I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza
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- Dante Zanetti
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1 I fondi non istituzionali e la Direttore Settore Fiscale 1
2 Sommario Il regime di tassazione dei fondi non istituzionali Il regime di tassazione per «trasparenza» degli investitori non istituzionali residenti Il regime di tassazione degli investitori esteri non istituzionali L imposta sostitutiva del 5% dovuta dagli investitori non istituzionali 2
3 I fondi immobiliari non istituzionali art. 32, comma 3-bis, del D.L. n. 78/2010 ai fondi non istituzionali, ossia ai fondi non integralmente posseduti dagli investitori elencati nel comma 3 dell art. 32 del D.L. n. 78/2010, rimane fermo il regime fiscale tipico del fondo in materia di imposizione diretta, di IVA e di imposte indirette di cui agli artt. 6, 8 e 9 del D.L. n. 351/2001 tuttavia è previsto un particolare regime fiscale per gli investitori, diversi da quelli rientranti nelle categorie indicate nel comma 3 dell art. 32 del D.L. n. 78/2010, che detengono quote di partecipazione al fondo per una percentuale del patrimonio superiore al 5%. 3
4 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali art. 32, commi 3-bis e 4, del D.L. n. 78/2010 per i partecipanti diversi dagli investitori istituzionali èprevisto un regime di tassazione differenziato a seconda che gli stessi possiedano: quote di partecipazione in misura non superiore al 5% del patrimonio del fondo stesso regime previsto per gli investitori istituzionali; quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo tassazione per «trasparenza», per gli investitori residenti, ovvero applicazione, in ogni caso, della ritenuta a titolo d imposta del 20% al momento della corresponsione dei proventi, per gli investitori non residenti. 4
5 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali art. 32, comma 3-bis, del D.L. n. 78/2010 determinazione della percentuale di partecipazione la percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute; ai fini della verifica della percentuale di partecipazione al fondo si deve tener conto delle: partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona (il controllo societario è individuato ai sensi dell art. 2359, commi 1 e 2, del cod.civ. anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società); delle partecipazioni imputate ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). 5
6 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali art. 32, comma 3-bis, del D.L. n. 78/2010 comunicazione della percentuale di partecipazione il partecipante è tenuto ad attestare alla SGR la percentuale di possesso di quote di partecipazioni al termine del periodo d imposta (o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo); in caso di quote dematerializzate, la comunicazione è resa all intermediario depositario delle quote (cfr. circolare AE n. 2/E del 2012). 6
7 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali residenti art. 32, comma 3-bis, del D.L. n. 78/2010 redditi di capitale i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per «trasparenza» agli investitori non istituzionali residenti che detengono una partecipazione superiore al 5%: circolare AE n. 2/E del 2012: il regime di tassazione per «trasparenza» si applica ai proventi rilevati nei rendiconti di gestione, a partire da quello relativo al 31 dicembre
8 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali residenti provvedimento del direttore dell AE del 16 dicembre 2011 i redditi imputati per trasparenza rientrano nella categoria dei redditi di capitale di cui all art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR, in quanto derivanti, in ogni caso, dalla partecipazione ad un organismo di investimento collettivo del risparmio; i redditi imputati per trasparenza sono determinati: per i partecipanti che non esercitano attività di impresa, escludendo dal risultato della gestione i proventi e gli oneri da valutazione; l eventuale risultato negativo è irrilevante; per i partecipanti che esercitano attività di impresa, escludendo dal risultato della gestione i proventi e gli oneri da valutazione; rilevano eventuali perdite attribuite dal fondo. 8
9 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali residenti Circolare AE n. 2/E del 2012 redditi imputati per trasparenza i proventi e gli oneri da valutazione sono esclusi dai redditi imputati per trasparenza: tuttavia, nel periodo d imposta in cui avviene la cessione dei beni cui le predette plusvalenze (minusvalenze) da valutazione si riferiscono, l intera plusvalenza (minusvalenza) realizzata, determinata confrontando il corrispettivo di cessione con il costo storico di acquisto dei beni medesimi, concorre a formare il reddito del partecipante per la quota ad esso riferibile in ragione della sua partecipazione al fondo. 9
10 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali residenti art. 32, comma 4, del D.L. n. 78/2010 redditi imputati per trasparenza i redditi imputati per trasparenza concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione; sui redditi imputati per trasparenza non si applica la ritenuta di cui all art. 7 del D.L. n. 351/2001. provvedimento del direttore dell AE del 16 dicembre 2011: qualora al termine del periodo d imposta la percentuale risulti superiore al 5%, e la SGR o l intermediario depositario delle quote abbiano applicato la ritenuta di cui all art. 7 del D.L. n. 351/2001, il partecipante scomputa la suddetta ritenuta in sede di presentazione della dichiarazione annuale. 10
11 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali residenti art. 32, comma 4, del D.L. n. 78/2010 redditi diversi in caso di cessione, le quote di partecipazione detenute da investitori non istituzionali con partecipazione superiore al 5% sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali di cui all art. 5 del TUIR; ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell art. 68, comma 3, del TUIR le plusvalenze (e le minusvalenze) concorrono a formare il reddito del partecipante nei limiti del 49,72% del relativo ammontare; nel caso in cui le plusvalenze (o minusvalenze) siano conseguite nell ambito di un attività di impresa commerciale, queste concorrono a formare il reddito di impresa secondo le disposizioni ordinarie del TUIR (non trova applicazione il regime della partecipation exemption di cui all art. 87 del TUIR cfr. circolare AE n. 2/E del 2012); 11
12 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali residenti art. 32, comma 4, del D.L. n. 78/2010 e provvedimento del direttore dell AE del 16 dicembre 2011 in caso di cessione, ai fini della determinazione della plusvalenza (o minusvalenza): per i partecipanti non esercenti attività di impresa, il costo è aumentato dei redditi imputati per trasparenza ed è altresì diminuito dei proventi distribuiti fino a concorrenza dei predetti redditi; per i partecipanti che esercitano attività di impresa, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati per trasparenza ed è altresì diminuito dei proventi distribuiti fino a concorrenza dei predetti redditi. 12
13 Il regime di tassazione degli investitori non istituzionali esteri art. 32, comma 4, del D.L. n. 78/2010 redditi di capitale i redditi conseguiti da investitori non istituzionali esteri che detengono una partecipazione superiore al 5% sono soggetti, in ogni caso, ad una ritenuta a titolo d imposta del 20% con le modalità di cui all art. 7 del D.L. n. 351/2001, al momento della loro corresponsione. non si applica il regime di tassazione per «trasparenza» 13
14 Il regime di tassazione degli investitori non istituzionali esteri con partecipazione superiore al 5% provvedimento del direttore dell AE del 16 dicembre 2011 qualora l investitore risieda in un Paese con il quale l Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni, si rende applicabile la eventuale minore aliquota convenzionale prevista dall art. 11 della Convezione conforme al modello OCSE; qualora il soggetto sia compreso nell elencazione di cui al comma 3 dell art. 7 del D.L. n. 351/2001, si rende applicabile il regime di non imponibilità ivi previsto, indipendentemente dall entità della partecipazione detenuta nel fondo immobiliare. 14
15 Il regime di tassazione degli investitori non istituzionali esteri circolare AE n. 2/E del 2012: il regime di tassazione di cui all art. 32, comma 4, del D.L. n. 78/2010 si applica nei confronti degli investitori non residenti che possiedono una quota di partecipazione superiore al 5% diversi da quelli di cui al comma 3 dell art. 32 del D.L. n. 78/2010 e diversi da quelli nei confronti dei quali si rende applicabile il regime di esenzione ai sensi dell art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/
16 Il regime di tassazione degli investitori non istituzionali esteri in buona sostanza: il regime di tassazione di cui all art. 32, comma 4, del D.L. n. 78/2010 trova applicazione nei confronti dei: SNR white list diversi dai soggetti di cui al comma 3 dell art. 32 del D.L. n. 78/2010; SNR che non risiedono in Stati white list, diversi dagli enti o dagli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia nonché dalle banche centrali e dagli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (rientranti tra i soggetti di cui all art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001); che detengono una quota di partecipazione al fondo superiore al 5% 16
17 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali esteri circolare AE n. 2/E del 2012 redditi diversi ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati attraverso la negoziazione delle quote, si rendono applicabili: le disposizioni di cui all art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR; il regime di non imponibilità di cui all art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997 se le plusvalenze sono realizzate da soggetti residenti in Stati white list (solo se detengono una partecipazione al fondo non superiore al 5%); le norme convenzionali contro le doppie imposizioni sui redditi. 17
18 Il regime di tassazione degli investitori non istituzionali provvedimento del direttore dell AE del 16 dicembre 2011: adempimenti dichiarativi da parte delle SGR le SGR e gli intermediari depositari delle quote comunicano nella Sezione II del modello 770 ordinario, tra l altro, i dati relativi ai partecipanti, compresi quelli elencati nel comma 3 dell art. 32 del D.L. n. 78/2010, che alla data del 31 dicembre di ciascun periodo d imposta detengono una quota di partecipazione superiore al 5% nei fondi immobiliari. In particolare: per gli investitori istituzionali esteri devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo, compresi i proventi imputati per trasparenza, e l eventuale ritenuta applicata ai sensi dell art. 7 del D.L. n. 351/2001; per gli investitori non istituzionali esteri devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo e la ritenuta applicata ai sensi dell art. 32, comma 4, del D.L. n. 78/
19 Quadro SL Sezione II 19
20 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali art. 32, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010 imposta sostitutiva del 5% gli investitori non istituzionali (residenti e non residenti) che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5% sono tenuti a corrispondere un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d imposta 2010; circolare AE n. 2/E del 2012: non sono soggetti all imposta sostitutiva del 5% gli investitori istituzionali, soggettivamente indicati nel comma 3 (a prescindere dalla percentuale di partecipazione al fondo). 20
21 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali provvedimento direttore dell AE del 16 dicembre 2011 e circolare AE n. 2/E del 2012 imposta sostitutiva del 5% l imposta è dovuta a condizione che la quota di partecipazione superiore al 5% sia detenuta al 31 dicembre 2010; l imposta è dovuta anche dagli investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una partecipazione al fondo superiore al 5% e che successivamente a tale data l hanno ceduta in tutto o in parte; l imposta non è dovuta nell ipotesi in cui il fondo sia di nuova istituzione e alla data del 31 dicembre 2010 non era ancora operativo, perché non aveva avviato investimenti immobiliari secondo quanto previsto dall art. 12 del d.m. 24 maggio 1999, n. 228, (l imposta non è dovuta in quanto in tale periodo non sono maturati redditi immobiliari tassabili). 21
22 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali provvedimento direttore dell AE del 16 dicembre 2011 e circolare AE n. 2/E del 2012 imposta sostitutiva del 5%: determinazione della base imponibile il valore medio delle quote è costituito dalla media del valore delle quote (NAV) risultante dalla relazione semestrale e del valore delle stesse risultante dal rendiconto annuale; se nel periodo d imposta 2010 sono stati redatti prospetti periodici intermedi, il valore delle quote risultanti dagli stessi concorre alla formazione del suddetto valore medio; qualora il fondo sia stato istituito nel secondo semestre del 2010, il valore della quota su cui calcolare l imposta è quello derivante dal rendiconto redatto alla data del 31 dicembre
23 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali imposta sostitutiva del 5% esempi di determinazione della base imponibile NAV al 30 giugno 2010 = 15 NAV al 31 dicembre 2010 = 13 NAV medio = 14 Quote detenute al 31 dicembre 2010 = 8 Base imponibile imposta sostitutiva = 112 (ossia 8 x 14) 23
24 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali art. 32, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010 e provvedimento del direttore dell AE del 16 dicembre 2011 imposta sostitutiva del 5% il valore fiscale riconosciuto delle quote è pari al costo di sottoscrizione o di acquisto o, se maggiore, al valore che ha concorso alla formazione della base imponibile dell imposta sostitutiva; eventuali minusvalenze, derivanti dalla cessione delle quote determinate con riferimento a detto valore fiscale riconosciuto, sono fiscalmente irrilevanti. 24
25 Esempi circolare AE n. 2/E del 2012 Costo di sottoscrizione della quota = 60 Valore medio assoggettato ad imposta sostitutiva del 5% = 50 Prezzo di cessione della quota = 55. Il costo fiscalmente riconosciuto della quota è pari a 60 e la minusvalenza di 5 è fiscalmente irrilevante. Costo di sottoscrizione della quota = 80 Valore medio assoggettato ad imposta sostitutiva del 5% = 100 Proventi tassati per trasparenza = 50 Prezzo di cessione = 200 Plusvalenza tassabile = 50 così determinata: 200 ( ) = 50 25
26 Esempi circolare AE n. 2/E del 2012 Costo di sottoscrizione della quota = 80 Valore medio assoggettato ad imposta sostitutiva del 5% = 100 Proventi tassati per trasparenza = 50 Prezzo di cessione =130 Realizzo di una minusvalenza deducibile di 20 così determinata: 130 ( ) = - 20 Costo di sottoscrizione della quota = 80 Valore medio assoggettato ad imposta sostitutiva del 5% = 100 Proventi tassati per trasparenza = 50 Prezzo di cessione = 90. Tenuto conto che la minusvalenza di 10 (data dalla differenza tra 100 e 90) non è fiscalmente rilevante, si realizza una minusvalenza deducibile pari a 50, così determinata: 100 ( ) =
27 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali provvedimento del direttore dell AE del 16 dicembre 2011 imposta sostitutiva del 5% nei confronti dei partecipanti residenti e non residenti che possiedono quote di partecipazione superiori al 5% del patrimonio del fondo, i proventi maturati fino al 31 dicembre 2010 e corrisposti nei periodi d imposta successivi non sono assoggettabili a tassazione fino a concorrenza dell ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell imposta sostitutiva del 5% eventuali ritenute applicate sui proventi distribuiti nel corso del 2011, dovrebbero, pertanto, essere chieste a rimborso secondo le ordinarie modalità ovvero alla SGR o all intermediario depositario che potranno, a loro volta, scomputare l importo restituito ai sensi del D.P.R. n. 445/
28 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali art. 32, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010 versamento imposta sostitutiva del 5% l imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2011; l imposta può essere versata a cura della SGR o dell intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012; il partecipante è tenuto a fornire la provvista (in mancanza, la SGR può effettuare la liquidazione parziale della quota per l ammontare necessario al versamento dell imposta). 28
29 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali art. 32, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010: versamento imposta sostitutiva del 5% l imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2011, utilizzando il codice tributo 1832 istituito con risoluzione dell AE n. 119/E del 2011; si applicano le disposizioni in materia di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, tra cui il pagamento rateale dell imposta dovuta ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 (cfr. circolare AE n. 2/E del 2012). 29
30 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali obblighi di dichiarazione imposta sostitutiva del 5% compilazione la Sezione XVI del quadro RQ del modello UNICO (SC, ENC, SP) ovvero la Sezione XV del quadro RM del modello UNICO PF; in caso di eccedenze di versamento, compilazione dell apposito rigo del quadro RX del modello UNICO ai fini del recupero dell eccedenza (ad esempio, rimborso). il partecipante non residente per poter presentare la dichiarazione dei redditi in Italia è tenuto ad acquisire il codice fiscale (cfr. circolare AE n. 2/E del 2012). 30
31 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali art. 32, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010: versamento imposta sostitutiva del 5% l imposta può essere versata a cura della SGR o dell intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012; il partecipante è tenuto a fornire la provvista (in mancanza, la SGR può effettuare la liquidazione parziale della quota per l ammontare necessario al versamento dell imposta); il versamento della prima rata dell imposta sostitutiva del 5% da parte della SGR o dell intermediario depositario, con scadenza 16 dicembre 2011, poteva essere effettuato entro il 16 gennaio 2012 maggiorato dei relativi interessi legali e senza applicazione delle sanzioni (cfr. comunicato stampa dell AE del 16 dicembre 2011 e circolare dell AE n. 2/E del 2012). 31
32 Il regime fiscale degli investitori non istituzionali versamento e obblighi di dichiarazione dell imposta sostitutiva del 5% il versamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 1833 istituito con citata risoluzione dell AE n. 119/E del 2011; la SGR ovvero l intermediario depositario delle quote che effettuano il versamento dell imposta sostitutiva del 5% sono tenuti alla compilazione della Sezione III del quadro SL del modello 770 ordinario; tale sezione deve essere compilata anche nei casi in cui l imposta sostitutiva venga versata dal partecipante (in tal caso non deve essere compilato il campo 16 relativo all imposta dovuta e deve essere barrato il campo 17). 32
33 Quadro SL Sezione III 33
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