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1 D AZEGLIO SERVIZI SRL Consulenza alle imprese Bologna, lì 12 ottobre 2016 AI CLIENTI LORO INDIRIZZI CIRCOLARE N. 11/2016 Oggetto: SCADENZA AL PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2015 Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazione di redditi (quest anno il poiché il scade di domenica) è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa: ai beni concessi in godimento dalla società ai soci; ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci; ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; ai beni utilizzati dai familiari dell imprenditore. Nonché la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Secondo quanto chiarito dalla circolare n.24/e/2012, i familiari dell imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell articolo 5, comma 5 Tuir, pertanto, sono tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Pertanto, poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre Comunicazione dei beni I contribuenti società / soci ovvero familiari / impresa devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2015 (anche solo per una parte dell anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni. Le disposizioni introdotte con DL 138/2011 hanno l obiettivo di contrastare l intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci/familiari dell imprenditore a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ossia in assenza di corrispettivo o con un corrispettivo inferiore rispetto a quello determinabile da una libera contrattazione tra soggetti indipendenti. Da un punto di visto tributario la novella del 2011 ha previsto che la concessione di un bene in godimento venga fiscalmente trattata nei seguenti termini: Per l utilizzatore (socio o familiare dell impresa) Per l impresa che concede il bene (ditta individuale, società di persone, società di capitale) Tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF quale differernza tra: valore di mercato (meno) corrispettivo annuo Indeducibilità dal reddito imponibile dei costi dei beni dell impresa concessi in godimento Nel modello occorre indicare: la tipologia di bene concesso in utilizzo i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l immobile) 1

2 il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall articolo 51 Tuir) il corrispettivo eventualmente pagato per l utilizzo. È poi richiesto di dare indicazioni circa: l utilizzo che viene fatto del bene; la durata della concessione (data di inizio e fine). È confermato che non sussiste l obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti: hanno un valore non superiore ad euro, al netto dell Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell utilizzo); sono compresi nella categoria residuale altro prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili). Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un Pc o un tablet della Snc edile, utilizzati da uno dei soci). La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex articolo 67 Tuir) da tassare in capo all utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta. Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive: i beni concessi in godimento agli amministratori (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo); i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta); i beni concessi in godimento all imprenditore individuale (quindi l imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva); i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi). La comunicazione riguarda: i beni concessi/ricevuti nel periodo d imposta; a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l anno solare. La comunicazione va effettuata sia per ogni bene concesso nel 2015 sia per i beni concessi in godimento in periodi anteriori al 2015, qualora ne permanga l utilizzo nell anno oggetto di comunicazione. Pertanto, in caso di periodo d imposta: coincidente con anno solare, va fatto riferimento al periodo 01/01-31/12; non coincidente con l anno solare, ad es: periodo 01/06-31/05, la comunicazione va riferita ai beni concessi in detto periodo. Poiché l applicazione delle nuove disposizioni può determinare in alcuni casi un fenomeno di doppia imposizione nella tassazione del reddito, con Circolare n. 36/2012 l Agenzia delle entrate ha illustrato le modalità operative per evitare detto fenomeno specificando le conseguenze applicative nel caso della Comunicazione dei beni concessi in uso ai soci/ familiari. In particolare la doppia imposizione si può verificare nell ipotesi in cui l utilizzatore coincide con l imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione di cui all articolo 116 del TUIR. In queste ipotesi: 2

3 si produrrebbe la tassazione di un maggior reddito d impresa imputato all imprenditore individuale o attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all indeducibilità in capo al concedente dei costi del bene dato in godimento, e la concomitante tassazione di un reddito diverso determinato ai sensi dell articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR. La soluzione proposta dall Amministrazione Fiscale consiste nel depurare il reddito diverso da assoggettare a tassazione dal maggior reddito d impresa imputato all utilizzatore, imprenditore individuale ovvero socio tassato per trasparenza, a causa dell indeducibilità dei costi. Esempio 1 : Beta S.r.l. è partecipata da due soci Rossi Flavio e Rossi Filippo (padre e figlio). Beta S.r.l. concede a Filippo l utilizzo di un bene immobile patrimonio ad un corrispettivo simbolico pari ad euro all anno. Il valore del diritto di godimento dell immobile ricavabile dalla banca dati OMI è pari a Corrispettivo simbolico pattuito pari a 3.000; Costi indeducibili vari legati all immobile pari a Valore normale bene Valore simbolico pattuito = = Reddito diverso da assoggettare a tassazione depurato dei costi indeducibili = = Esempio 2 : Gamma S.r.l. è partecipata da due soci Rossi e Bianchi. Gamma S.r.l. concede a Bianchi l utilizzo gratuito di una macchina aziendale. La società ha sostenuto costi di manutenzione della vettura pari ad euro 2.000; il valore del diritto di godimento della macchina ricavabile dalle tabelle ACI è pari a Non è stato stabilito un cirrispettivo I costi indeducibili relativi all autovettura sono pari a (80% di 2.000). Valore normale bene Valore simbolico pattuito = = Reddito diverso da assoggettare a tassazione depurato dei costi indeducibili = = Il valore normale del diritto di godimento di un autovettura viene determinato, per esigenze di semplificazione, applicando i medesimi importi stabiliti per i fringe benefit di dipendenti o amministratori e dunque con riferimento al 30% del costo chilometrico determinato con le tariffe A.C.I. applicate ad una percorrenza convenzionale annua di km. Pertanto il valore normale del diritto di godimento di un autovettura utilizzata da un socio/collaboratore familiare per il 2015 è desumibile dalle Tariffe ACI pubblicate sul S.O. n. 95 in GU n. 294/2014. La comunicazione va effettuata qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento (provv. n /2013). Pertanto, in tutti i casi in cui non emerge un fringe benefit tassabile in capo all utilizzatore viene meno l obbligo di comunicazione; ciò è confermato dalle FAQ 2014, in cui viene precisato che l obbligo di comunicazione non sussiste se in capo all utilizzatore (socio/collaboratore) non si genera alcun reddito diverso a seguito della presenza di costi indeducibili che azzerano il fringe benefit. Dunque, anche in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, qualora la stessa sia annullata per effetto della eliminazione della doppia imposizione, non vi è obbligo di presentare la comunicazione in esame. 3

4 Esempio 3 : Gamma S.r.l. è partecipata da due soci Rossi e Bianchi. Gamma S.r.l. concede a Bianchi l utilizzo gratuito di una macchina aziendale. La società ha sostenuto costi di manutenzione della vettura pari ad euro 2.000; il valore del diritto di godimento della macchina ricavabile dalle tabelle ACI è pari a Non è stato stabilito un cirrispettivo I costi indeducibili relativi all autovettura sono pari a (80% di 2.000). Valore normale bene Valore simbolico pattuito = = Reddito diverso da assoggettare a tassazione depurato dei costi indeducibili = = 0 Ne consegue che Gamma srl non è obbligata a presentare la comuicazione beni in uso ai soci / familiari. Sanzioni in caso di: omessa presentazione della comunicazione; ovvero di trasmissione con dati incompleti/non veritieri. Il socio e la società (principio solidarietà) sono tenuti al versamento di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Qualora, tuttavia, il contribuente si sia conformato alle disposizioni di cui ai co. 36- quaterdecies e 36-quinquiesdecies, concernenti la tassazione quale reddito diverso in capo al socio, è dovuta, in solido, la sanzione residuale da.258 a (art. 11 co.1 lett.a) DLgs.472/97). Ravvedimento operoso E possibile regolarizzare la violazione presentando la comunicazione omessa o ripresentando la stessa con dati corretti; effettuando il versamento della sanzione ridotta (utilizzando in F24 il codice tributo 8911 ) E ammessa la definizione agevolata (art.16, DLgs.472/97), per cui il contribuente raggiunto da un atto di contestazione può definire la relativa sanzione al terzo dell'irrogato. Comunicazione dei finanziamenti Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti, persone fisiche, (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell impresa. I due obblighi sono tuttavia autonomi, per cui in presenza di entrambe le tipologie (beni e finanziamenti) vano compilati moduli distinti. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d imposta oggetto di osservazione (2015), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso). A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro. Si consideri il seguente esempio: il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di euro alla società da lui partecipata; il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a l Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro. La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l invio da parte del singolo socio.la comunicazione va presentata solo per i finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti dai soci o dai familiari dell imprenditore, ne sono pertanto esclusi i familiari dei soci, il titolare dell impresa individuale o familiare ed i soci persone giuridiche. 4

5 Per ognuno dei soci finanziatori o dei familiari dell imprenditore occorre compilare un modulo distinto e i finanziamenti e le capitalizzazioni vanno comunicati solo nei casi in cui siano di importo complessivo non inferiore a euro (al lordo di eventuali restituzioni), limite che va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare. Al riguardo si consideri che: per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere. per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, etc.. Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2015 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto. Di particolare importanza è la verifica della soglia per l obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell imprenditore. Esempio Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta Srl nel corso del periodo di imposta 2015 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure: 26 gennaio: finanziamento maggio: finanziamento settembre: restituzione euro. Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2015 è pari a euro, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l importo di euro indicando la data del 22 maggio 2015 (la data dell ultima erogazione nei confronti della società). La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, per quest ultime, tuttavia, l obbligo sussiste solo se sono dotate di un conto corrente dedicato all attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari). Si evidenzia infine che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata o un aumento di capitale sottoscritto con atto notarile). Premettendo che non è prevista espressamente una specifica sanzione, nell ambito del Videoforum del 22/01/2014, i funzionari rappresentanti l Agenzia delle Entrate, hanno precisato che in caso di omessa presentazione della comunicazione, trattandosi di una comunicazione all Angrafe Tributaria, la sanzione applicabile va da 206 euro a euro (art.13, co.2, DPR605/1973) ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta. La violaizone è regolarizzabile tramite l istituto del ravvedimento operoso. Si invita la gentile clientela a segnalare entro il 20 ottobre p.v. le eventuali situazioni incorse nel 2015 che dovessero essere oggetto della Comunicazione de quo. Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. D Azeglio Servizi Srl 5

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