LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
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1 Ordine dei Geologi della Toscana Firenze, 9 Dicembre 2008 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO Art. 6 del Dlgs 22/98 Art.183 del Dlgs 152/06..qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Art. 31 e 33 Dlgs 22/98/Art.214 Dlgs 152/06 DM 5 febbraio 1997 e Dlgs 186/06 I rifiuti possono essere recuperati; se speciali non pericolosi (art.31 e 33 del RONCHI) mediante le disposizioni del DM 5 febbraio 1997 come modificato dal Dlgs n.186 del 5 aprile 2006.
3 Terre e rocce da scavo EVOLUZIONE NORMATIVA DECRETI RONCHI Dlgs n.22 del 5 febbraio 1997, art. 7 e 8 Dlgs n.389 del 8 novembre 1997, art.1 comma 9 LN n.93 del 23 marzo 2001, Art.10 comma 1 LEGGE LUNARDI LN n.443 del 21 dicembre 2001, art.1 commi 17, 18 e 19 LN n.306 del 31 ottobre 2003, art.23 LN n.47 del 27 febbraio 2004 art.23 octies TESTO UNICO AMBIENTALE Dlgs n.152 del 3 aprile 2006, art.186 SECONDO CORRETTIVO T.U.A (Normativa vigente) Dlgs n.4 del 16 gennaio 2008, art.2, comma 23
4 DECRETO RONCHI Il decreto Ronchi (Dlgs 22/97) all art 7, comma 3, annovera tra i rifiuti speciali i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo, chiarendo all articolo 8 (comma 2, lettera c) che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i materiali non pericolosi derivanti da attività di scavo. Il Ronchi bis (D.Lgs. 389/1997) elimina quest ultima frase. Concetto di pericolosità.. concetto sostanziale di pericolosità, legato. alle concentrazioni di inquinanti che in base all'ordinamento vigente rappresentano un rischio per la tutela della salute e dell'ambiente e quindi determinano un'esigenza di controllo sulla destinazione finale di tali materiali e delle fonti inquinanti in essi presenti.
5 Circolare dell Ufficio Legislativo del Ministero dell Ambiente (28/7/2000)... non debbano essere qualificate rifiuto e, di conseguenza, non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs 22/97, le terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti accettabili stabiliti dal DM 471/99 per i siti ad uso residenziale DM n.471 del 25 ottobre 1999 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. Vengono definiti i valori limite di concentrazione dei principali contaminanti presenti nelle matrici ambientali al di sopra dei quali è obbligatorio attivare operazioni di bonifica. Tab. 1 colonna A Limiti per aree residenziali Tab. 1 colonna B Limiti per aree industriali Tab. 2 - Limiti per le acque sotterranee
6 RONCHI TER LN 93/03 Art. 10 (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22). Le terre e rocce da scavo sono escluse dal regime giuridico dei rifiuti se...destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche, con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. - Limiti di accettabilità - Definizione di siti inquinati
7 Legge LUNARDI e successive modifiche Comma 17 - leterreeroccedascavo,anchedigallerie,noncostituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito diapplicazionedelmedesimodecreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'arpa, semprechè la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. Comma 18 - Confronto da fare con i limiti del DM 471/99; tab.1, colonna B a meno di diversa destinazione. Comma 19 Riutilizzo anche in diverso ciclo produttivo se progettualmente previsto
8 TESTO UNICO AMBIENTALE art Classificazione.. 3. Sono rifiuti speciali: b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;..
9 TESTO UNICO AMBIENTALE Art 186 Comma 1 Come Lunardi + residui lavorazione della pietra?; Nuovo DM per definizione limiti e procedure campionamenti. Comma 3 e 4 Accertamenti sia sul sito di produzione che di deposito; Modalità come da all.2 Titolo V Dlgs 152/06; In attesa nuovo DM valgono limiti DM 471/99 Tabella B. Comma 5 e 6 Come commi 18 e 19 Legge Lunardi. Comma 7,8,9 e 10 Autocertificazione progettista ai fini parere ARPA; Indicazione sito di deposito da utilizzare entro 6mesi; Parere ARPA entro 30 gg; Rifiuti cave non assimilabili agli urbani. DM per procedure semplificate
10 Decreti attuativi 2 maggio 2006 sospesi Il primo decreto stabilisce, ai sensi del comma 3, i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento, l analisi delle terre e rocce da scavo e i limiti di concentrazione ammissibili. - Utilizzo norme UNI per campionamento; - Analisi TQ sulla frazione <2mm, no test di cessione; - Utilizzo Analisi di Rischio su sito di destinazione (CSR) se il sito di destinazione è residenziale/verde pubblico; - Aree agricole limiti da definire in attesa di nuovo DM (art.241). Il secondo decreto prevede la semplificazione delle procedure amministrative per T&R provenienti da cantieri di piccole dimensioni (<6000mc). - Esclude T&R provenienti da siti contaminati (152/06); - Comunicazione ad ARPA 7 gg prima inizio lavori; - No se utilizzate sullo stesso sito.
11 NORMATIVA VIGENTE Art. 186 del Dlgs 152/06 come modificato dal Dlgs 4/08 costituito da 7 commi
12 Dlgs 4/08 comma 1; Certezza del riutilizzo 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p (in realtà è la lettera o).
13 183. Definizioni. art.183 Definizione di sottoprodotto 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: o) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Nonsonosoggettialledisposizionidicuiallapartequartadel presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti nonsoggettialledisposizionidicuiallapartequarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;
14 Dlgs 4/08 comma 1; Tutela ambientale 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:.. d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;..
15 Dlgs 4/08 comma 2; Progetti sottoposti a VIA o AIA 2. Ovelaproduzionediterreeroccedascavoavvenganell'ambitodella realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devonorisultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
16 Dlgs 4/08 comma 3 e 4 ; Progetti non sottoposti a VIA 3. Ovelaproduzionediterreeroccedascavoavvenganell'ambitodella realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). 4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
17 Dlgs 4/08 comma 5 e 6; Rifiuti e siti contaminati 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. 6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. - Definizione di sito contaminato - Indagini ambientali su riconversione di siti industriali Gli accertamenti e le indagini, accompagnati da un resoconto storico del sito, e planimetria dello stesso, inviati all ARPAT, saranno sottoposti ad un parere di idoneità sia nella fase propositiva che in quella consuntiva. Allo stesso tempo ARPAT potrà presenziare alle operazioni di campionamento ed analisi al fine di validare l operato del proponente.
18 Dlgs 4/08 comma 7; Entrata in vigore 7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
19 Dlgs 4/08 Tabella riassuntiva Progetto sottoposto a VIA (regionale, provinciale o comunale) - Esistenza di un progetto che preveda il loro utilizzo integrale e preciso dal punto di vista volumetrico, - Rispetto dei requisiti previsti al comma 1 da indicare in apposita documentazione allegata al progetto sottoposto a VIA o AIA da parte delle competenti autorità amministrative, - Riutilizzo entro un anno dall avvenuto deposito, salvo utilizzo in loco con tempi paragonabili alla durata dell intervento e comunque entro i tre anni. Progetto sottoposto a Permesso a Costruire o Dichiarazione Inizio Attività - Esito positivo di indagini preliminari nei casi di variazione di destinazione d uso, - Esistenza di un progetto che preveda il loro utilizzo integrale e preciso dal punto di vista volumetrico, - Rispetto dei requisiti previsti al comma 1 da indicare in apposita documentazione allegata al progetto di permesso a costruire o dichiarazione inizio attività consegnata all ufficio tecnico comunale, - Riutilizzo entro un anno dall avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell interessato. Progetti relativi a lavori pubblici - La sussistenza dei requisiti previsti al comma 1 devono risultare da idoneo allegato al progetto dell opera sottoscritto dal progettista, - Riutilizzo entro un anno dall avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell interessato.
20 PROBLEMI ANCORA APERTI Difficoltà nel reperimento di siti di destinazione con progettazione già avanzata (database regionale?); Tempi di deposito preliminare troppo restritivi (un anno); Difficoltà di valutazione della compatibilità ambientale da parte degli uffici tecnici (urbanistica ed edilizia); Necessità di indagine ambientale preventiva, da associare all indagine geotecnica, nei casi di variazione di destinazione d uso (progetti non sottoposti a VIA);
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