TITOLO INTERVENTO. Avv. Italia PEPE. 13 novembre 2015 Via Rimini n. 34/36 - Milano

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1 Gestione degli scarichi (strumenti attuativi della L.R. n. 26/03 in combinato disposto con il D.lgs. 152/06) Avv. Italia PEPE 13 novembre 2015 Via Rimini n. 34/36 - Milano

2 LO SCARICO DEI REFLUI Il recapito preferenziale delle differenti tipologie di reflui (industriali, domestici e meteorici di prima pioggia) è la pubblica fognatura Solo laddove ciò non sia possibile, allora viene concesso lo scarico: 1. In corpo idrico superficiale; 2. In suolo, sottosuolo e acque sotterranee, pur con i limiti ex art. 103 e 104 del D.lgs. 152/06 TUTTI GLI SCARICHI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA 2009/2034/CEE sentenza di condanna per 21 agglomerati prevede infatti la realizzazione di reti fognarie laddove ancora inesistenti

3 LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA Art. 101 D.lgs. 152/06 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. GLI SCARICHI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI PER IL CAMPIONAMENTO DA PARTE DELL AUTORITA COMPETENTE FINALIZZATO AL CONTROLLO

4 QUALI SONO I TITOLI AUTORIZZATORI DISCIPLINANTI IL LEGITTIMO ESERCIZIO DELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA? Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D.lgs. 152/06 Autorizzazione Unica ex art. 208 D.lgs. 152/06 Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. 59/2013 Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ex parte II, titolo III-bis D.lgs. 152/06 Autorizzazione Unica ex D.lgs. 115/08 (energetica) Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/03 (energetica) Autorizzazione Unica ex art. 242 D.lgs. 152/06 (bonifica) Dichiarazione di assimilazione di acque reflue industriali ad acque reflue domestiche ex art. 101, comma 7 D.lgs. 152/06

5 TIPOLOGIE DI ACQUE REFLUE E RELATIVO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA Acque reflue domestiche: quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA SEMPRE AMMESSO Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DA AUTORIZZARSI Acque reflue meteoriche: acque di origine meteorica, distinguibili in acque meteoriche decadenti dalle coperture, ovvero dilavanti piazzali e/o strade. SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DA AUTORIZZARSI (METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA*) SOLO PER I CASI DI CUI ALL ART. 3 DEL R.R. N. 4/2006 *quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche (art. 2 del RR n. 4/06)

6 LE SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA EX D.LGS. 152/06 SCARICO ILLEGITTIMO Sanzioni penali Sanzioni amministrative

7 LE SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA EX D.LGS. 152/06 Gli illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria rilevabili e contestabili sono quelli indicati all art. 133 del D.lgs. 152/06 commi 1;3;8;9 1) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle Tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro; 3) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro a quindicimila euro 8) Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto; 9) Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro

8 Art. 135 comma 4 del D.lgs. 152/06 Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/1981 Il trasgressore vedrà pertanto notificarsi un verbale di accertamento di trasgressione ed entro 30 giorni potrà: presentare scritti difensivi e documenti all Ufficio d Ambito; chiedere di essere sentito personalmente da un funzionario incaricato. Solo successivamente verrà emessa l ordinanza che definirà il quantumsanzionatorio da ingiungere.

9 LA POTESTÀ SANZIONATORIA DELL UFFICIO D AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA L'introduzione dell'autorizzazione Unica Ambientale nulla ha modificato rispetto al soggetto cui compete il controllo sul legittimo esercizio degli scarichi. Permane in capo all Autorità d ambito l obbligo di effettuare il controllo sugli scarichi in pubblica fognatura sulla base di un programma così come stabilito dal primo comma dell art. 128 del D.lgs. 152/06 e secondo le indicazioni previste dalla D.d.g. 796/2011. La potestà sanzionatoria è connessa all attività autorizzatoria «l attività sanzionatoria prevista dal D.lgs. 152/99 e dal comma 4, nonché l introito dei relativi proventi, competono ai Comuni, alle Province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza» L.R. 26/03, come modificata dalla L.R. 18/06 DGR 20/01/2010 n.8/ii045 «all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede con ordinanza di ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e seguenti della Legge 689/81, l Autorità d Ambito nel cui territorio di competenza è stata commessa la violazione stabilendo altresì che competessero a questa anche i relativi proventi» La regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia, la inosservanza della quale determina l'atto sanzionabile (giurispr. Cost.)

10 AMIACQUE effettua i controlli ai sensi dell'art. 3.2 della D.d.g. 796/11aventi natura tecnica e come obiettivo essenziale quello di verificare gli scarichi ai fini tariffari e di evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e propone, per la relativa approvazione all'ufficio d'ambito in quanto Autorità Responsabile -le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori di emissione degli scarichi nella rete fognaria TALI CONTROLLI NON HANNNO PERO' CARATTERISTICHE DI ACCERTAMENTO FINALIZZATO ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA NEL CASO DI COMPORTAMENTI DA CUI SCATURISCONO ILLECITI DI TIPO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA

11 LA CONVENZIONE PER IL CONTROLLO SUGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

12 IL PROGRAMMA DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI (deliberazione del C.d.A. dell Ufficio d Ambito n. 10 del 29/9/ approvazione Piano dei Controlli ) Le imprese che costituiscono il campione sottoposto ad ispezione sono state selezionate in base a: tipologia dello scarico ed in particolare alla presenza nello scarico di sostanze pericolose; numero di imprese opportunamente classificate in base al potenziale inquinante dello scarico; numero di superamenti dei limiti di leggeper gli scarichi in pubblica fognatura accertati da Amiacqueai sensi dell art. 128, c. 2 D.lgs. 152/06. PIANO CONTROLLI SINTESI CONTROLLI EFFETTUATI PROGRAMMA N. AZIENDE DA PIANO CONTROLLI 200 AZIENDE CONTROLLATE MEDIANTE CONTROLLO STRAORDINARI 2 AZIENDE CONTROLLATE (MEDIANTE CAMPIONAMENTI) 147 AZIENDE CONTROLLATE (MEDIANTE SOPRALLUOGHI) 52 AZIENDE CONTROLLATE TOTALI 199 AZIENDE NON CONTROLLATE 1 AZIENDE CONTROLLATE/CONTROLLABILI IN ALTRO PROCEDIMENTO (A.I.A) 2 N CAMPIONAMENTI TOTALI 171 N SOPRALLUOGHI TOTALI 52 ESITI ACCERTAMENTI ANALITICI POSITIVI (NON IN REGOLA) 44 ESITI ACCERTAMENTI ANALITICI NEGATIVI (IN REGOLA) 127 ESITI SOPRALLUGHI POSITIVI (NON IN REGOLA) 15 ESITI SOPRALLUOGHI NEGATIVI (IN REGOLA) 37 N. CONTROLLI TOTALI EFFETUATI DA AMIACQUE* 223 * numero controlli minimi da convenzione pari a 210 (70 controlli al quadrimestre) Il Piano dei controlli è stato approvato dal C.d.A. dell Ufficio d Ambito con deliberazione n. 10 del 2/7/2015 e modificato con deliberazione n. 10 del 30/9/2015

13 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO L'Ufficio Accertamento sanzioni amministrative che all'interno dell'ato definisce i procedimenti amministrativi sanzionatori a partire dalla contestazione della violazione -così come convenzionalmente rilevata da AMIACQUE ha notificato -ad oggi - n. 171 verbali di accertamento di trasgressione n. 8 decreti di archiviazione n. 31 ordinanze di ingiunzione per un totale di ,77 di cui ,77 oggetto di rateizzazione anche post notifica ordinanza. A FAR DATA DAL 06/03/2015 AD OGGI L'UFFICIO D'AMBITO HA GIA INTROITATO ,65 RISULTANO AD OGGI N. 2 RICORSI IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

14 LE VIOLAZIONI CONTESTATE ATTO DI DIFFIDA E VERBALE DI ACCERTAMENTO Gli illeciti rilevati vengono perseguiti amministrativamente con l emissione di Atto di diffida ex art. 130 D.lgs. 152/06 Verbale di accertamento di trasgressione

15 CORRETTA RILEVAZIONE E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE CONTENUTO ESSENZIALE ART.28 L.R.1/2012 VERBALE DI ACCERTAMENTO c ATTO AMM. NÉ ESECUTIVO NÉ ESECUTORIO FATTO ACCADUTO

16 IL VERBALE DI ACCERTAMENTO : FEDE PRIVILEGIATA I verbali di accertamento godono di piena fede fino a querela di falso, opportunamente precisando, però che tale fede privilegiata "involge tutti i fatti direttamente rilevati e gli atti compiuti dai redigenti abilitati e la circostanza che l'accertamento non abbia comportato la pedissequa indicazione dei dati del formulario non indicati dal trasgressore risulta irrilevante, SOPRATTUTTO qualora nessun tipo di rilievo risulta fatto a verbale su tale specifica problematica da parte del trasgressore, nell immediatezza appunto della Rilevazione della violazione [8]." Il verbale di accertamento ha efficacia probatoria privilegiata e la contestazione della realtà degli accadimenti e dell effettivo svolgimento dei fatti non è ammessa nel giudizio di opposizione al pagamento della sanzione amministrativa, essendo necessario un autonomo giudizio di querela di falso [9]. [8] Cass. Civile sez. II n del 20/05/2010 [9] Si veda in tal senso Cass. Civ. sez. II n del 04/07/2011

17 IL VERBALE HA L EFFICACIA DI UN ATTO PUBBLICO Ex art cc l atto pubblico è il documento redatto da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l atto è formato. Ex art cc l atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso: della provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. DOLO E COLPA SI PRESUMONO IN RE IPSA NEL COMPORTAMENTO DEL FATTO ILLECITO: L ORGANO ACCERTATORE NON DOVRA PROVARLI, BASTA IL FATTO!!!

18 RESPONSABILITA TRASGRESSORE è sempre una persona fisica OBBLIGATO SOLIDALE Art. 6 della Legge 689/81 CONCORSO DI PERSONE Art.5 della Legge 689/81

19 GRAZIE PER L ATTENZIONE Avv. Italia PEPE Direttore Generale Ufficio d Ambito della Città Metropolitana di Milano Azienda Speciale

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