STUDIO CIGANOTTO CINELLI SALVATO MANGIONE. Novità in materia di IVA del DL n. 193 conv. L n. 225

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1 A tutti i clienti, loro indirizzi mail Circolare n. 7/2016 del 15 dicembre Novità in materia di IVA del DL n. 193 conv. L n. 225 Gli artt. 4, 4-bis e 7-quater del DL n. 193, conv. L n. 225, introducono importanti novità in materia di IVA. In particolare, tali disposizioni prevedono: la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale; l introduzione, a partire dall , delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche; l abolizione della comunicazione delle operazioni con soggetti black list, nonché del c.d. spesometro annuale; l aumento del limite dei rimborsi IVA senza visto di conformità o garanzia patrimoniale; la modifica della disciplina di chiusura delle partite IVA inattive. Si segnalano, per completezza di informativa, interventi sui depositi iva (dal ) e sull obbligo di emissione della fattura elettronica semplificata a far data dal per le cessione di beni di cui all art. 38-quater del DPR 633/72 vale a dire le cessioni: effettuate nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti fuori dal territorio comunitario; di importo superiore a 154,94 euro, calcolato al lordo dell IVA; aventi ad oggetto beni destinati all uso personale del cessionario o di un suo familiare, da trasportarsi fuori dal territorio comunitario nei bagagli personali degli stessi. In calce alla presente circolare riportiamo la TABELLA RIASSUNTIVA DELLE NUOVE SCADENZE. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Conseguentemente all introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale di cui si parlerà in seguito, vengono modificati i termini previsti dall art. 8 co. 1 del DPR 322/98 per la presentazione della dichiarazione IVA annuale. DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 E SUCCESSIVI A decorrere dall anno d imposta 2017, la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1 febbraio e il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL ANNO 2016 Per il periodo d imposta 2016, invece, resta fermo il termine fissato dalla L. 190/2014 (come modificata dal DL 192/2014), in base al quale la dichiarazione annuale deve essere presentata nel mese di febbraio dell anno successivo a quello di riferimento.

2 Riepilogando: la dichiarazione IVA relativa all anno d imposta 2016 deve essere presentata nel mese di febbraio 2017 (fra l e il ); la dichiarazione IVA relativa agli anni d imposta 2017 e successivi deve essere presentata tra il 1 febbraio e il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Con riferimento alla dichiarazione Iva relativa al 2016, pertanto, non sarà più possibile la trasmissione entro il 30 settembre (unitamente al modello Unico 2017x2016). Il termine del è obbligatorio per tutti i contribuenti. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE L art. 4 co. 1 del DL 193/2016 convertito sostituisce integralmente l art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in luogo dell obbligo di presentazione annuale del c.d. spesometro, l invio all Agenzia delle Entrate della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate. DECORRENZA Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dall (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito). Di conseguenza, l obbligo di presentazione dello spesometro annuale dovrebbe venir meno a partire dal periodo d imposta 2017, ritenendosi l adempimento ancora dovuto per la comunicazione delle operazioni effettuate nel AMBITO SOGGETTIVO L obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all art. 21 del DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016 convertito, interessa la generalità dei soggetti passivi IVA (esercenti attività d impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72). ESONERI Soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi Sono esonerati dalla comunicazione trimestrale in argomento i soggetti che optano per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi (artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015). Per i soggetti che intendono adottare uno o entrambi i regimi facoltativi a partire dal 2017 (e per i quattro anni successivi) il termine per l opzione è posticipato dal al Soggetti in regime agevolato Poiché la comunicazione dei dati delle fatture ha ad oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, l esonero dall obbligo di cui all art. 21 del DL 78/2010 dovrebbe estendersi anche ai soggetti che operano: nel regime di vantaggio per i c.d. contribuenti minimi, ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del ); nel nuovo regime forfetario di cui all art. 1 co della L. 190/2014.

3 AMBITO OGGETTIVO STUDIO CIGANOTTO CINELLI SALVATO MANGIONE L art. 21 del DL 78/2010 prevede che nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale. Dati analitici I dati delle fatture da trasmettere in forma analitica saranno definiti da un successivo provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l art. 21 co. 2 del DL 78/2010 stabilisce che, nell ambito della comunicazione, dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; la data e il numero della fattura; l ammontare della base imponibile IVA; l aliquota applicata; l ammontare dell imposta; la tipologia dell operazione. MODALITÀ DI INVIO L invio della comunicazione deve essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate. TERMINI DI INVIO In linea generale, la comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere trasmessa entro l ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre. Tuttavia, allo scopo di agevolare i contribuenti nell adempimento, il termine di invio relativo ai dati del secondo trimestre è fissato al 16 settembre (in luogo del 31 agosto). La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa: entro il 31 maggio, per il primo trimestre; entro il 16 settembre, per il secondo trimestre; entro il 30 novembre, per il terzo trimestre; entro l ultimo giorno del mese di febbraio dell anno successivo, per il quarto trimestre. Termine di invio per il primo semestre 2017 In deroga agli ordinari termini di presentazione, la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre del 2017 (gennaio - giugno) dovrà essere effettuata entro il In tal modo, limitatamente al primo anno di applicazione: le comunicazioni relative ai primi due trimestri vengono accorpate; la scadenza fissata per la comunicazione relativa al primo trimestre viene posticipata; la scadenza fissata per la comunicazione relativa al secondo trimestre viene anticipata. REGIME SANZIONATORIO Il nuovo co. 2-bis dell art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l applicazione di una sanzione pari a 2,00 euro in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell ambito delle comunicazioni trimestrali di cui all art. 21 del DL 78/2010, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la

4 comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura), entro un limite massimo di 500,00 euro. La norma esclude l applicazione della disciplina del c.d. cumulo giuridico di cui all art. 12 DLgs. 472/97, per cui le sanzioni applicate relativamente a ciascuna fattura, i cui dati non sono stati comunicati, ovvero sono stati comunicati in modo errato, devono sommarsi singolarmente. COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA L art. 4 co. 2 del DL 193/2016 convertito, aggiungendo l art. 21-bis al DL 78/2010, prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche. DECORRENZA L obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito). AMBITO SOGGETTIVO L obbligo di cui all art. 21-bis del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che: sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale; sono esonerati dall effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che: non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell anno di riferimento e non hanno crediti d imposta da riportare; hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti; hanno aderito al regime per i c.d. contribuenti minimi di cui all art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co della L. 190/2014; operano in regime speciale ex L. 398/91; rientrano nel regime di cui all art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane). AMBITO OGGETTIVO Nell ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia con cadenza mensile che con cadenza trimestrale ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72). Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell imposta emerga un eccedenza a credito. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE La definizione dei dati da trasmettere nell ambito della comunicazione delle liquidazioni IVA è rinviata ad un successivo provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Si può presumere, tuttavia, che verrà richiesto l invio dei dati sintetici riguardanti l IVA a debito e a credito, ripartiti per aliquote.

5 MODALITÀ DI INVIO STUDIO CIGANOTTO CINELLI SALVATO MANGIONE L invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Esercizio di più attività I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/72 sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività. TERMINI DI INVIO Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della comunicazione di cui all art. 21- bis del DL 78/2010 coincidono con quelli prescritti per l invio delle comunicazioni di cui all art. 21 del DL 78/2010. La comunicazione deve quindi essere trasmessa: entro il 31 maggio, per il primo trimestre; entro il 16 settembre, per il secondo trimestre; entro il 30 novembre, per il terzo trimestre; entro l ultimo giorno del mese di febbraio dell anno successivo, per il quarto trimestre. Tuttavia, deve escludersi che la deroga per la presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, possa applicarsi anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni. Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il , per il primo trimestre, ed entro il , per il secondo trimestre). REGIME SANZIONATORIO Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all art. 21-bis del DL 78/2010, il nuovo co. 2-ter dell art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro. Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro). CONTROLLO DEI DATI TRASMESSI ED EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE Allo scopo di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, il co. 5 del nuovo art. 21-bis del DL 78/2010 prevede che l Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi IVA e dei loro intermediari: le risultanze dell esame dei dati delle fatture; le valutazioni concernenti la coerenza fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni; le valutazioni concernenti la coerenza dei versamenti dell imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni. Laddove, dai controlli eseguiti, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell esito secondo modalità che verranno stabilite con un successivo provvedimento dell Agenzia. In tal caso, si prevede che il soggetto interessato potrà:

6 fornire i chiarimenti necessari, ovvero eventuali dati ed elementi che non sono stati considerati o che sono stati valutati erroneamente; provvedere al versamento di quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. Si prevede, infine, l applicazione della norma che consente all Agenzia delle Entrate di verificare l effettivo versamento dell imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (art. 54-bis co. 2-bis del DPR 633/72), indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di pericolo per la riscossione. ABOLIZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI Oltre all abolizione del c.d. spesometro annuale, l art. 4 del DL 193/2016 convertito prevede che, a decorrere dall , vengano aboliti ulteriori obblighi comunicativi. COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING E NOLEGGIO Viene soppressa, a partire dall , la comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, ex art. 7 co. 12 del DPR 605/73. Tale comunicazione era stata introdotta dal provv. Agenzia delle Entrate n PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT ACQUISTI A partire dall , viene altresì soppresso l obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT di cui all art. 50 co. 6 del DL 331/93, riepilogativi: degli acquisti intracomunitari di beni; delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione europea. COMUNICAZIONI BLACK LIST Viene abolito l obbligo di cui all art. 1 co. 1-3 del DL 40/2010, relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a ,00 euro effettuate con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L obbligo viene meno già a partire dal 2017, con riferimento alle comunicazioni relative al periodo d imposta COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SAN MARINO L art. 7-quater co. 21 del DL 193/2016 convertito, abrogando la lett. c) dell art. 16 del DM , sopprime l obbligo di comunicazione delle autofatture relative agli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti passivi IVA italiani. L abolizione si applica dalle autofatture annotate a decorrere dall In relazione alle autofatture annotate fino al permane quindi l obbligo di comunicazione entro la fine del mese successivo. RIMBORSI IVA E ora possibile ottenere il rimborso dell eccedenza di credito IVA detraibile, senza necessità di adempiere ad alcuna formalità specifica, per credito iva fino a ,00 euro (la soglia era di ,00).

7 Pertanto, il rimborso annuale o trimestrale, in presenza dei requisiti, potrà essere ottenuto mediante la semplice presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, senza che si renda necessario: apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell organo di revisione contabile, per la generalità dei soggetti passivi IVA di cui all art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72; prestare apposita garanzia patrimoniale, per i soggetti considerati a rischio ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72. La nuova soglia potrebbe risultare applicabile già con riferimento alle istanze di rimborso presentate con la dichiarazione IVA annuale relativa al 2016 (modello IVA 2017). PARTITE IVA INATTIVE E prevista la chiusura d ufficio delle partite IVA per i soggetti che, dai dati e dagli elementi in possesso dell Agenzia delle Entrate, non risultano aver esercitato attività d impresa, arte o professione nelle tre annualità precedenti. Tuttavia, si rinvia all emanazione di un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate per la definizione: dei criteri e delle modalità di chiusura delle partite IVA inattive; di forme di comunicazione preventiva al contribuente. Tale procedura sostituisce quella precedentemente prevista dall art. 35 co. 15-quinquies del DPR 633/72, la quale: includeva fra gli indici di inattività del soggetto passivo anche la mancata presentazione della dichiarazione IVA, ove dovuta, per tre annualità consecutive; consentiva al contribuente di fornire chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di chiusura della partita IVA da parte dell Ufficio. Eliminazione delle sanzioni In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell attività ai fini IVA, viene esclusa l applicazione della sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro di cui all art. 5 co. 6 del DLgs. 471/97. Restano ferme, tuttavia, le sanzioni previste per l omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA, ove dovute, durante il periodo di inattività. Si riporta a seguire una tabella riepilogativa delle scadenze per l anno 2017 e a regime. Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti

8 TABELLA RIASSUNTIVA NUOVE SCADENZE Adempimento Termine per il 2017 Termine a regime Dichiarazione annuale Iva 28/02/2017 relativa all anno aprile dell anno successivo Comunicazione trimestrale dei dati fatture emesse/ricevute (c.d. spesometro trimestrale) - OBBLIGATORIA Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche - OBBLIGATORIA entro il 25/07/2017 per il primo e il secondo trimestre 2017; entro il 30/11/2017, per il terzo trimestre 2017; entro 28/02/2018, per il quarto trimestre entro il 31/05/2017, per il primo trimestre*; entro il 16/09/2017, per il secondo trimestre*; entro il 30/09/2017, per il terzo trimestre; entro il 28/02/2018, per il quarto trimestre. * A meno di unificazione della scadenza con lo spesometro trimestrale al 25/07/2017 entro il 31 maggio, per il primo trimestre; entro il 16 settembre, per il secondo trimestre; entro il 30 novembre, per il terzo trimestre; entro l ultimo giorno del mese di febbraio dell anno successivo, per il quarto trimestre. entro il 31 maggio, per il primo trimestre; entro il 16 settembre, per il secondo trimestre; entro il 30 novembre, per il terzo trimestre; entro l ultimo giorno del mese di febbraio dell anno successivo, per il quarto trimestre. Spesometro annuale Lo spesometro relativo al 2016 deve essere inviato telematicamente: - entro il per i contribuenti "mensili" - entro il per i contribuenti "trimestrali". Adempimento abolito

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