COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
|
|
- Paolina Dolce
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2005) 312 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell ingegneria genetica (SEC(2005) 943) IT IT
2 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell ingegneria genetica (Testo rilevante ai fini del SEE) INTRODUZIONE Il presente documento costituisce la seconda relazione a titolo dell articolo 16, lettera c) della direttiva 98/44/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed è intitolato Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell ingegneria genetica (nel seguito seconda relazione 16c ). La relazione si propone di informare sugli ultimi importanti eventi che si sono prodotti dalla pubblicazione della prima relazione 16c 2 e di formulare osservazioni sulle due tematiche individuate in quest ultima, vale a dire la portata da attribuire ai brevetti riguardanti sequenze o sequenze parziali di geni isolati dal corpo umano e la brevettabilità delle cellule staminali umane e delle linee ottenute a partire da queste. L analisi della Commissione si basa sul documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2005) ULTIMI SVILUPPI NEL SETTORE DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE 1.1. Situazione del recepimento della direttiva 98/44 Nel giugno del Stati membri dell Unione europea avevano comunicato alla Commissione gli strumenti di attuazione della direttiva. Nel 2003 sono stati avviati dinanzi alla Corte di giustizia procedimenti per mancata comunicazione delle misure di recepimento nei confronti dei paesi che non avevano attuato la direttiva 3. Nel dicembre 2004 sono stati aperti procedimenti di infrazione contro due nuove Stati membri che non avevano ultimato il recepimento della direttiva Gruppo di esperti Come annunciato nella prima relazione 16c, è stato costituito un gruppo di esperti al fine di fornire consulenza alla Commissione sull elaborazione delle future relazioni 16c mediante l analisi delle questioni importanti relative alle invenzioni biotecnologiche. Il gruppo è composto da specialisti del diritto brevettuale e da persone altamente competenti nel settore delle biotecnologie GU L 213 del , pp COM (2002) 545 def. =HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en Lituania e Lettonia. =HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en IT 2 IT
3 1.3. Azione comunitaria in tema di licenze incrociate La prima relazione 16c indicava che le disposizioni dell articolo 12 della direttiva non si conciliavano con quelle dell articolo 29 del regolamento 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali 6 e che era quindi opportuno modificare l articolo 29 del regolamento. In tale prospettiva la Commissione ha presentato l 11 dicembre 2003 un progetto di regolamento che modifica il regolamento 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali 7. Tale progetto di regolamento è stato adottato dal Consiglio il 29 aprile Attualmente le disposizioni del regolamento e quelle della direttiva sono compatibili tra loro. 2. ANALISI DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NELLA PRIMA RELAZIONE Nelle conclusioni della prima relazione 16c era stato convenuto che la Commissione dovesse esaminare due questioni: la portata da attribuire ai brevetti aventi per oggetto sequenze o sequenze parziali di geni isolati dal corpo umano; la brevettabilità delle cellule staminali embrionali umane pluripotenti e delle linee di cellule staminali derivate da queste. L analisi che segue si basa sugli articoli e sulle considerazioni preliminari della direttiva, ma anche tra l altro su lavori preparatori e sulla decisione della Corte di giustizia del 9 ottobre che respinge il ricorso per annullamento della direttiva. Conformemente alle intenzioni espresse nella prima relazione, l analisi prende anche in considerazione i contributi presentati dal gruppo informale di esperti citato al punto Portata da attribuire ai brevetti riguardanti sequenze di geni Conformemente alla prima relazione 16c occorre analizzare se i brevetti riguardanti sequenze di geni (sequenze di DNA) vadano autorizzati secondo il modello classico di rivendicazione di brevetto, in cui un primo inventore può rivendicare un invenzione che copre i possibili impieghi futuri della sequenza, o se il brevetto vada limitato in modo che sia possibile rivendicare solo l impiego specifico indicato nella richiesta di brevetto ( protezione fondata sulla finalità ). Dall analisi delle disposizioni dettagliate della direttiva risulta che gli articoli 8, 9, 10 e 11 costituiscono il Capitolo II della stessa, intitolato Ambito della protezione. In nessuno di tali articoli viene tuttavia trattata la questione di un ambito di protezione limitato all impiego specifico individuato per la sequenza genetica considerata. Gli articoli 8 e 9 stabiliscono Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, GU L 227 dell , pp COM (2003) 456 def. È possibile consultare il progetto di regolamento sul sito Web del Consiglio: Regolamento (CE) n. 873/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, GU L 162/38 del Sentenza della Corte 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98: Regno dei Paesi Bassi sostenuto dalla Repubblica italiana e dal Regno di Norvegia contro Parlamento europeo e Consiglio dell'unione europea sostenuti dalla Commissione delle Comunità europee. IT 3 IT
4 infatti che la protezione attribuita da un brevetto si estende a tutti i materiali biologici ottenuti dal prodotto rivendicato o nei quali il prodotto rivendicato è incorporato e la stessa informazione genetica svolge la sua funzione. Questo potrebbe interpretarsi come un argomento a favore di un ampio ambito di protezione anziché di uno limitato, fatta salva ovviamente l esclusione di cui all articolo 5, paragrafo 1, riguardante l impossibilità di brevettare il corpo umano nella sua totalità. Dall articolo 5, paragrafo 3 e dalle considerazioni preliminari 23 e 25 si potrebbe d altra parte dedurre che il legislatore comunitario abbia voluto almeno prevedere la possibilità di un ambito di protezione limitato riguardante unicamente la specifica applicazione industriale indicata nel brevetto, se ed in quanto si tratta di questo tipo particolare di invenzione. Per il resto, l articolo 5, paragrafo 3, a norma del quale l applicazione industriale della sequenza di un gene deve essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto, ribadisce semplicemente una prescrizione tipica del diritto generale dei brevetti, quale risulta dalla considerazione preliminare 22. Il gruppo informale di esperti si è riunito nel marzo del 2003 per discutere la questione. La maggioranza del gruppo ritiene che non sussistano ragioni obiettive per istituire in questo ambito un regime specifico di protezione fondata sulla finalità, diverso dalla protezione classica conferita dai brevetti. Gli esperti giuridici e tecnici sostengono in particolare che tra le sequenze di DNA e le sostanze chimiche non esistano differenze tali da giustificare un diverso trattamento per quanto riguarda l ambito della protezione conferita da un brevetto. Dopo queste discussioni sono state presentate altre argomentazioni. Occorre innanzitutto considerare se il fatto che sequenze genetiche umane siano state isolate dal corpo umano implichi che, per ragioni etiche, esse vadano trattate diversamente dalle sostanze chimiche. Questo ragionamento sembra essere stato applicato al recepimento della direttiva nell ordinamento giuridico francese e in quello tedesco, in cui si prevede una protezione fondata sulla finalità per le invenzioni riguardanti materiale isolato dal corpo umano (Francia) e sequenze di geni umani o di primati (Germania). Una seconda argomentazione è di ordine economico: è di maggiore interesse per la società concedere al primo inventore un ampio ambito di protezione affinché quanti vogliono utilizzare questa invenzione siano obbligati ad ottenere una licenza, o conviene che i brevetti riguardanti sequenze genetiche dispongano di una portata limitata affinché gli impieghi futuri delle medesime sequenze possano essere brevettati liberamente? Il problema è legato alla libertà di ricerca benché alcune deroghe per la ricerca figurino già nel diritto dei brevetti. In termini più generali la questione riguarda l equilibrio fra l investimento e i potenziali benefici del primo innovatore in un determinato campo rispetto ai successivi innovatori. È difficile tuttavia ottenere prove di natura economica e le argomentazioni non riguardano unicamente i brevetti di sequenze genetiche in quanto diversi da quelli utilizzati in altri campi tecnologici. La Commissione ha avviato uno studio 10 che analizza la portata della brevettabilità di DNA umano in Europa e le sue potenziali ripercussioni sulla ricerca e l innovazione. Il gruppo di esperti potrebbe essere invitato ad approfondire l analisi dell impatto delle deroghe applicabili alla ricerca. 10 The Patenting of Human DNA: Global trends in commercial and public sector activity IT 4 IT
5 Inoltre, quando un determinato settore tecnologico ha raggiunto la maturità, l applicazione dei criteri abituali di brevettabilità, vale a dire novità, attività inventiva e applicabilità industriale, significa che la portata dei futuri brevetti sarà necessariamente limitata poiché occorrerà distinguere l invenzione rivendicata da tutto ciò che già si conosce in tale settore 11. Essendo già trascorsi diciassette anni dalla prima proposta di direttiva, non è detto che il tentativo di delimitare ulteriormente l ambito di protezione dei brevetti di sequenze genetiche alla luce delle divergenze esistenti fra legislazioni nazionali possa produrre effetti significativi per quanti operano in questo campo. In tale contesto la Commissione non intende per il momento pronunciarsi sulla validità del recepimento effettuato in base alla scelta tra un ambito di protezione classico o uno limitato delle sequenze genetiche. La Commissione continuerà tuttavia a seguire la questione per verificare se le eventuali divergenze fra le legislazioni degli Stati membri producono ripercussioni economiche Brevettabilità delle cellule staminali embrionali umane e delle linee derivate da queste Le cellule staminali umane embrionali e somatiche (queste ultime isolate da tessuti fetali o adulti) presentano entrambe vantaggi e limitazioni per quanto riguarda le loro potenziali applicazioni nella ricerca di base e nelle nuove terapie basate sulle cellule staminali. Le cellule staminali embrionali umane presentano attualmente un interesse particolare in quanto possono differenziarsi in tutti i tipi di cellule del corpo (sono pluripotenti) e sono per il momento le uniche cellule staminali pluripotenti in grado di essere isolate facilmente e coltivate in numero sufficiente da risultare utili. È possibile operare una distinzione tra cellule staminali totipotenti, in grado di dare origine a un essere umano, e cellule staminali pluripotenti, prive di questa capacità. Il dibattito ha assunto maggiore rilievo dagli inizi del 2004 quando alcuni ricercatori coreani hanno annunciato i risultati di esperimenti che hanno condotto allo sviluppo di una linea di cellule staminali pluripotenti 12 utilizzando la tecnica della clonazione terapeutica, mediante la quale le cellule sviluppate contengono la stessa informazione genetica di un determinato paziente e vengono utilizzate per curare la sua patologia, senza rischio di rigetto da parte del suo sistema immunitario. Il problema di stabilire se la direttiva affronti specificamente la questione della brevettabilità delle cellule staminali è stato sollevato nella prima relazione 16c e sottoposto al gruppo di esperti per la discussione nel maggio Il gruppo europeo per l etica ha affermato (nel suo parere n ) che non sussistono ragioni etiche per vietare completamente la brevettabilità delle invenzioni riguardanti cellule Il caso dei brevetti europei riguardanti il gene BRCA1 (legato alla predisposizione al cancro all ovaio e/o al seno) costituisce un esempio. Per i tre brevetti europei sfruttati dalla società Myriad Genetics, i procedimenti di opposizione che si sono svolti presso l Ufficio europeo dei brevetti (EPO) si sono conclusi nel maggio 2004 con la revoca del primo brevetto (EP ) e nel gennaio del 2005 con una notevole limitazione della protezione conferita dal secondo e dal terzo brevetto (EP e EP ) per il motivo che i brevetti in questione non sono conformi alla convenzione sul brevetto europeo (EPC), non rispettando in particolare il criterio della novità. Contro la prima decisione dell EPO è stato presentato un ricorso (T 80/05-338). IT 5 IT
6 staminali o linee di cellule staminali purché vengano rispettate le normali prescrizioni per la brevettabilità. Le disposizioni della direttiva sono chiare per quanto riguarda le cellule staminali totipotenti dato che ogni cellula potrebbe di per se stessa dare origine ad un essere umano e a norma dell articolo 5, paragrafo 1 il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, non può costituire invenzione brevettabile. Questo principio è stato ribadito nella nota emessa dall ufficio britannico dei brevetti nell aprile La situazione è più complessa per quanto riguarda le cellule staminali embrionali pluripotenti. Il gruppo di esperti ritiene che la questione della brevettabilità sia strettamente collegata alla definizione di embrione e all ambito di ricerca consentito, precisati dalla legislazione nazionale. Riguardo al finanziamento della ricerca nell ambito dei programmi quadro europei, è possibile finanziare caso per caso progetti che prevedono ricerche su cellule staminali embrionali umane. Alla luce delle nette divergenze che attualmente esistono tra gli Stati membri per quanto riguarda l accettabilità della ricerca relativa alle cellule staminali embrionali 15, dei continui e rapidi sviluppi in questo settore e del fatto che la direttiva stessa consente agli Stati membri di rifiutare i brevetti per motivi di ordine pubblico o di buon costume a norma dell articolo 6, paragrafo 1, la Commissione ritiene che sia prematuro dare una maggiore definizione o introdurre una maggiore armonizzazione in questo campo. La Commissione seguirà nel contempo gli sviluppi, tenendo conto tanto degli aspetti di natura etica quanto dei potenziali effetti sulla competitività. Essa ha avviato uno studio 16 relativo agli aspetti etici e giuridici della brevettabilità delle cellule staminali. 3. CONCLUSIONI La prima relazione 16c aveva stabilito che le principali disposizioni della direttiva erano chiare e precise e che non era consentita incertezza in relazione alla brevettabilità delle piante, degli animali e dei microrganismi. Neanche la brevettabilità del materiale isolato dal corpo umano dava adito ad ambiguità. La presente relazione apporta nuovi elementi fondamentali. Benché dalle disposizioni della direttiva non risultino ragioni obiettive per limitare la protezione tradizionale concessa dal diritto brevettuale alle invenzioni relative a sequenze o a sequenze parziali di geni isolati dal corpo umano, sono state sollevate anche altre questioni in tema di etica, ricerca ed economia. La Commissione continuerà a valutare se le eventuali divergenze fra le legislazioni degli Stati membri producano ripercussioni di natura economica. Alla luce dell analisi della Commissione, sembra opportuno vietare la brevettabilità delle cellule staminali totipotenti per motivi di rispetto della dignità umana. Non è possibile dare una risposta immediata alla questione della brevettabilità delle cellule staminali embrionali pluripotenti e in questa fase sarebbe prematuro giungere ad una conclusione definitiva. La Commissione continuerà a seguire gli sviluppi in questo settore Stem Cell Patents: European Patent Law and Ethics IT 6 IT
Art. 81-bis. (Rinvio)
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Sezione IV-BIS Invenzioni biotecnologiche Art. 81-bis (Rinvio)
DettagliLa brevettazione in campo medico e biotecnologico. Università degli Studi di Ferrara, 29 marzo 2007
La brevettazione in campo medico e biotecnologico Università degli Studi di Ferrara, 29 marzo 2007 La brevettazione delle cellule staminali Elena Comoglio Jacobacci & Partners S.p.A. Disposizioni della
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro
DettagliIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni
Dettaglifondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.
Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
Dettaglivisto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,
17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
Dettaglidella manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.
L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliProposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1 luglio 2013, l aliquota del contributo al regime pensionistico
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE ART. 1 Oggetto della disciplina 1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliBREVETTI E PRIVATIVE VEGETALI
BREVETTI E PRIVATIVE VEGETALI Ivana Pugliese Ministero Sviluppo Economico DGLC- U.I.B.M. Ancona 12 marzo 2013 1 LE NUOVE VARIETA VEGETALI SISTEMA DI PROTEZIONE NAZIONALE E COMUNITARIO 2 1 DEFINIZIONE DI
DettagliL AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.
Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso
DettagliPROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ
PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
DettagliRISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009
RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliCOMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale Bruxelles, 1 febbraio 2012 TAXUD/A3/017/2011 Final IT Ares(2012)
DettagliVisita il sito www.epc.it
Guarda tutti i titoli in collana Visita il sito www.epc.it seguono diapositive di esempio del corso selezionato Durante la proiezione di questa diapositiva il relatore si presenta ed effettua un rapido
DettagliLa valutazione delle immobilizzazioni immateriali
CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 12.3.2014
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.3.2014 C(2014) 1553 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
DettagliI rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano
Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano PRINCIPI E OBIETTIVI DEL MERCATO INTERNO Considerando 7: È opportuno contribuire al corretto funzionamento
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliRISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 Marzo 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR Con la consulenza specificata
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
Dettagli(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE
L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce
DettagliMIFID Markets in Financial Instruments Directive
MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata
Dettagli10 maggio 2005 RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO- CALCOLO DEGLI INTERESSI. 1. La normativa comunitaria
10 maggio 2005 RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO- CALCOLO DEGLI INTERESSI 1. La normativa comunitaria Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell articolo 88 (ex articolo
DettagliLE LINGUE NELL UNIONE EUROPEA IL MULTILINGUISMO
LE LINGUE NELL UNIONE EUROPEA IL MULTILINGUISMO Perché una questione linguistica per l Unione europea? Il multilinguismo è oggi inteso come la capacità di società, istituzioni, gruppi e cittadini di relazionarsi
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE
21.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 79/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo
DettagliOSSERVATORIO SUL DIRITTO DELLA BIOETICA N. 1/2015
OSSERVATORIO SUL DIRITTO DELLA BIOETICA N. 1/2015 3. EMBRIONE E BREVETTO BIOTECNOLOGICO NELL UNIONE EUROPEA ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 1. Introduzione Il 18 dicembre
DettagliEFFETTI DEGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI B.A.T. SULLA COMPATIBILITà AMBIENTALE
LEZIONE DEL 3 GIUGNO 2004 L articolo 15 comma 2 della direttiva IPPC prevede l obbligo di identificare quelle che siano le B.A.T ovvero le migliori tecniche disponibili in campo ambientale relative ad
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 20.10.2004 COM(2004) 682 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica dell articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito
DettagliMOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1
MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1 Atto Entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati Gazzetta ufficiale Direttiva 2011/24/UE 24.4.2011 25.10.2013 GU L 88,
Dettagli***II POSIZIONE COMUNE
PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-0522/2000 22/10/2000 ***II POSIZIONE COMUNE Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo
DettagliSTATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ
STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ Introduzione Il sito www.encj.net è il sito internet della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ). È stato stilato uno statuto redazionale al fine di regolare
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE
I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo
DettagliLa correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INAIL, con la determina del 11.03.2014
DettagliLe istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO
Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea
DettagliPROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento
IT PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento 1. TASSI DI RIFERIMTO E TASSI DI ATTUALIZZAZIONE Nell ambito del
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliINCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 95 RISOLUZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro) (Estensore SUSTA) approvata nella seduta del 2 luglio 2015 SULLA PROPOSTA
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliOrganizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliRISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture
DettagliPROGETTO: TEATRO FORUM
24 5 PROGETTO: TEATRO FORUM (per Oratori sensibili) Che cos è Il Teatro forum è un metodo e percorso formativo utilizzato spesso in situazioni di disagio socio-culturale e si propone come strumento per
DettagliBollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 20-1 Suppl. Straordinario al n. 20 19 maggio 2009 ALLEGATO C
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 20-1 Suppl. Straordinario al n. 20 19 maggio 2009 Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell ambito del sistema regionale dell
DettagliRegolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliSoluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di
DettagliDOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE
DOCUMENTO INTERPRETATIVO L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE 16 febbraio 2011 INTRODUZIONE Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 ha dato attuazione
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.11.2006 COM(2006)759 definitivo 2004/0218 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliGESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile
DettagliOmbudsman delle banche svizzere
Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa
DettagliESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE La procedura per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, per le classi terze inizia nel primo Consiglio di classe successivo agli scrutini di febbraio, con
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliRISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
DettagliEmission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
DettagliProgramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Azioni da adottare per il coinvolgimento del partenariato
D I R E Z I O N E R E G I O N A L E A G R I C O L T U R A E S V I L U P P O R U R A L E, C A C C I A E P E S C A Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale Programma di Sviluppo Rurale
DettagliRegolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014
Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014 Sezione 1: Informazioni generali Art. 1 Principi Il presente
DettagliSTUDI SU MATERIALE GENETICO
Istituto Oncologico Veneto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Busonera I.O.V. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. STUDI SU MATERIALE GENETICO Comitato Etico Istituto Oncologico
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione
DettagliProposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.6.2010 COM(2010)293 definitivo 2010/0161 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE
19.11.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 309/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013 che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del
DettagliRISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003
RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2399 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore DE ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1997 Disciplina dell attività
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliIl rischio cancerogeno e mutageno
Il rischio cancerogeno e mutageno Le sostanze cancerogene Un cancerogeno è un agente capace di provocare l insorgenza del cancro o di aumentarne la frequenza in una popolazione esposta. Il cancro è caratterizzato
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione
DettagliQuadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.
L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria
DettagliRISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI
RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliRISOLUZIONE N. 3/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliRISOLUZIONE N. 93/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 93/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2013 OGGETTO: IVA Trattamento tributario applicabile alle prestazioni sociosanitarie. Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio
DettagliOrientamenti. sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento ABE/GL/2014/06. 18 luglio 2014
ABE/GL/2014/06 18 luglio 2014 Orientamenti sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento 1 Orientamenti ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento Status giuridico
DettagliLe regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 4 LINGUA PROCEDURALE
Dettagli