REGIME DEL CUMULO DEI CONTRIBUTI
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- Orazio Gianfranco Innocenti
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1 REGIME DEL CUMULO DEI CONTRIBUTI di Daniela CERVELLERA* Cass. civ. Sez. lav. Sentenza del 4 maggio 2016 n (Pres. NAPOLETANO Rel. BOGHETICH) Il regime del cumulo dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali, di cui all art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, consente la totalizzazione a condizione che i periodi assicurativi non siano coincidenti sicché ne va esclusa l applicabilità agli agenti e rappresentanti di commercio il cui trattamento pensionistico, gravante sul fondo di previdenza gestito dall Enasarco, non sostituisce il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma lo integra, con persistente e contemporanea obbligatorietà dell iscrizione all INPS. [Omissis] Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 27 aprile 2010, la Corte d appello di Salerno accoglieva l appello proposto dall Inps (in via principale) e dalla Fondazione Enasarco (in via incidentale) contro la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore che, in accoglimento della domanda proposta da P.F., aveva condannato l Inps al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione di vecchiaia, con decorrenza 1 marzo 2007, sul presupposto che questo aveva totalizzato contributi settimanali corrispondenti ad oltre quarant anni lavorativi, comprensivi ex D.Lgs. n. 42 del 2006 del periodo contributivo accreditato presso la Fondazione. 2. Contro la sentenza, Francesco P. propone ricorso per Cassazione, fondato su due motivi. Resistono, con distinti controricorsi, la Fondazione Enasarco e l Inps, che hanno, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. *Avvocato, Dottore di ricerca (PhD). 107
2 Anno X n. 2 luglio 2016 Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, l assicurato censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 nonchè dei D.Lgs. n. 509 del 2004 e D.Lgs. n. 103 del 1996 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assumendo che sussistevano tutti i requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, previa totalizzazione dei contributi già versati presso la Fondazione Enasarco. Con il secondo motivo, il P. richiama un precedente arresto di questa Corte (sentenza n /2010) che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla L. n. 29 del La controversia di cui alla presente causa investe l interpretazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma, ai fini della totalizzazione dei contributi, debba o meno essere ricompresa la Fondazione Enasarco. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che il meccanismo della totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali debba operare nel caso in cui l assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è, o è stato iscritto (in particolare sentenze n. 325 /2003, n. 198/2002 e n. 61/1999). Il giudice delle leggi ha sottolineato che la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale, ad esclusione del caso in cui l assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto (diritto sancito dalla L. n. 388 del 2000, art. 71 che, appunto, prevede la possibilità della totalizzazione per il lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche ivi previste; cfr., in particolare, sentenza n. 61/1999). In particolare, la Corte costituzionale - con la sentenza n. 61 del ha dichiarato l illegittimità costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedevano, in favore dell assicurato - che non avesse maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è stato iscritto, nonostante il versamento di contributi in misura anche superiore rispetto all anzianità contributiva richiesta nei singoli sistemi pensionistici - in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi secondo il sistema della totalizzazione. Pertanto, oltre alla previsione di casi specifici di cumulo di periodi contributivi per gestioni particolari (per i lavoratori per i quali sia liquidata la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16; per i soggetti cui si applichi integralmente il nuovo sistema contributivo di calcolo della pensione, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 1), l intervento del giudice delle leggi ha dato avvio all evoluzione normativa in materia di totalizzazione: il legislatore è intervenuto con la L. n. 388 del 2000, art. 71, cui è stata data attuazione con il D.M. 7 febbraio 2003, n. 57. Il diritto alla totalizzazione, ossia al cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni pensionistiche diverse, è sottoposto, tra l altro, alle seguenti condizioni: a) il lavoratore non deve avere maturato il diritto a pensione presso alcuna gestione (e cioè ne presso l AGO, nè presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative, e neppure presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; 13) la totalizzazione vale solo per le pensioni di vecchiaia e per i trattamenti pensionistici di inabilità. Detta normativa è stata abrogata e sostituita, con efficacia dal primo gennaio 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, in attuazione della delega di cui alla Legge di riforma delle pensioni n. 243 del 2004, comma 1, lett. d). Con L. n. 243 del 2004 è stata, quindi, conferita delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra l altro e per ciò che qui specificamente rileva) intese a:...d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pen- 108
3 sione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi ; l art. 2, di tale legge delega ha previsto, fra i principi e criteri direttivi a cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, di o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l obiettivo di consentire l accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorchè deceduto prima del compimento dell età pensionabile. In attuazione appunto della L. n. 243 del 2004, è stato emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui art. 1, nel testo originario (da applicare ratione temporis), prevedeva quanto segue: 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall età anagrafica, abbia accumulato un anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all esercizio della facoltà di totalizzazione. La disciplina consente, pertanto, agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali è inclusa la Fondazione Enasarco) e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono. La totalizzazione è, quindi, ammessa nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio. Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione Enasarco), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvi- 109
4 Anno X n. 2 luglio 2016 gioni da essi liquidate agli agenti nonchè da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso I Inps, e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del Va, infine, rilevato che il richiamo ad un orientamento precedente di questa Corte (n /2010) da parte del ricorrente è, da una parte, irrilevante (non sussistendo, per il giudice di merito, l obbligo di conformarsi alle pronunce della Corte di legittimità) e, dall altra, fuorviante, trattandosi di pronunzia emessa con riguardo al diverso istituto della ricongiunzione. 3. In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto. 4. Considerato il profilo di originalità e complessità della questione, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. PQM la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. [Omissis] NOTA Il caso portato all attenzione della Corte di legittimità ha avuto come oggetto il regime del cumulo dei contributi versati presso diverse gestione previdenziali (INPS e ENASARCO) ed, in particolare la possibilità del riconoscimento, da parte dell INPS della corresponsione della pensione di vecchiaia maturata previa totalizzazione dei contributi versati presso l ente previdenziale e la fondazione. Nei precedenti gradi di giudizio discordanti erano state le pronunce rese, rispettivamente, dal Tribunale di Nocera inferiore che aveva condannato l Inps al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione di vecchiaia, sul presupposto della totalizzazione dei contributi settimanali corrispondenti ad oltre quarant anni lavorativi, comprensivi ex d.lgs. n. 42/2006 del periodo contributivo accreditato presso la fondazione e della Corte di Appello di Salerno che, invece, aveva riformato la sentenza di primo grado. Adita la Suprema Corte di Cassazione, la questione è stata dalla stessa risolta sulla scorta di una interpretazione logicamente orientata dell art. 1 1 del d.lgs. n. 42/ che rego- 1 Art. 1 (Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità). 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall età anagrafica, abbia accumulato un anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all esercizio della facoltà di totalizzazione. 110
5 lamenta il regime della totalizzazione dei contributi ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità - e della sua applicabilità agli iscritti alla fondazione ENASARCO. All uopo gli ermellini hanno ricostruito la fattispecie traendo spunto da pronunce rese in merito dalla Consulta, che aveva riconosciuto la possibilità di totalizzare i periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali nei casi in cui l assicurato non avesse maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali era stato iscritto. Tra gli interventi normativi derivati dalle pronunce costituzionali rilevante è stato quello di riforma delle pensioni (l. n. 243/2004) con il quale si conferiva delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme volte, tra l altro a rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi e ; ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l obiettivo di consentire l accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. In attuazione della delega è stato, pertanto, emanato il d.lgs. n. 42/2006 che, all art. 1, ha disciplinato il regime della totalizzazione dei periodi contributivi, riconoscendola nei casi di frazionamento dei periodi assicurativi presso più enti pensionistici per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono. Tuttavia, pur ricomprendendo la fondazione ENASARCO tra gli enti previdenziali privatizzati che gestiscono i regimi pensionistici, i giudici di legittimità hanno rilevato che, escludendo la previsione legislativa la coincidenza dei periodi assicurativi, il riconoscimento della totalizzazione previsto dall art. 1 del d.lgs. n. 42/2006 non potesse applicarsi agli agenti e rappresentanti di commercio, non ricorrendo per questi ultimi l ipotesi di mancata esclusione. La fondazione ENASARCO, infatti, limitandosi a gestire una forma integrativa di tutela, non fa venire meno l obbligo di iscrizione presso l INPS con la conseguente coincidenza dei periodi assicurativi presso i due differenti enti. Nello specifico la fondazione ENASARCO, pur gestendo il fondo di previdenza del trattamento pensionistico di agenti e rappresentanti di commercio, 2 non può essere considerato un ente di previdenza ed assistenza sociale in quanto il trattamento integrativo della pensione INPS, 3 è erogato solo sulla base di conti individuali determinati dal versamento, da parte dei preponenti, di percentuali sulle provvigioni liquidate agli agenti e da un pari contributo a carico di questi ultimi. Ne deriva, pertanto, l inapplicabilità del regime di cumulo previsto dall art. 1 del d.lgs. n. 42/ Ex. d.m. 10/09/ Ex l. n. 613/1966; art. 29 d.p.r. n. 758/1968; L. n. 12/
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