La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria o utile o inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
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- Mauro Albanese
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1 OGGETTO SOCIALE: AGENZIA DI ASSICURAZIONE; CLAUSOLA DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA A FAVORE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE; RACCOLTA DI ADESIONI A FONDI PENSIONE APERTI Si chiede se sia legittima la clausola relativa all'oggetto sociale di una costituenda società in nome collettivo, da parte di quattro agenti assicurativi formulata come di seguito: "La società ha per oggetto la seguente attività: - lo svolgimento dell'attività di agente di assicurazione di xxx S.p.A., e di altre Società del Gruppo, per la promozione e la gestione di contratti assicurativi di qualsiasi natura, nonché per la raccolta di adesion(i) a Fondi Pensione Aperti. La società può inoltre svolgere l'attività di agente di assicurazione di altre imprese di assicurazione, limitatamente all'offerta ai consumatori di polizze relative ai rami danni, nel rispetto della vigente normativa in materia. La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria o utile o inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare la società può istituire subagenzie ed altre strutture organizzate, nonché conferire mandati o incarichi a terzi e procure generali o speciali per il compimento di atti inerenti allo svolgimento dell'attività agenziale." 1 / 6
2 Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, di seguito "d.lgs."), reca, in un apposito titolo (il nono), la disciplina degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (artt. 106 ss.). In data 16 ottobre 2006 è stato emanato il relativo regolamento di attuazione (n. 5, pubblicato in G.U. il 23 ottobre 2006). In base a quanto disposto nel D.L n. 300, il Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è disponibile dal 1 febbraio L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste "nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" (art. 1 del d.lgs., art. 2 - definizioni - del regolamento). La legge 28 novembre 1984, n. 792, concernente i soli broker, mediatori di assicurazione o riassicurazione, è abrogata. Ne risulta, quindi, che non è più prevista l'esclusività dell'oggetto sociale per tali tipi di società. Lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservato agli iscritti nell'apposito registro, suddiviso in distinte sezioni: - agenti di assicurazione (intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione) - mediatori di assicurazione o riassicurazione, o broker (intermediari che agiscono su incarico 2 / 6
3 del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione) - i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; - le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; - i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro. L'art. 6 del regolamento richiede che sia indicata nel registro la tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa. L'art. 3 del Regolamento conferma che non è più prevista l'esclusività dell'oggetto, laddove prevede che costituisce "attività di intermediazione assicurativa l'attività di cui all'art. 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale". Al fine di ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere 3 / 6
4 a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 112 del d.lgs. e dell'art. 22 del regolamento, cui si rinvia. La costituenda società (agente) intende prevedere l esclusiva a favore di una compagnia assicurativa, per le attività diverse dall offerta di polizze relative ai rami danni. La questione è rilevante alla luce del disposto di cui all art. 8, primo comma, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il cui testo si riporta di seguito: 8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto. 1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Successivamente è intervenuto il d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito il l. 2 aprile 2007, n. 40, che estende l applicabilità del divieto di cui sopra all intero ramo danni: 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi. 1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i 4 / 6
5 contratti già stipulati alla medesima data entro il 1 gennaio in/fulshow?tipo=5¬xt=1&key=01lx art6-15#15. Il comma 5 della medesima disposizione dispone che le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Questo, dunque, il quadro normativo, dal quale si ricava il divieto, per le compagnie assicurative ed i loro agenti, di stipulare clausole contrattuali di distribuzione esclusiva. La clausola relativa all oggetto sociale sembra sul punto legittima, in quanto si fa espresso riferimento alla possibilità di svolgere l attività di agente di assicurazione di altre imprese di assicurazione, limitatamente all'offerta ai consumatori di polizze relative ai rami danni. Si pone, infine, la questione se la raccolta di adesioni a fondi pensione aperti rientri nella definizione di intermediazione assicurativa o si tratti comunque di attività con essa compatibile e per la quale non occorrono specifici requisiti. Si segnala il disposto dell'art. 43 del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 (Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ), il quale prevede che " Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli iscritti nel registro, nonché agli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari ". Si tratta dunque di attività espressamente consentita agli intermediari, salvo che nelle forme di cui all'art. 44 del Regolamento citato (e cioè tramite reti di vendita multilevel marketing), che 5 / 6
6 non possono avere ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari. In conclusione, la clausola proposta appare legittima. Alessandra Paolini 6 / 6
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