ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO REGIONE
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1 FORMAT ACCORDO MINISTERO DELLO REGIONE SVILUPPO ECONOMICO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E REGIONE
2 VISTO l articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; VISTO l articolo 2, comma 203, della Legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni e integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata; VISTO l art.9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, che prevede che la Conferenza Unificata sancisce accordi tra Governo, Regioni, ed Enti Locali, al fine di coordinare l esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; VISTO l articolo 34 del Decreto Legislativo n.267 del , il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; VISTA la legge n. 80/2005 con cui tra l altro, si individua la società Infratel Italia s.p.a. quale soggetto attuatore del Programma Banda Larga in tutte le aree sottoutilizzate del paese. VISTO l art. 1 della legge 69 del 2009 e in particolare il comma 4 con cui è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. del di approvazione della revisione del Programma di Sviluppo rurale per da sottoporre, per l acquisizione del parere, alla competente Commissione consiliare; VISTA la proposta di Deliberazione di competenza del Consiglio Regionale concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale del, approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. del
3 VISTO il documento Linee Guida progettuali per lo Sviluppo della Società dell Informazione del , approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. del ; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.. del, che ha approvato l Accordo di programma tra Regione, Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione e che ha delegato il Segretario Regionale Affari Generali alla sottoscrizione del medesimo; PREMESSO CHE 1. La realizzazione di una società basata sulla conoscenza attraverso la diffusione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione (ITC) rappresenta una delle principali priorità dell UE poiché il miglioramento della connettività a Internet è un passo importante per favorire una rapida ripresa economica. A tal fine nel pacchetto di misure di stimolo all economia, nell ambito del Piano di ripresa economica proposto dalla Commissione (European Economic Recovery Plan dicembre 2008) sono stati fissati una serie di obiettivi per lo sviluppo della connettività attraverso l uso della banda larga. In questo contesto, per garantire a tutti i cittadini entro il 2010 il 100% di copertura internet ad alta velocità, la Commissione europea ha, tra l altro, stanziato 1 miliardo di euro per sostenere la connessione internet nelle aree rurali; 2. come riconosciuto sia in ambito comunitario che nazionale, è necessario impostare politiche pubbliche atte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'accesso di tali servizi da parte di cittadini e delle imprese, in particolare attraverso la presenza diffusa delle relative infrastrutture abilitanti, ricercando tutte le sinergie perseguibili per indirizzare gli investimenti pubblici verso l'obiettivo individuato, attraverso un'azione coordinata fra i diversi soggetti interessati; 3. il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito MISE, in ottemperanza a quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo , nonché dai DPEF e , (nei quali è stata ribadita l importanza del Programma per lo sviluppo della banda larga quale strumento essenziale per lo sviluppo economico, così come la creazione d un ambiente tecnologico che consenta l utilizzo delle tecnologie digitali ai massimi livelli di interattività, lo sviluppo dei mercati della convergenza tra informatica, telecomunicazioni, elettronica di consumo e media e l accesso ai servizi on-line)
4 ha individuato un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese, di cui all art. 1 comma 1 della legge 69 del La Commissione Europea ha promosso presso gli Stati membri, le Regioni e le Autorità locali la modifica dei Programmi di sviluppo rurale per dare il giusto rilievo alle tecnologie dell informazione e della comunicazione e alla connettività Internet come elemento abilitatore per lo sviluppo economico delle aree rurali; 5. A tal fine nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) , il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ricondotto e collegato la priorità strategica relativa alla Banda Larga con l obiettivo prioritario dell Asse III prevedendo Servizi essenziali per l economia e la popolazione rurale, nella misura in cui le nuove tecnologie informatiche possono favorire la crescita, la diversificazione e l innovazioni nelle economie delle aree rurali e la riduzione dell isolamento fisico e geografico delle zone più marginali; 6. La Regione ha introdotto, nell ambito del Programma Regionale di Sviluppo Rurale rimodulato, la Misura 321 Servizi essenziali per l economia e la popolazione rurale prefissandosi, tra gli altri, come obiettivo l abbattimento del digital divide nelle proprie aree rurali C e D bianche individuate in coerenza con gli orientamenti comunitari relativi all applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04) attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali in backhaul ; 7. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha notificato il regime d aiuto Progetto di intervento pubblico nelle aree rurali d Italia nell ambito dei Programmi Regionali di Sviluppo Rurale , in fase di autorizzazione dalla Commissione. 8. Regione a partire dal 200_ ha avviato diverse iniziative per la diffusione della banda Larga nel territorio regionale e, in particolare, nel 2007 ha adottato un Piano Operativo annuale per lo sviluppo del servizio di connettività a banda largai cui interventi realizzati, o in fase di attuazione, ammontano ad un valore complessivo pari a 9. Regione ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 425 del 27 febbraio 2007 il Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione periodo , successivamente approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007; 10. l articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 259/ Codice delle Comunicazioni Elettroniche - prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, possano fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, attraverso società controllate o collegate;
5 11. La Regione con Deliberazione del Consiglio Regionale n. del, ha approvato la proposta di Programma Operativo cofinanziato dal FESR nell ambito dell obiettivo comunitario Competitività Regionale e Occupazione per il periodo (di seguito POR FESR). 12. La Commissione Europea ha approvato il POR - FESR con Decisione C(2007) del. Nell ambito del POR FESR è previsto l Asse IV.diffusione della banda larga nelle aree rurali avente come obiettivo operativo il Potenziamento dell accessibilità alle ICT e come specifica attività le Infrastrutture e i Servizi di connettività. In particolare, una delle linee di azione attraverso cui viene implementata questa attività è rappresentata dal completamento del Piano Telematico Regionale di implementazione della banda larga. 13. La Commissione Europea ha promosso presso gli Stati membri, le Regioni e le Autorità locali la modifica dei Programmi di sviluppo rurale per dare il giusto rilievo alle tecnologie dell informazione e della comunicazione e alla connettività Internet come elemento abilitatore per lo sviluppo economico delle aree rurali; 14. A tal fine nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) , il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ricondotto e collegato la priorità strategica relativa alla Banda Larga con l obiettivo prioritario dell Asse III prevedendo Servizi essenziali per l economia e la popolazione rurale, nella misura in cui le nuove tecnologie informatiche possono favorire la crescita, la diversificazione e l innovazioni nelle economie delle aree rurali e la riduzione dell isolamento fisico e geografico delle zone più marginali; 15. Ai sensi dell art. 2, paragrafo 6 del Reg. CE n. 1083/2006 e dell art. 12 del Reg. CE n. 1828/2006 l Organismo Intermedio è qualsiasi organismo pubblico o privato che può svolgere mansioni per conto dell Autorità di Gestione o dell Autorità di Certificazione nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. 16. La Regione può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali e/o Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza. 17. L art. 59, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006 prevede la possibilità di designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell Autorità di Gestione, sotto la responsabilità di detta autorità. 18. L art. 12 del Reg. (CE) n. 1828/2006 prevede che laddove uno o più compiti dell Autorità di Gestione siano effettuati da un organismo intermedio i pertinenti accordi siano registrati per iscritto. 19. Gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dall art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 20. Ai sensi della legge n. 121 del 14/07/2008 le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico.
6 21. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specifiche competenze nel settore delle infrastrutture telematiche per lo sviluppo della banda larga nelle aree sottosviluppate del Paese, ai sensi della legge n. 80 del 14/05/ La delega di funzioni, ai sensi del predetto art. 59, da parte dell Autorità di Gestione all Organismo Intermedio rende necessaria la definizione dei rispettivi ambiti di attività allo scopo di disciplinare i reciproci diritti ed obblighi. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Premesse ed allegati 1. Le premesse, la Notifica del regime di aiuto e l Allegato Tecnico (Allegato 1) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma. Articolo 2 Parti dell Accordo 1. Le Parti del presente Accordo di Programma sono: Regione con sede a, codice fiscale:, rappresentata dal Segretario Regionale Affari Generali di seguito denominata Regione o anche Amministrazione Regionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni con sede in viale America, Roma, codice fiscale: , rappresentato dal Capo di Dipartimento per le Comunicazioni, nato a di seguito denominato Ministero. Articolo 3 Oggetto 1. L Accordo di Programma disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga nel territorio regionale, sulla base dell Allegato Tecnico (Allegato 1) al presente Accordo di Programma, con la finalità di ridurre, ed in prospettiva abbattere, il digital-divide in cui ricadono parte delle famiglie, delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni. L intervento sarà realizzato in conformità e nel rispetto del regime di aiuto notificato. Articolo 4
7 Organismo intermedio 1. La Regione, ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, individua il Ministero dello Sviluppo Economico, che accetta, quale Organismo Intermedio per la realizzazione degli interventi definiti dal Programma Operativo P.O.R. - FESR per l obiettivo Competitività regionale ed occupazione, Asse IV, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) del. 2. Il Ministero, in qualità di Organismo Intermedio, si impegna al rispetto degli obblighi previsti al riguardo dalla normativa comunitaria e nazionale e delle procedure stabilite dall Autorità di Gestione per i fondi FESR della Regione Art.5 Beneficiario Finale Il ruolo del beneficiario finale verrà definito nell ambito della stipulanda Convenzione Operativa di cui all art.6. Articolo 6 Modalità di attuazione 1. Le parti concordano che il processo di attuazione sia condotto: da Infratel per la quota di interventi relativi alla realizzazione della rete di backhaul prevista dal Piano Italia 20 Mbit/s, stimata pari euro ; in coerenza con l art. 1 della legge n. 69 del 2009 per la quota di interventi relativi agli apparati per la fornitura del servizio ADSL e della bonifica della rete d accesso stimata pari a euro 2. Ai fini della regolamentazione del processo d attuazione nel suo insieme, in termini organici e condivisi, le Parti convengono che entro 90 giorni dalla
8 sottoscrizione del presente atto, verrà sottoscritta una specifica Convenzione Operativa tra la regione e il Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà essere preventivamente approvata dal Comitato di monitoraggio e verifica, di cui al successivo articolo 9, per definire in particolare: a. i territori sui quali intervenire, coerentemente con le specifiche presentate nell Allegato Tecnico e nel rispetto dei vincoli di destinazione dei Fondi. Le modalità, e la tempistica di realizzazione integrata e coordinata dell intervento; b. le modalità per l espletamento di tutti gli oneri formali e sostanziali delle procedure di gestione e rendicontazione, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei Fondi. c. i criteri e le modalità di ripartizione dei proventi e degli oneri economici derivanti dalla gestione e manutenzione delle reti realizzate con il presente Accordo di Programma; d. le modalità ed i tempi di presentazione degli avanzamenti e dei rapporti di monitoraggio al Comitato di cui al successivo articolo 9; 3. Le Parti convengono che le procedura di gara propedeutiche all affidamento dei lavori di realizzazione in coerenza con il dlgs. 163/2006 saranno avviate dal soggetto attuatore successivamente alla sottoscrizione del presente accordo. 4. Le eventuali varianti all Allegato Tecnico al presente Accordo di Programma (Allegato 1) saranno concordate nell ambito della Convenzione Operativa di cui al precedente comma 3 lettera c, comunque nel rispetto delle strategie di cooperazione istituzionale intraprese e sottoscritte fra le Parti e, dei dettami previsti dal regime di aiuto, quindi, sottoposte per approvazione al Comitato di monitoraggio e verifica di cui al successivo articolo 9.
9 Articolo 7 Durata dell accordo e Tempi d attuazione 1. Il presente Accordo di Programma ha durata fino al. In ogni caso il presente Accordo di Programma resterà in vigore sino all adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si renderanno necessari, strumentalmente all attuazione del progetto descritto nell Allegato Tecnico. Articolo 8 Copertura finanziaria 1. Le attività oggetto del presente Accordo di Programma, sono finanziate: Dal Ministero per un importo di euro a valere sulla delibera CIPE 35 del Da Regione per un importo di. a valere su fondi Da Regione per un importo di a valere su fondi FEASR Il Ministero si impegna a finanziare le risorse necessarie al completamento del piano nazionale banda larga sul territorio della regione Campania, avvalendosi dello stanziamento di cui all art. 1 della legge n. 69 del 2009, previa delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica di cui al comma Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa e delle programmazioni d intervento congiunte nel territorio regionale, potranno definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo di Programma, le assegnazioni finanziarie per eventuali ulteriori interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga sul territorio regionale.
10 Articolo 9 Comitato di Monitoraggio e Verifica 1. Le Parti, a seguito della stipula del presente Accordo di Programma, costituiscono un Comitato di Monitoraggio e Verifica del processo di realizzazione dell intervento nel territorio regionale (Comitato). 2. Il Comitato è formato da quattro componenti, due nominati dall Amministrazione Regionale e due dal Ministero dello Sviluppo Economico, i cui nominativi dovranno essere comunicati da ciascuna Parte all altra mediante comunicazione scritta, entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo di Programma. Il Presidente è individuato fra i rappresentanti nominati dalla Regione. 3. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio e verifica dell andamento e dei risultati del progetto, in osservanza di quanto convenuto fra le Parti con il presente Accordo di Programma e in coerenza con quanto previsto dal regime di aiuto. In particolare, il Comitato ha il compito di: a. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio e verifica dell andamento e dei risultati del progetto di intervento, in osservanza a quanto convenuto fra le Parti con il presente Accordo di Programma ed in coerenza con quanto previsto dal regime di aiuto. In particolare, il Comitato ha il compito di valutare la coerenza degli interventi con quanto stabilito dalla decisione della Commissione e di approvare la Convenzione operativa di cui all articolo 6, comma 3, comprensiva dei dettagli attuativi inerenti tutte le fasi in cui si articola il progetto di intervento notificato (allegato 1); b. approvare le eventuali proposte di variante al progetto in fase esecutiva; c. verificare e monitorare gli stati di avanzamento della realizzazione del progetto, segnalando alle due Amministrazioni ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l azione risolutiva. 4. Il Comitato ha sede a. Le funzioni di coordinamento e segreteria delle attività del Comitato sono assicurate dalla Regione. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più dei componenti del Comitato, le Parti, nel rispetto del disposto di cui al comma 2, si impegnano a nominare i sostituti entro 15 giorni dall avvenuta cessazione.
11 5. Il Comitato costituisce un collegio perfetto e assume le decisioni a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. I verbali delle riunioni del Comitato devono essere trasmessi alle Parti ed al soggetto attuatore Infratel S.p.A., per quanto di competenza, entro 15 giorni dalla seduta. 7. Ai componenti del Comitato non sarà corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, da parte delle rispettive Amministrazioni. Articolo 10 Proprietà, trasferimento e gestione delle infrastrutture 1. Le parti convengono che la proprietà delle infrastrutture realizzate con fondi regionali rimarrà di proprietà della stessa regione. Le modalità di gestione delle infrastrutture saranno disciplinate nella convenzione operativa in conformità al regime di aiuto notificato. Articolo 11 Strutture di riferimento 1. Tutte le comunicazioni relative all attuazione del presente Accordo di Programma dovranno essere inviate: per il Ministero dello Sviluppo Economico, viale America 201, 00144, Roma, alla c.a. del Capo Dipartimento per le Comunicazioni, dott. ; per Regione, Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo, via per Regione, Direzione Agricoltura (Sistema Informatico) via
12 Articolo 11 Disposizioni finali 1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all interpretazione e all attuazione del presente Accordo di Programma, il Comitato di monitoraggio e verifica, di cui all articolo 7, convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione. 2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l accordo raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all osservanza. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme del Codice Civile. Roma, Per il Ministero dello Sviluppo Economico Il Capo Dipartimento per le Comunicazioni Per Regione Il Segretario Regionale
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