Pensa oggi guardando al domani! Inizia a progettare il tuo futuro.
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- Susanna Viviani
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1 Pensa oggi guardando al domani! Inizia a progettare il tuo futuro. GUIDA AI PRODOTTI
2 GUIDA AI PRODOTTI La linea previdenza Inizia a progettare il tuo futuro. Le forme pensionistiche complementari servono a garantire una pensione integrativa, commisurata a quanto si versa, per costruire con i risparmi accumulati un montante da trasformare in una pensione in più. Per raggiungere questo obiettivo occorre, però, pensarci per tempo e pianificare le scelte anche in funzione della situazione familiare e risparmiare oggi per sostenere il domani. Nella Linea Previdenza è possibile trovare sia il Piano Pensionistico Individuale che il Fondo Pensione Aperto. Altre informazioni potete trovarle su: alla sezione PRODOTTI/PREVIDENZIALI Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell adesione leggere le note informative e gli statuti/regolamenti disponibili su
3 PERCHE sottoscrivere una pensione complementare? Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una pensione complementare, puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell età lavorativa. Perché CONVIENE aderire alla previdenza complementare? Perché con le forme pensionistiche complementari si può costruire una pensione integrativa usufruendo degli incentivi fiscali stabiliti dalla normativa. Le forme di previdenza complementare sono utili a tutti, ai lavoratori più giovani, ma anche a chi è più vicino alla pensione in quanto possono rappresentare un efficace forma di risparmio in favore di figli o altri familiari fiscalmente a carico. QUALI sono le forme pensionistiche che posso scegliere Puoi scegliere tra diverse forme pensionistiche: FONDI NEGOZIALI, detti FONDI CHIUSI, che nascono dalla contrattazione collettiva nell ambito di comparti lavorativi (es. metalmeccanico COMETA, chimico FONCHIM, ecc.) o territoriale (es. regionale) e sono destinati ai soli lavoratori del comparto o del territorio. FONDI APERTI, creati e gestiti da Banche, Sgr, SIM, e Compagnie di Assicurazione ed offerti al pubblico, a cui si può aderire sia in forma individuale che collettiva. PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP) detti anche FORME INDIVIDUALI DI (FIP) sono forme pensionistiche individuali realizzate attraverso contratti di assicurazione sulla vita che possono essere collegati a gestioni separate o fondi interni di tipo unit linked. Come i fondi pensione consentono di erogare prestazioni integrative di natura pensionistica rispetto a quelle del sistema pubblico. La differenza con i FONDI (APERTI O CHIUSI) sta nel fatto che l adesione ai PIP è sempre a carattere individuale. -1-
4 COME e QUANTO si versa? L adesione è libera e volontaria anche se naturalmente meno si versa e più bassa sarà la pensione complementare. I lavoratori dipendenti possono aderire in base ad un accordo collettivo al Fondo Pensione Negoziale, se previsto per la categoria a cui appartengono. L accordo collettivo definisce il contributo minimo dovuto dal lavoratore e dal datore di lavoro, la destinazione del TFR, le regole in caso di sospensione della contribuzione da parte del lavoratore, di suo trasferimento ad altra forma pensionistica o di perdita dei requisiti di partecipazione. Ciononostante, anche laddove il contratto di lavoro preveda un accordo collettivo con un Fondo Pensione Negoziale, è possibile che il lavoratore dipendente decida di aderire individualmente ad un Fondo Pensione Aperto o ad un PIP diverso da quello di categoria, o anche in supplemento ad un adesione collettiva (creando una forma di previdenza c.d. di Terzo Pilastro). La normativa, infatti, non prevede alcuna limitazione al soggetto che intenda aderire, anche contemporaneamente, a più forme di previdenza complementare. Gli autonomi ed i liberi professionisti ed i non lavoratori (es. casalinghe, figli minorenni ecc.), invece, possono aderire individualmente sia ai Fondi Aperti che ai PIP/FIP. Quali sono le FONTI CONTRIBUTIVE? I lavoratori dipendenti possono contribuire non solo con i propri risparmi, ma anche con il contributo del datore di lavoro e con il TFR. E importante ricordare che, solo nel caso in cui l iscrizione avvenga tramite un adesione collettiva, il contratto prevede che, oltre al contributo del lavoratore, il datore di lavoro è obbligato a versare a sua volta un ulteriore contributo alla forma di previdenza complementare. Ciò consente di aumentare i versamenti ed ottenere una pensione complementare più alta. -2-
5 TFR - Trattamento di fine rapporto: per i lavoratori dipendenti viene accantonato per tutta la durata del rapporto di lavoro ogni anno un importo pari al 6,91% della retribuzione lorda utile a tal fine. In generale, il TFR si rivaluta nel tempo in una misura pari al 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertato dall ISTAT più 1,5 punti percentuali. Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso di TFR non sverrà più accantonato in azienda ma sarà versato direttamente al fondo di previdenza complementare. I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti contribuiscono in maniera libera e volontaria sulla base della propria condizione lavorativa e di risparmio. Quali sono i VANTAGGI FISCALI? Per incentivare l adesione alla previdenza complementare la legge ha previsto vantaggi fiscali interessanti in 3 diversi momenti: 1. Fase di contribuzione (ovvero quando si effettua il versamento dei contributi) I contributi, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 (escluso il TFR). Tale limite annuo comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l importo da esse non dedotto. Sono considerati fiscalmente a carico i figli, nonché (solo se conviventi) i coniugi, i genitori, i generi e nuore, i suoceri, gli adottanti, i fratelli che abbiano un reddito non superiore ad 2.840,51. La comunicazione delle somme non dedotte deve essere resa entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Dette somme verranno, poi, escluse dalla base imponibile all atto dell erogazione della prestazione finale. CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.70 DEL 18/07/2007 Per i lavoratori di prima occupazione (successiva alla data del 1 gennaio 2007), che nei primi cinque anni avranno versato importi inferiori al massimo deducibile, è consentito, nei 20 anni successivi al 5 anno una ulteriore deduzione rispetto al limite di 5.164,57, per un importo massimo annuo di 2.582,29 - differenza positiva tra l importo di ,85 ( 5.164,57 per 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni. -3-
6 2. Fase di accumulo (ovvero quando i contributi vengono investiti nei mercati finanziari) I rendimenti finanziari ottenuti di anno in anno sono tassati con un imposta sostitutiva dell 11%, ossia meno di qualsiasi altra forma di risparmio (Titoli di stato al 12,5%, prodotti finanziari e conti correnti 20%). Tali rendimenti rappresentano gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse. L aliquota dell 11% è prelevata in ciascun periodo di imposta direttamente dal patrimonio investito, per cui si parlerà sempre di rendimenti netti. Al montante accumulato non viene applicata alcuna imposta annuale di bollo. 3. Fase di erogazione della prestazione (ovvero l ammontare della prestazione maturata al momento del pensionamento). La prestazione pensionistica erogata, sia in forma di capitale che di rendita, è assoggettata ad una ritenuta a titolo definitivo del 15%. La base imponibile è determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all imposta dell 11% e degli importi non dedotti. L aliquota del 15% è ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo pari a 6 punti percentuali. Con questo meccanismo, dopo 35 anni di partecipazione, l aliquota potrà ridursi fino al 9%. ESEMPIO 15% - (0,3% * 20 ANNI DI CONTRIBUTI) = 15% - 6% = 9% Modello ETT : In Italia si adotta il modello (Esente - Tassato - Tassato); la tassazione dei contributi avviene nel momento dell erogazione della prestazione, mentre l imposizione dei rendimenti si ha nella fase di accumulo. -4-
7 Quali sono i VANTAGGI PER LE AZIENDE? La finanziaria 2007 ha previsto, in favore delle aziende che dal 1 gennaio 2007 trasferiscono il TFR nelle forme pensionistiche complementari, misure compensative per contenere gli effetti finanziari derivanti dallo smobilizzo del TFR. Le agevolazioni sono di tre tipi: 1. DEDUZIONE DAL REDDITO DI IMPRESA: dal reddito di impresa è deducibile un importo pari al 4% dell ammontare del TFR trasferito; per le imprese con meno di cinquanta dipendenti tale importo è elevato al 6%; 2. RIDUZIONE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL AZIENDA: il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo dello 0,20% destinato al finanziamento del fondo garanzia TFR; 3. MANCATA RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL TFR. Come vengono erogare le PRESTAZIONI PENSIONISTICHE? Dal raggiungimento dei requisiti pensionistici il montante maturato deve essere rimborsato per almeno il 50% in rendita; la restante quota può essere rimborsata in capitale (massimo 50%). LA RENDITA: In mancanza di diversa opzione la pensione verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile. L Aderente può richiedere per iscritto, almeno 30 gg prima del raggiungimento dei requisiti per l accesso alla prestazione pensionistica, in via alternativa alla liquidazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile: una rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia: la rendita viene corrisposta certamente per primi 5 o 10 anni e successivamente finché l Aderente rimane in vita. Se nei primi 5 o 10 anni si dovesse verificare il decesso, per il restante periodo della rendita verrà corrisposta alle persone da lui designate; una rendita vitalizia e successivamente reversibile: la rendita è corrisposta all Aderente finché è in vita e successivamente, per la quota scelta dall Aderente stesso, alla persona/e designata/e fino a che questa in vita. La Compagnia calcola la reversibilità sulla base della percentuale prescelta, del sesso e dell età dell Aderente e del revisionato. -5-
8 TUTTO IN CAPITALE: La prestazione potrà essere erogata interamente in capitale nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell assegno sociale. Per COVIP si intende il montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica a prescindere dal momento dell accumulazione e senza tener conto delle somme già erogate per anticipazione e non reintegrate. Al fine della determinazione dell importo complessivo erogabile in capitale, devono essere detratte dal montante finale le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell iscritto. Sia per le prestazioni in forma di capitale, sia per quelle in forma di rendita, non va in ogni caso assoggettata a tassazione la parte corrispondente ai contributi non dedotti, in quanto, in via di principio, è prevista la tassazione delle sole prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa. L assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale erogata dall Inps, che spetta ai cittadini in condizioni economiche disagiate e che non dipende dal versamento dei contributi. L ammontare viene determinato annualmente: per il 2012 l importo mensile è 429,00, pari a 5.577,00 annui. -6-
9 Cosa succede in CASO DI DECESSO? In caso di decesso dell aderente prima che abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale accumulata sarà versata agli eredi ovvero alle diverse persone indicate. In mancanza, la posizione resterà acquisita al fondo se l aderente è iscritto ad un Fondo Pensione Aperto, o verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente se si tratta di FIP. Per il caso di decesso dopo il pensionamento è possibile assicurare l erogazione di una pensione ai familiari, sottoscrivendo una rendita reversibile. QUANTO DURA la partecipazione alla previdenza complementare? La durata della partecipazione alla previdenza complementare è commisurata al raggiungimento dell età pensionabile, anche se la legge prevede che si possa riscattare in anticipo la posizione in determinati casi tassativamente previsti, così come è possibile per l aderente rinviare la riscossione della pensione complementare e rimanere iscritto, continuando o no i versamenti, anche dopo essere divenuto pensionato per un massimo di 5 anni. Coloro che hanno maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica obbligatoria, o che siano già titolari di una pensione di anzianità possono comunque aderire ai fondi pensione aperti o ai FIP, a condizione che l iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell età anagrafica prevista dal regime obbligatorio per la pensione di vecchiaia, e potranno beneficiare della deduzione dei versamenti dai loro redditi come qualsiasi altro aderente. Tuttavia, trattandosi di prima iscrizione alla previdenza complementare, seppur l aderente abbia maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica obbligatoria, o sia già titolare di una pensione obbligatoria, dovranno trascorrere almeno 5 anni di adesione al fondo per poter accede alla prestazione complementare. -7-
10 Posso chiedere delle ANTICIPAZIONI? Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un anticipazione: 1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; l anticipazione è sottoposta ad imposizione fiscale con un aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15esimo su contributi dedotti e TFR; 2. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per ristrutturazione edilizia; l anticipazione è sottoposta ad imposizione fiscale con un aliquota del 23%; 3. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze degli Aderenti; l anticipazione è sottoposta ad imposizione fiscale con un aliquota del 23%. Le anticipazioni possono essere reintegrate dall aderente mediante contribuzioni annuali (anche eccedenti il limite di 5.164,57), al fine di ricostituire la posizione individuale esistente all atto di anticipazione. Al fine di agevolare coloro che reintegrano, sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57, è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. L Aderente dovrà fornire un espressa dichiarazione con la quale indicherà quali sono le somme da intendersi come reintegro. -8-
11 In quali casi posso RISCATTARE la posizione? Gli aderenti, nei casi previsti dalla legge, possono effettuare sia riscatti parziali che totali RISCATTO PARZIALE Possibile nella misura del 50% della posizione individuale, in caso di: 1. cessazione del attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; 2. ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria. RISCATTO TOTALE È possibile riscattare l intera posizione individuale in caso di: 1. in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3; 2. a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; 3. morte dell Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. La facoltà del riscatto totale non può essere esercitata nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni in quanto si procede direttamente all erogazione della prestazione finale. Le somme liquidate a titolo di riscatto della posizione individuale sono assoggettate ad un regime differenziato in ragione della causa per la quale sono state erogate e sottoposte a tassazione con aliquota pari al 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al 15 anno di partecipazione alla previdenza complementare. -9-
12 Quando posso TRASFERIRE la posizione? Il sistema consente ad ogni contribuente, dopo 2 anni di iscrizione alla previdenza complementare, di portare il proprio zainetto di versamenti comprensivo delle rivalutazioni, ad altra forma pensionistica che da quel momento gestirà la sua posizione previdenziale, senza rimetterci nulla, offrendo così un importante opportunità se si considera che negli anni a venire la flessibilità del lavoro sarà molto più ampia. Il lavoratore che cambia settore lavorativo e perde i requisiti previsti per la partecipazione può trasferire la posizione senza rispettare il termine di permanenza minima. Il trasferimento deve essere perfezionato entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche sono esenti da qualsiasi onere fiscale. Le scelte di investimento La scelta dell opzione di investimento dipende dalle caratteristiche e propensioni personali del cliente. Se il cliente è lontano dalla pensione scegliere opzioni di investimento più rischiose significa avere maggiori opportunità di rendimento nel lungo periodo. Se invece il cliente è prossimo alla pensione la scelta di un opzione di investimento a basso rischio può consentirgli di salvaguardare meglio l investimento da possibili andamenti negativi dei mercati finanziari. La scelta effettuata al momento dell adesione riguardo al profilo di investimento non è vincolante: nel tempo puoi modificare il percorso scelto passando da una linea all altra. -10-
13 Altre informazioni importanti L Autorità di vigilanza - COVIP - detta regole per le modalità di adesione ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP, al fine di tutelare l adesione consapevole dei soggetti destinatari a garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti che effettuano l attività di raccolta delle adesioni. In tal senso la normativa ribadisce che: l adesione alle forme pensionistiche complementari deve essere preceduta dalla consegna gratuita della Nota Informativa e dello Statuto/Regolamento (per i PIP anche le Condizioni generali di contratto); deve essere consegnato il Progetto esemplificativo standardizzato, contestualmente alla Nota Informativa, recante la stima della pensione complementare redatto in conformità alle Istruzioni contenute nella Deliberazione COVIP. Ogni anno il cliente riceve un dettagliato estratto conto della propria situazione previdenziale, con la stima personalizzata della pensione complementare che terrà conto delle caratteristiche del piano previdenziale, con particolare riguardo a informazioni personali (età, sesso e livello di contribuzione) costi praticati dal fondo, tasso di rendimento atteso dalla gestione, in funzione dell asset al location (investimento obbligazionario/azionario) propria del profilo di investimento prescelto. Le gestioni finanziarie relative ai Fondi Pensione Aperti ed ai PIP costituiscono patrimoni autonomi e separati all interno dell impresa di assicurazione e sono dotati per legge della figura del Responsabile, che risponde all Autorità di Vigilanza. * IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO è uno strumento che fornisce valutazioni sintetiche sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull importo delle prestazioni che si potranno ottenere al momento del pensionamento, in modo che possa essere di ausilio nell adozione delle scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare, in particolar modo per le scelte relative alle variabili dipendenti dall aderente medesimo. E DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA COMPAGNIA alla sezione PRODOTTI/PREVIDENZIALI -11-
14 PRODOTTI -12-
15 TABELLA DI RIEPILOGO ADERENTE CONTRIBUZIONE DEFINITA SOS TFR ATTIVITÀ SOTTOSTANTE Adesione individuale Chi intende costruire un piano di previdenza complementare La misura e la periodicità della contribuzione sono libere BApensione2007 Adesione collettiva Lavoratori dipendenti con accordi o regolamenti aziendali per fondi pensione La periodicità e le modalità di contribuzione sono regolata da accordo/regolamento aziendale BAPCrescendoPrevidente E possibile sospendere la contribuzione in qualsiasi momento e riattivarla successivamente Gli aderenti possono contribuire anche solo con il TFR Il fondo è articolato in 3 comparti: Bap Pensione TFR (rischio basso) Bap Pensione Equilibrio (rischio medio) Bap Pensione Investimento (rischio medio alto) Adesione individuale Chi intende costruire un piano di previdenza complementare La misura e la periodicità della contribuzione sono libere Fondo a Gestione Separata: BAP Gestione Previdenza RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Per il comparto BAP Pensione TFR la garanzia minimo del 1% su base annua è prestata al momento dell esercizio del diritto al pensionamento. La medesima garanzia opera anche prima dell accesso alla prestazione pensionistica nei seguenti casi: riscatto per decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, anticipazioni, trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo. Viene garantito un tasso di rivalutazione del 1% annuo composto al momento dell esercizio del diritto al pensionamento. La medesima garanzia opera anche prima dell accesso alla prestazione pensionistica nei seguenti casi: riscatto per decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, anticipazioni. SPESE DI ADESIONE SPESE A CARICO DELL ADERENTE con numero iniziale di adesioni inferiori a con numero iniziali di adesioni superiore a 50 Non previste 12 su contributi aggiuntivi e ricorrenti; se la contribuzione è mensile è previsto un costo di 1 al mese. COSTI DI GESTIONE Viene prelevata una commissione di gestione in forma percentuale su base annua del patrimonio, con cadenza mensile pari al: 1,20% annuo su Bap Pensione TFR 1,50% annuo su Bap Pensione Equilibrio 1,75% annuo su Bap Pensione Investimento Ogni anno dal rendimento della gestione separata viene sottratta una percentuale (minimo trattenuto) in misura fissa dell 1,6% annuo, a titolo di commissione annua di gestione.
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