REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI LEONFORTE PROVINCIA DI ENNA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Modificato con delibere di C.C.nn. 28/ / /2004 e 55/2009. (in grassetto le ultime modifiche)

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle Leggi Sanitarie , al D.P.R n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonchè sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art.2 Competenza, gestione e organizzazione dei servizi 1. Il servizio di polizia del cimitero è di esclusiva competenza del Comune secondo l organico vigente. CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO Art.3 Dichiarazione di morte 1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile, e in ogni caso, non oltre le 24 ore dal decesso, all Ufficio di Stato Civile. 2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia. 3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane. 4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell Ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell ufficio di Stato Civile incaricato. 5. I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività sono notificati, con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato dalla rispettiva Amministrazione. 2

3 Art.4 Adempimento dell Ufficiale di Stato Civile 1. L Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove accertamenti necroscopici. Quindi effettuati i predetti adempimenti, compila l atto di morte e rilascia l autorizzazione al seppellimento. 2. Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura. Art.5 Denuncia della causa di morte 1. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa. 2. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. 4. L obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. 5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d intesa con l Istituto Centrale di Statistica. 6. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche. 7. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art.6 Registro dei deceduti e causa di morte 1. Presso il Servizio di igiene pubblica dell A.U.S.L. è conservato e tenuto aggiornato il registro con l elenco dei deceduti nell anno e relativa causa di morte. 3

4 Art.7 Accertamenti necroscopici 1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238, sull ordinamento della Stato Civile, sono esercitate dal competente servizio sanitario dell A.U.S.L. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Coordinatore Sanitario o da un medico ospedaliero da lui delegato. 2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell A.U.S.L. ed a questi riferiscono sull espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall art.365 del Codice penale. (omissione di referto). 3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l apposito certificato previsto dal citato art La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8,9 e 10 del D.P.R. 285/ A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte. Art. 8 Referto all Autorità Giudiziaria 1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all Autorità giudiziaria ai sensi dell art. 365 del Codice Penale e dell art. 4 del Codice Procedura Penale. 2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento. Art. 9 Rinvenimento di resti mortali 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla A.U.S.L. competente per territorio. 2. Salvo diverse disposizioni dell Autorità Giudiziaria, l A.U.S.L. incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art. 10 Autorizzazione per la sepoltura 1. L autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238 sull Ordinamento dello Stato Civile, dall Ufficiale dello Stato Civile. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall articolo precedente. 4

5 Art. 11 Nati morti e prodotti abortivi 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizione dell art.74 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238 sull Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall A.U.S.L. 3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. 4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall espulsione o dall estrazione del feto, domanda di seppellimento all A.U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Art. 12 Seppellimento senza la prescritta autorizzazione 1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l autorizzazione dell Ufficiale dello Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica. (vedi legislazione sull Ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 luglio 1939 n.1238). Capo III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art. 13 Periodo di osservazione 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di apparecchi o strumenti. 2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti nel comma precedente. 3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando ragioni speciali lo richiedono su proposta del Coordinatore Sanitario dell A.U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. 5

6 Art.14 Modalità per l osservazione 1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. 2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva il Coordinatore Sanitario della A.U.S.L. adotta speciali misure cautelative. Art.15 Depositi di osservazione 1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. 2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 3. I comuni devono disporre di un obitorio per l assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività; 4. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. 5. Nei comuni con popolazione superiore ai abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall obitorio. Capo IV RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI Art. 16 Riscontro diagnostico 1. Fatti salvi i poteri in materia dell Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961 n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i 6

7 cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituiti di cura privati quando i rispettivi direttori, primario o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 2. Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte. 3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall anatomopatologo universitario o ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l accertamento della causa di morte. 4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. 5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell Ente che lo ha richiesto. 6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Coordinatore Sanitario dell ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica della scheda di morte. 8. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell art.254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e successive modifiche. 9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, si devono sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all Autorità giudiziaria. Art. 17 Rilascio di cadaveri a scopo di studio 1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell art.32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore R.D. 31 agosto 1933, n.1592, all insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti. 2. Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità. 3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo didattico e di studio. 7

8 4. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo. 5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. 6. E vietato il commercio di ossa umane. Art.18 Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico 1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni. Art. 19 Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere 1. Le autopsie, anche se ordinate dall Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all esercizio professionale. 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l eventuale rettifica della scheda di morte. 3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l autopsia deve darne d urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore sanitario della A.U.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell art.254 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n,1265 e successive modifiche. 4. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni fissate. 5. Quando nel corso di un autopsia non ordinata dall Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, si devono sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria. 6. I trattamenti per ottenere l imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore sanitario della A.U.S.L., da medici legalmente abilitati all esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 7. Per fare eseguire su di un cadavere l imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di: a) una dichiarazione di un medico incaricato dell operazione con l indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell ora in cui la effettuerà; b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 8. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore sanitario della A.U.S.L. o da altro personale tecnico delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto. 9. L imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 6, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n

9 Capo V FERETRI Art. 20 Obbligo di feretro individuale 1. Ogni cadavere destinato all inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. 2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola. 3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 21 Verifica e chiusura feretri 1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. 2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonchè l identificazione del cadavere. Art. 22 Qualità e caratteristiche dei feretri 1. I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, devono avere le seguenti caratteristiche: a) per le inumazioni non è consentito l uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con Decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice. E vietato l impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa esterna deve essere apposta 9

10 una targhetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. b) per le tumulazioni in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, una di legno l altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all estero o fuori comune. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero neutralizzare i gas della putrefazione. c) per il trasporto all estero o fuori comune le salme devono essere rinchiuse in duplice cassa, l una di legno e l altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660, se è di zinco, a mm.1,5 se è di piombo. lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.25. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte a incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese fra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunta tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm., il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all art.30 comma 11 del D.P.R. 285/90 è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrapressioni per effetto dei gas di putrefazione). Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura: qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell art.77, comma 3, del D.P.R. 285/90 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas; se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dall art.25 del D.P.R. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro 10

11 funebre, si impiega la sola cassa di legno. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall art.30 del D.P.R. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l impermeabilità del feretro. Capo VI Trasporti funebri Art. 23 Modalità del trasporto 1) (annullato da CO.RE.CO). 2) (annullato da CO.RE.CO). 3) L incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. 4) L autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata previo: a) l esibizione di ricevuta comprovante l avvenuto pagamento, da parte della famiglia, del trasporto secondo le tariffe vigenti; b) il pagamento della tariffa prevista nell allegata tabella per inumazione o tumulazione. 5) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90. Art. 24 Percorso del trasporto - orari - modalità 1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonchè i percorsi consentiti. 2. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco. 3. E sempre consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità Sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio di Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale. 11

12 Art. 25 Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali 1. Normalmente i funerali si svolgono con partenza dalla cella mortuaria dove è depositata la salma ovvero con partenza dall abitazione del defunto. 2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l ospedale, istituto, albergo, ecc..., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzarne il trasporto all abitazione da dove avrà inizio il funerale. 3. Il Sindaco può anche autorizzare, in casi eccezionali, il trasporto in località particolari per la resa di speciali onoranze. 4. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata. Art. 26 Morti per malattie infettive diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto in duplice cassa del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art.15 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l inumazione, la tumulazione o la cremazione. Art. 27 Trasporto ai locali di osservazione 1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se la salma è già deposta nel feretro, il feretro stesso deve rimanere aperto. 2. L incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. 3. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza. Art. 28 Trasporto di salma fuori comune 1. Il trasporto di salma fuori comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento. 2. Chi chiede il trasporto di salma fuori comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte ed il nulla osta del Servizio di Igiene Pubblica dell A.U.S.L. che restano allegati all atto di autorizzazione. 12

13 3. L incaricato del trasporto dovrà essere munito oltrecchè di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori comune, anche dell autorizzazione ad effettuare tale trasporto. 4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore. Dell autorizzazione si dà avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita. 5. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero. 6. Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato. 7. Per morti di malattie infettive-diffusive, si osservano le speciali norme prescritte. Art. 29 Trasporto di salme all estero-dall estero 1. Il trasporto di salme da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 è regolato dalle norme prescritte da detta Convenzione. 2. Il trasporto di salme da o per lo Stato del Vaticano è disciplinato dalla Convenzione 28 aprile 1938 fra la Santa Sede e l Italia, approvata con R.D. 16 giugno 1938, n Per le salme dirette verso Stati non convenzionati, l interessato dovrà presentare domanda al Prefetto, unendo nulla osta dell Autorità Consolare dello Stato in cui viene estradata la salma e un certificato dell Ufficiale Sanitario attestante l osservanza delle prescrizioni di cui all art.29 del D.P.R. 285/ Per l introduzione di salme da Stati esteri non convenzionati, deve farsi domanda all Autorità Consolare Italiana unendo l attestazione della competente A.U.S.L. ove si dichiari che sono state osservate le prescrizioni previste dall art.28 del citato D.P.R. 285/90. Art. 30 Disposizioni particolari per trasporto di salme fuori Comune 1. Per il trasporto di salme fuori comune o per l estero, la salma va racchiusa in duplice cassa, l una in legno, l altra in metallo. 2. Per il trasporto fuori comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. 3. Negli altri mesi dell anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto viene eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Tali trattamenti non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione. 13

14 Art. 31 Trasporto di salme per la cremazione 1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico Decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. 2. Il trasporto delle ceneri contenenti i residui della cremazione è soggetto alla sola autorizzazione del Sindaco (art. 27 comma 2 ). Art. 32 Trasporto cadaveri destinati all insegnamento 1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati a scopo di studio o di indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti. 2. Il Direttore dell Istituto Universitario prende in consegna la salma dall incaricato del trasporto e la riconsegna terminato il periodo occorso per l insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco. Art. 33 Trasporto ossa umane e resti mortali 1. Il trasporto di ossa umane e di resti assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. 2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto, per essere trasportata in idoneo mezzo. 3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Capo VII CIMITERO - SEPOLTURE - FOSSE COMUNI Art. 34 Cimiteri comunali 1. Il Comune dispone, per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, di un cimitero centrale del capoluogo e dei cimiteri distaccati per le frazioni. 2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90. 14

15 Art. 35 Ammissione al cimitero 1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento; e) i resti mortali delle persone sopraelencate. Art.36 Personale cimiteriale 1. Il personale di custodia del cimitero è composto secondo l organico del Comune. 2. La manutenzione, l ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero. 3. Il Coordinatore sanitario dell A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. 4. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. 5. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l autorizzazione di cui all art.10; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, autorizzazione di cui all art.10, l anno, il giorno e l ora dell inumazione, il numero portato dal cippo e le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d ordine dell autorizzazione verificando a cura del custode che il feretro sia in cassa di legno o altro materiale biodegradabile; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall autorizzazione del Sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. Art.37 Registri cimiteriali 1. I registri indicati nell art.36devono essere tenuti sempre aggiornati e presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. 15

16 2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all Archivio comunale, rimanendo l altro presso il servizio di custodia. Art.38 Camera mortuaria 1. La Camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero. 2. Le pareti di essa fino all altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento. 3. La camera deve essere munita anche di acqua corrente con lavandino. 4. Il pavimento e le pareti devono essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante. Art.39 Sala per autopsie 1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. 2. Nel posto meglio illuminato e adatto, nella stessa sala, vi deve essere un tavolo anatomico in marmo o in ardesia o in pietra artificiale o altro materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione. Art.40 Ossario comune 1. Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 art.86 D.P.R. 285/90 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. 2. L ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Art.41 Planimetria del cimitero 1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. 2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. 3. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 16

17 Nella planimetria di cui al precedente comma 1 deve essere indicato il campo di inumazione specificandone caratteristiche e limiti e deve essere altresì individuata l area per deposito temporaneo stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da attività cimiteriali; 4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/90 n Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art.90 e seguenti del D.P.R. 285/ Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt: 76 e 91 del D.P.R. 285/90. Art. 42 Specie delle sepolture (inumazione) 1. Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione. 2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non chieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private, tumuli, nicchie, loculi, ecc.). 3. I campi destinati a fosse comuni saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica. 4. Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare la rotazione decennale delle sepolture comuni ed utilizzati cominciando dall estremità di ciascun riquadro. 5. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richieste degli interessati previo pagamento di una somma stabilita di volta in volta dal C.C. 6. Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme. 7. L Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione. Art. 43 Escavazione e ricolmo delle fosse 1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. 2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a m.2; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l una dall altra almeno m. 0,50 da ogni lato. 3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso 17

18 delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. 4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2; nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e devono distare l una dall altra almeno m. 0,50 da ogni lato. 5. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 6. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Art. 43 bis a) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. b) Per le inumazioni non è consentito l uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. c) Qualora si tratti di salme provenienti dall estero o da altri Comuni per i quali sussiste l obbligo della duplice cassa le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. d) L impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità. e) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2. f) Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, tra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. g) Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice. h) Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. i) Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. j) E vietato l impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse. k) Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. l) Sulla cassa deve essere apposta una traghetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 18

19 Art. 44 Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VIII del presente regolamento. 3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25, altezza m.0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/ Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90. Capo VIII CONCESSIONI Art. 45 Sepolture private 1. Il Comune può concedere a privati o ad Enti l uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie o collettività. 2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni. Art. 46 Durata e tipologia delle concessioni 1. Le concessioni previste dall art.45 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2. Con l atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. 3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. 4. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario della A.U.S.L. competente. 5. Nell atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 19

20 6. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l esterno del cimitero. Art. 47 Modalità della concessione 1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta all ufficio, precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata. 2. Tutte le tombe, cappelle o loculi privati vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale, mediante sottoscrizione di un atto di concessione, con esso il Comune conferisce al privato il diritto d uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune ( loculi o cripte), ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune. 3. Le tombe e cappelle private disponibili vengono concesse oltre che a richiedenti individuali ad Enti, comunità o a famiglie congiuntamente, seguendo rigorosamente l ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Dirigente, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali. 4. Il richiedente ha facoltà di scegliere liberamente l ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. E altresì facoltà del richiedente di far mantenere in sospeso ed in evidenza la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata. 5. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle tombe o cappelle private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba, salvo che la stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo. 6. La concessione di tombe, cappelle o loculi privati è fatta ed è conservata subordinatamente all osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di Polizia Mortuaria e di Cimiteri, nonché delle disposizioni particolari alle singole specie di concessioni, quali risultano dal regolamento e dall apposito atto di concessione; in particolare l uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti nell atto di concessione. 7. Nel periodo di validità della concessione le salme, a richiesta dei familiari, possono essere trasferite in altra sepoltura. 8. La concessione di tombe, cappelle o loculi privati individuali può concedersi anche a decesso avvenuto di colui è destinata. 9. La concessione in uso delle tombe, cappelle o loculi non è commerciabile, né alienabile né trasmissibile in eredità, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. 20

21 10.Il concessionario, con autorizzazione scritta, può consentire la sepoltura, in linea provvisoria, per la durata massima di anni due, a persone anche estranee al gruppo familiare. 11.La concessione provvisoria non dà diritto di successione, alla scadenza a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo. ART. 48 Diritto di sepoltura 1.Si intende per concessionario della tomba o cappella privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 47, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione, gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivati dalla concessione. Se il rappresentante non viene designato il concessionario sarà il coniuge ed in subordine il familiare di grado più stretto e più anziano. 2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio. 3. Nelle tombe o cappelle private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della tomba o cappella. E' intestatario della tomba o cappella la persona, anche deceduta, che tale viene indicata dal concessionario nell'atto di concessione. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente: l'intestatario e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta, senza limiti di grado; il coniuge ed i suoi genitori; i coniugi dei discendenti; 4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentranti possono estendere, all'atto della concessione o con altro atto successivo, il diritto di sepoltura ad altri parenti collaterali o affini fino al 6 grado compreso, così come possono riservare un posto a determinati familiari. 5. Il concessionario, e nel caso di più concessionari con il consenso di tutti, nell'atto di concessione o con altro atto successivo, ai sensi dell'art.93 del D.P.R. n. 285/90, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemerenze. Le benemerenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva 21

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