COMUNE DI RIZZICONI (Prov. Reggio Calabria) Consiglio Comunale. Delibera n. 13

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1 COMUNE DI RIZZICONI (Prov. Reggio Calabria) Consiglio Comunale Delibera n. 13 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO L anno duemilaquattordici, il giorno 20, del mese di maggio alle ore 19:00 convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, si é riunito in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto da i signori: Presente N Cognome e nome Qualifica (Si No) 1 Colosi Giuseppe Presidente SI 2 Di Giorgio Giuseppe Sindaco SI 3 Loiacono Rosario Vice Sindaco - Assessore SI 4 Argirò Vincenzo Maria Assessore SI 5 Giovinazzo Alessandro Assessore SI 6 Mamone Giuseppe Assessore SI 7 Ventrice Michele Consigliere SI 8 Rottura Giuseppe Consigliere SI 9 Condello Giuseppe Consigliere SI 10 Coppola Domenico Consigliere SI 11 Mazzù Carlo Consigliere NO Presidente del Consiglio Comunale Colosi Giuseppe Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Ester D Amico PRESENTI 10 ASSENTI 1 1

2 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell articolo 1 della Legge n. 147 del (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014) ha stabilito l abrogazione dell articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014) : - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) Considerato che l art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014) dispone che: - Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669) - La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. (comma 671). - In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna (comma 672). - L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento. (comma 676). - Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del (comma 677) - Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. (comma 678). 2

3 - Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. (comma 681) - Con regolamento da adottare ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l applicazione della IUC anche per la componente TASI, ivi specificando i servizi indivisibili ed indicando analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. (comma 682) - Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale» (comma 688). - Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. (comma 692). - L istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU (comma 703). VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. convertito con Legge n. 68 del 02 maggio 2014; TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; RITENUTO opportuno stabilire l applicazione delle seguenti DETRAZIONI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del ), come modificato dal D.L. N. 16 del , e sulla base del Regolamento IUC (Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi: A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 3

4 residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. CONSIDERATO che i regolamenti sulle entrate, ai sensi dell art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 e s.m.i., anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; VISTO l articolo 2-bis del Decreto Legge n.16, convertito con Legge n. 68 del 02 maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio VISTO il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali D.Lgs. n.267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell Organo di revisione contabile, nota prot del ; UDITA la relazione dell assessore al Bilancio, dott. Giuseppe Mamone; con voti favorevoli 9 (nove) e contrari 1 (UNO) - Coppola Domenico espressi per alzata di mano, D E L I B E R A 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014: - ALIQUOTA 2 (DUE per mille), per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU; confermando il versamento dell'imposta in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, come stabilito dal comma 688 della legge n.147 e smi; - ALIQUOTA 1 (UNO per mille), ai sensi del comma 676 della legge n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili; 3) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del ) e sulla base del Regolamento IUC (Capitolo 3 - Regolamento Componente TASI) Art. 7: A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: DETRAZIONE fino a concorrenza del suo ammontare, euro 40,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 4

5 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. - Servizi dei quali beneficia l intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all effettiva percentuale di utilizzo individuale. - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: - servizi cimiteriali 2.800,00 - servizi di manutenzione stradale 4.000,00 - servizi socio-assistenziali ,34 - servizio di manutenzione verde pubblico 3.500,00 - servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica ,00 - servizio di pubblica sicurezza e di vigilanza (al netto della quota finanziata con i proventi del C.D.S.) ,12 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC ; 7) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Con separata votazione espressa nelle forme di legge, con voti favorevoli 9 (nove) e contrari 1 (UNO) - Coppola Domenico -, DELIBERA 1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n

6 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to Sig.r Giuseppe COLOSI PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio f.to Dr. Giuseppe CARISTENA IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.ssa Ester D AMICO PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio f.to Dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 c.1 D.Lgs. 267/2000) La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, mediante affissione all Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, attestata dalla certificazione/relata di pubblicazione che si allega alla copia originale. COPIA CONFORME ALL ORIGINALE Lì IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.ssa Ester D AMICO ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/2000) Si certifica che la su estesa deliberazione, regolarmente pubblicata all Albo pretorio, è divenuta esecutiva in data odierna. X perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; perché decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. Lì IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.ssa Ester D AMICO Copia dell'originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993.l'originale è agli atti dell'ente. 6

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