IL RETTORE D E C R E T A

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1 IL RETTORE Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la Legge istitutiva dell Università degli Studi della Calabria; Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo Statuto dell Università degli Studi della Calabria; Viste le Leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, come modificate dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, l'art. 51, comma 6; Visto il Decreto Ministeriale del 11 febbraio 1998 recante Determinazione dell'importo e dei criteri per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, successivamente modificato con D.M. n.45 del 26 febbraio 2004 recante Rivalutazione importi Assegni di ricerca ; Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 12 novembre 1998, del 9 settembre 1999, del 10 febbraio 2000 e dell 8 giugno 2000 di approvazione e successivamente di modifica ed integrazione del Regolamento per il conferimento dei suindicati Assegni; Visto il Regolamento per il conferimento degli Assegni di ricerca emanato, in prima stesura, a seguito di deliberazione del Senato Accademico del 9 settembre 1999, con D.R. n del 17 settembre 1999 e successivamente modificato, a seguito di deliberazione del Senato Accademico del 10 febbraio 2000, con D.R. n. 571 del 16 febbraio 2000; Vista la deliberazione del Senato Accademico del 8 giugno 2000, con la quale è stato modificato ed integrato il testo del comma 1 dell'art.11 del già citato Regolamento; Visto il Regolamento per il conferimento degli Assegni di ricerca emanato, nella sua ultima stesura, con D.R. n 1324 del 28 giugno 2000; Viste le proposte di modifica al citato Regolamento avanzate dal CO.CO.P., nell adunanza del 5 maggio 2006; Vista la deliberazione del Senato Accademico che, nell adunanza del 8 giugno 2006, ha approvato le proposte di variazioni al testo; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato, nell adunanza del 10 novembre 2006, approvato il Regolamento che trattasi; Ritenuto necessario provvedere; D E C R E T A Art. 1. È emanato il seguente nuovo testo del REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA, DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449: Pagina 1

2 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA CAPO 1 - NORME GENERALI ART. 1 OGGETTO, REQUISITI E FINALITÀ 1) Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'università degli studi della Calabria, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti delle disponibilità di bilancio. 2) Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593 e successive modificazioni ed integrazioni, l'e.n.e.a. e l'a.s.i. 3) I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni saranno indicati specificatamente nel relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II del presente regolamento. 4) L'Università istituisce gli assegni per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca svolte nei Dipartimenti, su fondi assegnati allo scopo e ripartiti dal S.A. tra i Dipartimenti, o comunque stanziati dai Dipartimenti, o dai Centri di Eccellenza sui fondi di propria competenza o acquisiti tramite Convenzioni stipulate dall Unical con Enti, Istituti o Imprese private. I Dipartimenti dispongono la ripartizione degli assegni fra i settori scientifico-disciplinari in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'ateneo. 5) Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato che ne regola la collaborazione. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. ART. 2 DURATA, RINNOVO E PROROGA 1) Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto; la durata massima è comunque di soli quattro anni se il titolare dell'assegno ha usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca. 2) Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando dì selezione indica la durata degli assegni messi a concorso e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo. 3) Il rinnovo dell'assegno o la sua proroga nei limiti di cui al precedente comma 1, previa valutazione positiva sull'attività svolta dal titolare dell'assegno ai sensi del successivo art.7, è Pagina 2

3 approvato con Decreto Rettorale su proposta e indicazione del Consiglio di Dipartimento o di Struttura di afferenza, che ne assicuri contestualmente la copertura finanziaria. Tale copertura dovrà essere, comunque, certificata dall ufficio competente dell Area Finanziaria di Ateneo. Nell espletamento di tale compito il Consiglio di Dipartimento assume le funzioni della Commissione di cui all Art.5, Comma 1, della Legge n ) L istituto della Proroga dell'assegno di ricerca, nei limiti di cui al precedente comma 1, previa valutazione positiva sull'attività svolta dal titolare dell'assegno da parte del docente responsabile dell attività scientifica, ai sensi del successivo art.7., è approvato con Decreto Rettorale su proposta e indicazione del Consiglio di Dipartimento o di Struttura di afferenza, che ne ravvisi condizioni di necessità e di urgenza per il conseguimento degli obiettivi di ricerca e ne assicuri la copertura finanziaria. Il Consiglio di Dipartimento o di Struttura di afferenza specificherà la durata del periodo di proroga, che non potrà essere, comunque, superiore a 6 mesi e la copertura finanziaria dovrà essere certificata dall Ufficio competente dell Area Finanziaria di Ateneo. ART. 3 IMPORTO DELL'ASSEGNO 1) L'importo lordo di ciascun assegno di ricerca, determinato all'atto dell'istituzione o del rinnovo dell'assegno, su proposta del Dipartimento o di Struttura di afferenza dell'assegno, non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. 2) Nel bando saranno indicate: la durata dell'assegno ed il suo importo annuo lordo. ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEGLI ASSEGNI 1) I titolari degli assegni sono inseriti in quelle attività di ricerca, previste dai programma di ricerca del Dipartimento, che siano coerenti o affini con le materie dell'area scientifico-disciplinare cui afferisce l'assegno messo a concorso. 2) I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo i regolamenti vigenti presso le strutture Dipartimentali. L'attività di ricerca viene svolta, di norma, all'interno del Dipartimento o della Struttura di afferenza. Può essere svolta all'esterno di esso, ove espressamente autorizzata dal responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare ogni anno, almeno un mese prima della scadenza annuale, al Dipartimento o alla Struttura presso il quale svolgono l attività scientifica, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca, munita del parere del responsabile dell'attività scientifica. Entro la scadenza annuale il Dipartimento o la Struttura di afferenza, propone al Rettore la conferma o il rinnovo dell'assegno, corredando detta richiesta con il parere scientifico espresso dal Consiglio. Pagina 3

4 3) Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una Università o Ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio. Nel caso di permanenza all estero, si prevede la copertura finanziaria per un incremento dell assegno pari almeno al 25% dell importo minimo di legge, rapportato ai mesi di permanenza. Non è ammesso il cumulo con borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari degli assegni da svolgersi presso Università o Enti di ricerca all'estero: in tali casi non è dovuta l integrazione di cui al comma precedente. 4) Il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento o di Struttura di afferenza. Il contratto può essere risolto, sentito l interessato, in caso di: a) giudizio negativo promosso dal Responsabile dell'attività di ricerca ed espresso dal Dipartimento o Struttura di afferenza presso cui viene svolta l'attività di ricerca, ai sensi del successivo art. 7; b) inadempienze certificate dal Direttore del Dipartimento o Struttura di afferenza; c) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; d) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni; e) grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo art. 6. ART. 5 RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA DEI TITOLARI DEGLI ASSEGNI Il Dipartimento di afferenza dell'assegno individua, per ogni titolare di assegno, un professore di ruolo responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate. ART. 6 DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITÀ E INTERRUZIONI 1) Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegno possono svolgere incarichi esterni, a condizione che l'attività: a) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno; b) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'ateneo. 2) I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. 3) Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione scritta del responsabile dell'attività, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e Pagina 4

5 alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari. 4) Il titolare di assegno in servizio presso pubbliche amministrazioni deve essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza 5) L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare di leva, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. 6) Il godimento dell assegno può essere altresì sospeso e differito, previa autorizzazione scritta del responsabile scientifico, nel caso l assegnista abbia la possibilità di trascorrere periodi di ricerca retribuiti, sulle tematiche proprie dell assegno presso altre istituzioni di ricerca italiane o estere. ART. 7 CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA 1) Il controllo e la valutazione dell'attività di ricerca svolta dal titolare di assegno spetta al Dipartimento presso cui viene svolta l'attività di ricerca che, con propria delibera, definisce le modalità dell'accertamento. 2) Alla fine di ogni anno dall inizio dell attività, il Consiglio del Dipartimento presso cui viene svolta l'attività di ricerca, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, sentito il docente responsabile, esprime un giudizio sull'attività svolta dal titolare di assegno esplicitando i parametri di giudizio e garantendo una adeguata pubblicizzazione. Nell espletamento di tale compito il Consiglio di Dipartimento assume le funzioni della Commissione di cui all Art. 5, Comma 1, della Legge n ) In caso di giudizio negativo il Dipartimento o la Struttura di afferenza assegnataria dei relativi fondi, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del presente regolamento, chiede al Senato Accademico la risoluzione del contratto. ART. 8 TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO 1) Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.4 della legge 13 agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. Pagina 5

6 2) L Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell ambito dell espletamento della loro attività di ricerca. L importo dei relativi premi è a carico dell Università. ART. 9 FREQUENZA DEI TITOLARI DI ASSEGNI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini all attività di ricerca connessa all'assegno, anche in soprannumero rispetto ai posti banditi dall Università, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. CAPO II - SELEZIONI PUBBLICHE ART. 10 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI 1) I fondi destinati agli Assegni di Ricerca sono annualmente ripartiti dal Senato Accademico, su proposta del Co.Co.P., tra i Dipartimenti, che con propria deliberazione dovranno stabilire in quali settori scientifico-disciplinari bandire gli assegni, fissando, altresì, la durata degli assegni da bandire. 2) Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, il Dipartimento, nel quale il titolare di assegno deve svolgere l'attività di ricerca, deve indicare: a) il titolo della ricerca; b) gli obiettivi della ricerca; c) il programma d'esame d) le aree disciplinari all interno delle quali verranno valutati i titoli dei candidati. 3) Il Dipartimento di afferenza dell'assegno propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione esaminatrice, che sarà costituita ai sensi del successivo art.13. 4) La procedura concorsuale dovrà concludersi obbligatoriamente entro 3 mesi dalla data di scadenza del Bando all Albo Ufficiale di Ateneo ART. 11 REQUISITI 1) Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro i quali abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno, nonché coloro i quali siano in possesso di Lauree Vecchio Ordinamento o Magistrale e di curriculum scientifico-professionale, comprovato da idonea documentazione e/o titoli accademici post-laurea, utili per lo svolgimento di attività scientifica nel settore per il quale viene conferito l'assegno. Possono presentare domanda i candidati in possesso dei predetti titoli di studio conseguiti anche all estero, e riconosciuti equipollenti ai titoli italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all Unione Europea potranno partecipare alla selezione se in possesso di un Pagina 6

7 titolo di studio (Laurea o Dottorato di Ricerca), o riconosciuto equipollente a quello italiano in base ad accordi internazionali, ovvero con motivata decisione della commissione giudicatrice. 2) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 1) La selezione è per titoli e colloquio. ART. 12 SELEZIONE 2) La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati il 70% dei punti, mentre al colloquio sono riservati il 30% dei punti. Sono obbligatoriamente valutati come titoli, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati. 3) Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la conoscenza di almeno una lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del settore. 4) Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 7/10 dei punti a disposizione compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa. 5) La graduatoria è approvata con decreto del Rettore 6) Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 18, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 7) Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. 8) Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stipulato il contratto e la presa di servizio dovrà essere effettuata non oltre il quindicesimo giorno da tale data. L'inizio delle attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore, di una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la propria attività. Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato in rate mensili posticipate di uguale importo. ART. 13 COMMISSIONE ESAMINATRICE 1) La Commissione Esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento presso cui viene svolta l'attività di ricerca. Tale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando. Pagina 7

8 2) La Commissione Esaminatrice dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del decreto di nomina. 3) Detta Commissione dovrà essere composta da tre componenti (professori di ruolo o ricercatori) dell'area scientifico disciplinare attinente o affine all'assegno messo a concorso, dei quali almeno due professori di ruolo. 4) Al termine di ogni riunione, la Commissione redigerà apposito verbale da trasmettere al competente ufficio della Amministrazione centrale per i necessari adempimenti. 5) Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposita Relazione Finale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. ART. 14 PUBBLICITA' Del bando di selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'albo Ufficiale dell'università e all'albo della Struttura scientifica interessata, nonché mediante invio dello stesso alle Università italiane e alle Istituzioni Scientifiche nazionali. Il bando rimarrà affisso presso l Albo ufficiale di Ateneo per un periodo di 20 (venti) giorni. Nello stesso periodo il bando sarà liberamente accessibile via INTERNET presso il WEB Server dell'università della Calabria. ART. 15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1) Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'università della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio Amministrazione, Arcavacata di Rende (CS) e dovranno essere presentate, con qualunque mezzo consentito dalla normativa vigente. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Bando all Albo Ufficiale di Ateneo. La data di ricezione delle domande di partecipazione al concorso è stabilita e comprovata dal timbro a data dell Ufficio Protocollo accettante dell Università della Calabria. 2) Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea; b) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso d) curriculum della propria attività scientifica e professionale. I titoli di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere sostituiti da apposita autocertificazione resa a norma di Legge. ART. 16 VALUTAZIONE Pagina 8

9 1) I criteri, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, sono determinati dalle singole commissioni, nella prima seduta, preliminarmente all'esame delle domande, nelle misure appresso indicate: a) fino ad un massimo di 70 punti per i titoli, così ripartiti 20 punti per il dottorato di ricerca fino a 40 punti per titoli scientifici, comprese tesi e dissertazioni per conseguire un titolo di studio (dottorato, perfezionamento, ecc.) fino a 10 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea e per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi di enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta. b) fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio. 2) La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio. 3) Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti dei 70 disponibili. 4) I risultati della valutazione dei titoli, devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio. 5) Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. ART. 17 COLLOQUIO E GRADUATORIA DI MERITO 1) L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data del colloquio. 2) Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso nella sede degli esami. 3) La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di punteggio è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. ART. 18 DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento Pagina 9

10 dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (L , n.1204). ART. 19 STIPULA DEL CONTRATTO Il vincitore della selezione instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza Universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e, quindi, non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani. Al termine del contratto, il titolare di assegno dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal Responsabile dell'attività di Ricerca dell'assegnista, sarà trasmessa al Direttore del Dipartimento presso il quale viene svolta la ricerca, ai sensi dell art.2 comma 3 del presente Regolamento. ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi DLgs. 196/2003 e sue modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'università degli Studi della Calabria, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. ART. 21 FINANZIAMENTO DA CONVENZIONI Qualora l assegno di ricerca sia finanziato con fondi provenienti da convenzioni di ricerca, l importo dell assegno può essere portato in detrazione della quota dovuta all Ateneo prevista dal Regolamento in materia di conto terzi e convenzioni di ricerca. ART. 21 NORMA FINALE Il Senato Accademico dirimerà eventuali controversie che, nelle strutture di riferimento, dovessero insorgere nella materia oggetto del presente Regolamento. Rende, Pagina 10

11 Pagina 11 IL RETTORE (Prof. Giovanni LATORRE)

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