Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti
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- Marilena Simone
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1 Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N Le correzioni al Modello 730/2016 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Nella presente fiscal si illustrano i passi cardine e gli aspetti principali connessi alla correzione del Modello 730/2016 già inviato, sia ne caso in cui dalla correzione ne derivi una situazione più favorevole per il contribuente sia nel caso in cui ne derivi una situazione più sfavorevole. OGGETTO Modello 730 integrativo e Modello Unico integrativo (a favore o sfavore) CATEGORIA Dichiarazione Modello 730 ADEMPIMENTO DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE/ CONTENUTO Modello 730/2016 Il termine ordinario per la presentazione del Modello 730/2016 (periodo d imposta 2015) era il 22 luglio Si ricorda che il contribuente poteva presentare il proprio Modello 730/2016, direttamente utilizzando il precompilato reso disponibile dall Agenzia delle Entrate, oppure nelle modalità ordinarie rivolgendosi ad un CAF o intermediario abilitato. Il contribuente, dopo l invio del Modello, potrebbe accorgersi di aver commesso degli errori, dalla cui correzione potrebbe scaturire un maggior/minor debito/credito d imposta rispetto a quanto risultante dal modello inviato. Al riguardo, come si legge dalle istruzioni ministeriali al Modello 730/2016, qualora il contribuente dovesse accorgersi di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito 1
2 o un minor debito (dunque, una situazione a lui più favorevole) o un imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, questi, a sua scelta può: presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 integrativo completo di tutte le sue parti; oppure presentare un modello UNICO/2016, utilizzando l eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. In tal caso il Modello UNICO poteva essere presentato entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini) oppure può essere presentato entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). Se, invece, il contribuente si accorgesse di non aver fornito, nel Modello 730 presentato, tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito (dunque, una situazione a lui più sfavorevole), per la correzione deve utilizzare il modello UNICO/2016 (senza possibilità di alcun Modello 730 integrativo). In tal caso, il Modello Unico può essere presentato: entro il 30 settembre 2016, ormai trascorso (correttiva nei termini); entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa); entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). Come risulta dalle istruzioni ministeriali al Modello, la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l obbligo da parte del datore di lavoro o dell ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. MODELLO 730/2016 INTEGRATIVO Come anticipato, qualora, dopo l invio del Modello 730/2016 (spirato il 22 luglio) il dichiarante dovesse accorgersi di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un imposta pari a quella determinata con il modello. 730 originario, una delle possibilità che ha è quella di presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti. 2
3 Modello 730 integrativo Da presentare entro il 25 ottobre 2016 per correggere il 730/2016 già inviato, qualora dalla modifica derivi un minor debito d imposta o un maggior credito (o un iposta invariata) rispetto al 730 inviato. In tal caso il contribuente compila il 730 integrativo, come compilato in 730 originario, integrando il dato mancante ed indicando il codice 1 nell apposita casella presente nel frontespizio. Il sig. Rossi ha presentato il suo Modello 730/2016 indicandovi tutti gli oneri detraibili/deducibili sostenuti nel 2015 per lui e sua moglie (fiscalmente a carico). Nel 2015 ha sostenuto anche delle spese per l assistenza personale della suocera (le spese sono relative a prestazioni di assistenza rese da una casa di riposo), la quale però non è fiscalmente a suo carico e per questo motivo non le ha riportate nel Modello 730. Ad ottobre 2016, viene a conoscenza del fatto che avrebbe potuto detrarre le predette spese (che ammontano a circa euro) anche se il familiare per cui sono state sostenute non è fiscalmente a proprio carico. Il tal caso egli può presentare, entro il prossimo 25/10/2016, un nuovo Modello 730 (uguale a quello precedente), riportando il codice 1 nella casella del frontespizio ed inserendovi in più la spesa sostenuta per l assistenza della suocera (rigo E/8 codice 15). Il maggior credito d imposta o il minor debito rispetto al 730 originario, gli verrà rimborsato dal sostituto dopo l elaborazione del nuovo modello In alternativa può anche chiederne l utilizzo in compensazione. 3
4 Come risulta dalle istruzioni ministeriali al Modello, il 730 integrativo (da poter presentare entro il 25 ottobre) deve essere presentato esclusivamente a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all ente pensionistico o era stato presentato direttamente dal contribuente tramite il sito internet dell'agenzia delle Entrate (730 precompilato). Inoltre, il contribuente dovrà esibire al Caf o professionista cui si rivolge, tutta la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell integrazione che viene effettuata. MODELLO UNICO/2016 CORRETTIVO NEI TERMINI O INTEGRATIVO A FAVORE Il contribuente che, dopo aver presentato il Modello 730/2016, dovesse accorgersi di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, poteva, in alternativa alla presentazione del Modello 730 integrativo (da poter presentare entro il 25/10/2016), decidere di presentare un Modello Unico/2016 correttivo nei termini, ossia entro il 30/09/2016 oppure può ancora decidere di presentarlo entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo, ossia entro il 30/09/2017 (dichiarazione integrativa a favore). Modello Unico/2016 Integrativo (a favore) Quando il contribuente corregge un Modello 730/2016 già presentato e dalla correzione emerge un minor debito o maggior credito d imposta (o imposta invariata) rispetto al 730 originario. In tal caso, il contribuente invia il Modello Unico entro il 30/09/ dello stesso anno (da qui correttiva nei termini ) oppure oltre il predetto termine ma entro il 30/09/2017 (integrativo a favore). Il Modello unico che invierà, sarà compilato in tutte le sue parti ed occorrerà barrare la relativa casella presente nel frontespizio. 4
5 Minor debito o maggior credito d imposta La differenza rispetto all importo del credito o del debito risultante dal 730 originario potrà essere indicata (Nel Modello Unico) a rimborso (quadro RX colonna 3) oppure a compensazione (quadro RX colonna 4). Il sig. Rossi a luglio 2016 ha presentato il proprio Modello 730/2016 da cui scaturiva un credito IRPEF di 200 euro, di cui si è chiesto l utilizzo in compensazione. Agli inizi di ottobre, si accorge di non aver riportato tra gli oneri deducibili, l assegno corrisposto all ex coniuge nel La somma non indicata ammonta a euro. In tal caso, essendo trascorso il termine del 30/09, questi ha due possibilità: presentare, entro il 25 ottobre 2016, un modello 730 integrativo (codice 1 nel frontespizio); oppure presentare, un Modello Unico/2016 integrativo a favore entro il 30/09/2017 ed il maggior credito derivante dal Modello Unico integrativo (per via dell inserimento di un ulteriore onere deducibile che non era stato indicato nel modello originario) potrà essere chiesto a rimborso, oppure in compensazione. INTEGRATIVA (SFAVORE) (ESEMPI PRATICI) Come anticipato all inizio del presente documento, qualora, dopo l invio del Modello 730/2016, il contribuente dovesse accorgersi di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito (quindi una situazione più sfavorevole a lui rispetto alla precedente), questi può utilizzare, ai fini della correzione, il solo modello UNICO/2016 (dunque, senza possibilità di alcun Modello 730 integrativo). In tal caso, ai fini della correzione, il contribuente può presentare: 5
6 Modello Unico/2016 correttivo nei termini Poteva essere presentato entro il 30/09/2016. Barrando la relativa casella. Modello Unico/2016 Integrativo Da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo ossia entro il 30 settembre 2017 oppure entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In entrambi i casi occorre compilare (non barrare) l apposita casella presente nel frontespizio, in cui riportare il codice 1. In tutti e tre i casi occorre, comunque, versare il maggior tributo dovuto applicando sanzioni ed interessi attraverso l istituto del ravvedimento operoso. In questa sede, dunque, è opportuno richiamare le sanzioni applicabili per il ravvedimento operoso. Tipologia Regolarizzazione Sanzione Ravvedimento sprint Entro i primi 14 giorni. 0,1% per ciascun giorno di ritardo Ravvedimento breve Oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni. 1,5% 6
7 Ravvedimento intermedio Ravvedimento lungo Ravvedimento lunghissimo Ravvedimento posto pvc Oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni. Oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione) 1,67% 3,75% 4,29% 5% 6% Alla sanzione, si ricorda che occorre aggiungere anche gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorni di ritardo. 7
8 Il sig. Rossi (persona fisica non titolare di partita IVA) a luglio 2016 ha presentato il proprio Modello 730/2016 da cui scaturiva un credito IRPEF di 500 euro che gli è stato già rimborsato dal sostituto d imposta sullo stipendio di luglio. Ad ottobre si accorge di aver indicato tra le spese sanitarie una fattura relativa ad una prestazione medica sostenuta però nel Egli è tenuto alla presentazione di una dichiarazione dei redditi che vada a correggere il 730 già inviato, poiché ha indicato un onere detraibile che non andava riportato in quanto la spesa è sostenuta nel 2016 e non nel 2015 (la detrazione degli oneri avviene secondo il principio di cassa e, quindi, la spesa non andava detratta nel Modello 730/2016 ma andrà detratta nel Modello 730/2017 riferito al periodo d imposta 2016). Essendo trascorso, il 30/09/2016, egli non può presentare un Modello Unico correttivo nei termini, ma dovrà presentare, ad esempio, un Modello Unico integrativo entro il 30/09/2017. In seguito alla correzione il credito IRPEF è pari a 380 euro. Dunque, poiché, dalla correzione, scaturisce un minor credito rispetto ai 500 euro risultanti dal Modello 730/2016 presentato, il sig. Rossi dovrà restituire al fisco la differenza tra quanto già gli è stato rimborsato dal datore in forza dell originario Modello 730 presentato e il nuovo credito risultante dal Modello Unico integrativo. In definitiva dovrà restituire 120 euro ( ). Egli li potrà restituire versandoli con il Modello F24 e ricorrendo al ravvedimento operoso. Il termine da cui deve decorrere il ravvedimento è quello del 16 giugno, ossia il termine previsto per il versamento dell IRPEF da Modello Unico, e ciò poiché i soggetti che presentano il 730 non sono interessati dalla proroga fissata al 7 luglio (per i soggetti obbligati agli studi di settore). Quindi, supponendo che il soggetto decida di ravvedersi il giorno 21 ottobre 2016, questi dovrà versare: IRPEF = 120 euro (codice tributo 4001); Sanzione = 3,75% di 120 euro ossia 4,50 euro (ravvedimento lungo); Interessi (tasso attuale pari allo 0,2%) = [(120 x 0,2%) /365] x 127 giorni di ritardo = 0,08 8
9 Il Modello F24 per il versamento (sezione Erario) andrà così compilato: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (ART. 2, CO. 8-TER, DPR. N. 322/98) Altri casi in cui è necessario presentare un Modello 730 integrativo sono i seguenti: 1) Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d imposta. Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio. 2) Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un imposta invariata. Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un imposta pari a quella determinata con il modello 9
10 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio. CHECK LIST Dati del contribuente Dalla correzione scaturisce una situazione più favorevole per il dichiarante o una situazione invariata Correzione di un Modello 730 già inviato Dalla correzione scaturisce una situazione più sfavorevole per il dichiarante Occorre correggere solo i dati del sostituto d imposta Presentazione Modello 730 integrativo (entro il 25 ottobre 2016) Dalla correzione deriva una situazione più favorevole o invariata Presentazione Modello Unico/2016 correttivo nei termini (entro il 30/09/2016) Presentazione Modello Unico/2016 integrativo a favore (oltre il 30/09/2016 ma entro il 30/09/2017) 10
11 Dalla correzione deriva una situazione più sfavorevole Modello Unico/2016 correttivo nei termini (entro il 30/09/2016) Modello Unico/2016 inegrativo (a sfavore) entro 30/09/2017 Maggior debito o minor credito d imposta Modello Unico/2016 inegrativo (a sfavore) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (ossia entro il 31/12/2019) Ravvedimento con Modello F24 (data ravvedimento.../ / con sanzione di ) Il sostituto d imposta ha già eseguito il rimborso e dalla dichiarazione corretta deriva un minor credito Restituire (con F24) la differenza con ravvedimento (data ravvedimento / /.. con sanzione di ) Solo dati del sostituto d imposta (Modello 730 integrativo entro il 25/10/2016 codice 2 nel frontespizio)) Altre correzioni sia i dati del sostituto d imposta sia altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un imposta invariata (Modello 730 integrativo entro il 25/10/2016 codice 3 nel frontespizio) - Riproduzione riservata - 11
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