Dott. Salvatore Giordano Commercialista in Salerno
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- Cesarina Graziani
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1 Dott. Salvatore Giordano Commercialista in Salerno
2 Premessa La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), ai commi ha disciplinato l adempimento spontaneo dei contribuenti, compreso il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/97). E stato altresì modificato l art. 2, comma 8 del DPR 322/98 che consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, per correggere errori o omissioni, non oltre i termini previsti per la decadenza del periodo di accertamento (solo quelle a sfavore; per quelle a favore un anno), fermo restando l applicazione dell art. 13 del D. Lgs. 472/97.
3 Tasso legale Il ravvedimento è corretto se oltre all imposta, vengono pagati anche gli interessi e le sanzioni ridotte. Per ciò che concerne gli interessi si fa presente che dal 1 gennaio 2015 il D. M. 11/12/2014 ha portato il tasso legale allo 0,5%.
4 Premessa Il D. Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Legge delega fiscale n. 23/2014, interviene a modificare il sistema sanzionatorio per violazioni tributarie in campo sia penale, sia amministrativo. Le principali novità riguardano la disciplina delle sanzioni penali, laddove sul piano delle sanzioni amministrative le modifiche appaiono meno dirompenti coinvolgendo sia la disciplina speciale, ossia singole fattispecie sanzionatorie, sia quella generale. Le novità sono diverse, andando dalla parziale revisione della disciplina sulla responsabilità sanzionatoria del rappresentante di un soggetto diverso da una società ovvero da un ente con personalità giuridica, all obbligo per gli Uffici di contestare la recidiva; dal concorso di violazioni e continuazione al ravvedimento operoso, fino alla responsabilità del cessionario di azienda ed al fermo amministrativo.
5 Regime transitorio Appare poco comprensibile il regime transitorio dettato dall art. 32 del D. Lgs. n. 158/2015, ai sensi del quale le modifiche in materia di sanzioni amministrative saranno applicabili a decorrere dal 1 gennaio Nonostante il rinvio della decorrenza non sembrano esserci dubbi circa l operare del favor. Si evidenzia che il Disegno di Legge di stabilità per il 2016 prevede la soppressione di detta previsione. Sennonché, nonostante la Legge di stabilità sia destinata a entrare in vigore il 1 gennaio 2016, il fatto che venga abrogata la norma che rinviava al 2017 l applicazione delle modifiche in materia di sanzioni amministrative porta a concludere che, al 1 gennaio 2016, dette modifiche diventino applicabili a far data dall entrata in vigore del D. Lgs. n. 158/2015, ossia dal 22 ottobre 2015.
6 Decorrenza nuove riduzioni Circolare 6/E/2015 Le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che alla data del siano già state constatate dall ufficio ma non siano ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento (per il ravvedimento lunghissimo limitatamente ai tributi amministrati dall AdE). In virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le violazioni contestate prima di tale data, fermo restando la mancata notifica di atti di liquidazione ed accertamento (anche comunicazioni ex art. 36-bis e 36- ter DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72)
7 Verifica in corso Si può procedere alla regolarizzazione spontanea anche dopo che sia iniziata una verifica, accesso o ispezione ma prima della notifica di atti di liquidazione o accertamento. In caso di avvio di un attività ispettiva il contribuente può attendere la conclusione delle indagini e la notifica del PVC, per poi valutare su quali rilievi elevati intervenire con la correzione spontanea.
8 Non cambia nulla Ravvedibile in 90 gg Si applica la lettera c) dell art. 13 D. Lgs. 472/97 Dichiarazione tardiva sanzione fissa: 25,00 Imposte non versate sanzione 30/8= 3,75% se il versamento è effettuato oltre i 90 gg. (prima dei 15 gg ravvedimento sprint; entro i 30 gg ravvedimento breve; entro 90 gg. intermedia) La dichiarazione omessa si ricorda che non è ravvedibile. Dichiarazione tardiva
9 Dichiarazione tardiva Compilazione del modello F24 Occorre indicare il codice 8911 e l anno di riferimento (2015) in cui è stata commessa la violazione di tardiva presentazione. La sanzione ridotta si applica per ciascuna dichiarazione (redditi/iva/irap) a prescindere dalla dichiarazione unificata (C.M. 54/2002)
10 Imposte non versate Il sistema sanzionatorio tributario previsto dall'ordinamento italiano (D. Lgs. n. 471/1997) individua molteplici violazioni di norme tributarie, disponendo per ognuna di esse un'apposita sanzione amministrativa, che può essere fissa o proporzionale. Conoscere l'entità della sanzione applicabile per l'errore commesso è fondamentale per addivenire a una corretta applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso. Il tardivo o mancato versamento totale/parziale degli importi dovuti comporta l'irrogazione di un'apposita sanzione amministrativa (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), pari al 30%. La riforma sanzionatoria (D. Lgs. 158/2015) introduce una nuova disposizione che prevede la riduzione alla metà, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, della sanzione pari al 30 per cento prevista per ritardati ed omessi versamenti diretti.
11 Imposte non versate Termine Sanzione attuale Novità D. Lgs. 158/2015 Entro 14 giorni 2% per ogni giorno di ritardo 1% per ogni giorno di ritardo Dal 15 al 90 30% 15% Dal 91 30% 30%
12 Esempio: Unico 2014 infedele presentato il Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione ANTE LEGGE STABILITA POST LEGGE STABILITA Entro il termine a disposizione dell ufficio per esperire l accertamento Dichiarazione infedele Termini
13 Esempio: Unico 2015 infedele presentato il NOVITA Entro 90 gg Riduzione 1/9 Riduzione 1/8 Riduzione 1/7 Riduzione 1/6 Dichiarazione infedele Riduzione sanzione
14 Esempio: Unico 2015 infedele presentato il La riduzione della sanzione alla metà, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, della sanzione pari al 30 per cento avrà effetto in particolare sui versamenti eseguiti spontaneamente dai contribuenti. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% (e non più 30%), oltre a quanto previsto per i ravvedimenti (comma 1, art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In sostanza, i pagamenti effettuati entro i 90 giorni avranno una riduzione del 50% delle relative sanzioni: nello schema che segue vengono esposte le sanzioni in caso di ravvedimento, come risultano attualmente e come verranno modificate. La suddetta sanzione si applica in ogni caso di mancato pagamento di un tributo nei termini ordinari, ad eccezione dei tributi iscritti a ruolo. Termine Sanzione attuale Novità D. Lgs. 158/2015 Entro 14 giorni 0,2% per ogni giorno di ritardo 0,1% per ogni giorno di ritardo Dal 15 al 30 3% 1,5% Dal 31 al 90 3,33% 1,67%
15 . Entro 90 gg Entro un anno 1/9 del 15% = 1,67% 1/8 del 30%= 3,75% Entro due anni 1/7 del 30%= 4,29% Oltre due anni 1/6 del 30%= 5% Errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale Sanzione base applicabile: 30%
16 . Dal termine per la presentazione della dichiarazione infedele Entro 90 gg Entro un anno 1/9 del 100% = 11,11% 1/8 del 100%= 12,50% Entro due anni 1/7 del 100%= 14,29% Oltre due anni 1/6 del 100%= 16,67% Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale Sanzione base applicabile: 100%
17 Problema della sanzione nei 90 giorni Il ravvedimento nei 90 gg. può essere fatto per i versamenti dal giorno in cui scadeva il pagamento; per le dichiarazioni dal giorno successivo al termine per la presentazione (circ. 23/E del ) Il D. Lgs. 158/2015, per correggere un anomalia della previgente formulazione, che rendeva di difficile gestione la riduzione delle sanzioni ad 1/9 nei casi di correzione degli errori commessi nel versamento degli acconti, ha riscritto la lett. a-bis del comma 1. Per effetto della modifica, il termine di 90 giorni non decorre più dalla presentazione della dichiarazione, bensì dalla commissione della violazione ovvero dalla presentazione della dichiarazione, limitatamente agli errori commessi nella sua compilazione.
18 Esempio: UNICO integrativo presentato per aver omesso una variazione in aumento per costi indeducibili nella dichiarazione originaria che conteneva redditi, studi ed IVA Va barrata la casella «dichiarazione integrativa» in «tipo di dichiarazione» ed il codice 2 in redditi e studi, mentre il codice 1 in IVA. Infatti sia nel riquadro «tipo di dichiarazione» che nel riquadro «firma della dichiarazione» vanno indicati quali quadri sono stati modificati e/o aggiunti (codice 2) e quali invece quelli non modificati (codice 1). Dichiarazione integrativa pro fisco
19 Termini per la notifica In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa ed in tutti i casi di regolarizzazione dell omissione o dell errore, i termini per la notifica di: - Cartella esattoriale (art. 25 DPR 602/73) - Avviso di accertamento (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72) decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni.
20 Il ravvedimento non può essere effettuato se è stata notificata la comunicazione di irregolarità Se definisco avviso bonario Sanzione ridotta a 1/3 (10%) Posso rateizzare (6 o 20 rate trimestrali) Se mi ravvedo Sanzione ridotta fino ad un max di 1/6 (5%) Non posso rateizzare Controllo formale delle dichiarazioni 36-bis
21 Il ravvedimento può essere effettuato fino al momento della notifica della comunicazione recante le somme dovute Se pago comunicazione Sanzione ridotta a 2/3 (20%) Posso rateizzare (6 o 20 rate trimestrali) Se mi ravvedo Sanzione ridotta fino ad un max di 1/6 (5%) Non posso rateizzare Controllo formale delle dichiarazioni 36-ter
22 F 24 con saldo zero L art. 15, comma 2-bis del D. Lgs. 471/1997 prevede che per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Ravvedimento: Entro 5 gg.: Oltre 5 gg.: 50/8 = 6,25 (nell anno) 100/8 = 12,5 (nell anno) Si può avere una riduzione ad 1/9 entro 90 giorni o avvalersi delle riduzioni ad 1/7, 1/6 o 1/5
23 Altri istituti deflattivi fattispecie caratteristiche Riduzione sanzione note Accertamento con adesione Artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 Definizioni agli inviti al contradditorio Art. 5 D.Lgs. n. 218/97 Definizione dei PVC Art. 5-bis D.Lgs. n.218/97 Definizione agevolata delle sanzioni Art. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/97 Acquiescenza su avvisi di accertamento preceduti da altri atti Art. 15, co. 1, D.Lgs. n. 218/97 Acquiescenza su avvisi di accertamento non preceduti da altri atti Art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/97 Conciliazione giudiziale Art. 48 D.Lgs n. 546/92 eventuale definizione concordata sull entità della pretesa tributaria accettazione integrale dei rilievi accettazione integrale dei rilievi possibilità di ricorso limitatamente alle sole imposte rinuncia all impugnazione rinuncia all impugnazione estinzione parziale o totale del giudizio 1/3 del minimo Invariato 1/6 del minimo ABROGATO, ma rimane applicabile agli atti IIDD ed Iva notificati entro il 31/12/2015 1/6 del minimo ABROGATO, ma rimane applicabile agli atti IIDD ed Iva notificati entro il 31/12/2015 1/3 dell irrogato Invariato 1/3 dell irrogato Invariato (dimezzamento sanzione del co.1) 1/6 dell irrogato 40% delle sanzioni dovute sul tributo oggetto della conciliazione Dimezzamento ABROGATO con effetto atti definibili notificati AE dal 1/1/2016 Invariato
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