REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA
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1 ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, dello statuto della Associazione nonché dell'art. 60 del regolamento di esecuzione, approvati ai sensi dell art.1, comma 4, del decreto legislativo 30/6/1994, n Art. 1 Tipologia dei trattamenti di assistenza 1. I trattamenti di cui all'art. 3, comma 5, dello statuto ed all'art. 60 del regolamento di esecuzione, consistono nella erogazione delle seguenti prestazioni: l) sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare; 2) assegno per concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap; 3) assegno di concorso alle spese per assistenza infermieristica domiciliare; 4) borse di studio; 5) contributo per spese funerarie; 6) agevolazioni per acquisto di prima casa e/o per acquisto di primo studio per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale; 7) assegno per l assistenza ai figli minori disabili gravi. 2. La concessione delle prestazioni di cui al comma precedente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento adottato in base ai criteri stabiliti dall allegato A) del presente regolamento e previo accertamento dei requisiti di cui al regolamento stesso. Le prestazioni sono concesse nei limiti delle disponibilità risultanti dall apposito capitolo di bilancio e sulla base dei criteri di ripartizione annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Le prestazioni indicate ai numeri 1, 2 dell'art.1 sono erogabili a favore degli iscritti alla Cassa, dei titolari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonché di coloro che versano ed abbiano versato alla Cassa anche per l'anno precedente il contributo di cui all'art. 37 del regolamento di esecuzione. 2. Le prestazioni di cui ai numeri 1, 2 e 7 dell'art. 1 non sono cumulabili per lo stesso beneficiario e comunque sono erogabili ad un solo soggetto nell'ambito del nucleo familiare. 3. Le prestazioni indicate ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 sono erogabili a favore degli iscritti alla Cassa e dei titolari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e sono concesse ad un solo soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare. 4. Le prestazioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 1 sono erogate per fatti o per eventi che colpiscano o interessino i componenti il nucleo familiare del soggetto beneficiario. 5. Le singole prestazioni sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell allegato A) del presente regolamento. 6. Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare deve intendersi quello indicato dalle disposizioni dell'art. 2 comma 6 del D.L. 13/03/1988 n 69, integrato dall'art.1 della Legge di conversione 13/05/1988 n. 153.
2 Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande 1. Le domande per l erogazione dei trattamenti di assistenza di cui all art.1 del presente regolamento vanno presentate, in carta semplice, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalità indicate negli allegati A) e B) del presente regolamento relativamente a ciascun tipo di trattamento, esclusa la voce 7). 2. I termini periodici per la presentazione delle domande sono: 20 marzo, 20 agosto, 20 novembre di ciascun anno, ad eccezione delle borse di studio, per le quali la domanda va presentata nel termine del 30 settembre di ciascun anno, nonché dei sussidi di cui alla voce 1), per le prestazioni di cui alla voce 6) e per le prestazioni di cui alla voce 7) per le quali le domande possono essere presentate in qualsiasi momento. 3. Il rispetto dei suddetti termini è provato dalla data del timbro dell'ufficio postale di partenza. Art. 4 Modalità di esame delle domande 1. Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di ammissione ai trattamenti di assistenza, non oltre 30 giorni dalle date indicate all'art. 3 per la presentazione. Per i sussidi e per le prestazioni di cui alle voci 6 e 7), l'esame avviene entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. La valutazione delle domande sarà rigorosamente effettuata in base alla documentazione allegata. 3. Il Consiglio può richiedere all'interessato, a mezzo di raccomandata A.R., l'integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Consiglio stesso. Il Consiglio, inoltre, potrà richiedere al Collegio di appartenenza ulteriori informazioni. 4. Il rigetto della domanda, debitamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda potrà comunque essere ripresentata. 5. Le domande ritenute meritevoli di accoglimento, ma escluse per incapienza di fondi, sono ammesse in posizione di precedenza rispetto a quelle nel frattempo pervenute, con riferimento al termine successivo di presentazione previsto dall'art. 3 comma 2, sempreché sussista, limitatamente alle prestazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1, l'attualità dello stato di bisogno, in base a documentazione inviata anche a mezzo telefax e successivamente prodotta in originale. Art. 5 Rivalutazioni ed adeguamenti 1. La rivalutazione degli importi previsti per i trattamenti di assistenza di cui al presente regolamento decorre dal primo gennaio dell'anno successivo all'approvazione dello stesso. Art. 6 Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai diversi trattamenti di assistenza 1. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto ad illustrare, in una apposita relazione allegata al bilancio, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei diversi trattamenti di assistenza, secondo la classificazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione della voce 6). 2. La stessa relazione indicherà inoltre dettagliatamente l'ammontare delle somme destinate a ciascun periodo correlato ai termini previsti per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente regolamento, con esclusione della voce 6).
3 ALLEGATO A AL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA n. 1), art. 1 Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare. 1. Il Consiglio di Amministrazione accerta, su domanda, lo stato di bisogno per l'erogazione degli interventi economici di cui all'art. 1 n. 1, al verificarsi degli accadimenti seguenti e sulla base di criteri di massima: - eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore ( es. infortunio, calamita' naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessita', anche per lo svolgimento dell attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione; - sospensione o riduzione forzata per più di tre mesi dell attività professionale di ragioniere e perito commerciale da parte di iscritto, non titolare di pensione a carico della Cassa o di altra gestione previdenziale, per fatto di malattia o infortunio, accertato da struttura sanitaria pubblica, sempreché il richiedente ed i componenti il nucleo familiare, non abbiano dichiarato per l'anno precedente redditi imponibili complessivi di importo superiore a quello sul quale viene applicata la prima aliquota del contributo soggettivo nell'anno di presentazione della domanda; - decesso dell'iscritto o del pensionato di vecchiaia o di invalidità che abbia procurato, a causa della cessazione dell attività professionale svolta, situazione di grave difficoltà finanziaria, ai componenti il nucleo familiare. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno, a stabilire e ad acquisire la documentazione necessaria alla erogazione della prestazione, a contingentare gli interventi per importo, durata e numero ed a fissarne tempi e modalità. Gli interventi economici di cui sopra sono cumulabili con il contributo per spese funerarie sub 5), art I richiedenti aventi titolo sono tenuti a presentare domanda ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione indicata nell allegato B) del presente regolamento. n. 2), art. 1 Assegni per concorso alle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti, o per portatori di handicap. 1. La Cassa corrisponde, a titolo di contributo, assegni, a favore dei soggetti indicati all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, per gli stessi ed i componenti il nucleo familiare che trovino ospitalità presso case di riposo pubbliche o private per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o istituti per portatori di handicap, secondo le risultanze istruttorie conseguenti alle modalità indicate agli artt. 3 e 4 del presente regolamento. 2. Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa e' costituito da un contributo sulla spesa sostenuta dal richiedente per retta annuale di dimora. La misura del contributo non potrà essere superiore al 75% della stessa retta e, comunque, all'importo mensile di 774, rivalutato in base all'indice di adeguamento delle pensioni e sarà corrisposto per il tempo ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. 3. Delle domande pervenute viene formata graduatoria. La formazione della graduatoria delle domande di contributo viene effettuata con il criterio della priorità per i nuclei
4 familiari con reddito complessivo meno elevato, dichiarato per l'anno precedente, che non dovrà comunque essere superiore allo scaglione di reddito sul quale viene applicata la prima aliquota del contributo soggettivo nell'anno di presentazione della domanda. A parità di reddito si tiene conto della età più elevata. 4. La domanda per ottenere il contributo per spese di ospitalità, deve essere inviata alla Cassa, nel termine indicato all'art. 3 del presente regolamento. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione indicata nell allegato B) del presente regolamento. n. 3), art. 1 Assegni di concorso alle spese per assistenza infermieristica domiciliare. 1. La Cassa corrisponde, su domanda dei soggetti aventi titolo alla prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente regolamento, esclusi i soggetti che versano il solo contributo integrativo, contributi di partecipazione alle spese sostenute per l assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo, ivi comprese le patologie di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita, che abbiano colpito i soggetti stessi o i componenti il nucleo familiare. Il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, dichiarato per l'anno precedente quello di presentazione della domanda, deve risultare di ammontare non superiore allo scaglione del reddito sul quale si applica la prima aliquota del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti nell'anno di presentazione della domanda. 2. L'assistenza deve essere prescritta da un medico e deve essere praticata da personale infermieristico qualificato. Nella prescrizione sanitaria, a pena di inammissibilità della domanda, devono risultare i motivi che rendono necessarie le prestazioni e la durata della prescritta assistenza domiciliare. La partecipazione e' limitata al 75% della spesa sostenuta e documentata, avuto riguardo alle tariffe professionali eventualmente vigenti, con un rimborso mensile massimo di 774, rivalutato secondo l'indice di adeguamento delle pensioni. 3. La spesa sostenuta si intende al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati. Il contributo di partecipazione alla spesa è concesso per il tempo ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione. 4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto la spesa e deve essere accompagnata dalla documentazione indicata nell allegato B) del presente regolamento. 5. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, valutate le domande presentate ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti, dichiara, di volta in volta, ammissibile il rimborso di parte della spesa sostenuta, determinandone l'importo e disponendone il pagamento in unica soluzione. Nel caso di proposizione di domande contestuali, la graduatoria che si rendesse necessaria viene formata con criterio inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo familiare dichiarato. n. 4) art. 1 borse di studio 1. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce annualmente agli iscritti e pensionati della Cassa nonché ai superstiti ex art. 57 del Regolamento di esecuzione borse di studio per i familiari che frequentano: - anni successivi al conseguimento del diploma di scuola media inferiore e precedenti l'ultimo di istruzione media superiore; - ultimo anno di istruzione media superiore che comporti il conseguimento del diploma od il superamento degli esami di maturità; - facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi. 2. I requisiti dello studente, ai fini dell'ammissione alla borsa di studio sono i seguenti:
5 - non essere stato ripetente nell anno scolastico precedente a quello in cui è emanato il bando, ovvero essere in regola con il corso di studi universitari; - avere conseguito la promozione, con almeno la votazione media di 7,50 per le classi della media superiore, di 83/100 per gli esami sostenuti al termine dell'ultimo anno della scuola media superiore. Gli studenti iscritti regolarmente ad un corso universitario, in regola con il piano di studi ufficiali ovvero con quello individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, devono aver conseguito, nell'anno precedente il bando, una media non inferiore ai 27/30; - appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato, per l'anno precedente, un reddito complessivo di importo non superiore all entità del volume di affari I.V.A. alla quale e' commisurato il contributo minimo integrativo dovuto dagli iscritti alla Cassa nell anno di assegnazione del beneficio ai sensi dell art. 37 del regolamento di esecuzione, incrementato di per ogni figlio a carico. 3. Il richiedente deve indicare, all'atto della domanda, di non aver beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni, sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici dello studente cui la domanda si riferisce. 4. Non è ammissibile la domanda da parte di gia' laureati per la iscrizione ad altro corso di laurea. 5. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata ai sensi dell art. 3 del presente regolamento alla Cassa, a pena di inammissibilità, entro il termine stabilito dall art. 3 suddetto. 6. La domanda deve essere sottoscritta dall iscritto o pensionato, o loro familiare, dal superstite, dall esercente la patria potestà, dal tutore o curatore per i minori. 7. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione indicata nell allegato B) al presente regolamento. 8. La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Consiglio di Amministrazione della Cassa approverà annualmente e distintamente per ciascuna categoria di studenti, viene formata secondo il criterio della precedenza inversamente proporzionale all'ammontare del reddito familiare complessivo costituente un requisito per l attribuzione della borsa di studio. A parità di reddito complessivo la precedenza è determinata dalla più alta votazione di merito conseguita. 9. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, può stornare le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie, privilegiando, nell'ordine, quelle che dai corsi di studio immediatamente più elevati o propedeutici a quello per il quale le borse bandite non sono state interamente assegnate. n. 5), art. 1 Contributo per spese funerarie 1. La Cassa corrisponde contributi a titolo di partecipazione alle spese funerarie documentate, sostenute dall'iscritto o dal pensionato a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facenti parte del nucleo familiare. 2. Tale contributo, in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, e' corrisposto anche al coniuge ed ai figli superstiti aventi titolo al trattamento di pensione indiretta, o di reversibilità ai sensi dell'art. 57 del regolamento di esecuzione. 3. L'importo del contributo è fissato in salvo quanto disposto nei casi di commorienza ed e' corrisposto nei limiti delle spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti beneficiari. Il contributo, nei limiti prefissati, può essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata. 4. In caso di commorienza di componenti il nucleo familiare dell'iscritto o del pensionato, la Cassa si riserva la facoltà di autorizzare l'erogazione del contributo sino alla concorrenza delle spese documentate e comunque in misura non superiore a
6 5. La domanda di contributo a titolo di partecipazione alle spese funerarie, deve essere spedita o presentata alla Cassa, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data del decesso. 6. La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie e, se minore, dall'esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore. 7. Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nell allegato B) del presente regolamento. n. 6), art. 1 Agevolazioni consistenti in mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione e/o a primo studio. 1. I ragionieri iscritti alla Cassa con almeno due anni solari consecutivi di anzianità, decorrenti dalla data di iscrizione, in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con la documentazione dell'esercizio effettivo della professione, nonché i pensionati titolari di trattamento diretto, indiretto e di reversibilità, sono ammessi alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione o la costruzione di immobili compresi quelli costruiti da società cooperative, dei quali l'iscritto sia assegnatario definitivo, da destinare a prima casa e/o a primo studio professionale. 2. L'immobile deve avere le caratteristiche dell'abitazione non di lusso determinate con i criteri del Catasto Edilizio Urbano ed i limiti del finanziamento saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. 3. In caso di richiesta per la costruzione, è prevista la possibilità di prefinanziamento a stato di avanzamento dei lavori purché sul terreno di proprietà esclusiva del richiedente. 4. I mutui edilizi vengono concessi anche per la costruzione derivante dal diritto di sopraelevazione concesso a favore del richiedente. 5. I mutui edilizi vengono concessi, anche una seconda volta, per la ricostruzione della prima casa e/o del primo studio, qualora questi, per calamità naturali, dovessero essere interamente o parzialmente distrutti o danneggiati. 6. L'erogazione dei mutui stessi avviene, di regola, mediante acquisto di obbligazioni fondiarie di Istituto esercente tale tipo di credito il quale, previa apposita convenzione, provvede alla istruttoria tecnico-legale ed alla conseguente liquidazione. L'ammortamento può essere effettuato a 10 o 15 anni, in base a quanto richiesto dall'iscritto. 7. I mutui sono concessi a condizione che il reddito denunciato dagli iscritti richiedenti nell'anno precedente quello di presentazione della domanda, non superi l'importo massimo di Il richiedente inoltre non deve essere né proprietario né usufruttuario per l'intera quota di beni immobili situati nel comune di residenza o in quello ove l iscritto esercita la professione salvo quanto previsto ai successivi punti 15 e 16. Non si terrà conto di tale limite nel caso in cui i beni immobili del richiedente, oggetto della richiesta, siano andati in tutto od in parte distrutti e/o danneggiati per calamità naturali. 8. I mutui saranno ammortizzati in rate infrannuali comprensive di capitali e di interessi, al tasso ed alle condizioni stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'acquisto di obbligazioni fondiarie destinate a tale scopo. 9. Il mutuo viene concesso anche se l'immobile, adibito a studio viene cointestato fra due o più iscritti alla cassa. L'importo massimo concedibile è di Gli importi di cui ai commi 7 e 9 verranno annualmente rideterminati con lo stesso coefficiente stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di adeguamento delle pensioni erogate dalla Cassa, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di esecuzione, con arrotondamento ad 516 superiore per importi eccedenti 258 ed a 516 inferiore per gli importi al di sotto di 258.
7 11. L'immobile per cui é stato richiesto il mutuo deve essere ubicato nel comune di residenza (qualora si tratti di abitazione) od in quello ove l'iscritto esercita la professione (nel caso di studio). Eventuali motivate eccezioni potranno essere valutate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa che ha la facoltà di autorizzare deroghe in tal senso. 12. I mutui devono essere garantiti da ipoteca sugli immobili da acquistare, da costruire, da ristrutturare o da ampliare salve le determinazioni dell'istituto mutuante. 13. Il mutuo finalizzato all'acquisto, può essere concesso solamente nel caso in cui l'acquisto medesimo sia comprovatamente intervenuto dopo la presentazione della domanda. 14. Per i mutui richiesti per costruzione o ristrutturazione, valgono le norme vigenti per gli istituti di credito fondiario ed edilizio, fermo restando l'importo di cui al punto Possono essere concessi mutui, per l acquisto di immobile destinato all esercizio della professione, agli iscritti proprietari di prima casa, purché nel comune di residenza gli stessi non siano proprietari di altro immobile idoneo al predetto esercizio della professione. 16. Possono, altresì, essere concessi mutui, per l acquisto di bene immobile ad uso abitazione, agli iscritti proprietari di immobile per l esercizio della professione, purché nel comune di attività lavorativa gli stessi non siano proprietari di altro bene idoneo all abitazione. 17. L'iscritto che ha beneficiato di mutuo concesso dalla Cassa, può richiederne un altro, anche se il primo ancora non è stato estinto, a condizione che questo venga richiesto per la casistica diversa rispetto al primo mutuo concesso e comunque fino alla concorrenza del limite massimo di cui al punto 9, concedibile all'iscritto, per entrambe le casistiche di prima abitazione e di primo studio. 18. Il predetto limite massimo di cui al punto 9 può essere dal Consiglio di amministrazione elevato fino al 50% nel caso in cui il successivo mutuo occorra per l'acquisto del primo studio, nell'ipotesi che il precedente sia stato utilizzato per l'acquisto della prima casa o viceversa. 19. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, l'elenco completo dei mutui in oggetto (con esclusione dei nominativi per effetto della legge sulla tutela dei dati personali) specificando se si tratti di prima o di seconda concessione, di abitazione o di studio. 20. Durante il periodo di ammortamento del mutuo l'immobile non può essere locato o alienato pena la decadenza dal beneficio delle condizioni agevolate. Qualora l'immobile sia destinato a studio professionale il Consiglio di Amministrazione, ad istanza dell'interessato, può autorizzarne la locazione a studio associato del quale il richiedente sia componente. 21. La domanda per la concessione del mutuo deve essere corredata, a pena di irricevibilità, di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria tecnica e legale della pratica e delle informazioni che la Cassa richiederà e che devono essere contenute in apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 15/ I mutui di cui al presente regolamento possono essere concessi anche quando il bene o i diritti sono in comunione od in comproprietà col coniuge, a condizione che il coniuge, nel caso di comproprietà, autorizzi l'iscrizione ipotecaria a favore dell'istituto di credito erogante. 23. Le domande di mutuo devono essere corredate, a pena di inammissibilità, di: a) stato di famiglia in corso di validità; b) dichiarazione, resa ai sensi della Legge 15/68, dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare (quale indicato dall'art. 2 comma 6 del D.L. 13/03/88 n. 69 così come integrato dall'art. 1 della legge n. 153 del 13 maggio 1988), conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda;
8 c) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF presentata dal richiedente, dal coniuge e dagli altri membri del nucleo familiare; d) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente; e) in caso di acquisto, fotocopia del contratto preliminare; f) in caso di costruzione, fotocopia dell'atto di acquisto del terreno; g) in caso di ristrutturazione, fotocopia dell'atto di acquisto; h) dichiarazione sotto propria responsabilità resa ai sensi della Legge 15/68, di essere in regola con i versamenti contributivi alla Cassa, e di non possedere immobili nel comune di residenza che ostino alla concessione del beneficio del mutuo agevolato. 24. L'inoltro delle domande di mutuo all'istituto erogatore è autorizzato con ordinanza del Presidente, previo accertamento della Direzione Generale del possesso dei requisiti. 25. Il Presidente della Cassa, con propria ordinanza, può disporre per gravi e fondati motivi, la sospensione della domanda all'istituto erogante ai fini del riesame da parte del Consiglio di Amministrazione. 26. Trascorsi 6 mesi dalla data di comunicazione da parte della Cassa della concessione del mutuo, senza che il relativo contratto sia stato stipulato per cause non imputabili né alla Cassa né all'istituto mutuante, la concessione è revocata d'ufficio. 27. Del provvedimento adottato il Presidente è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. n. 7) art. 1 Assegno per l assistenza ai figli minori disabili gravi 1. La Cassa corrisponde, a titolo di contributo, assegni mensili a favore dell iscritto o del pensionato per l assistenza ai figli minori disabili gravi conviventi, figli naturali riconosciuti o adottivi. L assegno spetta, inoltre, all iscritto o al pensionato che provvede personalmente in qualità di tutore all assistenza al minore disabile grave. L assegno viene corrisposto per ciascun figlio, o tutelato minore, disabile grave convivente e cessa dal momento della non più riconosciuta disabilità grave del minore, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104. L assegno, inoltre, non sarà più erogato, al compimento della maggiore età del disabile ovvero con la perdita della patria potestà del genitore o con la cessazione della tutela. 2. L assegno ammonta a Euro 500,00 mensili per 12 mensilità annue. L importo dell assegno mensile potrà essere rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 3. L assegno spetta all iscritto o al pensionato indipendentemente dal reddito e viene corrisposto anche nel caso in cui il minore abbia diritto all assegno di accompagnamento previsto dall art.17 della legge 30 marzo 1971 n.118. L assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene erogato, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, con pagamenti mensili posticipati. 4. L accertamento dello stato di disabilità grave sarà documentato sulla base della certificazione rilasciata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 in relazione alla menomazione, singola o plurima, che abbia ridotto l autonomia personale, correlata all età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. 5. Nel caso di premorienza del titolare dell assegno, la erogazione proseguirà in favore del genitore superstite o del tutore che provvede all assistenza del minore disabile. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti e/o pensionati, l assegno, spetta ad uno solo di essi. In caso di separazione e/o divorzio dei genitori l assegno potrà essere erogato al coniuge affidatario anche se non iscritto o pensionato della Cassa. 6. La domanda per ottenere l assegno, così come il relativo eventuale rinnovo, deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dalla fotocopia del documento di identità. Può essere presentata: a) per il tramite di terza persona incaricata dal richiedente; b) per via
9 telematica, secondo le regole vigenti in tema di firma digitale; c) per via postale a mezzo raccomandata a.r e deve essere corredata della seguente documentazione: 1) stato di famiglia (anche autocertificazione); 2) verbale di accertamento del grado di disabilità, rilasciato da Commissione Medico Legale (ASL), in base alla legge 104/1992, attestante anche la revisionabilità o meno della disabilità stessa; 3) eventuale decreto di nomina a tutore (in caso di mancanza di entrambi i genitori); 4) indicazione delle modalità di pagamento.
10 ALLEGATO B AL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Domanda in carta semplice; Certificato di stato di famiglia; Fotocopia modello 740, (tutti i quadri) di tutto il nucleo familiare, quale risultante dallo stato di famiglia, afferente i redditi denunciati nell anno precedente alla domanda; Certificazione rilasciata da pubblica autorità competente inerente gli eventi straordinari o di forza maggiore; Certificazione medica (cartella clinica) attestante la malattia o l infortunio; Certificato di morte dell iscritto o del pensionato; Breve cronistoria atta a dimostrare lo stato di bisogno verificatosi a seguito degli eventi di cui ai punti precedenti; Fotocopia delle spese sostenute a qualsiasi titolo; per tutte le tipologie di prestazioni per tutte le tipologie di prestazioni per tutte le tipologie di prestazioni per i soli sussidi per i sussidi e assistenza infermieristica domiciliare per i sussidi ed il contributo per spese funerarie per i soli sussidi per tutti gli eventi escluse le borse di studio 9) 10) 11) 12) Dichiarazione rilasciata dalla Casa di riposo o istituto dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato, con indicazione della misura e della retta annuale o di quella mensile nonché della effettiva frequenza e presenza; Dichiarazione di responsabilità del richiedente, resa con firma autentica, dalla quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso e che la stessa non è in parte o completamente rimborsata da altri enti pubblici o di assistenza; Certificato medico attestante la necessità e la durata dell assistenza infermieristica domiciliare; Ricevute rilasciate dal personale che ha prestato l assistenza infermieristica domiciliare relativa ai compensi per gli assegni di concorso alle spese di ospitalità per assegni di concorso alle spese di ospitalità ed infermieristica domiciliare per l assegno di concorso per assistenza infermieristica per l assegno di concorso per l assistenza infermieristica domiciliare
11 percepiti con indicazione del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione. N.B. La documentazione occorrente per le borse di studio è interamente riportata nel bando di concorso. Fermo restando l applicazione della L. N 15 del 4/1/1968 e successive modifiche ed integrazioni anche regolamentari.
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