttestto di certificzione energetic, redtto secondo i criteri e le metodologie di cui ll'rticolo 4, comm 1. Certificzione energetic degli edifici 1-bis. Le disposizioni del presente rticolo si pplicno gli edifici che non ricdono nel cmpo di ppliczione del comm 1 con l seguente grdulità temporle e con onere crico del venditore o*, con riferimento l comm 4, del loctore: ) decorrere dl 1 luglio 007, gli edifici di superficie utile superiore metri qudrti, nel cso di trsferimento titolo oneroso dell intero immobile; b) decorrere dl 1 luglio 008, gli edifici di superficie utile fino metri qudrti, nel cso di trsferimento titolo oneroso dell intero immobile con l esclusione delle singole unità immobiliri; c) decorrere dl 1 luglio 009 lle singole unità immobiliri, nel cso di trsferimento titolo oneroso. 1-ter. A decorrere dl 1 gennio 007, l ttestto di certificzione energetic dell edificio o dell unità immobilire interesst, conforme qunto specificto l comm 6, è necessrio per ccedere gli incentivi ed lle gevolzioni di qulsisi ntur, si come sgrvi fiscli o contributi *Modific pportt dll rt. 13, comm 1, letter b) del Decreto Legisltivo 3 mrzo 011, n. 8 Attuzione dell direttiv 009/8/CE sull promozione dell uso dell energi d fonti rinnovbili, recnte modific e succesiiv brogzione delle direttive 001/77/CE e 003/30/CE. 9

11 Articolo 6 crico di fondi pubblici o dell generlità degli utenti, finlizzti l migliormento delle prestzioni energetiche dell unità immobilire, dell edificio o degli impinti. Sono in ogni cso ftti slvi i diritti cquisiti ed il legittimo ffidmento in relzione d inizitive già formlmente vvite relizzzione o notificte ll mministrzione competente, per le quli non necessit il preventivo ssenso o concessione d prte dell medesim. 1-quter. A decorrere dl 1 luglio 007, tutti i contrtti, nuovi o rinnovti, reltivi ll gestione degli impinti termici o di climtizzzione degli edifici pubblici, o nei quli figur comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere l predisposizione dell ttestto di certificzione energetic dell edificio o dell unità immobilire interessti entro i primi sei mesi di vigenz contrttule, con predisposizione ed esposizione l pubblico dell trg energetic.. L certificzione per gli pprtmenti di un condominio può fondrsi, oltre sull vlutzione dell'pprtmento interessto: ) su un certificzione comune dell'intero edificio, per i condomini dotti di un impinto termico comune; b) sull vlutzione di un ltro pprtmento rppresenttivo dello stesso condominio e dell stess tipologi. -bis. Slvo qunto previsto dll rticolo 8, comm, l ttestto di qulificzione energetic può essere predisposto cur dell interessto, l fine di semplificre il rilscio dell certificzione energetic, come precisto l comm dell llegto A. *-ter. Nei contrtti di comprvendit o di loczione di edifici o di singole unità immobiliri è inserit pposit clusol con l qule l cquirente o il conduttore dnno tto di ver ricevuto le informzioni e l documentzione in ordine ll certificzione energetic degli edifici. Nel cso di loczione, l disposizione si pplic solo gli edifici e lle unità immobiliri già dotte di ttestto di certificzione energetic i sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quter. *-quter. Nel cso di offert di trsferimento titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliri, decorrere dl 1 gennio 01 gli nnunci commercili di vendit riportno l indice di prestzione energetic contenuto nell ttestto di certificzione energetic. 3. Nel cso di trsferimento titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliri già dotti di ttestto di certificzione energetic in bse i commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quter, detto ttestto è llegto ll tto di trsferimento titolo oneroso, in originle o copi utentict. ABROGATO** 4. Nel cso di loczione di interi immobili o di singole unità immobiliri già dotto di ttestto di certificzione energetic in bse i commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quter, detto ttestto è messo disposizione del conduttore o d esso consegnto in copi dichirt dl proprietrio conforme ll originle in suo possesso. ABROGATO** *Aggiunti dll rt. 13, comm 1, letter c) del Decreto Legisltivo 3 mrzo 011, n. 8 Attuzione dell direttiv 009/8/CE sull promozione dell uso dell energi d fonti rinnovbili, recnte modific e succesiiv brogzione delle direttive 001/77/CE e 003/30/CE. **Abrogti dll Legge 6 gosto 008, n. 133 Conversione in legge, con modificzioni, del decreto-legge 5 giugno 008, n. 11, recnte disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, l semplificzione, l competitività, l stbilizzzione dell finnz pubblic e l perequzione tributri. 10

12 Articolo 6 - Articolo 7 5. L'ttestto reltivo ll certificzione energetic, rilscito i sensi del comm 1, h un vlidità temporle mssim di dieci nni prtire dl suo rilscio, ed è ggiornto d ogni intervento di ristrutturzione che modific l prestzione energetic dell edificio o dell impinto. 6. L ttestto di certificzione energetic comprende i dti reltivi ll efficienz energetic propri dell edificio, i vlori vigenti norm di legge e vlori di riferimento, che consentono i cittdini di vlutre e confrontre l prestzione energetic dell edificio. L ttestto è corredto d suggerimenti in merito gli interventi più significtivi ed economicmente convenienti per il migliormento dell predett prestzione. 7. Negli edifici di proprietà pubblic o dibiti d uso pubblico, l cui metrtur utile totle super i metri qudrti, l ttestto di certificzione energetic è ffisso nello stesso edificio cui si riferisce in luogo fcilmente visibile per il pubblico. 8. Gli edifici di proprietà pubblic che sono oggetto dei progrmmi di cui ll rticolo 13, comm, dei decreti dottti dl Ministero delle ttività produttive il 0 luglio 004, sono tenuti l rispetto dei commi 5 e 6 e ll ffissione dell ttestto di certificzione energetic in luogo fcilmente visibile l pubblico. 9. Entro centottnt giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto, il Ministro delle ttività produttive, di concerto con i Ministri dell mbiente e dell tutel del territorio, delle infrstrutture e dei trsporti, d intes con l Conferenz unifict, vvlendosi delle metodologie di clcolo definite con i decreti di cui ll rticolo 4, comm 1, e tenuto conto di qunto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guid nzionli per l certificzione energetic degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo nche metodi semplificti che minimizzino gli oneri. Art. 7. Esercizio e mnutenzione degli impinti termici per l climtizzzione invernle e estiv 1. Il proprietrio, il conduttore, l'mministrtore di condominio, o per essi un terzo, che se ne ssume l responsbilità, mntiene in esercizio gli impinti e provvede ffinché sino eseguite le operzioni di controllo e di mnutenzione secondo le prescrizioni dell normtiv vigente.. L'opertore incricto del controllo e dell mnutenzione degli impinti per l climtizzzione invernle ed estiv, esegue dette ttività regol d'rte, nel rispetto dell normtiv vigente. L'opertore, l termine delle medesime operzioni, h l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rpporto di controllo tecnico conformemente i modelli previsti dlle norme del presente decreto e dlle norme di ttuzione, in relzione lle tipologie e potenzilità dell'impinto, d rilscire l soggetto di cui l comm 1 che ne sottoscrive copi per ricevut e pres visione. 11

13 Articolo 8 - Articolo 9 Art. 8. (Modificto dll rt. 3 del D. Lgs n. 311/06) Relzione tecnic, ccertmenti e ispezioni 1. L documentzione progettule di cui ll'rticolo 8, comm 1, dell legge 9 gennio 1991, n. 10, è compilt secondo le modlità stbilite con decreto del Ministro delle ttività produttive, di concerto con il Ministro dell'mbiente e dell tutel del territorio, d dottre entro centottnt giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto, sentit l Conferenz unifict.. L conformità delle opere relizzte rispetto l progetto e lle sue eventuli vrinti ed ll relzione tecnic di cui l comm 1, nonchè l ttestto di qulificzione energetic dell edificio come relizzto, devono essere sseverti dl direttore dei lvori e presentti l comune di competenz contestulmente ll dichirzione di fine lvori senz lcun onere ggiuntivo per il committente. L dichirzione di fine lvori è inefficce qulsisi titolo se l stess non è ccompgnt d tle documentzione ssevert. 3. Un copi dell documentzione di cui i commi 1 e è conservt dl comune, nche i fini degli ccertmenti di cui l l comm 4. A tle scopo, il comune può richiedere l consegn dell documentzione nche in form informtic. 4. Il comune, nche vvlendosi di esperti o di orgnismi esterni, qulificti e indipendenti, definisce le modlità di controllo, i fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ccertmenti e ispezioni in corso d'oper, ovvero entro cinque nni dll dt di fine lvori dichirt dl committente, volte verificre l conformità ll documentzione progettule di cui l comm I comuni effettuno le operzioni di cui l comm 4 nche su richiest del committente, dell'cquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli ccertmenti ed ispezioni di cui l presente comm è posto crico dei richiedenti. Art. 9. (Modificto dll rt. 4 del D. Lgs n. 311/06) Funzioni delle regioni e degli enti locli 1. Le regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno provvedono ll'ttuzione del presente decreto.. Le utorità competenti relizzno, con cdenz periodic, privilegindo ccordi tr gli enti locli o nche ttrverso ltri orgnismi pubblici o privti di cui si grntit l qulificzione e l'indipendenz, gli ccertmenti e le ispezioni necessrie ll'osservnz delle norme reltive l contenimento dei consumi di energi nell'esercizio e mnutenzione degli impinti di climtizzzione e ssicurno che l copertur dei costi vveng con un equ riprtizione tr tutti gli utenti finli e l'integrzione di quest ttività nel sistem delle ispezioni degli impinti ll'interno degli edifici previsto ll'rticolo 1, comm 44, dell legge 3 gosto 004, n. 39, così d grntire il minor onere e il minor imptto possibile crico dei cittdini; 1

14 Articolo 9 tli ttività, le cui metodologie e requisiti degli opertori sono previsti di decreti di cui ll'rticolo 4, comm 1, sono svolte secondo principi di imprzilità, trsprenz, pubblicità, omogeneità territorile e sono finlizzte : ) ridurre il consumo di energi e i livelli di emissioni inquinnti; b) correggere le situzioni non conformi lle prescrizioni del presente decreto; c) rispettre qunto prescritto ll'rticolo 7; d) monitorre l'efficci delle politiche pubbliche. 3. Le regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno, llo scopo di fcilitre e omogeneizzre territorilmente l'impegno degli enti o orgnismi preposti gli ccertmenti e lle ispezioni sugli edifici e sugli impinti, nonché per dempiere in modo più efficce gli obblighi previsti l comm, possono promuovere l relizzzione di progrmmi informtici per l costituzione dei ctsti degli impinti di climtizzzione presso le utorità competenti, senz nuovi o mggiori oneri per gli interessti. In questo cso, stbilendo contestulmente l'obbligo per i soggetti di cui ll'rticolo 7, comm 1, di comunicre i comuni le principli crtteristiche del proprio impinto e le successive modifiche significtive e per i soggetti di cui ll'rticolo 17 del decreto del Presidente dell Repubblic dicembre 1999, n. 551, di comunicre le informzioni reltive ll'ubiczione e ll titolrità degli impinti riforniti negli ultimi dodici mesi. 3-bis. Ai sensi dell rticolo 1, comm 3, le regioni e le province utonome di Trento e Bolzno in ccordo con gli Enti locli, predispongono entro il 31 dicembre 008 un progrmm di sensibilizzzione e riqulificzione energetic del prco immobilire territorile, sviluppndo in prticolre lcuni dei seguenti spetti: ) l relizzzione di cmpgne di informzione e sensibilizzzione dei cittdini, nche in collborzione con le imprese distributrici di energi elettric e gs, in ttuzione dei decreti del Ministro delle ttività produttive 0 luglio 004 concernenti l efficienz energetic negli usi finli; b) l ttivzione di ccordi con le prti socili interesste ll mteri; c) l ppliczione di un sistem di certificzione energetic coerente con i principi generli del presente decreto legisltivo; d) l relizzzione di dignosi energetiche prtire dgli edifici presumibilmente più bss efficienz; e) l definizione di regole coerenti con i principi generli del presente decreto legisltivo per eventuli sistemi di incentivzione locli; f) l fcoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finnzimento gevolto destinti ll relizzzione degli interventi di migliormento individuti con le dignosi energetiche nell ttestto di certificzione energetic, o in occsione delle ttività ispettive di cui ll llegto L, comm

15 Articolo 9 - Articolo 10 3-ter. Ai fini dell predisposizione del progrmm di cui l comm 3-bis, i comuni possono richiedere i proprietri e gli mministrtori degli immobili nel territorio di competenz di fornire gli elementi essenzili, complementri quelli previsti per il ctsto degli impinti di climtizzzione di cui l comm 3, per l costituzione di un sistem informtivo reltivo gli usi energetici degli edifici. A titolo esemplifictivo, tr detti elementi, si segnlno: il volume lordo climtizzto, l superficie utile corrispondente e i reltivi consumi di combustibile e di energi elettric. 3-quter. Su richiest delle regioni e dei comuni, le ziende di distribuzione dell energi rendono disponibili i dti che le predette mministrzioni ritengono utili per i riscontri e le elborzioni necessrie ll migliore costituzione del sistem informtivo di cui l comm 3-ter. 3-quinquies. I dti di cui i commi 3, 3-ter e 3-quter possono essere utilizzti dll pubblic mministrzione esclusivmente i fini dell ppliczione del presente decreto legisltivo. 4. Per gli impinti che sono dotti di genertori di clore di età superiore quindici nni, le utorità competenti effettuno, con le stesse modlità previste l comm, ispezioni dell impinto termico nel suo complesso comprendendo un vlutzione del rendimento medio stgionle del genertore e un consulenz su interventi migliortivi che possono essere correlti. 5. Le regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno riferiscono periodicmente ll Conferenz unifict e i Ministeri delle ttività produttive, dell'mbiente e dell tutel del territorio e delle infrstrutture e dei trsporti, sullo stto di ttuzione del presente decreto. 5-bis. Le regioni, le province utonome di Trento e Bolzno e gli Enti locli considerno, nelle normtive e negli strumenti di pinificzione ed urbnistici di competenz, le norme contenute nel presente decreto, ponendo prticolre ttenzione lle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte ll uso rzionle dell energi e ll uso di fonti energetiche rinnovbili, con indiczioni nche in ordine ll orientmento e ll conformzione degli edifici d relizzre per mssimizzre lo sfruttmento dell rdizione solre e con prticolre cur nel non penlizzre, in termini di volume edificbile, le scelte conseguenti. Art. 10. Monitorggio, nlisi, vlutzione e degumento dell normtiv energetic nzionle e regionle 1. Il Ministero delle ttività produttive, il Ministero dell'mbiente e dell tutel del territorio, le regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno, per qunto di rispettiv competenz ed nche vvlendosi di ccordi con enti tecnico scientifici e genzie, pubblici e privti, provvedono rilevre il grdo di ttuzione del presente decreto, vlutndo i risultti conseguiti e proponendo eventuli interventi di degumento normtivo. 14

16 Articolo 10. In prticolre, le regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno provvedono lle seguenti ttività: ) rccolt e ggiornmento dei dti e delle informzioni reltivi gli usi finli dell'energi in edilizi e l loro elborzione su scl regionle per un conoscenz del ptrimonio immobilire esistente nei suoi livelli prestzionli di riferimento; b) monitorggio dell'ttuzione dell legislzione regionle e nzionle vigente, del rggiungimento degli obiettivi e delle problemtiche inerenti; c) vlutzione dell'imptto sugli utenti finli dell'ttuzione dell legislzione di settore in termini di dempimenti burocrtici, oneri posti loro crico e servizi resi; d) vlutzione dell'imptto del presente decreto e dell legislzione di settore sul mercto immobilire regionle, sulle imprese di costruzione, di mterili e componenti per l'edilizi e su quelle di produzione e di instllzione e mnutenzione di impinti di climtizzzione;e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del qudro legisltivo e regolmentre che superi gli ostcoli normtivi e di ltr ntur che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto; f) studio di scenri evolutivi in relzione ll domnd e ll'offert di energi del settore civile; g) nlisi e vlutzione degli spetti energetici e mbientli dell'intero processo edilizio, con prticolre ttenzione lle nuove tecnologie e i processi di produzione, trsporto, smltimento e demolizione; h) propost di provvedimenti e misure necessrie uno sviluppo orgnico dell normtiv energetic nzionle per l'uso efficiente dell'energi nel settore civile. 3. I risultti delle ttività di cui l comm sono trsmessi l Ministero delle ttività produttive ed l Ministero dell'mbiente e dell tutel del territorio, che provvedono riunirli, elborrli ed integrrli con i risultti di nloghe ttività utonome livello nzionle, l fine di pervenire d un qudro conoscitivo unitrio d trsmettere nnulmente l Prlmento d integrzione dell relzione previst i sensi dell'rticolo 0 dell legge 9 gennio 1991, n. 10, nonché ll Conferenz unifict. Il Ministero delle ttività produttive ed il Ministero dell'mbiente e dell tutel del territorio provvedono ltresì l monitorggio dell legislzione negli Stti membri dell'unione europe, per lo sviluppo di zioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinto, riferendone l Prlmento ed ll Conferenz unifict nell'mbito del qudro conoscitivo di cui l periodo precedente. 15

17 Articolo 11 - Articolo 1 - Articolo 13 TITOLO II NORME TRANSITORIE Art. 11. (Modificto dll rt. 5 del D. Lgs n. 311/06) Requisiti dell prestzione energetic degli edifici 1. Fino ll dt di entrt in vigore dei decreti di cui ll'rticolo 4, comm 1, il clcolo dell prestzione energetic degli edifici nell climtizzzione invernle ed, in prticolre, il fbbisogno nnuo di energi primri è disciplinto dll legge 9 gennio 1991, n. 10, come modifict dl presente decreto, dlle norme ttutive e dlle disposizioni di cui ll'llegto I. 1-bis. Fino ll dt di entrt in vigore delle Linee guid nzionli per l certificzione energetic degli edifici, di cui ll rticolo 6, comm 9, l ttestto di certificzione energetic degli edifici è sostituito tutti gli effetti dll ttestto di qulificzione energetic rilscito i sensi dell rticolo 8, comm, o d un equivlente procedur di certificzione energetic stbilit dl comune con proprio regolmento ntecedente ll dt dell 8 ottobre ter. Trscorsi dodici mesi dll emnzione delle Linee guid nzionli di cui ll rticolo 6, comm 9, l ttestto di qulificzione energetic e l equivlente procedur di certificzione energetic stbilit dl comune perdono l loro efficci i fini di cui l comm 1-bis. Art. 1. Esercizio, mnutenzione e ispezione degli impinti termici 1. Fino ll dt di entrt in vigore dei decreti di cui ll'rticolo 4, comm 1, il contenimento dei consumi di energi nell'esercizio e mnutenzione degli impinti termici esistenti per il riscldmento invernle, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli orgnismi esterni incricti delle ispezioni stesse sono disciplinti dgli rticoli 7 e 9, dl decreto del Presidente dell Repubblic del 6 gosto 1993, n. 41, e successive modificzioni, e dlle disposizioni di cui ll'llegto L. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 13. Misure di ccompgnmento 1. Il Ministero delle ttività produttive, predispone progrmmi, progetti e strumenti di informzione, educzione e formzione l risprmio energetico.. I progrmmi e i progetti di cui sopr privilegino le sinergie di competenz e di risorse dei pertinenti settori delle mministrzioni regionli e possono essere relizzti nche vvlendosi di ccordi con enti tecnico scientifici e genzie, pubblici e privti. Gli stessi progrmmi e progetti hnno come obiettivo: ) l pien ttuzione del presente decreto ttrverso nuove e incisive forme di comuniczione rivolte i cittdini, e gli opertori del settore tecnico e del mercto immobilire; 16

18 Articolo 14 - Articolo 15 b) l sensibilizzzione degli utenti finli e dell scuol con prticolre ttenzione ll pres di coscienz che porti modifiche dei comportmenti dei cittdini nche ttrverso l diffusione di indictori che esprimono l'imptto energetico e mbientle livello individule e collettivo. Tr questi indictori, per immeditezz ed elevto contenuto comunictivo, si segnl l'impront ecologic; c) l'ggiornmento del circuito professionle e l formzione di nuovi opertori per lo sviluppo e l qulificzione di servizi, nche innovtivi, nelle diverse fsi del processo edilizio con prticolre ttenzione ll'efficienz energetic e ll instllzione e mnutenzione degli impinti di climtizzzione e illuminzione; d) l formzione di esperti qulificti e indipendenti cui ffidre il sistem degli ccertmenti e delle ispezioni edili ed impintistiche. 3. Le ttività per il rggiungimento degli obiettivi di cui l comm, lettere ) e b), sono integrte nel pino nzionle di educzione e informzione sul risprmio e sull'uso efficiente dell'energi relizzto dl Ministero delle ttività produttive, di concerto con il Ministero dell'mbiente e dell tutel del territorio, i sensi dell'rticolo 1 comm 119, letter ), dell legge 3 gosto 004, n. 39, limittmente gli nni 005 e 006. Gli strumenti predisposti nell'mbito di quest ttività e i risultti rggiunti sono resi disponibili lle regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno. 4. Le ttività per il rggiungimento degli obiettivi di cui l comm, lettere c) e d) competono lle regioni e lle province utonome di Trento e Bolzno, che possono provvedervi nell'mbito delle risorse umne, finnzirie e strumentli disponibili legislzione vigente. Art. 14. Copertur finnziri 1. All'ttuzione del presente decreto, ftt eccezione per le misure di ccompgnmento di cui ll'rticolo 13, comm 3, si dovrà provvedere con le risorse umne, finnzirie e strumentli disponibili legislzione vigente, senz nuovi o mggiori oneri per l finnz pubblic.. Agli oneri derivnti dlle misure di ccompgnmento di cui ll'rticolo 13, comm 3, pri euro per ciscuno degli nni 005 e 006, si provvede medinte utilizzo delle risorse dell'utorizzzione di spes di cui ll'rticolo 1, comm 119, letter ), dell legge 4 gosto 004, n. 39. Art. 15. (Modificto dll rt. 6 del D. Lgs n. 311/06) Snzioni 1. Il professionist qulificto che rilsci l relzione di cui ll'rticolo 8 compilt senz il rispetto delle modlità stbilite nel decreto di cui ll'rticolo 8, comm 1, o un ttestto di certificzione o qulificzione energetic senz il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui ll'rticolo 4, comm 1, è punito con l snzione mministrtiv pri l 30 per cento dell prcell clcolt secondo l vigente triff professionle. 17

19 Articolo 15. Slvo che il ftto costituisc reto, il professionist qulificto che rilsci l relzione di cui ll'rticolo 8 o un ttestto di certificzione o qulificzione energetic non veritieri, è punito con l snzione mministrtiv pri l 70 per cento dell prcell clcolt secondo l vigente triff professionle; in questo cso l'utorità che pplic l snzione deve drne comuniczione ll'ordine o l collegio professionle competente per i provvedimenti disciplinri conseguenti. 3. Il direttore dei lvori che omette di presentre l comune l'sseverzione di conformità delle opere e dell ttestto di qulificzione energetic, di cui ll'rticolo 8, comm, contestulmente ll dichirzione di fine lvori, è punito con l snzione mministrtiv pri l 50 per cento dell prcell clcolt secondo vigente triff professionle; l'utorità che pplic l snzione deve drne comuniczione ll'ordine o l collegio professionle competente per i provvedimenti disciplinri conseguenti. 4. Slvo che il ftto costituisc reto, il direttore dei lvori che present l comune l sseverzione di cui ll'rticolo 8, comm, nell qule ttest flsmente l correttezz dell ttestto di qulificzione energetic o l conformità delle opere relizzte rispetto l progetto o ll relzione tecnic di cui ll rticolo 8, comm 1, dell legge 9 gennio 1991, n. 10, è punito con l snzione mministrtiv di euro. 5. Il proprietrio o il conduttore dell'unità immobilire, l'mministrtore del condominio, o l'eventule terzo che se ne è ssunt l responsbilità, che non ottemper qunto stbilito dell'rticolo 7, comm 1, è punito con l snzione mministrtiv non inferiore 500 euro e non superiore euro. 6. L'opertore incricto del controllo e mnutenzione, che non ottemper qunto stbilito ll'rticolo 7, comm, è punito con l snzione mministrtiv non inferiore euro e non superiore euro. L'utorità che pplic l snzione deve drne comuniczione ll Cmer di commercio, industri, rtiginto e gricoltur di pprtenenz per i provvedimenti disciplinri conseguenti. 7. Il costruttore che non consegn l proprietrio, contestulmente ll'immobile, l'originle dell certificzione energetic di cui ll'rticolo 6, comm 1, è punito con l snzione mministrtiv non inferiore euro e non superiore euro. 8. In cso di violzione dell'obbligo previsto dll'rticolo 6, comm 3, il contrtto è nullo. L nullità può essere ftt vlere solo dll cquirente. 9. In cso di violzione dell'obbligo previsto dll'rticolo 6, comm 4, il contrtto è nullo. L nullità può essere ftt vlere solo dl conduttore. ABROGATO* ABROGATO* *Abrogti dll Legge 6 gosto 008, n. 133 Conversione in legge, con modificzioni, del decreto-legge 5 giugno 008, n. 11, recnte disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, l semplificzione, l competitività, l stbilizzzione dell finnz pubblic e l perequzione tributri. 18

20 Articolo 16 - Articolo 17 Art. 16. (Modificto dll rt. 7 del D. Lgs n. 311/06) Abrogzioni e disposizioni finli 1. Sono brogte le seguenti norme dell legge 9 gennio 1991, n. 10: ) l'rticolo 4, commi 1, e 4; l'rticolo 8, commi 3 e 4; l'rticolo 9; l'rticolo 30; l'rticolo 31, comm ; l rticolo 33, commi 1 e ; l'rticolo 34, comm 3. 1-bis. Il comm dell rticolo 6 dell legge 9 gennio 1991, n. 10, è sostituito dl seguente:. Per gli interventi sugli edifici e sugli impinti volti l contenimento del consumo energetico ed ll utilizzzione delle fonti di energi di cui ll rticolo 1, individuti ttrverso un ttestto di certificzione energetic o un dignosi energetic relizzt d un tecnico bilitto, le pertinenti decisioni condominili sono vlide se dottte con l mggiornz semplice delle quote millesimli.. Il decreto del Presidente dell Repubblic 6 gosto 1993, n. 41, si pplic, in qunto comptibile con il presente decreto legisltivo, e può essere modificto o brogto con i decreti di cui ll rticolo 4. Di tle decreto sono brogte le seguenti norme: ) l'rticolo 5, commi 1,, 3 e 4; l'rticolo 7, comm 7; l'rticolo 8; l rticolo 11, commi 4, 1, 14, 15, 16, 18, 19, È brogto l'rticolo 1 del decreto del Ministro dell'industri commercio e rtiginto in dt 6 gosto 1994, pubblicto nell Gzzett Ufficile n. 197 del 4 gosto 1994, recnte recepimento delle norme UNI ttutive del decreto del Presidente dell Repubblic del 6 gosto 1993, n. 41, recnte il regolmento per il contenimento dei consumi di energi degli impinti termici degli edifici, e rettific del vlore limite del fbbisogno energetico normlizzto. 4. Gli llegti, che costituiscono prte integrnte del presente decreto, sono modificti con decreto del Ministro delle ttività produttive, di concerto con i Ministri dell'mbiente e dell tutel del territorio e delle infrstrutture e trsporti, sentit l Conferenz unifict, in conformità lle modifiche tecniche rese necessrie dl progresso ovvero quelle introdotte livello comunitrio norm dell'rticolo 13 dell legge 4 febbrio 005, n. 11. Art. 17. Clusol di cedevolezz 1. In relzione qunto disposto dll'rticolo 117, quinto comm, dell Costituzione, e ftto slvo qunto previsto dll'rticolo 16, comm 3, dell legge 4 febbrio 005, n. 11, per le norme fferenti mterie di competenz esclusiv delle regioni e province utonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministerili pplictivi nelle mterie di legislzione concorrente si pplicno per le regioni e province utonome che non bbino ncor provveduto l recepimento dell direttiv 00/91/CE fino ll dt di entrt in vigore dell normtiv di ttuzione dottt d ciscun regione e provinci utonom. 19

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