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- Bartolomeo Pinna
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12 LA CASSAZIONE E IL MEDICO: IL RILIEVO DELLE LINEE GUIDA Corte di cassazione, Sezione IV, 24 gennaio marzo 2013 n (Presidente Marzano; Relatore Piccialli; Pm -conf.- Scardaccione; Ricorrente Pagano). Medico - Responsabilità professionale- Colpa- Linee guida- Novum normativo ex legge n. 189 del Rilevanza- Limiti (Cp, articolo 43; legge 8 novembre 2012 n. 189) In tema di responsabilità professionale del medico, il novum normativo introdotto con l articolo 3 della legge 8 novembre 2012 n. 189, secondo cui l 'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, non può essere invocato allorquando i profili di colpa contestati riguardano la prudenza e la negligenza, giacchè le linee guida contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di imprudenza e di negligenza. In ogni caso, comunque, quando si discuta della perizia del medico, affinchè le linee guida possano avere rilievo nell accertamento della responsabilità, occorre si tratti di linee guida che indichino standards diagnostico-terapeutici conformi alla regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e che non risultino, invece, ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente. Infatti, solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile utilizzarle come parametro per l'accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite è possibile per il giudicante anche, se necessario, attraverso l ausilio di consulenze rivolte a verificare eventuali particolarità specifiche del caso concreto, che avrebbero potuto imporre o consigliare un percorso diagnostico-terapeutico alternativo- individuare od escludere eventuali condotte censurabili secondo il parametro di riferimento indicato dall articolo 3 della legge n. 189 del La Cassazione interviene sulla portata dell articolo 3 della legge 8 novembre 2012 n. 189, secondo cui l 'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. La norma, secondo una condivisa opinione, appare porre un limite alla possibilità per il giudice di sancire la responsabilità del medico che abbia rispettato le linee guida e le best practices: nel senso che potrebbe pur sempre essere riconosciuta la responsabilità penale del medico per omicidio e lesioni personali che si sia attenuto ad esse, ma ciò solo allorché invece avrebbe dovuto discostarsene in ragione della peculiare situazione clinica del malato e questo non abbia fatto per colpa grave, quando cioè la necessità di discostarsi dalle linee guida era macroscopica, immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto dell'imputato. Sul significato concreto della disposizione la Corte qui si è soffermata chiarendone i limiti e i presupposti applicativi. Sotto il primo profilo, viene evidenziato che il novum normativo può valere solo quando debba giudicarsi della perizia del medico, e non quando si discuta della sua imprudenza o della sua negligenza. Quindi, esemplificando, la disposizione non potrebbe trovare applicazione se il paziente ha avuto una reazione avversa ad un farmaco, nonostante l intolleranza risultasse in cartella, che però è stata letta velocemente dal medico prescrivente: qui non entrano in discussione le linee guida, ma solo la negligenza che ha caratterizzato la condotta del medico. Sotto l altro, più importante profilo, la Cassazione esclude qualsivoglia automatismo applicativo conseguente alla invocata adesione del medico alle linee guida. Le linee guida, infatti, non sono la
13 legge, dovendosi conservare l autonomia valutativa sia del medico [il quale deve scegliere sempre e sola la migliore cura per il paziente] sia del giudice: pertanto, potrà valere, per confinare la responsabilità penale del medico solo ai soli casi di colpa grave, la motivata adesione a linee guida effettivamente accreditate e pertinentemente applicate al caso concreto, mentre nessun valore esimente potrà riconoscersi a linee guide prive di tali caratteristiche, vetuste, magari solo ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente [secondo la Corte, le aziende sanitarie devono, a maggior ragione in un contesto di difficoltà economica, ispirare il proprio agire anche al contenimento dei costi ed al miglioramento dei conti, ma tali scelte non possono in alcun modo interferire con la cura del paziente: l efficienza di bilancio può e deve essere perseguita sempre garantendo il miglior livello di cura, con la conseguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il paziente]. La importanza pratica della decisione è che mantiene e garantisce ampio spazio all apprezzamento discrezionale del medico, il quale, come detto, deve sempre ispirarsi alle metodiche curative migliori per il paziente, evitando, nel contempo, il rischio di appiattimento alle linee guida qualora, invece, la particolarità della fattispecie concreta dovrebbe imporre o consigliare un percorso terapeutico diverso. GIUSEPPE AMATO
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