Prot.n Brescia, DETERMINAZIONE N. 273/SG : CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
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1 Prot.n Brescia, DETERMINAZIONE N. 273/SG : CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. IL SEGRETARIO GENERALE con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001; premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall art. 2, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n.165/2001; considerato che le pubbliche amministrazioni, come previsto dall art.36 del D.Lgs. n. 165/2001, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale; richiamato il D.Lgs. n. 61 del , come modificato dal D.Lgs. n. 100/2001, e la disciplina preesistente, contenuta nella legge n. 662/96 e nella legge n. 449/97; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il , che ha sostanzialmente riprodotto, negli artt. 4 e ss., la normativa in materia; ritenuto necessario, nell esercizio del potere di organizzazione, tradurre tale disciplina in uno strumento concreto e funzionale; considerato che le modalità, i criteri, l articolazione dell orario ed i limiti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono oggetto di informazione e concertazione; verificato che, in merito alla definizione dei criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui in premessa, è stata data informazione ai soggetti sindacali in data , sia a scopo di informazione preventiva che per l avvio della concertazione; preso atto che il confronto tra le parti si è concluso in data con la sottoscrizione del relativo verbale di concertazione;
2 richiamata la deliberazione n.569 del 21 dicembre 1994 con la quale la Giunta camerale ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Camera di Commercio in tema di ripartizione dei compiti e funzioni tra la stessa Giunta e la direzione dell Ente, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 29/93, ora sostituito dal decreto legislativo n. 165/2001; vista la scheda istruttoria predisposta in osservanza dell ordine di servizio n.10 del ; d e t e r m i n a di approvare i criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, che si riportano in allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante. f.to IL SEGRETARIO GENERALE (dr Carmelo Antonuccio)
3 Allegato alla determinazione n. 273/SG del CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE INDICE: ART. 1 OGGETTO ART. 2 CRITERIO GENERALE ART. 3 DEFINIZIONI ART. 4 TIPOLOGIA ART. 5 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE ART, 6 RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE ART. 7 PROCEDIMENTO ART. 8 CASI DI ESCLUSIONE E LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE ART. 9 ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ART. 10 ESITO DELLA RICHIESTA ART. 11 ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI ART. 12 PRIORITÀ NELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE ART. 13 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ART. 14 LAVORO AGGIUNTIVO E STRAORDINARIO ART. 15 RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL ORARIO PART TIME ART. 16 RICHIESTE DI RIENTRO A TEMPO PIENO ART. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 18 ENTRATA IN VIGORE CLAUSOLA MORATORIA PRELIMINARE Le parti convengono che, dalla data di comunicazione, da parte dell'amministrazione alla R.S.U., della bozza dei "Criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale", le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, già autorizzato con provvedimento dell'ente, verranno esaminate solo al termine delle procedure previste per le relazioni sindacali e secondo la disciplina contenuta nei predetti "Criteri generali". Art. 1 OGGETTO I presenti Criteri Generali disciplinano le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti della Camera di Commercio di Brescia relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle categorie, ad eccezione di quelli espressamente individuati all art. 8 dei presenti Criteri Generali. Art. 2 CRITERIO GENERALE Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti formulati per il personale a tempo pieno, disciplinati dalle leggi, dai C.C.N.L. e dalla C.C.D.I., tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
4 Art. 3 DEFINIZIONI Per Ente si intende la Camera di Commercio di Brescia. Per tempo pieno si intende l orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente. Per tempo parziale l orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal dipendente, che risulti comunque inferiore all orario di lavoro a tempo pieno. I termini tempo parziale e part time sono da considerarsi sinonimi. Art. 4 TIPOLOGIA Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, laddove la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all orario normale giornaliero di lavoro; b) verticale, qualora l attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell anno; c) misto, con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b). Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente, nel rispetto delle condizioni riportate all'art. 9. Art. 5 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE Il contingente di personale a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. Il numero dei posti di ciascun contingente sarà calcolato con arrotondamento all unità superiore. Art. 6 RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene effettuata per iscritto dal dipendente sull apposito modulo, predisposto a cura dell Ufficio Organizzazione e Metodo. Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici, i dati professionali, la modalità proposta di svolgimento della prestazione lavorativa presso l Ente, l articolazione dell orario secondo le modalità indicate all art. 4, nonché l eventuale possesso di titoli di precedenza. Il dipendente che voglia trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, deve specificare nella domanda l eventuale attività lavorativa, subordinata od autonoma, che intenda esercitare, affinché possa essere verificato il rispetto delle vigenti norme sull incompatibilità. ** è attribuita valenza a tempo determinato, di durata triennale, ai contratti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, stipulati a decorrere dal , con conseguente rientro a tempo pieno alla scadenza del triennio e con la possibilità di presentare, nella sessione prevista prima della scadenza del contratto individuale, una nuova domanda di trasformazione nei limiti e con le modalità stabilite dai criteri generali, in concorso con eventuali dipendenti interessati, nell'ambito del contingente di posti disponibili (v. determinazione n.110/sg del )
5 Art. 7 PROCEDIMENTO La domanda, completa delle indicazioni di cui all articolo precedente e indirizzata al Segretario Generale, va presentata all Ufficio Archivio-Protocollo entro i periodi di seguito indicati: - sessione a) dal 1 al 30 aprile, per le trasformazioni con decorrenza 1 luglio 31 dicembre; - sessione b) dal 1 al 31 ottobre, per le trasformazioni con decorrenza 1 gennaio 30 giugno. La domanda presentata è valida esclusivamente per la sessione di riferimento; pertanto, in caso di esito negativo della stessa, il dipendente ancora interessato alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, dovrà produrre, nei termini previsti per la sessione successiva, una nuova domanda. Decorsi 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda, senza che l Ente abbia, con provvedimento motivato, accolto o respinto la domanda o differitane la decorrenza, il rapporto di lavoro sarà automaticamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità indicate nella richiesta. In ogni caso, la trasformazione del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. L Ente può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente. La richiesta dell Ente sospende il termine suddetto. Tale termine riprende a decorrere dalla data di protocollazione delle eventuali integrazioni, da presentare all Ufficio Archivio- Protocollo dell Ente. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni può essere effettuata solo per una volta. L Ufficio Organizzazione e Metodo richiede quindi il parere del Dirigente dell Area cui è assegnato il dipendente; in caso di parere negativo, lo stesso dovrà essere motivato. Il decorrere infruttuoso di 15 giorni effettivi dalla richiesta al Dirigente dell Area competente di esprimere il proprio parere viene considerato come parere positivo alla trasformazione. Il Dirigente dell Area competente può impiegare, con motivazione scritta e nel rispetto dei principi di non discriminazione, il dipendente, con rapporto di lavoro trasformato da tempo pieno a tempo parziale, in altri uffici e servizi della propria Area, compatibilmente con la qualifica, il profilo e i titoli di studio e professionali posseduti, con possibilità di proporre al Segretario Generale l'assegnazione dello stesso ad altra Area. Art. 8 CASI DI ESCLUSIONE E LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE E esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time nei seguenti casi: a) per il personale dirigente; b) per il personale chiamato a ricoprire l area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L Il dipendente titolare delle stesse può ottenere la trasformazione a tempo parziale del suo rapporto solo a seguito di espressa rinuncia all incarico conferitogli, fermi restando i limiti percentuali di cui all art. 5 dei presenti Criteri Generali; c) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorso un triennio dalla data di assunzione in ruolo presso l'ente. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può avvenire prima del decorrere di un triennio nei casi di cui ai punti a), b), c) del successivo art. 12, in deroga
6 alle disposizioni del presente articolo. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i dipendenti, inquadrati nella Categoria D, con incarichi di responsabilità di ufficio o di servizio e non appartenenti all Area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L , può avvenire esclusivamente nell ambito della tipologia di tipo orizzontale, con prestazione oraria di 30 ore settimanali, rispettando le altre condizioni individuate all'art. 9, salvo rinuncia scritta all incarico. Art. 9 ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia esso di tipo orizzontale, verticale o misto, può essere richiesta nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l impegnativa oraria settimanale può essere scelta esclusivamente tra le seguenti opzioni: 18 ore 24 ore 30 ore b) in caso di part time di tipo verticale o misto, l'impegnativa oraria media settimanale, calcolata su base annuale, non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno; c) l impegnativa oraria giornaliera non può essere superiore a quella prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno; d) la prestazione lavorativa giornaliera può iniziare non più tardi di un ora dopo l orario di lavoro da osservare da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno; e) in caso di part time verticale o misto, i periodi con prestazione lavorativa e senza prestazione lavorativa devono essere continuativi; in particolare: - settimanalmente, potrà essere richiesta una distribuzione che preveda un solo periodo con prestazione lavorativa ed un solo periodo senza prestazione lavorativa; conseguentemente non potranno essere richieste distribuzioni settimanali a giorni alterni (venerdì-lunedì sono considerati continuativi); - annualmente, potrà essere richiesta una distribuzione che preveda, al massimo, due periodi con prestazione lavorativa, alternati, al massimo, con due periodi senza prestazione lavorativa; f) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o l'eventuale rientro da tempo parziale a tempo pieno, potrà decorrere, esclusivamente, dal primo del mese; g) il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale: - nelle giornate in cui presta servizio con articolazione oraria uguale al tempo pieno, usufruisce delle stesse forme di flessibilità previste per il personale a tempo pieno; - nelle giornate in cui presta servizio con articolazione oraria diversa dal tempo pieno, usufruisce di una flessibilità di 15 minuti ad inizio servizio e di 30 minuti durante la pausa pranzo, laddove prevista. Art. 10 ESITO DELLA RICHIESTA Il Segretario Generale, con propria determinazione, dispone o nega la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro può essere differita se la trasformazione del rapporto di lavoro a part time comporta, in relazione alle mansioni del dipendente ed alle esigenze organizzative, grave pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio o servizio di appartenenza. Il differimento è possibile per un periodo non superiore a 6 mesi, decorrente dalla data della
7 comunicazione del differimento stesso, valutando comparativamente l interesse del dipendente medesimo e le necessità organizzative dell Ente, volte ad assicurare la funzionalità dei servizi e l ottimale utilizzazione delle risorse umane. La determinazione del Segretario Generale viene comunicata al dipendente e, per conoscenza, al Dirigente dell Area di assegnazione. Art. 11 ATTIVITA EXTRA ISTITUZIONALI Il dipendente che chiede ed ottiene l instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può iscriversi ad albi ed ordini e svolgere attività professionale, subordinata o autonoma, esercitare il commercio e l industria, accettare cariche in società a scopo di lucro e l assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro viene negata, con determinazione del Segretario Generale, nel caso in cui l attività di lavoro esterna, subordinata od autonoma, che il dipendente intenda svolgere, comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l Ente. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l eventuale successivo inizio o la variazione dell attività lavorativa esterna. Fermo restando l analisi del singolo caso, vi è conflitto di interesse, in via indicativa e non esaustiva, qualora il dipendente: - intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi iscrizioni, denunce, licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta di competenza della Camera di Commercio; - intenda svolgere attività libero professionale al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra; - intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per l'ente; - intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti dell'ente, ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi; - intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali la Camera di Commercio svolga funzioni di controllo o vigilanza; - intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nella fornitura, di beni o servizi, all'ente. In tali casi il rapporto di lavoro part time potrà essere rifiutato e, se già in essere, l Ente potrà intimare all interessato di sospendere immediatamente l attività esterna, a pena della revoca. Al dipendente ammesso al part time al fine di svolgere altra attività, suscettibile di conflitti potenziali di interesse, la concessione del part time può essere subordinata a specifiche condizioni. La determinazione di autorizzazione ovvero di diniego viene comunicata al dipendente e, per conoscenza, al Dirigente dell Area di assegnazione. Per ogni altro istituto normativo si fa riferimento alla disciplina vigente in tema di incompatibilità. Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
8 lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, soggiace alla normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale dipendente a tempo pieno. Art. 12 PRIORITA NELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE In presenza di domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale in numero eccedente i posti disponibili, determinati secondo il criterio di cui all'art. 5, costituiscono, nell ordine, titoli di precedenza quelli di seguito elencati: a) essere dipendenti portatori di handicap; b) essere dipendenti in particolari condizioni psicofisiche; c) essere familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; d) essere genitori con figli minori, in relazione al loro numero ed all età degli stessi, privilegiando, in caso di parità di numero, l età media più bassa; e) aver superato i 55 anni di età ovvero compiuto i 25 anni di servizio; f) ricorrere di motivate esigenze di studio. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000. A parità di condizioni e di titoli di precedenza, l'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore età. Art. 13 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, contenente l indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno e con la determinazione del relativo trattamento economico. Art. 14 LAVORO AGGIUNTIVO E STRAORDINARIO Il dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, previo suo espresso consenso, può effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima del 10% della durata dell orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell arco di più di una settimana. Per lavoro aggiuntivo si intendono le prestazioni lavorative svolte oltre l orario di lavoro concordato fra le parti. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di gravi difficoltà organizzative, derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa, nella misura massima del 10% di cui al comma 1 del presente articolo e sempre che sussistano le condizioni di cui al comma precedente. Il compenso previsto per l effettuazione del lavoro supplementare, aggiuntivo o straordinario,
9 è quello determinato dalla normativa contrattuale vigente. Art. 15 RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL ORARIO PART TIME Le richieste di variazione dell articolazione dell orario del rapporto di lavoro a part time, che in ogni caso devono essere conformi alle condizioni riportate agli artt. 8 e 9, non sono ammesse prima del decorso di un biennio dall'ultima trasformazione, fatta salva la facoltà dell Ente, per obiettive esigenze di servizio, di acconsentirvi, in deroga al limite temporale di cui sopra, con determinazione del Segretario Generale, su parere del Dirigente dell Area ove risulta assegnato il dipendente interessato alla modifica. La determinazione del Segretario Generale di accoglimento della richiesta di variazione dell articolazione dell orario, che ne fissa la data di decorrenza, viene comunicata al dipendente e, per conoscenza, al Dirigente dell Area competente. Art. 16 RICHIESTE DI RIENTRO A TEMPO PIENO I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. E in facoltà dell Ente acconsentire alla richiesta di rientro a tempo pieno fatta dal dipendente prima del decorso del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico. Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI Le tipologie e le articolazioni d'orario dei rapporti di lavoro a tempo parziale formalmente autorizzate, con provvedimento dell'ente, alla data di entrata in vigore dei presenti Criteri Generali, rimangono valide, anche se difformi da quelle qui previste. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dai presenti Criteri Generali trova applicazione quanto stabilito dal D.Lgs. n. 61/2000, dal C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali, dal codice civile (libro V, titolo II, capo I), dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché, ove applicabili, dalle altre leggi in materia. Art. 18 ENTRATA IN VIGORE I presenti Criteri Generali entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione all Albo Camerale.
10 Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Al Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia Il/La sottoscritto/a.. nato/a a. il. e residente a.... in Via/Piazza.... in servizio presso la Camera di Commercio di Brescia a decorrere dal. Categoria Profilo Professionale... CHIEDE di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: orizzontale verticale misto secondo l articolazione e la distribuzione seguente: con decorrenza:.... PRECISA che attualmente non intende intraprendere altra attività lavorativa; (oppure) che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo (indicare gli elementi caratterizzanti l attività, quali tempi, luogo di svolgimento, soggetto nei cui confronti l attività, se subordinata, viene svolta, compensi etc.).... DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza delle sanzioni previste dall art. 76 del D.P.R. n. 445 del nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di non essere in possesso di titoli di precedenza: (oppure) di essere in possesso, in conformità a quanto previsto dall art. 12 dei Criteri Generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, dei seguenti titoli di precedenza: a) portatore di handicap b) in particolari condizioni psico-fisiche; c) familiare che assiste persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; d) genitore di n... figli minori, della seguente età ; e) maggiore di 55 anni di età ovvero dipendente con oltre 25 anni di servizio presso l Ente; f) dipendente con esigenze di studio motivate in allegato. N.B. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000. Data. Firma
11 PARERE DEL DIRIGENTE DELL AREA DI ASSEGNAZIONE Con riferimento alla nota in data presentata dal/la dipendente sig. ai fini della: concessione dell aspettativa per motivi di famiglia: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time variazione articolazione orario di lavoro part-time altro il Dirigente dr responsabile dell'area presso cui presta servizio il dipendente in oggetto, esaminata l istanza, esprime: parere favorevole, con decorrenza dal Note parere contrario, per le seguenti motivazioni: Brescia, Firma f.to IL SEGRETARIO GENERALE (dr Carmelo Antonuccio)
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