Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950

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1 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 RS 0.101; RU Campo di applicazione il 1 ottobre 1999, complemento 1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Albania 2 2 ottobre ottobre 1996 Andorra 2 22 gennaio gennaio 1996 Croazia 2 5 novembre novembre 1997 Estonia 2 16 aprile aprile 1996 Lettonia 2 27 giugno giugno 1997 Lituania 2 20 giugno giugno 1995 Macedonia 2 10 aprile aprile 1997 Moldavia 2 12 settembre settembre 1997 Romania 2 20 giugno giugno 1994 Russia 2 5 maggio maggio 1998 Slovenia 2 28 giugno giugno 1994 Ucraina 2 11 settembre settembre 1997 Riserve e dichiarazioni Albania Dichiarazione relativa all articolo 25 della Convenzione La Repubblica di Albania dichiara riconoscere la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con qualsiasi domanda presentata da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione e nei Protocolli addizionali n. 1, n. 4 e n. 7, nei casi in cui la violazione dei diritti garantiti da detti strumenti si sia verificata dopo la loro entrata in vigore nei riguardi della Repubblica di Albania. Dichiarazione relativa all articolo 46 della Convenzione La Repubblica di Albania dichiara riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, sotto condizione di reciprocità, la giurisdizione della 1 Completa quelli in RU , , , , , , , , , , , , , , e Con le riserve e dichiarazioni qui di seguito

2 Corte europea dei diritti dell uomo per quanto concerne l interpretazione e l applicazione della Convenzione e dei Protocolli n. 1, n. 4 e n. 7 nei casi in cui la violazione dei diritti garantiti da detti strumenti si sia verificata dopo la loro entrata in vigore nei riguardi della Repubblica di Albania. Germania La Repubblica federale di Germania dichiara di rinnovare per un periodo di cinque anni a partire dal 1 luglio 1994 la dichiarazione di riconoscimento: 1. della competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione, nel Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e nel Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963; 2. con riserva di reciprocità, della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) relativa all interpretazione e all applicazione della Convenzione, del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952 e del Protocollo n. 4 del 16 settembre Andorra In conformità dell articolo 64 della Convenzione, il Governo del Principato di Andorra formula le seguenti riserve: Articolo 5 Le disposizioni dell articolo 5 della Convenzione, misure privative della libertà, si applicano senza pregiudizio dell articolo 9 paragrafo 2 della Costituzione del Principato di Andorra. Articolo 11 Le disposizioni dell articolo 11 della Convenzione relative al diritto di istituire organizzazioni padronali, professionali e sindacali, si applicano senza pregiudizio degli articoli 18 e 19 della Costituzione del Principato di Andorra. Articolo 15 Le disposizioni dell articolo 15 della Convenzione relative ai casi di guerra o di pericolo pubblico si applicano nei limiti dell articolo 42 della Costituzione del Principato di Andorra. Dichiarazione generale Il Governo del Principato di Andorra, per quanto si impegni rigorosamente a non prevedere né ad autorizzare deroghe agli impegni assunti, ritiene necessario sottolineare che il fatto di essere uno Stato di dimensioni territoriali limitate impone particolare attenzione per quanto concerne le questioni di dimora, di lavoro e di provvedimenti sociali per gli stranieri, anche se non sono protetti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali. 917

3 Dichiarazione relativa all articolo 25 della Convenzione Conformemente all articolo 25 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, il Governo del Principato di Andorra dichiara riconoscere la competenza della Commissione di esaminare le domande presentate al Segretario generale del Consiglio d Europa da parte di ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione dopo l entrata in vigore della medesima nei riguardi del Principato di Andorra. La presente dichiarazione è valevole per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Segretario generale del Consiglio d Europa e non può in nessun caso essere rinnovata tacitamente. Dichiarazione concernente l articolo 46 della Convenzione Conformemente all articolo 46 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, il Governo del Principato di Andorra dichiara riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della presente Convenzione sorte dopo l entrata in vigore della medesima nei riguardi del Principato di Andorra. La presente dichiarazione è valevole per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Segretario generale del Consiglio d Europa e non può in nessun caso essere rinnovata tacitamente. Austria Il Governo austriaco rinnova, per un periodo di tre anni a decorrere dal 3 settembre 1994 rispettivamente dal 3 settembre 1997 sino all entrata in vigore del Protocollo n. 11 3, la propria dichiarazione di riconoscimento: 1. della competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo in materia di domande individuali (art. 25 della Convenzione); 2. sotto condizione di reciprocità, della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione); 3. della competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo in materia di domande individuali come anche della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo per quanto riguarda gli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e gli articoli 1-5 del Protocollo n. 7 alla citata Convenzione. 3 RS

4 Belgio Il Belgio dichiara riconoscere per un periodo di cinque anni: a decorrere dal 30 giugno 1997, la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione e negli articoli 1-4 del Protocollo n. 4; a decorrere dal 29 giugno 1997, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4. Cipro Il Governo cipriota dichiara riconoscere, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 gennaio 1995 e con riserva di reciprocità, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione di detta Convenzione (art. 46 della Convenzione). Conformemente all articolo 25 della Convenzione, il Governo cipriota riconosce per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con qualsiasi domanda indirizzata al Segretario generale del Consiglio d Europa dopo il 31 dicembre 1988 da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione circa qualsiasi atto, decisione o evento verificatisi dopo il 31 dicembre Con lettera del 29 dicembre 1997 il Governo cipriota dichiara di voler rinnovare le dichiarazioni citate per il rimanente periodo sino all entrata in vigore del Protocollo n alla Convenzione. Croazia Conformemente all articolo 64 della Convenzione, la Repubblica di Croazia formula la seguente riserva circa il diritto alla pubblica udienza come garantito dall articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione: La Repubblica di Croazia non può garantire il diritto alla pubblica udienza davanti al Tribunale Amministrativo nei casi in cui statuisce sulla legalità degli atti individuali delle autorità amministrative. In casi simili il Tribunale Amministrativo statuisce di norma a porte chiuse. La disposizione pertinente della legge croata menzionata qui innanzi è l articolo 34 paragrafo 1 della Legge sulle Controversie Amministrative che recita: «Per le controversie amministrative il Tribunale Amministrativo statuisce a porte chiuse». 4 RS

5 Dichiarazione relativa all articolo 25 della Convenzione La Repubblica di Croazia dichiara riconoscere per una durata indeterminata, conformemente all articolo 25 della Convenzione, all articolo 6 del Protocollo n. 4 nonché all articolo 7 del Protocollo n. 7 5, la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con qualsiasi domanda indirizzata al Segretario generale del Consiglio d Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione e nei Protocolli nei casi in cui la violazione di questi diritti si sia verificata dopo la loro entrata in vigore nei riguardi della Repubblica di Croazia. Dichiarazione relativa all articolo 46 della Convenzione La Repubblica di Croazia riconosce, per una durata indeterminata conformemente all articolo 46 della Convenzione, all articolo 6 del Protocollo n. 4 e all articolo 7 del Protocollo n. 7, come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale sotto condizione di reciprocità, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e dei Protocolli e relative ad eventi verificatisi dopo l entrata in vigore della Convenzione e dei Protocolli nei riguardi della Repubblica di Croazia. Danimarca La Danimarca dichiara riconoscere per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 5 aprile 1997: 1. la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione ad opera della Danimarca dei diritti riconosciuti nella Convenzione, nel Protocollo addizionale, nel Protocollo n. 4 e nel Protocollo 7 6 ; 2. con riserva di reciprocità, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) relativa all interpretazione e all applicazione della Convenzione, del Protocollo addizionale, del Protocollo n. 4 e del Protocollo n. 7. Estonia Conformemente all articolo 64 della Convenzione, la Repubblica d Estonia dichiara che in attesa dell adozione degli emendamenti al Codice di procedura civile, entro il termine di un anno a decorrere dall entrata in vigore dello strumento di ratifica, non può garantire il diritto alla pubblica udienza davanti alla Corte d appello (Ringkonnatukohtus) sancito dall articolo 6 della Convenzione, fin tanto che i casi previsti dagli articoli 292 e 298 del Codice di procedura civile (pubblicato nel Riigi 5 RS RS

6 Teataja [Gazzetta ufficiale] I 1993, 31/32, 538; 1994, 1, 5; 1995, 29, 358; 1996, 3, 57) possono essere giudicati mediante procedura scritta. Dichiarazione relativa all articolo 25 della Convenzione Conformemente all articolo 25, per un periodo di tre anni a decorrere dal deposito degli strumenti di ratifica e con riserva di reciprocità delle Alte Parti contraenti, l Estonia riconosce la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con domande presentate al Segretario generale del Consiglio d Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione, da parte della Repubblica d Estonia, dei diritti riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e dagli articoli 1-5 del protocollo n Dichiarazione relativa all articolo 46 della Convenzione Conformemente all articolo 46, per un periodo di tre anni dopo il deposito degli strumenti di ratifica e con riserva di reciprocità delle Alte Parti contraenti, la Repubblica d Estonia riconosce come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della presente Convenzione e degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n. 7. Francia La Francia dichiara riconoscere, per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 22 settembre 1994, la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con domande relative ai diritti riconosciuti nella Convenzione, negli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e negli articoli 1-5 del Protocollo n. 7 8 (art. 25 della Convenzione). La Francia dichiara parimenti riconoscere, per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 22 settembre 1994, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione, degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n. 7 (art. 46 della Convenzione). Grecia Il Governo greco dichiara riconoscere per un nuovo periodo di tre anni ciascuno a decorrere dal 20 novembre 1994 e rispettivamente a decorrere dal 20 novembre 1997, la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione. Il Governo greco dichiara riconoscere per un nuovo periodo di tre anni a decorrere dal 24 giugno 1994 e rispettivamente a decorrere dal 24 giugno 1997, con riserva di reciprocità, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo 7 RS RS

7 (art. 46 della Convenzione) su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione. Islanda Dichiarazione relativa all articolo 46 della Convenzione Il Presidente d Islanda ha preso atto delle disposizioni relative all articolo 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, delle disposizioni dell articolo 6 secondo paragrafo del Protocollo n. 4 firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e delle disposizioni dell articolo 7 secondo paragrafo del Protocollo n. 7 9 firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984; dichiara che l Islanda riconosce come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e dei Protocolli n. 4 e 7. La presente Dichiarazione è valida per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 settembre 1994 sempre che una nuova Dichiarazione non disponga altrimenti. Italia L Italia dichiara riconoscere per un nuovo periodo di tre anni a decorrere rispettivamente dal 1 gennaio 1994 e dal 1 gennaio 1997: 1. la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con istanze concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione e nel Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963; 2. con riserva di reciprocità la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) per quanto concerne l interpretazione e l applicazione della Convenzione e del Protocollo n. 4 del 16 settembre Lettonia Dichiarazione relativa all articolo 25 della Convenzione Conformemente all articolo 25 della Convenzione, la Repubblica di Lettonia riconosce per un periodo di tre anni a decorrere dal deposito degli strumenti di ratifica, la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con qualsiasi domanda indirizzata al Segretario generale del Consiglio d Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione ad opera della Repubblica di Lettonia dei diritti riconosciuti nella Convenzione, negli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e negli articoli 1-5 del Protocollo n RS RS

8 Dichiarazione relativa all articolo 46 della Convenzione Conformemente all articolo 46 della Convenzione, la Repubblica di Lettonia riconosce per un periodo di tre anni a decorrere dal deposito degli strumenti di ratifica, con riserva di reciprocità da parte delle Alte Parti Contraenti, come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione, degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n. 7. Liechtenstein Articoli 25 e 46 Il Principato del Liechtenstein dichiara riconoscere, per un periodo di tre anni ciascuno a decorrere dall 8 settembre 1994, rispettivamente a decorrere dall 8 settembre 1997: 1. la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione; 2. con riserva di reciprocità la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) per quanto concerne l interretazione e l applicazione della Convenzione. Lituania Riserva Le disposizioni dell articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione non pregiudicano l applicazione dello Statuto Disciplinare (Decreto n. 811 del 28 ottobre 1992) adottato dal Governo della Repubblica di Lituania secondo cui l arresto per punizione disciplinare può essere inflitto ai soldati, ai sottufficiali e agli ufficiali delle Forze di Difesa Nazionale. Dichiarazioni Articolo 25: La Repubblica di Lituania dichiara riconoscere per un periodo di tre anni la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con qualsiasi domanda presentata da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati. Articolo 46: La Repubblica di Lituania dichiara riconoscere, per un periodo di tre anni, come obbligatoria di pieno diritto la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione. Le dichiarazioni della Repubblica di Lituania riguardo agli articoli 25 e 46 della Convenzione si applicano parimenti ai Protocolli n. 4 e n RS

9 La Lituania rinnova per il periodo dal 20 giugno 1998 sino all entrata in vigore del Protocollo n alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, il riconoscimento: 1. della competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione, nel Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 e nel Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984; 2. della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) relativa all interpretazione e all applicazione della Convenzione, del Protocollo n. 4 (art. 6 par. 2) del 16 settembre 1963 e del Protocollo n. 7 (art. 7 par. 2) del 22 novembre Lussemburgo Il Lussemburgo dichiara riconoscere, per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 28 aprile 1996: 1. la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione, nel Protocollo addizionale del 20 marzo 1952, nel Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 e nel Protocollo n del 22 novembre 1984; 2. con riserva di reciprocità la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) relativa all interpretazione e all applicazione della Convenzione, del Protocollo addizionale del 20 marzo 1952, del Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 e del Protocollo n. 7 del 22 novembre Macedonia Riserva Conformemente all articolo 64 della Convenzione, la Repubblica di Macedonia formula la seguente riserva per quanto concerne il diritto garantito dall articolo 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione: In virtù dell articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Macedonia il diritto dei genitori di garantire l educazione e l insegnamento conformemente alle proprie convinzioni religiose o filosofiche, non può essere attuato, nella Repubblica di Macedonia, attraverso l insegnamento primario privato. L articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Macedonia recita: 12 RS RS

10 «I cittadini hanno il diritto di organizzare, alle condizioni sancite dalla legge, un insegnamento privato a tutti i livelli ad eccezione dell insegnamento primario». Dichiarazione relativa all articolo 25 della Convenzione La Repubblica di Macedonia dichiara riconoscere, tra il 1 gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del Protocollo n alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione negli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e negli articoli 1-5 del Protocollo 7 15 nei casi in cui la violazione dei diritti riconosciuti in questi strumenti si fosse verificata dopo la loro entrata in vigore nei confronti della Repubblica di Macedonia. Dichiarazione relativa all articolo 46 della Convenzione La Repubblica di Macedonia dichiara riconoscere, tra il 1 gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, come obbligatoria di pieno diritto senza convenzione speciale nei confronti di ogni altra Parte contraente che accetta lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo conformemente all articolo 46 della Convenzione, su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n. 7 nei casi in cui la violazione dei diritti riconosciuti in questi strumenti si fosse verificata dopo la loro entrata in vigore nei confronti della Repubblica di Macedonia. Malta Il Governo della Repubblica di Malta dichiara riconoscere, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 maggio 1997: 1. la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda essere vittima di una violazione ad opera di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione; 2. come obbligatoria di pieno diritto e con riserva di reciprocità, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) concernente l interpretazione e l applicazione della Convenzione. 14 RS RS

11 Moldavia 1. La Repubblica di Moldavia dichiara di non poter garantire il rispetto delle disposizioni della Convenzione per le omissioni e gli atti commessi dagli organi della Repubblica autoproclamata transnistriana sul territorio controllato effettivamente dai propri organi fino a soluzione definitiva del conflitto nella regione. 2. Conformemente all articolo 64 della Convenzione la Repubblica di Moldavia formula una riserva all articolo 4 volta ad evitare la possibilità dell applicazione della sanzione penale sotto forma di lavoro obbligatorio senza privazione della libertà, come previsto nell articolo 27 del Codice penale, come anche della pena amministrativa sotto forma di lavoro forzato in virtù dell articolo 30 del Codice delle contravvenzioni amministrative. La riserva è valida per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Repubblica di Moldavia. 3. Conformemente all articolo 64 della Convenzione la Repubblica di Moldavia formula una riserva all articolo 5 paragrafo 3 volta a prolungare il mandato d arresto ad opera del procuratore come previsto dall articolo 25 della Costituzione della Repubblica di Moldavia, dall articolo 78 del Codice di procedura penale e dall articolo 25 della Legge sulla Prokuratura della Repubblica di Moldavia n. 902-XII del 29 gennaio La riserva sarà valida per sei mesi a decorrere dall entrata in vigore della Convenzione per la Repubblica di Moldavia. 4. Conformemente all articolo 64 della Convenzione la Repubblica di Moldavia formula una riserva all articolo 5 volta a mantenere la possibilità di applicazione delle punizioni disciplinari ai militari sotto forma di arresto da parte dei comandanti superiori come previsto negli articoli 46, 51-55, e del regolamento disciplinare delle Forze Armate, adottato dalla Legge n. 776-XIII del 13 marzo Secondo la Repubblica di Moldavia le disposizioni di cui al secondo periodo dell articolo 2 del primo Protocollo addizionale non impone allo Stato obblighi finanziari supplementari nei confronti degli istituti scolastici d orientamento filosofico o religioso diversi da quelli previsti dalla legislazione interna. 6. Conformemente agli articoli 25 e 46 della Convenzione, la Repubblica di Moldavia riconosce il diritto di ricorso individuale davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo e la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo, di pieno diritto e senza convenzione speciale, con riserva di reciprocità delle Alte Parti Contraenti su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e dei Protocolli n. 4 e n nei casi in cui la violazione dei diritti garantiti da questi strumenti è commessa dopo la loro entrata in vigore per la Repubblica di Moldavia. 16 RS

12 Norvegia La Norvegia dichiara riconoscere, per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 1997: 1. la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione, negli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e negli articoli 1-5 del Protocollo n ; 2. la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione, degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n. 7. Romania Riserva L articolo 5 della Convenzione non impedirà l applicazione delle disposizioni dell articolo 1 del Decreto n. 976 del 23 ottobre 1968 che regola il sistema disciplinare militare sempre che la durata massima di una pena disciplinare privativa della libertà non superi i termini previsti dalla legislazione in vigore. L articolo 1 del Decreto n. 976/1968 del 23 ottobre 1968 prevede: «Ai militari che vengono meno alla disciplina militare i comandanti e i capi possono applicare la pena disciplinare di arresto fino a 15 giorni prevista dal regolamento militare». Dichiarazione relativa all articolo 25 della Convenzione Conformemente all articolo 25 la Romania riconosce la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione ad opera della Romania dei diritti riconosciuti nella Convenzione europea dei diritti dell uomo come anche nel Protocollo n. 4 relativo a taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano nella Convenzione e nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (Strasburgo, 16 settembre 1963) e nel Protocollo n (Strasburgo, 22 novembre 1984), su tutte le questioni relative alle violazioni dei diritti garantiti da detti strumenti verificatesi dopo la loro entrata in vigore per la Romania. Dichiarazione relativa all articolo 46 della Convenzione Conformemente all articolo 46 della Convenzione, la Romania riconosce come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo per quanto concerne i diritti riconosciuti nella Convenzione europea dei diritti dell uomo e nel Protocollo n. 4 relativo a taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano nella Convenzione e nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (Strasburgo, 16 settembre 1963) e nel Protocollo n RS RS

13 (Strasburgo, 22 novembre 1984), su tutte le questioni relative alle violazioni dei diritti garantiti da detti strumenti verificatesi dopo la loro entrata in vigore per la Romania. Russia Conformemente all articolo 64 della Convenzione, la Federazione Russa dichiara che le disposizioni dell articolo 5 paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l applicazione delle disposizioni seguenti della legislazione della Federazione Russa: - l applicazione temporanea, sancita dal Titolo 2 punto 6 paragrafo 2 della Costituzione della Federazione Russa del 1993, della procedura d arresto, di fermo e di detenzione delle persone sospette di aver commesso un infrazione penale, stabilita dall articolo 11 paragrafo 1, dall articolo 89 paragrafo 1, dagli articoli 90, 92, 96, 96(1), 96(2), 97, 101 e 122 del Codice di procedura penale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica di Russia del 27 ottobre 1960, come emendata e completata ulteriormente; - gli articoli e 62 del Regolamento disciplinare delle Forze Armate della Federazione Russa, approvato con decreto n del Presidente della Federazione Russa del 14 dicembre basati sull articolo 26 paragrafo 2 della legge della Federazione Russa «Sullo statuto dei militari» del 22 gennaio che stabilisce gli arresti in locali di polizia quale sanzione disciplinare applicata al di fuori della procedura giudiziaria a militari - soldati, marinai, sergenti, aiutanti e maestri chiamati o ingaggiati, ufficiali. La durata di validità di questa riserva è limitata al periodo necessario per apportare modifiche alla legislazione della Federazione Russa volte ad eliminare totalmente le incompatibilità delle disposizioni qui innanzi con le disposizioni della Convenzione. Dichiarazione relativa all articolo 25 della Convenzione Conformemente all articolo 25 la Federazione Russa riconosce la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con domande presentate da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione ad opera della Federazione Russa dei diritti riconosciuti nella Convenzione come anche nel Protocollo addizionale e nei Protocolli n. 2 19, 3, 4, 5, 7 20, 8 21, 9 22, 10 e nei casi in cui la violazione addotta si sia verificata dopo l entrata in vigore di questi strumenti per la Federazione Russa. Dichiarazione relativa all articolo 46 della Convenzione Conformemente all articolo 46 della Convenzione, la Federazione Russa riconosce come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l inter- 19 RU RS RU RU RS

14 pretazione e l applicazione della Convenzione e dei relativi Protocollo nei casi in cui un eventuale violazione di questi strumenti ad opera della Federazione Russa, e nei casi in cui la violazione addotta si sia verificata dopo la loro entrata in vigore per la Federazione Russa. San Marino La Repubblica di San Marino dichiara riconoscere, per un periodo di tre anni ciascuno a decorrere dal 22 marzo 1995 e dal 22 marzo 1998: 1. la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo (art. 25 della Convenzione) di essere adita con domande concernenti i diritti riconosciuti nella Convenzione e degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n ; 2. con riserva di reciprocità, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo (art. 46 della Convenzione) su tutte le questioni relative all interpretazione e all applicazione della Convenzione, degli articoli 1-4 del Protocollo n. 4 e degli articoli 1-5 del Protocollo n. 7. Slovenia Dichiarazione relativa all articolo 25 della Convenzione La Repubblica di Slovenia dichiara riconoscere per un periodo indeterminato conformemente all articolo 25 della Convenzione, all articolo 6 del Protocollo n. 4 e all articolo 7 del Protocollo n. 7 25, la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con domande presentate al Segretario Generale del Consiglio d Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione e nei Protocolli su tutte le questioni relative alle violazioni dei diritti garantiti da detti strumenti verificatesi dopo l entrata in vigore della Convenzione e dei Protocolli nei confronti della Repubblica di Slovenia. Dichiarazione relativa all articolo 46 della Convenzione La Repubblica di Slovenia dichiara riconoscere per un periodo indeterminato conformemente all articolo 25 della Convenzione, all articolo 6 del Protocollo n. 4 e all articolo 7 del Protocollo n. 7, come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale e con riserva di reciprocità, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e dei Protocolli e relative a eventi posteriori all entrata in vigore della Convenzione e dei Protocolli nei confronti della Repubblica di Slovenia. 24 RS RS

15 Svezia La Svezia riconosce per una durata illimitata la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo conformemente all articolo 25 e per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dal 13 maggio 1996, con riserva di reciprocità, la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell uomo su tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952, del Protocollo n. 4 firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e del Protocollo n firmato a Strasburgo il 22 novembre Svizzera Conformemente all articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e conformemente all articolo 7 del Protocollo n. 7 27, il Consiglio federale svizzero dichiara riconoscere per un nuovo periodo di tre anni a decorrere dal 28 novembre 1995, la competenza della Commissione europea dei diritti dell uomo di essere adita con domande presentate al Segretario Generale del Consiglio d Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che si consideri vittima di una violazione, ad opera della Svizzera, dei diritti riconosciuti nella Convenzione e negli articoli 1-5 del detto Protocollo. Ucraina Le disposizioni dell articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione si applicano sempre che non siano in contrasto con il paragrafo 13 del Capitolo XV sulle Disposizioni Transitorie della Costituzione dell Ucraina e con gli articoli 106 e 157 del Codice di procedura penale dell Ucraina concernente l arresto di una persona e il mandato di fermo di polizia rilasciato dal procuratore. Queste riserve sono valide sino alla modifica del Codice di procedura penale dell Ucraina o sino all adozione del nuovo Codice di procedura penale ma non oltre il 28 luglio Le disposizioni dell articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione si applicano sempre che non siano in contrasto con i paragrafi 50, 51, 52 e 53 dello Statuto disciplinare interinale delle Forze Militari dell Ucraina approvato dal Presidente ucraino il 7 ottobre 1993 con Decreto n. 431 relativo all arresto ai fini di una sanzione disciplinare. L Ucraina riconosce pienamente sul proprio territorio la validità dell articolo 6 paragrafo 3d della Convenzione per quanto concerne il diritto dell accusato di ottenere la convocazione e l interrogazione dei testimoni (art. 263 e 303 del Codice di procedura penale ucraino) e trattandosi dei diritti dell indiziato e dell imputato nel corso dell istruttoria, di presentare istanze ai fini della convocazione e dell interrogazione dei testimoni e ai fini del confronto tra testimoni in virtù degli articoli 43, 43 1 e 142 del Codice menzionato. 26 RS RS

16 Le disposizioni dell articolo 8 della Convenzione si applicano nella misura in cui non contrastano con il paragrafo 13 del Capitolo XV sulle Disposizioni transitorie della Costituzione dell Ucraina concernente gli arresti o le perquisizioni a domicilio decise dal procuratore. Queste riserve sono valide sino alla modifica del Codice di procedura penale dell Ucraina o sino all adozione del nuovo Codice di procedura penale ma non oltre il 28 luglio Ritiro di riserve Liechtenstein (RU ) Il 18 febbraio 1999 il Principato del Liechtenstein ha ritirato, con effetto immediato, le seguenti riserve: riserva all articolo 8 della Convenzione riguardo alla situazione dei figli illegittimi riserva all articolo 8 per quanto concerne la situazione della donna nell ambito del diritto matrimoniale e familiare. Ritiro parziale di una riserva Finlandia (RU ) a) (Dichiarazione presentata in una lettera del Rappresentante Permanente registrata presso il Segretariato Generale del Consiglio d Europa il 20 dicembre 1996) Atteso che lo strumento di ratifica conteneva tra l altro la seguente riserva all articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione: «Per ora, la Finlandia non può garantire il diritto a una procedura orale nei casi in cui le leggi finlandesi non enuncino un tale diritto. Questo disposto si applica: 1. alle procedure davanti alla corti d appello, alla corte suprema, ai tribunali delle acque e alla corte d appello delle acque conformemente agli articoli 7 e 8 del capitolo 26 e 20 del capitolo 30 del codice di procedura civile e all articolo 23 del capitolo 15, nonché agli articoli 14 e 39 del capitolo 16 della legge sulle acque; 2. alle procedure davanti ai tribunali amministrativi regionali e alla corte suprema amministrativa conformemente all articolo 16 della legge sui tribunali amministrativi regionali e all articolo 15 della legge sulla corte suprema amministrativa»; Atteso che le disposizioni della legislazione finlandese sono state emendate per meglio adeguarle all articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione per quanto concerne le procedure davanti alla corte d appello delle acque non- 931

17 ché davanti ai tribunali amministrativi regionali e alla corte suprema amministrativa; la Repubblica di Finlandia ritira la riserva al paragrafo 1 della riserva medesima sempre che concerna le procedure davanti alla corte d appello delle acque in conformità dell articolo 23 capitolo 15 della legge sulle acque ad eccezione dell esame delle istanze di assistenza esecutiva in relazione con una decisione resa prima dell entrata in vigore della legge sulla procedura giudiziaria amministrativa del 1 dicembre 1996 come anche l esame di un appello concernente tale materia da parte di un autorità d appello superiore. La Repubblica di Finlandia ritira parimenti la riserva di cui al paragrafo 2 della riserva ad eccezione dell esame di un ricorso o di un offerta derivante da una decisione resa prima dell entrata in vigore della legge sulla procedura giudiziaria amministrativa del 1 dicembre 1996 come anche l esame di un appello concernente tale materia da parte di un autorità d appello superiore. b) (Dichiarazione presentata in una lettera del 29 aprile 1998 dal Rappresentante Permanente della Finlandia registrata presso il Segretariato Generale del Consiglio d Europa il 30 aprile 1998) Atteso che lo strumento di ratifica conteneva, tra l altro, la seguente riserva all articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, atteso che dopo il ritiro parziale della riserva il 12 dicembre 1996, il paragrafo 1 ha il seguente tenore: «Per il momento la Finlandia non può garantire il diritto ad una procedura orale nei casi in cui le leggi finlandesi non enuncino un tale diritto. Questo disposto si applica: 1. alle procedure davanti alle corti di appello, alla corte suprema, ai tribunali delle acque e alla corte d appello delle acque conformemente agli articoli 7 e 8 del capitolo 26, all articolo 20 del capitolo 30 del Codice di procedura giudiziaria, agli articoli 14 e 39 del capitolo 16 della legge sulle acque e alle cause penali e civili conformemente all articolo 23 del capitolo 15 della legge sulle acque. Ciò si applica parimenti all esame delle cause concernenti le istanze, appelli e domande di assistenza esecutiva in relazione con una decisione resa prima dell entrata in vigore della legge sulla procedura giudiziaria amministrativa il 1 dicembre 1996 davanti alla corte di appello delle acque conformemente all articolo 23 del capitolo 15 della legge sulle acque come anche l esame di un appello concernente una simile materia da parte delle autorità superiori». Atteso che le pertinenti disposizioni della legislazione finlandese sono state emendate per meglio adeguarle all articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione per quanto concerne le procedure davanti alla corte di appello e alla corte d appello delle acque, la Repubblica di Finlandia ritira la riserva di cui al paragrafo 1 della riserva alla condizione che concerni le procedure davanti alle corti di appello ad eccezione dell esame delle istanze, cause penali e civili cui si applicano gli articoli 7 e 8 del 932

18 capitolo 26 del Codice di procedura giudiziaria come anche all eccezione delle cause penali in corso d esame davanti a un tribunale regionale al momento dell entrata in vigore della legge sulle procedure penali del 1 ottobre 1997 e a cui le disposizioni esistenti sono state applicate dal tribunale regionale. La Repubblica di Finlandia ritira parimenti la riserva sempre che concerni le procedure davanti ai tribunali delle acque, ad eccezione delle procedure conformemente all articolo 14 del Capitolo 16 della legge sulle acque e sempre che concerni la corte d appello delle acque, ad eccezione dell esame delle cause penali e civili conformemente all articolo 23 del Capitolo 15 della legge sulle acque se la decisione della giurisdizione delle acque è stata resa prima dell entrata in vigore, il 1 maggio 1998, della legge che emenda il Codice di procedura giudiziaria

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