INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

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1 FOGLIO INFORMATIVO SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ABITAZIONE PRINCIPALE (in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d Italia Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. 185/08, convertito nella legge n.2 del 28 gennaio 2009) La presente informativa contiene informazioni inerenti le diverse tipologie di mutuo garantito da ipoteca che la banca offre per l acquisto dell abitazione principale. In particolare è possibile stipulare: 1. Mutuo ABITAZIONE Tasso Variabile Euribor 2. Mutuo ABITAZIONE Tasso Variabile BCE 3. Mutuo ABITAZIONE Tasso Fisso Per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali specificamente riguardanti i prodotti elencati, si fa rinvio ai rispettivi fogli informativi disponibili presso i locali aperti al pubblico della Banca e sul sito internet INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica Società Cooperativa Codice fiscale e p.iva Iscritta all Albo delle Banche al numero 8041 Iscritta all Albo delle Cooperative al n C Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n R.E.A. BG Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Sede legale: Piazza Agliardi Cologno al Serio (BG) Tel. 035/ Fax 035/ Sede amministrativa: Via Aldo Moro Zanica (BG) Tel. 035/ Fax 035/ Indirizzo PEC bcc.08940@actaliscertymail.it indirizzo mail info@bccbergamascaeorobica.it Sito internet Cod. ABI CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO La Banca aderisce all Accordo Europeo relativo al Codice di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale dei contratti di mutuo destinati all acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali. Con il presente foglio informativo vengono fornite anche le INFORMAZIONI GENERALI previste dal predetto Codice, copia del quale è comunque disponibile presso tutte le filiali della Banca unitamente al Glossario dei termini tecnici utilizzati. Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio lungo termine (superiore ai 18 mesi) il cui rimborso viene garantito da ipoteca su immobili. Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il tasso di interesse può essere fisso, variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. La durata medio lunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601). Se il mutuo è concesso a persone fisiche, può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, infortunio, invalidità o disoccupazione del cliente. Il finanziamento può essere perfezionato sotto forma di mutuo fondiario o di mutuo ipotecario. L ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all 80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell 80% deve comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento. Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà. All atto della stipula del contratto sono previste le seguenti spese a carico del mutuatario: spese d istruttoria, spese per la perizia tecnica, spese notarili, tassa ipotecaria, oneri fiscali. I relativi importi massimi, ad esclusione delle spese notarili, sono indicati nelle Sezioni Spese per la stipula del contratto e Altre spese da sostenere. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2016 Pagina 1 di 6

2 Allo scopo di determinare il valore dell immobile offerto in garanzia è richiesta una perizia tecnica, redatta da un perito conosciuto e gradito alla Banca. La durata medio lunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601). Sono inoltre previsti sgravi fiscali sugli interessi pagati alla Banca. Ulteriori informazioni su questi sgravi possono essere reperite sul sito internet del Ministero dell economia e delle finanze ( o rivolgendosi alle Filiali della Banca. Può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente. I tipi di mutuo e i loro rischi Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente dell importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo. Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto il tasso di interesse e le altre condizioni economiche applicate al cliente. Il mutuo ipotecario può avere ad oggetto l erogazione di somme in valuta estera, il cui rimborso deve essere effettuato nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della valuta estera prescelta rispetto all euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il cliente. Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito presso tutte le Agenzie e sul sito della Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2016 Pagina 2 di 6

3 TABELLA DI CONFRONTO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI MUTUO Prodotto mutuo Rischi tipici Tasso di Interesse e TAEG Durata Mutuo Modalità di ammortamento Periodicità rate Esempio importo rata mensile Mutuo ABITAZIONE Tasso Variabile Euribor Mutuo ABITAZIONE Tasso Variabile BCE Mutuo ABITAZIONE Tasso Fisso Possibilità aumento del tasso applicato, in conseguenza dell aumento del valore del parametro di riferimento. Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Calcolato su un capitale di , durata pari ad anni 20 e rata mensile EUR 6MMP VAR.SEM. 1/4-1/10 (Attualmente pari a: -0,136%) + 3,0 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 2,864% TAEG 3,08% Tasso BCE (Attualmente pari a: 0,00%) + 2,9 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 2,90% TAEG 3,12% Tasso Fisso 4,60% TAEG 4,89% Minimo 20 anni Massimo 30 anni Minimo 5 anni Massimo 30 anni Minimo 5 anni Massimo 30 anni Numero fisso di rate di importo variabile, comprensive di capitale e di interessi, ammortamento francese mensile Calcolato su un capitale di , durata pari ad anni 20 e rata mensile 547,81 549,61 636,06 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2016 Pagina 3 di 6

4 ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente, fuori dai casi di cui all articolo 7 della legge 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all Accordo ABI- Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 15 giorni pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% del debito residuo. L indennizzo non è dovuto: - se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale; - se l estinzione anticipata totale avviene nell ambito di un operazione di portabilità. Detto indennizzo non può superare l 1,00% dell importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,50% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l indennizzo non può superare l importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L indennizzo non è inoltre dovuto se: - il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; - l importo rimborsato anticipatamente corrisponde all intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro. L estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto tutto insieme prima della scadenza del mutuo. Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche Ai sensi dell art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l estinzione dell obbligazione medesima. L Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell ipoteca, procede a cancellare l ipoteca medesima d ufficio, cioè senza necessità di un apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall estinzione dell obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data dell integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami, ricorsi e mediazione I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità: - lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca di Credito Cooperativo BERGAMASCA e OROBICA piazza Agliardi, COLOGNO AL SERIO (BG). - in via informatica all indirizzo della banca: reclami@bccbergamascaeorobica.it - consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta. La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, tramite il Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet Il cliente inoltre può presentare esposti in Banca d Italia o adire l Autorità Giudiziaria. Qualora il cliente intenda rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2016 Pagina 4 di 6

5 rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale". LEGENDA Accollo Imposta sostitutiva Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di ammortamento francese Piano di ammortamento italiano Piano di ammortamento tedesco Quota capitale Quota interessi Rata costante Rata crescente Rata decrescente Rimborso in un unica soluzione Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso effettivo globale medio (TEGM) L imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell ammontare del finanziamento negli altri casi.. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l ultima è costituita solo dal capitale. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate L intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2016 Pagina 5 di 6

6 EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio ,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre ,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2016 Pagina 6 di 6

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