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1 ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione Private e di Interesse Collettivo Via Del Quirinale, ROMA *** ** *** PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 49/2012; SCHEMA DI REGOLAMENTO ISVAP CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLO STANDARD DI MODALITA OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C. AUTO DI CUI ALL ART. 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO IN LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27 *** ** *** PREMESSA L associazione di Rappresentanza degli Intermediari di Assicurazione UNAPASS, conferma il proprio sostegno al processo di liberalizzazione in quanto ritiene che esso rappresenti la condizione essenziale per rilanciare la crescita del Paese. Il settore assicurativo coinvolto dal recente Decreto CresciItalia, in applicazione del cui art. 34 della legge di Conversione 27/2012, il presente Regolamento è emanando, in Italia è ormai un settore maturo, con ampi margini di ulteriore sviluppo, con possibilità di incidere fortemente sul PIL, sulle politiche sociali ed economiche del Paese. Lo sviluppo professionale del canale agenziale in particolare e l organizzazione sempre più articolata ed imprenditoriale sul territorio hanno accelerato la diffusione della cultura assicurativa e le politiche di tutela del Consumatore, ne hanno ridotto asimmetrie informative, confermando la fiducia riposta dai Consumatori per gli Intermediari professionisti riconosciuti come tali anche dal Legislatore in ricezione della Direttiva 92/02. Il processo di Liberalizzazioni nel settore assicurativo definito da tre generazioni di direttive comunitarie specifiche, che tra il 1973 e il 1994 eliminarono progressivamente i vincoli che impedivano alle imprese di operare liberamente in tutti gli Stati Membri, incide sulle condizioni strutturali di concorrenza che si originano dalla sostanziale riduzione delle barriere all ingresso e dalla scomparsa di ogni forma di controllo dei prezzi. Ogni qualvolta il Legislatore sia intervenuto in tema di regolamentazione, certamente la scelta ha coinciso con la presa d atto dei cosiddetti fallimenti del mercato, laddove lo stesso non sia riuscito, autoregolamentandosi, ad essere più efficiente e concorrenziale nell interesse del Consumatore. In riferimento alla Regolazione in senso proprio del settore assicurativo, premessane la fattispecie consistente in : Regolazione dell organizzazione dell Impresa; Regolazione dei premi e dei contratti; Regolazione degli obblighi di copertura; Regolazione della solvibilità; è comprovata la maggiore efficacia degli interventi legislativi ai fini della maggiore competizione sui prezzi praticati dalle imprese assicuratrici, in Italia ed in Europa, quando questi hanno interessato la regolazione dei premi e dei contratti e la regolazione degli obblighi di copertura, mentre poco incide la regolamentazione delle forme distributive

2 come ampiamente dimostrato nei mercati più efficienti ove non ve ne sono alcune né vietate né discriminate rispetto ad altre. A tal proposito è bene tenere in considerazione la caratteristica qualitativa della distribuzione italiana caratterizzata dalla pluralità di Intermediari, Agenti e Broker, e tra i primi, tra Agenti monomandatari e plurimandatari con costi di distribuzione sostanzialmente stabili all 8 % di incidenza sul premio netto. Con riferimento specifico alle norme emanande ed in pubblica consultazione, coerentemente con quanto affermato in sede di Audizione presso la Commissione Straordinaria Prezzi del Senato l 8 ed il 15 febbraio ca., si rileva che l impianto normativo presenta rilievi di presunta contrarietà sia alla Direttiva 92/2002 sia ai Regolamenti Isvap n.5/06 e 35/10. Nei fatti si vorrebbe introdurre in capo agli intermediari di assicurazione un obbligo di illustrazione delle caratteristiche di tre prodotti RC Auto distribuiti anche da concorrenti attraverso l utilizzo delle tariffe obbligatoriamente pubblicate nei siti internet delle stesse compagnie, con l intento di calmierare i prezzi della copertura assicurativa e favorire la concorrenza. Risulta evidente l inapplicabilità del disposto che: - ricadrebbe nella platea degli intermediari i quali operano per l 85% in rapporto di monomandato e, ricordando che specificatamente nel ramo auto tale percentuale supera il 93% del mercato totale ; - non prevede l illustrazione di soluzioni migliorative (perché di evidenza inapplicabile anche per il Legislatore stesso) ma solo l illustrazione di tre soluzioni, con la consapevolezza che l intermediario non formato e non abilitato al collocamento di quegli ulteriori prodotti, non potrà mai fornire informazioni esaustive di condizioni e di tariffa che, nella migliore delle ipotesi, si possono dedurre dal preventivatore obbligatoriamente presente in tutti i siti delle imprese, nonché dal comparatore Isvap limitatamente al premio di tariffa, né, ancor meno, valutarne l adeguatezza. L informazione sarebbe dunque parziale e fuorviante, essendo quest ultima basata su di una tariffa standard (ancorché ritenuta, invece, personalizzabile) e priva di quella flessibilità e delle condizioni migliorative che possono ricavarsi in occasione di una visita diretta presso l intermediario. Altresì vale la pena evidenziare il fatto che gli oltre contratti assicurativi auto nella quasi totalità hanno una ulteriore garanzia di CVT oltre la garanzia obbligatoria; le nuove esigenze di coperture assicurative renderanno sempre più propenso il consumatore a sottoscriverle. La varietà delle garanzie e delle tariffe presenti sul mercato, relativamente alle garanzie CVT, nonché l esistenza di svariate convenzioni sottoscritte tra le singole imprese e gruppi socio economici, rendono di difficile applicazione una standardizzazione dell offerta. Nessuna impresa attualmente ha nei propri siti un preventivatore per le garanzie di cui sopra e né tantomeno quello gestito da Isvap possiede una valutazione di comparabilità delle condizioni contrattuali diverse da quelle tariffarie. Coerentemente a quanto sopra, l obbligo di confronto tariffario RCA, finirebbe per offrire confronti non omogenei al consumatore, per questo non diminuirebbero le asimmetrie informative ma verosimilmente aumenterebbero. Venendo allo schema di Regolamento in oggetto, si nota che l impianto dello stesso pare aver, in alcuni punti, inasprito alcuni dei precetti contenuti nella norma primaria, già di non facile interpretazione ammessa dal Legislatore medesimo, finendo per concepire uno standard applicativo particolarmente oneroso e di difficile applicazione concreta. La disciplina dell informazione, già normata dall art. 120 del Codice delle Assicurazioni sembrerebbe imporre obblighi in capo all intermediario ancorché in assenza della fonte contrattuale di riferimento e apparirebbe contraria alle valutazioni in tema di consulenza finalizzata al collocamento e alla valutazione in tema di adeguatezza, costringendo l intermediario a svolgere un attività estranea alla sua natura e particolarmente onerosa se riferita al costo lavoro orario ed agli obblighi di consegna e di conservazione documentale.

3 Tutto ciò premesso richiamando per praticità alcuni articoli del Regolamento, si permette evidenziare in giallo le parti di cui si suggerisce la modifica, riportando di seguito in rosso il pertinente emendamento preceduto dalla dicitura La parte evidenziata si sostituisca con: o semplicemente la parte evidenziata si abroghi. Art. 1 ( Definizioni ) 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti : l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) decreto : il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private; c) gruppo assicurativo : il gruppo di società di cui all articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione; d) intermediario : la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa; e) Tuopreventivatore : il servizio pubblico di comparazione delle tariffe relative all assicurazione obbligatoria r.c.auto istituito ai sensi dell articolo 136, comma 3-bis del Codice delle Assicurazioni. Si aggiunga: f) preventivi rilasciati : i preventivi rilasciati al cliente anche mediante supporti magnetici, ottici o digitali o comunque consultati nei termini di cui all art. 6, comma 2; g) consegna della documentazione : la consegna di documentazione al cliente anche mediante supporti magnetici, ottici o digitali o mediante il rinvio a documenti pubblicati e consultati in internet nei termini di cui all art. 6, comma 2; Art. 3 ( Soggetti destinatari della informativa ) 1. Soggetti destinatari della informativa sono le persone fisiche o giuridiche La parte evidenziata si sostituisca con: i consumatori che intendono stipulare o rinnovare la parte evidenziata si abroghi il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 2. L obbligo di informativa di cui al comma 1 non si applica ai contratti stipulati o rinnovati la parte evidenziata si abroghi rientranti nell ambito di specifiche convenzioni e ai contratti relativi ai rischi di cui all articolo 35, commi 2 e 3 del decreto. Art. 4 ( Modifiche all art. 3 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 ) 1. All art. 3 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 2. Le imprese che si avvalgono di intermediari integrano la comunicazione di cui al comma 1 con l indicazione in merito alla possibilità di ottenere, rivolgendosi all intermediario, La parte evidenziata si sostituisca con:, tramite il servizio di comparazione

4 Tuopreventivatore, informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie di assicurazione non appartenenti ai medesimi gruppi.. 2. All allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, dopo il punto 3, sono aggiunti i seguenti periodi: Qualora l impresa si avvalga di intermediari, inserire la seguente parte: 4. Informazioni ai sensi dell art. 34, comma 3-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27. Si ricorda che rivolgendosi all intermediario lo stesso è tenuto a fornirle informazioni La parte evidenziata si sostituisca con: consultando il servizio di comparazione Tuopreventivatore, potrà procedere alla comparazione sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie di assicurazione non appartenenti ai medesimi gruppi. Art. 6 ( Informativa al cliente sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali ) La parte evidenziata si sostituisca con: consumatore 1. Gli intermediari, nell attività di distribuzione di prodotti relativi all assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, forniscono La parte evidenziata si sostituisca con: informano e illustrano al cliente mediante l utilizzo degli strumenti e dei supporti informativi di cui al comma 2 prima della stipula o del rinnovo la parte evidenziata si abroghi del contratto: a) almeno tre preventivi personalizzati, la parte evidenziata si abroghi, rilasciati da imprese appartenenti a diversi gruppi assicurativi; b) le note informative La parte evidenziata si sostituisca con: i fascicoli informativi relativi ai prodotti assicurativi ai quali i preventivi si riferiscono, già predisposte e pubblicate La parte evidenziata si sostituisca con: predisposti e pubblicati sui siti internet aziendali ai sensi dell art. 34 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio Ai fini del rispetto dell obbligo di cui al comma 1, gli intermediari si avvalgono in via esclusiva: a) delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet, ai sensi dell articolo 131 del decreto e degli articoli 4, 5, 6 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008; b) delle informazioni risultanti dalla consultazione del servizio di comparazione Tuopreventivatore ; c) delle informazioni risultanti da servizi di comparazione che aggregano i dati dei preventivatori aziendali di cui alla lettera a), appositamente costituiti e gestiti dalle associazioni degli intermediari. 3. La consegna della La parte evidenziata si sostituisca con: l informazione resa sulla documentazione di cui al comma 1 si aggiunga o il rifiuto del consumatore di fornire una o più delle informazioni deve risultare da un apposita dichiarazione, redatta in modo chiaro e con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al cliente prima della stipula o del rinnovo la parte evidenziata si abroghi,del contratto. Si aggiunga Il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni richieste non pregiudica la capacità di stipulare il contratto ma solleva l Intermediario dall applicazione della sanzione di cui al comma terzo dell art. 34 della L.27/ L intermediario conserva copia cartacea della dichiarazione di cui al comma 3 nonché evidenza dei preventivi rilasciati, la parte evidenziata si abroghi, anche mediante supporti magnetici, ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente che ne consenta l immediata consultazione in caso di verifiche. Art. 7 ( Criteri di scelta dei preventivi da fornire al cliente ) La parte evidenziata si sostituisca con: consumatore

5 1. Gli intermediari, nella individuazione dei preventivi da consegnare ai clienti, ai fini dell adempimento dell obbligo di cui all articolo 6, comma 1, lettera a), si attengono alle regole di comportamento di cui all articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, acquisendo dai clienti La parte evidenziata si sostituisca con: consumatori le informazioni necessarie per valutarne le specifiche esigenze assicurative ed operando secondo criteri di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità in modo da garantire ai clienti La parte evidenziata si sostituisca con: consumatori medesimi un adeguato livello di informazione e di non recare loro pregiudizio. 2. La denominazione delle imprese di cui sono forniti i preventivi è riportata sulla dichiarazione di cui all articolo 6, comma 3. la parte evidenziata si abroghi Art. 9 ( Entrata in vigore ) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo La parte evidenziata si sostituisca con: il 180 giorno alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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