IL CONFERIMENTO Relatori: Dott. F.Marzii, Dott. F. Dell Agostino

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1 IL CONFERIMENTO Relatori: Dott. F.Marzii, Dott. F. Dell Agostino Università degli Studi di Bergamo Corso di Operazioni e Bilanci Straordinari 17 Novembre 2016

2 Indice della presentazione 1. I conferimenti in generale 2. I conferimenti di beni e crediti 3. I conferimenti d azienda 4. I conferimenti in società già esistente e conferimenti in newco 5. La procedura di conferimento 6. La relazione di stima 7. L atto di conferimento 8. La revisione della stima 9. La successione nei rapporti giuridici 10. Allegato: Esercizi svolti Page 2

3 I CONFERIMENTI IN GENERALE Page 3

4 I CONFERIMENTI IN GENERALE Il conferimento è un operazione con cui un soggetto (CONFERENTE) apporta ad una società (CONFERITARIA) denaro, beni o crediti ricevendo in cambio porzioni del capitale sociale della società medesima sotto forma di azioni (nel caso di S.p.A. o S.a.p.a.) ovvero di quote (nel caso di S.r.l.). Successivamente all esecuzione del conferimento, il denaro, i beni od i crediti conferiti divengono di proprietà della società che ha ricevuto il conferimento Il conferimento è disciplinato dal Codice Civile (art e ss. per le S.p.a. e 2464 e ss. per le S.r.l.). Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt e 2255) Page 4

5 I CONFERIMENTI IN GENERALE Conferente Denaro, beni, crediti, etc. Quote o azioni Conferitaria Page 5

6 I CONFERIMENTI IN GENERALE Il conferimento può avvenire: In una società da costituirsi (cd. «primo conferimento») In tale caso, a fronte del conferimento, il capitale sociale della società che riceve il conferimento viene costituito. In una società già esistente e, dunque, successivamente alla sua costituzione In tale caso, a fronte del conferimento, il capitale sociale della società che riceve il conferimento viene aumentato. Page 6

7 I CONFERIMENTI IN GENERALE I conferimenti in fase di costituzione della società Per costituire validamente una società di capitali (S.p.A., S.r.l. o S.a.p.A.) è necessario che l intero capitale sociale sia stato sottoscritto, mentre è sufficiente che solo il 25% dei conferimenti in denaro sia stato versato. Tuttavia, se la società è stata costituita per atto unilaterale (unico socio o azionista), dovrà essere versato l intero conferimento. Page 7

8 I CONFERIMENTI IN GENERALE I conferimenti in società già esistente Nel caso di conferimento in società già esistente il capitale sociale di tale società deve essere aumentato in modo da riflettere l avvenuta esecuzione del conferimento ed il valore dello stesso. L aumento del capitale sociale è deliberato dall assemblea degli azionisti della società che riceve il conferimento. Page 8

9 I CONFERIMENTI IN GENERALE Normalmente i conferimenti devono essere eseguiti in denaro. Solo se lo prevede l atto costitutivo o lo statuto della società conferitaria è possibile conferire beni in natura o crediti. Le azioni che vengono emesse a seguito di conferimenti di beni in natura o crediti devono essere interamente liberate (pagate) al momento della sottoscrizione (art c.c.). Page 9

10 I CONFERIMENTI IN GENERALE Nelle S.p.A. e nelle S.a.p.A non possono essere conferiti servizi e prestazioni di opera. Nelle S.r.l. possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica ivi incluse le prestazioni d opera ed i servizi. In questo ultimo caso l adempimento del socio deve essere garantito mediante l emissione di una polizza assicurativa o una fideiussione in favore della società Page 10

11 I CONFERIMENTI DI BENI E DI CREDITI Page 11

12 I CONFERIMENTI DI BENI E DI CREDITI Nel caso in cui siano conferiti beni in natura o crediti, il soggetto conferente deve presentare una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale territorialmente competente in ragione della sede legale della società. Nel caso di S.r.l. l esperto non deve più essere nominato dal Tribunale; la relazione giurata deve essere predisposta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell apposito registro (art c.c.). Tale relazione deve contenere: 1) descrizione dei beni o dei crediti oggetto di conferimento 2) attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito per la determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo 3) indicazione dei criteri di valutazione utilizzati Page 12 12

13 I conferimenti di azienda Riforma 2008 all inquadramento civilistico Art ter c.c. Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima Non è richiesta la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di cui all art c.c. nei casi in cui: 1) Il conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario, se il valore ad essi attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento; 2) nel caso il valore attribuito ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al punto 1, corrisponda al: a) FAIR VALUE ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purchè sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento, b) FAIR VALUE risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità. Page 13

14 Il conferimenti di azienda Riforma 2008 all inquadramento civilistico Art quater c.c. Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dall iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all articolo 2343-ter, punto 1), sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento [ ] ovvero se si sono verificati fatti nuovi o rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell esperto che ha reso la valutazione di cui all articolo 2343-ter c.c. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al punto 1) oppure ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell esperto che ha reso la valutazione di cui all articolo 2343-ter c.c. procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l articolo 2343 c.c. Page 14

15 I CONFERIMENTI DI AZIENDA Page 15

16 I CONFERIMENTI DI AZIENDA L azienda è il complesso di beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa (immobili, mobili, crediti, debiti, contratti, rapporti di lavoro, etc.). Al conferimento di azienda si applicano le norme relative ai conferimenti di beni. Page 16

17 I CONFERIMENTI DI AZIENDA Riferendosi ad un complesso di beni organizzati (AZIENDA) per conferimento si intende l operazione attraverso la quale un azienda o un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito, vengono apportati ad un ente giuridicamente diverso dall impresa conferente. La conferitaria può essere un azienda preesistente o di nuova costituzione Come contropartita, l impresa conferente riceve, invece che denaro, azioni o quote della società in cui ha effettuato l apporto. Pertanto nel bilancio della conferente agli attivi e passivi conferiti si sostituisce una partecipazione nella conferitaria La società conferente può continuare ad esistere come società industriale qualora il ramo conferito non rappresenti il suo intero business, oppure come società finanziaria, gestendo la partecipazione nella società industriale conferitaria, senza quindi cessare la propria attività. Società A (Conferente) Ramo Alfa Il ramo Alfa viene conferito a B La società B emette nuove azioni a favore della conferente società A Società B (Conferitaria) Aumento di capitale sociale (con esclusione del diritto di opzione) PN Page 17

18 I CONFERIMENTI DI AZIENDA ASPETTI GENERALI E FINALITA DELL OPERAZIONE Il conferimento è l operazione con cui un complesso aziendale (corrispondente all intera azienda o ad un suo ramo) viene trasferito ad una società della quale il soggetto conferente riceve, a titolo di corrispettivo, quote o azioni. Page 18

19 I CONFERIMENTI DI AZIENDA Con il conferimento si tende ad «estrapolare» (scorporare) da una impresa detta conferente un complesso aziendale che viene conferito (apportato) ad un altra azienda, la conferitaria, gia costituita o nata a seguito del conferimento. Le ragioni alla base dell operazione possono essere di tipo aziendale, organizzativo o fiscale. Page 19

20 I CONFERIMENTI DI AZIENDA Conferente Azienda o ramo Quote o azioni Conferitaria Page 20

21 I CONFERIMENTI DI AZIENDA La società conferitaria può essere di nuova costituzione, ovvero preesistente all operazione. Il conferimento in società di nuova costituzione è chiamato anche «conferimento per scorporo». Il conferimento in società già esistente è chiamato anche «conferimento per apporto o concentrazione». Page 21

22 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA GIA ESISTENTE (Detto conferimento per apporto o concentrazione) Page 22

23 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA GIA ESISTENTE (Detto conferimento per apporto o concentrazione) L aumento di capitale della società che riceve il conferimento: Quando il conferimento dell azienda viene fatto ad una società già esistente, quest ultima dovrà aumentare il proprio capitale sociale dell importo necessario a compensare il conferimento dell azienda ricevuto, da assegnare alla società conferente. Un problema da esaminare concerne la possibilità di imputare il valore complessivo del conferimento parte a capitale sociale e parte a sovrapprezzo. Page 23

24 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA GIA ESISTENTE (Detto conferimento per apporto o concentrazione) Il diritto d opzione (Art c.c.) Normalmente le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in misura proporzionale al numero delle azioni possedute (ciò per rispettare la quota di ognuno) Se avviene un conferimento in natura questo principio non può però essere rispettato in quanto le azioni di nuova emissione sono destinate alla conferente. Page 24

25 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA GIA ESISTENTE (Detto conferimento per apporto o concentrazione) L Art c.c. al comma 6 richiede agli amministratori di redigere una relazione che illustri le ragioni dell esclusione del diritto d opzione e i criteri adottati nella determinazione del prezzo di emissione. La suddetta relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza) e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno 30 gg. prima dell assemblea. Entro 15 gg il Collegio Sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Page 25

26 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA GIA ESISTENTE (Detto conferimento per apporto o concentrazione) Nel conferimento d azienda spesso i nuovi soci (ovvero la società conferente) si trovano a dover riconoscere l eventuale plusvalore dell azienda conferitaria (ovvero il valore intrinseco dell azienda maturato fino a quel momento e non riflesso nel valore nominale delle quote o azioni). In questi casi l aumento di capitale sociale della conferitaria avviene mediante costituzione di una riserva sovrapprezzo azioni, riserva non distribuibile fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (Art c.c.) Page 26

27 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA GIA ESISTENTE (Detto conferimento per apporto o concentrazione) ESEMPIO CAPITALE SOCIALE CONFERITARIA 300 VALORE CAPITALE ECONOMICO CONFERITARIA VALORE EFFETTIVO COMPLESSO CONFERITO effettuare la seguente proporzione: C.S. Conferitaria : Aumento c.s. a favore conferente = Valore Cap. econ. conferitaria : Valore effettivo complesso conferito 300 : X = : x = 600 AUMENTO C.S. SOVRAPREZZO = = (da imputare a riserva sovrapprezzo azioni) Page 27

28 IL CONFERIMENTO IN SOCIETA GIA ESISTENTE (Detto conferimento per apporto o concentrazione) Il sovraprezzo azioni è quindi necessario quando sussistono contemporaneamente tre condizioni: La società conferitaria è preesistente al conferimento; I soci della conferitaria sono diversi dai soci della conferente; La società conferitaria ha, prima del conferimento, un valore intrinseco superiore al suo capitale sociale. La genesi del sovraprezzo risiede quindi nell avviamento intrinseco presente nella conferitaria prima del conferimento, inteso come differenza tra il valore intrinseco di mercato dell intera azienda conferitaria ed il suo capitale contabile. Page 28

29 LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO Page 29

30 LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO La procedura si articola in tre fasi: 1. FASE PROPEDEUTICA: Inizia con i primi contatti tra le società (conferente e conferitaria), si sviluppa sino al momento in cui la conferente delibera il conferimento di azienda o del ramo; 2. FASE VALUTATIVA: Inizia con la presentazione dell istanza al Tribunale per la nomina dell esperto e termina con l asseverazione della perizia da parte dell esperto. 3. FASE ATTUATIVA: Inizia con la delibera di aumento del capitale sociale o di costituzione della conferitaria e termina con l atto di conferimento. Page 30

31 LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO CONFERENTE CONFERITARIA Delibera CdA (indicazione motivazione) se cambia oggetto sociale convocazione assemblea straordinaria Se già costituita è opportuna delibera CdA che esponga preliminari e relazioni intercorse con conferente Delega al presidente o a uno o più amministratori per istanza di nomina dell esperto Decreto di nomina dell esperto da parte del tribunale Relazione di stima dell esperto ex 2343 c.c. Page 31

32 LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO CONFERENTE CONFERITARIA continua.. Se già costituita (30 gg prima dell assemblea soci) delibera CdA per aumento capitale sociale Entro 15 gg collegio sindacale esprime parere su congruità prezzo x emissione azioni Parere collegio sindacale e relazione di stima del esperto devono rimanere depositati nella sede della società durante 15 gg precedenti assemblea soci Assemblea straordinaria per delibera aumento c.s. Page 32

33 LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO CONFERENTE CONFERITARIA Stipula atto di conferimento davanti al notaio; Entro 30 giorni dalla stipula dell atto di conferimento è necessario effettuare il suo deposito, unitamente alla relazione dell esperto, presso la camera di commercio; Iscrizione atto presso il registro delle imprese; Entro 180 giorni, verifica da parte del CdA della relazione di stima. Page 33

34 LA RELAZIONE DI STIMA EX ART 2343 c.c. Page 34

35 LA RELAZIONE DI STIMA EX ART 2343 c.c. La relazione di Stima E obbligatoria nel caso di conferimento di azienda o di ramo di azienda in una società di capitali La verifica della corrispondenza tra il valore nominale e quello reale del capitale sociale della conferitaria non assolve solo la funzione di tutela dei creditori, ma è diretta a proteggere anche gli interessi dei soci della conferente e dei futuri soci che potranno in futuro acquistare partecipazioni nella conferitaria Deve essere effettuata e asseverata da un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria (fatto salvo quanto già esposto per le s.r.l.) Page 35

36 LA RELAZIONE DI STIMA EX ART 2343 c.c. L esperto ha l obbligo di: Descrivere i beni o i crediti conferiti; Indicare il valore dei beni e dei crediti conferiti; Esporre i criteri di valutazione utilizzati; Attestare che il valore attribuito all azienda sia uguale o maggiore del valore nominale del capitale e dell eventuale sovrapprezzo. il contenuto della relazione sarà analizzato nel corso della lezione sugli aspetti valutativi. Page 36

37 ATTO DI CONFERIMENTO Page 37

38 ATTO DI CONFERIMENTO Deve essere redatto per atto pubblico (notaio) e deve contenere: 1. Identificazione società partecipanti; 2. Riferimento alla relazione di stima ex art c.c.; 3. Individuazione beni oggetto di conferimento; 4. Data di efficacia (la stessa dell atto o qualche giorno dopo); 5. Valore netto del conferimento; 6. Numero, valore nominale e il godimento delle azioni che saranno emesse a seguito del conferimento. Page 38

39 LA REVISIONE DELLA STIMA Page 39

40 LA REVISIONE DELLA STIMA Nel caso delle S.r.l. non è prevista la procedura della revisione della stima nel caso di conferimento di beni in natura o crediti Page 40

41 LA REVISIONE DELLA STIMA Gli adempimenti successivi all atto di conferimento, ovvero la revisione della stima per le S.p.A. e le S.a.p.A. Entro 180 gg. dall iscrizione della società nel Registro delle Imprese (o dalla delibera assembleare di aumento del capitale sociale in caso di conferimento in società già esistente) gli amministratori della conferitaria devono: controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima; procedere alla revisione della stima contenuta nella relazione se sussistono fondati motivi che le valutazioni effettuate dall esperto non fossero corrette; Sino a quando la revisione della stima non è stata completata le azioni corrispondenti ai conferimenti non possono essere alienate e devono restare depositate presso la società. Page 41

42 LA REVISIONE DELLA STIMA Se dalla revisione della relazione di stima risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre 1/5 a quello per cui era avvenuto il conferimento, la società conferitaria deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale annullando le azioni che risultano scoperte. In alternativa il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società ottenendo in restituzione i beni conferiti Nel caso in cui il conferimento coinvolga una società quotata è la società di revisione che deve effettuare il controllo della relazione di stima. Page 42

43 LA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI Page 43

44 LA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI Il conferimento comporta il trasferimento dell azienda dalla conferente alla conferitaria, che ne assume «ex lege» la titolarità. Con il conferimento si ha quindi la successione nei rapporti contrattuali, il trasferimento dei rapporti obbligatori attivi, l accollo delle passività, il trasferimento del marchio, delle licenze, etc., della responsabilità tributaria ed amministrativa. La conferitaria subentra quindi alla conferente in tutti i rapporti giuridici in essere relativi all azienda ceduta. Page 44

45 ESERCIZI SVOLTI Page 45

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76 Page 76 GRAZIE PER L ATTEZIONE

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