DISEGNO DI LEGGE ISTITUZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.) E NORME PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SICILIA. Art.
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1 DISEGNO DI LEGGE ISTITUZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.) E NORME PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SICILIA Art E istituita presso ogni Provincia regionale l Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.), ente strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico, attraverso la quale la Provincia esercita le proprie competenze in materia di turismo secondo le norme vigenti. 2. L A.P.T. elabora i propri piani di attività annuali e triennali in coerenza con i programmi di promozione e sviluppo turistico della Regione. 3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione adotta, con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti, il regolamento concernente il funzionamento e la gestione dell A.P.T. Sono organi dell'a.p.t: Il Presidente della Provincia regionale di pertinenza territoriale, o suo delegato, che ne assume la legale rappresentanza; Il Collegio dei Revisori nominato dal Presidente della Provincia. Esso è composto da tre componenti di cui uno designato dall Assessore regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti, che assume le funzioni di Presidente, uno designato dall Assessore regionale del Bilancio e delle Finanze ed uno in rappresentanza della Provincia regionale. I componenti del collegio dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 234 del D.P.R. 18 agosto 2000, n Le Province regionali svolgono le attività di promozione della conoscenza delle risorse e dei servizi turistici offerti nel territorio di rispettiva competenza, attraverso l A.P.T. di concerto con gli assessorati regionali dei diversi settori, con la società ex art. 3 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 e con i Comuni al fine di garantire l immagine unitaria della Regione. Alle Province sono, altresì, attribuite le competenze relative alla vigilanza in materia di strutture turistico-ricettive, alla rilevazione ed elaborazione dei dati statistici sul movimento turistico delle strutture ricettive dell intero territorio provinciale, al coordinamento organizzativo dell attività di assistenza, di reperimento ed erogazione delle informazioni turistiche dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale. 5. Nell esercizio delle proprie funzioni la Regione può avvalersi delle Aziende di Promozione Turistica per lo svolgimento delle proprie attività a rilevanza turistica che richiedono specifici riferimenti all offerta locale. Art Fino alla data di inizio dell attività delle AA.PP.TT. i soppressi enti di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n.10 e s.m.i. continuano a svolgere la propria attività utilizzando il personale in atto agli stessi assegnato. 2. In sede di prima di applicazione il personale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 così come modificati dall art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e dall art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10 già inquadrato nel ruolo
2 organico regionale di cui all art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e di cui al precedente comma, é assegnato, in forza della presente legge, nelle more della definizione della dotazione organica di ciascuna Azienda presso le AA.PP.TT, successivamente, previo consenso dello stesso, da manifestarsi entro 30 gg dall entrata in vigore della presente legge, detto personale é assegnato alle AA.PP.TT., nei limiti delle medesime dotazioni e in relazione alle competenze ed ai requisiti professionali posseduti. 3. Il personale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene l inquadramento di cui al citato art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dalle succitate norme. La gestione organizzativa del personale spetta alla A.P.T. a cui lo stesso viene assegnato. 4. Il personale di cui al comma 1 dell art. 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, titolare di contratto individuale di lavoro con l Amministrazione regionale, può essere assegnato alle AA.PP.TT., con le stesse modalità di cui al precedente comma La dotazione organica del personale delle AA.PP.TT. è determinata contestualmente all adozione del regolamento di cui al comma 3 dell art. 1 della presente legge. Art Per le gestioni liquidatorie di competenza dell Amministrazione regionale é autorizzata l utilizzazione delle disponibilità del capitolo del Bilancio della Regione Siciliana per l esercizio finanziario Le spese delle gestioni liquidatorie delle ex A.A.P.I.T. continuano a gravare sulle Province di competenza. 3. A decorrere dall esercizio finanziario 2008 alle spese di funzionamento delle AA.PP.TT., comprese quelle di cui all art.3 comma 1 della presente legge, valutate in 800 migliaia di euro annui, si provvede mediante i trasferimenti da operarsi in favore di ciascuna delle Province regionali dall Assessorato regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo. Alla spesa di cui al presente comma si fa fronte con parte delle disponibilità dell U.P.B del bilancio pluriennale della Regione per il triennio Nelle more della definizione delle dotazioni organiche le spese del personale assegnato alle AA.PP.TT ai sensi dei commi 2 e 4 del precedente art. 2, restano a carico dell Amministrazione regionale. 5. Le spese del personale di cui all art. 2, comma 5, della presente legge sono poste a carico dall Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo mediante appositi trasferimenti da operarsi in favore di ciascuna delle Province regionali. Alla spesa di cui al presente comma si fa fronte con parte delle risorse degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi al corrispondente trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale che verrà assegnato alle AA.PP.TT. Per l attuazione del presente comma, il Ragioniere Generale della Regione, su proposta dei dirigenti responsabili della spesa cui grava l onere relativo al personale assegnato, sentito il Dirigente Generale del Dipartimento Personale, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione.
3 Art I commi 2 e 3 dell art. 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 sono così sostituiti: Il Consiglio è l organo consultivo dell Assessore regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti ed è composto: A) dall Assessore Regionale per il Turismo, Comunicazioni e Trasporti che lo presiede o da un suo delegato; B) dal Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; C) da sei rappresentanti delle organizzazioni degli Imprenditori Turistici maggiormente rappresentative della Regione siciliana; D) da un rappresentante delle Province regionali (URPS); E) da un rappresentante dell ANCI; F) da un rappresentante dell UNIONCAMERE; G) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; H) da un rappresentante dell UNPLI; I) da un esperto designato dall Assessore regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti; J) da tre rappresentanti dei sistemi turistici locali. 2.. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e di un terzo dei componenti in seconda convocazione 3. Per l emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente o da un funzionario del Dipartimento regionale del Turismo, Sport e Spettacolo. 5. Il Consiglio è costituito con decreto dell'assessore del Turismo, Comunicazioni e Trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza. 6. In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 7. I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere A) e B) del comma 1 del presente articolo, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto dell'assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. 8. Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea. 9. Ai componenti il Consiglio ed ad ai soggetti di cui al precedente comma 9 del presente articolo, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni. 10. Il comma 5 dell art. 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 é abrogato. 11. Il comma 6 dell art. 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 é così sostituito:
4 Il Consiglio esprime parere sul programma triennale di sviluppo turistico regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e sul piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale nonché sull'aggiornamento della carta dei diritti del turista, sull elaborazione dei criteri omogenei per la classificazione delle strutture ricettive, sulla relazione annuale dell attività svolta dalla Società ex art. 3 della Legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13, con riguardo alle ricadute sul territorio. Il Consiglio si esprime, altresì, su ogni altro argomento allo stesso sottoposto dall'assessore regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti. 12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a decorrere dall esercizio finanziario 2008 la somma di 100 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell U.P.B del bilancio pluriennale della Regione per il triennio Art I Comuni, anche in forma associata, esercitano funzioni di informazione ed assistenza ai turisti, di intrattenimento e richiamo, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Turistiche Pro- Loco, laddove esistenti. 2. Il servizio di assistenza turistica e di reperimento ed erogazione delle informazioni turistiche é svolto secondo standard omogenei definiti in collaborazione con l A.P.T. e con la società ex art. 3 della Legge Regionale 8 maggio 2007, n Per le funzioni di cui al presente articolo, il personale di cui al comma 2 del precedente art. 2, può essere assegnato previo consenso dello stesso, da manifestarsi entro 30 gg dall entrata in vigore della presente legge, ai Comuni nei limiti delle necessità che questi ultimi individuano per l esercizio delle funzioni attribuite con il presente articolo. Art Il comma 4 dell art. 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 é abrogato. 2. Al comma 4 dell art. 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 le parole I servizi turistici regionali sono sostituite con Le AA.PP.TT. (Aziende di Promozione Turistica). 3. I commi 3 e 4 dell art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 sono abrogati. 4. Il comma 2 dell art. 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è così sostituito: L Assessore regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti, elabora il programma triennale di sviluppo turistico. A tal fine, a partire dal programma triennale 2009/2011, l Assessore con proprio decreto indice la Conferenza regionale del turismo nell ambito della quale saranno acquisiti gli orientamenti per la relativa elaborazione. Art Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della L.6 luglio 2002, n. 137), possono assumere la specificazione aggiuntiva di residenza d epoca e saranno soggette ai controlli previsti dalla normativa vigente. Art. 8
5 1. Al comma 1 dell art. 15 della legge 15 settembre 2005, n. 10 sostituire le parole brevi stagionali con non inferiori a sette giorni. 2. Il comma 3 dell art. 15 della legge 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato. Art.9 1. La denominazione Distretti Turistici di cui alla legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 é sostituita dalla denominazione Sistemi Turistici Locali. 2. Al comma 5 dell art. 6 della legge 15 settembre 2005, n. 10 aggiungere dopo la parola privati, le parole con partecipazione prevalentemente privata. 3. la lettera c) del comma 3 dell art. 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è così sostituita: Svolgere attività di informazione e di accoglienza per il turista avvalendosi prioritariamente degli organismi pubblici competenti e, comunque, seguendo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione, determinati dall Assessore regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti per tutti i sistemi turistici locali riconosciuti. 4. Alla lettera f) del comma 3 dell art. 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 sostituire la parola promuovere con la parola incentivare. Art La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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