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1 STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 5 giugno [email protected] DIRITTO CCIAA PER L ANNO 2009 : termini e modalità di versamento Con D.M sono state stabilite le modalità di versamento del diritto CCIAA per l anno Soggetti obbligati Sono tenuti al pagamento tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese al 1 gennaio Il pagamento va effettuato a favore della CCIAA competente in relazione alla provincia in cui ha sede l impresa al 1 gennaio 2009 (anche nel caso di trasferimento della sede in altra provincia in corso d anno). Le imprese iscritte per la prima volta in corso d anno al Registro Imprese sono tenute a versare, contestualmente alla presentazione della domanda, il diritto camerale (anche in questo caso non è rilevante il trasferimento della sede in altra provincia in corso d anno). L importo del diritto dovuto è intero e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione. Soggetti esonerati Sono esonerate dal pagamento: - le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa nel 2008 (salvo il caso di esercizio provvisorio); - le ditte individuali che hanno cessato l attività nel 2008, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2009; - le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2008 ed entro il 30 Gennaio 2009 hanno presentato domanda di cancellazione. Importi anno 2009 Diritto in misura fissa Il diritto si applica in misura fissa per le seguenti categorie di imprese: 1

2 imprese individuali iscritte nella sezione speciale e società semplici agricole 88,00 società semplice non agricola 144,00 società tra avvocati 170,00 imprese iscritte nella sezione ordinaria* nel 2009 (primo anno di attività) 200,00 Diritto in misura variabile Le imprese iscritte nella sezione ordinaria devono versare il diritto annuale sulla base del fatturato IRAP realizzato nel 2008, secondo gli scaglioni indicati nella tabella sotto riportata, sommando all importo in misura fissa relativo al primo scaglione di fatturato (comunque dovuto), gli importi calcolati per ciascun scaglione successivo fino ad un massimo di ,00, arrotondando all unità di Euro superiore o inferiore secondo le regole ordinarie. Con la Nota n del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico, nel confermare che l importo da versare a ciascuna Camera di Commercio mediante modello F24 è espresso in unità di euro, ha precisato i criteri di arrotondamento a cui far riferimento nel calcolo del diritto annuale: il criterio individua un nuovo algoritmo di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali. Tabella per il calcolo del diritto dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria * SCAGLIONI DIFATTURATO PRELIEVO da a ,00 200,00 (misura fissa) , ,00 0,015% , ,00 0,013% , ,00 0,010% , ,00 0,009% , ,00 0,005% , ,00 0,003% ,01 0,001% fino ad un massimo di ,00 * Si ricorda che sono iscritti nella sezione ordinaria: - gli imprenditori commerciali individuali; - le società di cui all'art.2200 del codice civile (S.n.c., S.a.s., S.p.A., S.r.l., cooperative e sedi secondarie di società italiane o estere); - i consorzi di cui all'art.2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art.2615-ter del codice civile; - i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.); - gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art.2201 del codice civile; 2

3 Si fa presente che già dal 2008 è stata abrogata la clausola di salvaguardia e ciò ha comportato, di fatto, il venir meno del versamento del diritto camerale in misura fissa per i seguenti soggetti iscritti nella sezione ordinaria: - snc e sas - imprese individuali - società cooperative - consorzi che sono quindi tenuti al versamento del diritto camerale sulla base del fatturato realizzato nell anno precedente. A fronte della pubblicazione del modello IRAP 2009, con la nota n il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato i righi del suddetto modello da prendere a base per le diverse categorie di soggetti, precisando che: - per il calcolo del fatturato non rilevano i ricavi per adeguamento agli studi di settore; - i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri; Soggetti Società di capitali (quadro IC modello IRAP 2009) Società di persone (quadro IP modello IRAP 2009) Persone fisiche (quadro IQ modello IRAP 2009) Imprese industriali e commerciali Banche e altri soggetti finanziari Società che esercitano in via prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriali ) Imprese di assicurazioni Società che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell art. 5-bis del DLgs. 446/97 Società che hanno esercitato l opzione per la determinazione dell IRAP secondo le regole delle società di capitali Società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. "holding industriali") Imprese individuali che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell art. 5-bis del DLgs. 446/97 Imprese individuali che hanno esercitato l opzione per la determinazione dell IRAP secondo le regole delle società di capitali Contribuenti minimi iscritti nel Registro delle imprese Voci Sezione I, righi IC1 e IC5 Sezione II, righi IC15 e IC18 Sezione I e II, righi IC1, IC5 e IC15 Somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del Conto economico Sezione I, rigo IP1 Sezione II, rigo IP13 e IP17 Sezione II, righi IP13, IP17 e IP18 Sezione I, rigo IQ1 Sezione II, rigo IQ13 e IQ17 Somma dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 85 del TUIR 3

4 Imprese iscritte entro Le imprese iscritte entro il (data di entrata in vigore del DM sulla G.U.) hanno versato un importo in base al provvedimento dell anno precedente; visto però che gli importi coincidono, non si pongono problemi di conguaglio. Unità locali Il diritto deve essere versato oltre che per la sede, anche per ciascuna delle unità locali dell impresa. L importo è pari al 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di 200,00. Le imprese con sede principale all estero versano per le unità locali e le sedi secondarie in Italia un importo fisso pari a 110,00. Beneficiarie del versamento sono le Camera di Commercio della provincia in cui sono ubicate le unità locali. Maggiorazione degli importi base Si ricorda che la Legge 580/93 dà la facoltà alle giunte degli enti di aumentare l importo, stabilito a livello nazionale dal decreto ministeriale, fino al 20%. Alla data di redazione di tale circolare hanno utilizzato questa facoltà le seguenti CCIAA: Camera di Maggiorazione % Commercio Sezione Sezione ordinaria speciale Alessandria Prato Siena Vercelli Agrigento Ravenna La Spezia Verona Caltanisetta Cagliari Enna Firenze Gorizia Livorno Mantova Massa Carrara Messina Catania Macerata Rimini Palermo Perugia Pisa Ragusa

5 Verbania Cusio Ossola Trapani Trieste Modalità e termini di versamento Il diritto si versa con il modello F24 in un unica soluzione con la possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati per altri tributi o contributi, compilando la sezione Ici ed altri tributi locali, indicando nella casella Codice ente/ Codice Comune la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato e come codice tributo anno Con R.M. 74/2008 è stato istituito l apposito codice tributo 3863 per effettuare il versamento del diritto camerale di competenza della nuova Camera di Commercio di Monza e Brianza da indicare unitamente al codice MI della provincia di Milano. Con R.M. 18/2009 è stato istituito l apposito codice tributo 3866 per effettuare il versamento del diritto camerale di competenza della Camera di Commercio di Fermo da indicare unitamente al codice AP della provincia di Ascoli Piceno. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di pagamento del saldo 2008 e del primo acconto 2009 delle imposte sui redditi: Persone fisiche, società di persone ed equiparate prorogabile al con la maggiorazione dello 0,40%. Soggetti IRES - entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare il termine di versamento è pertanto il prorogabile al con la maggiorazione dello 0,40%. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, ai sensi dell art c.c., devono versare le imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l approvazione del bilancio, termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Se sono dovuti diritti a varie Camere di Commercio gli importi da corrispondere a ciascuna di esse devono essere indicati distintamente con i relativi codici richiesti, utilizzando una riga per ognuna. Nessun arrotondamento deve essere effettuato per la maggiorazione dello 0,40. Sanzioni Il D.I. 27 gennaio2005 n. 54 ha definito le modalità applicative del sistema sanzionatorio e del ravvedimento operoso. Nel caso di omesso versamento del diritto annuale la sanzione è stabilita dal 30% al 100%. 5

6 Nel caso di pagamento tardivo, entro 30 giorni, del diritto annuale viene irrogata una sanzione del 10%. Per il ravvedimento da effettuarsi entro un anno dal termine ordinario di scadenza, l importo da pagare è dato da: - importo del diritto annuale (compresa la maggiorazione dello 0,40%); - interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo con maturazione giorno per giorno; - sanzioni in misura ridotta pari al 6% (un quinto del 30%) del tributo. Il pagamento delle somme dovute per ravvedimento va effettuato sempre con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: per il diritto (compresa la maggiorazione dello 0,40%); per gli interessi per la sanzione. Per la Camera di Commercio di Monza e Brianza: per il diritto (compresa la maggiorazione dello 0,40%); per gli interessi per la sanzione. Per la Camera di Commercio di Fermo: per il diritto (compresa la maggiorazione dello 0,40%); per gli interessi per la sanzione. Alle imprese non in regola con il versamento non sono rilasciati certificati dall Ufficio Registro Imprese. Studio Castelli Professionisti Associati 6

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