CAPITOLATO DI POLIZZA RC PATRIMONIALE CONTRAENTE ED ASSICURATO ENTE COMUNE DI GALLICANO

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1 CAPITOLATO DI POLIZZA RC PATRIMONIALE CONTRAENTE ED ASSICURATO ENTE COMUNE DI GALLICANO

2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: - per "Assicurazione": il contratto di assicurazione - per "Polizza": il documento che prova l assicurazione - per "Assicurato": l'ente cui spettano i diritti derivanti dal contratto - per "Contraente": l'ente che stipula il contratto - per "Società": l impresa assicuratrice - per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società - per ''Sinistro'': la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniale per le quali è prestata l assicurazione - per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro - per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali - per "Perdite patrimoniali": il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose

3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatto o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 - Altre assicurazioni L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato o il Contraente deve dame avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se l'assicurato o il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art C.C.). Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successe alla comunicazione dell'assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

4 Art. 7 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). L'inadempimento ditale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 CC.). Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Proroga dell'assicurazione La polizza ha durata di anni tre fino al e non è rinnovabile tacitamente. Alla scadenza è facoltà del Contraente chiedere il rinnovo alle stesse condizioni contrattuali in corso; qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa è impegnata a prorogare l assicurazione, se richiesto dal Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 gg. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato Art Foro competente Foro Competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell'assicurato. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

5 Art Oggetto dell'assicurazione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE La garanzia assicurativa è prestata per la responsabilità civile derivante all Amministrazione Comunale Contraente anche per fatto dei Soggetti, dei quali l Ente suddetto deve rispondere e rientranti nelle categorie di seguito indicate: Amministratori Segretario e Direttore Generale Dirigenti e Funzionari Responsabili di Servizio Dipendenti in genere per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell espletamento, da parte dei suddetti soggetti, del proprio mandato (ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs.267/2000), esclusi i danni derivanti da fatto doloso o gravemente colposo. La garanzia opera anche in relazione agli incarichi svolti dai soggetti suddetti presso altri organi collegiali, qualora legittimamente incaricati in rappresentanza dell Ente ; in tal caso la garanzia copre la sola responsabilità personale e diretta di ogni singolo Assicurato, con esclusione della quota di responsabilità che possa al medesimo far carico in via di solidarietà. La garanzia comprende i danni conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Art Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento - presentate all'ente di appartenenza od alle persone indicate in polizza del cui fatto deve rispondere - indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Nel caso di decesso del soggetto del quale l Ente deve rispondere o di cessazione del rapporto di lavoro o dell incarico ricevuto, purché non determinato da provvedimento emesso dall Amministrazione Pubblica preposta, l assicurazione vale per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta allo stesso o, in caso di decesso, ai suoi eredi, entro i due anni successivi alla cessazione dell efficacia della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell assicurazione.

6 Art Calcolo del premio Il premio annuo, conteggiato come indicato in frontespizio di polizza, costituisce premio annuo minimo comunque acquisito dalla Società. Art Limiti di indennizzo L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro ,00 fermo restando comunque che in nessun caso la società risponderà per somme superiori a detto massimale: per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all'assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste; per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. La garanzia opera con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 3000,00 Nell ambito del suddetto massimale operano i sotto indicati limiti: euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo per i danni derivanti da assunzione e gestione del personale; euro ,00 per sinistro e anno assicurativo per i danni derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione, anche parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo per le multe e/o ammende inflitte a terzi, di cui non sia beneficiario l'ente, per errori imputabili all'assicurato stesso; euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo per inquinamento accidentale; euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente a perdite patrimoniali che l Assicurato sia tenuto a risarcire per perdite, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto o incendio. Art Estensione territoriale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano e per danni verificatisi nei Paesi U.E., Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

7 Art Esclusioni L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali: a) connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria; b) derivanti da provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi ove previsto dalla legge all organo di controllo nel termine prescritto; c) derivanti da provvedimenti presi in assenza o in difformità di pareri obbligatori; d) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; e) derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e/o regolamenti; f) derivanti dal mancato raggiungimento del fine o degli obiettivi dell'ente, nonché le sanzioni inflitte allo stesso; g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge; h) derivanti da fatto doloso o da fatto gravemente colposo; i) conseguenti a danni a persone (morte e lesioni personali) o danneggiamenti a cose; j) conseguenti a furto, rapina e incendio; k) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...); l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; a danno ambientale; salvo quanto disposto all art. 16 che precede m) derivanti dall'attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o Revisore contabile di Società o Enti; n) derivanti dalla mancata e/o insufficiente stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi; o) conseguenti alle attività svolte in relazione alla legge 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione( vedi condizioni particolari); p) derivanti da sanzioni inflitte a terzi di cui sia beneficiario l'ente contraente; q) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000); r) derivanti da attività amministrative, gestionali o di controllo di Società od Enti diversi dall Ente Contraente. Art Soggetti non considerati terzi Non sono considerati terzi: il Coniuge, i Genitori, i figli della persona di cui l Ente deve rispondere, nonché qualsiasi altro suo parente ed affine se convivente; il Contraente (l'ente) e la Pubblica Amministrazione; i Dipendenti o Amministratori fra di loro.

8 Art. 20 Regolazione del premio Il premio è determinato anche in relazione all ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Assicurato/Contraente ai propri dipendenti e viene anticipato in via provvisoria sulla base del preventivo annuo delle retribuzioni dallo stesso denunciate. Per retribuzione si intende il lordo di busta paga (al netto degli oneri riflessi) che l Ente eroga ai propri dipendenti. Entro 120 giorni dalla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale assicurato, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione, devono essere versate entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell apposita appendice. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzi detti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine di almeno gg. 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e/o dichiarare, con lettera raccomandata, una risoluzione del contratto. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e sarà estesa anche alla difesa negli eventuali giudizi penali instaurati nei confronti di quei dipendenti e/o Amministratori ritenuti personalmente responsabili del sinistro. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Art Clausola Broker Il Contraente, dichiara di aver stipulato con la B C & I Insurance Broker SrL un contratto di brokeraggio, per effetto del quale è stata affidata in via esclusiva l incarico di ausiliare l Ente nella preparazione, negoziazione, stipula e gestione del

9 contratto di assicurazione. In ragione di ciò si da atto che ogni comunicazione fatta dalla alla compagnia di assicurazione, in relazione al contratto di assicurazione, deve intendersi fatta in nome e per conto dell assicurato. La compagnia di assicurazione e le eventuali coassicuratrici si obbligano, nei confronti della B C & I Insurance Broker SrL al rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 792/84 ed alle vigenti prassi negoziali, ed a riconoscerle la provvigione d uso, dando atto che la stessa non rappresenta costo aggiuntivo per il Contraente, in quanto facente parte della aliquota provvigionale riconosciuta dalla compagnia alla propria rete di vendita. Ai sensi degli art e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione: art. 2 delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale, Assicurazione presso diverso altri assicuratori; art. 8 delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale, recesso in caso di sinistro; art. 17 delle c.g.a., estensione territoriale. RISCHI DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEI DIRIGENTI, FUNZIONARI, ISTRUTTORI DIRETTIVI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE SVOLGONO ATTIVITA TECNICHE CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato anche da fatto dei DIRIGENTI, FUNZIONARI, ISTRUTTORI DIRETTIVI ed ai RESPONSABILI DEI SERVIZI che svolgono ATTIVITA TECNICHE ai sensi di legge dei quali l Assicurato deve rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all esercizio dell attività indicata in polizza, verificatosi sia durante l esecuzione delle opere e/o lavori relativi alle funzioni istituzionali dell Ente Assicurato, sia entro un anno dalla data di loro ultimazione, fermo comunque quanto previsto dal successivo articolo. Art. 2 - Inizio e termine della garanzia L assicurazione di cui all art. 1 della presente sezione di garanzia è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo d efficacia dell assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. Art. 3 - Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non vale: a) se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti; b) se i lavori sono eseguiti da imprese dell Assicurato o di cui l Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata;

10 c) per i danni alle opere e/o cose in costruzione e/o costruite e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori; d) per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, per le somme eccedenti l importo di euro ,00 fermo restando comunque l esclusione dei suddetti danni derivanti da sinistro non indennizzabile a termini di polizza; e) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati nell esecuzione dei lavori; f) per i danni da furto o a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; g) per i danni da circolazione su strade ad uso pubblico o privato o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; h) per i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico; i) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili; l) per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; m) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato che non possono derivargli dalla legge; n) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all uso ed alle necessità cui sono destinate: sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse; o) per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette da dipendenti dei quali l assicurato deve rispondere o per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza; p) per i danni conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo e comunque provocati all ambiente. q) conseguenti alle attività svolte in relazione alla legge 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione.

11 Art. 4 - Ultimazione dei lavori o delle opere Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data d ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia ancora in vigore: sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio; consegna anche provvisoria delle opere al committente; uso delle opere secondo destinazione. Art. 5 - Danni a cose o apparecchiature di terzi A parziale deroga dell art. 3) lett. f) ed i), l assicurazione comprende i danni causati dall Assicurato alle apparecchiature ed ai materiali di terzi che egli abbia in consegna o custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnica, ferma l esclusione per i danni alle apparecchiature o ai materiali stessi e/o conseguenti alla loro utilizzazione, da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché per quelli derivanti da omessa manutenzione. La presente estensione di garanzia, fermo il massimale indicato in polizza, è prestata fino a concorrenza di euro ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo con una franchigia di euro 260,00 per sinistro. Art. 6 - Danni alle opere A parziale deroga dell art. 3) lett. d) della presente sezione di polizza, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione lavori, la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse. Tale estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di euro ,00, e con uno scoperto a carico dell Assicurato pari al 10% di ogni sinistro, con un minimo di euro 2.600,00 ed un massimo di euro ,00. La garanzia non è comunque operante per i danni alle opere per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza. Art. 7 Massimali di garanzia La presente garanzia è prestata con un massimale per sinistro e per anno di euro ,00. Legge Merloni In parziale deroga al punto 3) art. r), limitatamente ai soli errori o emissioni da persone delle quali l Assicurato debba rispondere commessi nell adempimento dell attività istituzionale di progettazione e di direzione dei lavori la copertura assicurativa è estesa al maggior costo per le varianti di cui all art. 25 comma1, lettera D, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e/o integrazioni (Legge Merloni), resesi necessarie nel corso di esecuzione dell opera progettata in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale da persone delle quali l Assicurato debba rispondere e commessi nella redazione del progetto esecutivo da parte dello stesso. Gli Assicuratori emetteranno, a richiesta dell Assicurato, appendice applicativa per ogni progetto, ai tassi ed alle condizioni di volta in volta quotati.

12 Responsabile Unico del Procedimento Ai sensi dell art. 7 della Legge Merloni e degli artt. 7 e 8 del Regolamento Attuativo e successive modifiche e/o integrazioni, gli Assicuratori comprendono nella presente copertura le persone che l Assicurato (Gli Assicurati) abbia nominato Responsabile Unico del Procedimento per l attuazione di uno o più interventi nelle fasi della progettazione, dell affidamento e dell esecuzione, alle condizioni tutte della presente polizza. Gli Assicuratori emetteranno, a richiesta dell Assicurato, appendice applicativa per ogni posizione, ai tassi ed alle condizioni di volta in volta quotati. IL CONTRAENTE LA SOCIETA

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