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1 DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE ARTICOLO 13 T.U.I.R. 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a b) euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a c) euro, se il reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L'ammontare della detrazione 1 / 7

2 effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 b) euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a c) euro, se il reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 b) euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a c) euro, se il reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera b) euro, se il reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro. 5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. Ai fini del calcolo dell ammontare della detrazione spettante, si deve prendere come riferimento il reddito complessivo del contribuente che 2 / 7

3 richiede le detrazioni ( Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007, n. 15/E punto 1.4.9), intendendo per tale la somma dei redditi percepiti dalla persona, al lordo degli oneri deducibili, compreso il reddito imputabile all unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle relative pertinenze. Si ribadisce che il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, va dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; dal reddito complessivo si sottrae l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef ( art.10, comma 3-bis, TUIR). Il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, dal reddito complessivo si sottrae l importo della rendita catastale dell abitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef ( Circolare Agenzia delle Entrate del 09 gennaio 2008, n. 1/E). Al fine di evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell imposta dovuta (comma 15 finanziaria 2008) per la determinazione delle altre detrazioni ( art.13, comma 6-bis), il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art.10, comma 3 bis). La modifica ( articolo 1, comma 16 finanziaria 2008) trova espressamente l applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre In particolare, per quanto riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, possono fruire della detrazione per lavoro dipendente ( Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007, n. 15/E): i soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre cooperative ( articolo 50, comma 1, lett. a), (in presenza di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa); - i lavoratori che percepiscono indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti ( articolo 50, comma 1, lettera b); 3 / 7

4 - i percettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (articolo 50, comma 1, lettera c); - i collaboratori coordinati e continuativi ( articolo 50, comma 1, lettera c-bis); - i sacerdoti (articolo 50, lettera d); - i titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare ( articolo 50, lettera h-bis); - i lavoratori impiegati in attività socialmente utili (articolo 50, lettera l). Riportiamo per maggior chiarimento del calcolo esposto i seguenti esempi (Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali art.13 TUIR comma 6): Esempio 1: Contribuente con reddito complessivo di lavoro dipendente pari a euro Euro x [( )/40.000] = 1338 x 0,8125 = detrazione spettante 1.087,00 Esempio 2: 4 / 7

5 - Gli importi fissati dalla norma di e di 502 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell anno. Ad esempio, in caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1 marzo al 31 dicembre, a fronte di un reddito di euro, la detrazione spettante sarà espressa dalla seguente formula: (1.338 : 365 x 306) + ((502 : 365 x 306) x ( ) : 7.000) = 1121,72 + (420,85 x 0,7142) = 1.422,30 Al medesimo risultato si giunge rapportando il risultato finale: (502 x ( ) : 7.000) = (502 x 0,7142) = 1.696, ,53: 365 x 306 = 1.422,30 - Contribuente con reddito complessivo di lavoro dipendente pari a euro x [( )/7000 ] = (502 x 0,0714] = 5 / 7

6 ,84 = detrazione spettante 1374,00 Esempio 3: Contribuente con reddito complessivo di lavoro dipendente pari a euro 1338 x [( )/40.000)] = 1338 x 0,75 = = detrazione spettante 1023,5 euro Esempio 4: Contribuente con reddito complessivo di lavoro dipendente pari a euro 1338 x [( )/40.000] = 1338 x = detrazione spettante Le ulteriori detrazioni (10, 20, ecc..) non devono essere rapportate al periodo di lavoro (Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007, n. 15/E). Le detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a euro nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di euro per i rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ne deriva che le stesse non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir. Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole. 6 / 7

7 Detrazione minima Le indennità sostitutive di reddito erogate dall INPS costituiscono reddito di lavoro dipendente se percepite in sostituzione di detto reddito. Se tali indennità sono erogate limitatamente al periodo di inattività del lavoratore ed hanno carattere temporaneo, ai fini della determinazione dell importo della detrazione minima spettante le stesse possono essere considerate come redditi inerenti a rapporti di lavoro a tempo determinato ; conseguentemente, se il reddito complessivo non supera euro la detrazione minima spettante non potrà essere inferiore a euro ( Circolare Agenzia delle entrate del 04 aprile 2008, n. 34/E punto 5.1). 7 / 7

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