MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA
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1 27/06/13 MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA Gruppo Interprofessionale Provincia di Cremona Seminario di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto giugno 2013 AVISComando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona Sala Cremona - 27 GIUGNO INDICE n INTRODUZIONE n MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI n CONCLUSIONI 27 giugno 2013 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona 2 1
2 INDICE n INTRODUZIONE n MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI n CONCLUSIONI 3 Procedimenti di prevenzione incendi Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n (12A09459) (GU n. 201 del ). 4 2
3 IL D.P.R. 151/2011 Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione Comma 7:., le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno; ê D.M sostituito dal D.M IL D.P.R. 151/2011 E stato introdotto il principio di proporzionalità: CAT.A: Attività con regola tecnica e limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente). CAT. B: Attività della stessa tipologia della cat. A ma con maggior livello di complessità; Attività sprovviste di regola tecnica. CAT. C: Attività con elevato livello di complessità indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica. 6 3
4 IL D.P.R. 151/2011 E stato introdotto il principio di proporzionalità di derivazione comunitaria secondo il quale si può valutare la legittimità di un atto che imponga un obbligo o una sanzione in relazione alla sua idoneità al raggiungimento degli scopi voluti. 7 IL D.P.R. 151/2011 Quindi, secondo il principio di proporzionalità: CAT.A: Attività con regola tecnica e limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente). CAT. B: Attività della stessa tipologia della cat. A ma con maggior livello di complessità; Attività sprovviste di regola tecnica. CAT. C: Attività con elevato livello di complessità indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica. 8 4
5 IL D.P.R. 151/ IL D.P.R. 151/2011 Categoria A: No approvazione del progetto; Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); Controlli di Prevenzione Incendi a campione o con programmi settoriali. 10 5
6 IL D.P.R. 151/2011 Categoria B: Valutazione del progetto entro 60 gg; Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); Controlli di Prevenzione Incendi a campione o con programmi settoriali. 11 IL D.P.R. 151/2011 Categoria C: Valutazione del progetto entro 60 gg; Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); Visita di P.I. per il Rilascio del C.P.I. 12 6
7 27/06/13 DPR 12 gennaio 1998, n giugno 2013 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona 13 Il Regolamento di Prevenzione Incendi 27 giugno 2013 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona 14 7
8 Il Regolamento di Prevenzione Incendi Il Titolare dell attività SEGNALA, con una dichiarazione, l inizio dell attività Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell opera dal punto di vista antincendio Il Professionista Antincendio CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP; CERT.REI; DICH.PROD) 15 IL D.M. 7 agosto 2012 Il decreto è entrato in vigore il 27 novembre 2012 e abroga e sostituisce il D.M 4 maggio Dal , la documentazione a corredo delle istanze non è più quella di cui al D.M. 04/05/1998, ma quella di cui al decreto DCPST n. 200 del L Allegato III del Decreto, riprendendo quanto indicato dall allegato I del DPR 151, suddivide le attività in tre categorie A, B e C (sottoclassi). 16 8
9 Allegato III Sottoclassi delle attività ai fini degli adempimenti previsti dal decreto, le attività di cui all allegato I del DPR 151/ A Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Fino a 150 persone Scuole di ogni ordine, grado e tipo B 3 A Collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Oltre 150 e fino a 300 persone Asili nido 4 B Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Oltre 300 persone 17 INDICE n INTRODUZIONE n MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI n CONCLUSIONI 18 9
10 MODIFICHE ALLE ATTIVITÀ:! Art. 4 co.6 (SCIA) Obbligo del titolare dell attività di riavviare le procedure di P.I. quando: Aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (VP); Modifiche di lavorazione o strutture; Nuove destinazioni dei locali; IL D.P.R. 151/2011 Variazioni quali/quantitative delle sostanze pericolose; Modifica delle condizioni di sicurezza accertate. 19 articolo 4 comma 6 del DPR 151/11 - SCIA Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate
11 Modifiche ad attività esistenti A. Modifiche con aggravio di rischio A. Nuova valutazione del progetto per attività di categoria B e C B. Modifiche senza aggravio di rischio (art. 4, comma 7, del D.M. 7/8/2012) A. Nuova SCIA B. Dichiarazione di non aggravio di rischio C. Modifiche non sostanziali (art. 4, comma 8, del D.M. 7/8/2012) A. Modifiche documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 21 MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AGGRAVIO Preesistenti condizioni di sicurezza antincendio NON AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio art.4 co.6 art.4 co.7 NON RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ovvero considerate non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme tecniche art.4 co
12 modifiche rilevanti con aggravio articolo 4 comma 6, dm 7 agosto 2012 In caso di modifiche che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall art. 3 del DPR 151/2011, (VP) la segnalazione di cui al comma 1 del presente decreto è corredata degli allegati indicati al comma 3. ê VP + SCIA 23 modifiche rilevanti con aggravio PROCEDURA 1. valutazione del progetto, art. 3 del 151/2011; 2. segnalazione certificata inizio attività, art. 4 dpr 151/
13 modifiche rilevanti con aggravio DOCUMENTAZIONE x SCIA In questo caso la SCIA dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 1. asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati: - certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'all. II al decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; - per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'all. I, lettera B, al presente decreto. 25 modifiche rilevanti senza aggravio articolo 4 comma 7, dm 7 agosto 2012 In caso di modifiche che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente decreto sono allegati ê SCIA + Dichiarazione di non aggravio 26 13
14 modifiche rilevanti senza aggravio PROCEDURA 1. segnalazione certificata inizio attività, articolo 4 del dpr 1 agosto 2011, n. 151 corredata della dichiarazione di non aggravio di rischio 27 modifiche rilevanti senza aggravio DOCUMENTAZIONE x SCIA: In questo caso la SCIA dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 1. asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate: - relazione tecnica, elaborati grafici, conformi a quanto specificato nell'allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato; - certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto1, a firma di professionista antincendio
15 modifiche rilevanti senza aggravio ALLEGATO I punto C MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica. 29 dichiarazione di non aggravio del rischio incendio 30 15
16 modifiche non rilevanti articolo 4 comma 8, dm 7 agosto 2012 In caso di modifiche non ricomprese all art. 4, co. 6, del D.P.R 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi, sono documentate al Comando all atto della presentazione dell attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all articolo 5. ê Dichiarazione contestuale al Rinnovo 31 modifiche non rilevanti PROCEDURA 1. Nessuna, comunque occorre effettuare la valutazione della modifica apportata per dimostrare la non rilevanza, ai fini antincendi
17 modifiche non rilevanti DOCUMENTAZIONE : In questo caso al momento della comunicazione di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio occorrerà documentare al Comando la tipologia di modifica eseguita. Potrà anche essere opportuno fornire planimetrie aggiornate. 33 Modifiche non rilevanti che non rientrano in nessuno dei casi riportati in Allegato IV Modifiche non sostanziali che sono considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi di cui all art. 15, comma 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139(1) documentare al Comando la tipologia di modifica eseguita in occasione di ARPCA (1) ad esempio, quelle definite in Allegato A al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,
18 MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NON RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ovvero considerate non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme tecniche AGGRAVIO Preesistenti condizioni di sicurezza antincendio NON AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio Cat. A Cat. B-C SCIA VP SCIA SCIA + Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio a firma di professionista antincendio DOCUMENTARE AL COMANDO VVF IN OCCASIONE ARPCA 35 modalità di valutazione delle modifiche Per l individuazione delle modifiche rilevanti ai fini antincendio si può fare riferimento ai criteri di cui all Allegato IV del dm 7 agosto 2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell attività. Le modifiche che non rientrano nei casi indicati sono considerate non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all art. 4 comma 8 del DM
19 modalità di valutazione delle modifiche Allegato IV del dm 7 agosto 2012 Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all art. 4 co. 6 del DPR 151/2011 (SCIA). 37 articolo 4 comma 6 del DPR 151/11 - SCIA Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate
20 modalità di valutazione delle modifiche Allegato IV - MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO A Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa; ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio B Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente C Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino : i. ii. incremento della potenza o della energia potenziale ; modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti. D Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio i. ii. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ; modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ; iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ; iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali. v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ; E Modifica delle misure di protezione per le persone i. ii. iii. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita; modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ; modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività; 39 modalità di valutazione delle modifiche PARAMETRO A Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa; es. aumento di materiali pericolosi in deposito o lavorazione ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio es. utilizzo liquidi combustibili con minore p.i
21 modalità di valutazione delle modifiche PARAMETRO B Carichi di incendio specifici di progetto(qf,d) Classe Non superiore a 100 MJ/m 2 0 Non superiore a 200 MJ/m 2 15 Non superiore a 300 MJ/m 2 20 Non superiore a 450 MJ/m 2 30 Non superiore a 600 MJ/m 2 45 Non superiore a 900 MJ/m 2 60 Non superiore a 1200 MJ/m 2 90 Non superiore a 1800 MJ/m Non superiore a 2400 MJ/m Superiore a 2400 MJ/m modalità di valutazione delle modifiche PARAMETRO C Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino: i. incremento della potenza o della energia potenziale; es. sostituzione di GE o CT con potenzialità >, aumento della pressione di lavorazione ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti es. spostamento di un impianto facente parte di un processo produttivo, modifica della logica d intervento di valvole di sicurezza 42 21
22 modalità di valutazione delle modifiche PARAMETRO D Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio 1/2 i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività es. cambio destinazione da deposito a sala controllo impianto, inserimento di soppalchi ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo es. sostituzione macchinari di un sistema produttivo iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività es. aggiunta di un capannone, sopraelevazioni ecc 43 modalità di valutazione delle modifiche PARAMETRO D Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio 2/2 iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali es. aumento dei carichi sulle strutture, tinteggiatura di porte resistenti al fuoco o di rivestimenti classificati v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio; es. rimozione controsoffitti o porte tagliafuoco, variazione percorsi dei condotti di ventilazione, passaggio da water mist ad aerosol, 44 22
23 modalità di valutazione delle modifiche PARAMETRO E Modifica delle misure di protezione per le persone i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita es. apertura al pubblico di un ufficio ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività es. spostamento casse o espositori in una attività commerciale che incide sui percorsi di esodo, cambio di sistemi di protezione attiva o passiva, cambio varchi di accesso 45 L approccio ingegneristico la documentazione tecnica deve essere integrata con le direttive per l attuazione all approccio ingegneristico alla prevenzione incendi (Allegato al Decreto del 9 maggio 2007): Definizione del progetto; individuazione dei livelli di prestazione; individuazione degli scenari di incendio di progetto; scelta dei modelli; risultati delle elaborazioni; individuazione del progetto finale; documentazione di progetto; documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA
24 INDICE n INTRODUZIONE n MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI n CONCLUSIONI 47 CONCLUSIONI La Valutazione del rischio incendio La documentazione Ruolo del Professionista nella gestione dell attività 48 24
25 27/06/13 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona Grazie per l attenzione 27 giugno 2013 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cremona
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